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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 4038/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...] C.F._1
Prov.le Terracina San Felice, elettivamente domiciliata in Roma (RM), via F.
Crispi n°36, presso lo studio dell'avv. Maurizio Bianchi ( C.F._2
), che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'appello
[...] telematico, p.e.c.: Email_1 appellante e
( ),residente in [...] P_ C.F._3
S.S.148 Pontina, Km.101,400, rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata
Nola, ( ), come da delega in calce alla Comparsa di C.F._4 costituzione ed entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Adriana
n. 11 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Piermartini;
p.e.c.
appellata Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle formulate , all'udienza 127 ter c.p.c., del 02.07.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 2505/2020 il Tribunale di Latina, nel procedimento Rg.
4920/2016 avente ad oggetto merito possessorio, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta la domanda;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, liquida in favore di in € 3.000,00 per compensi, oltre spese P_ forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di c.t.u. a carico definitivo della ricorrente. Latina 23/12/2020”.
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento : “ Con ricorso ex art. 1170 c.c., lamentava l'apposizione, sulla Parte_1 parete perimetrale del fabbricato ove era situata la propria abitazione, di una canna fumaria ad opera della in quanto CP_2 P_ posta a distanza inferiore sia a quella prescritta dall'art. 906 c.c. che dall'art. 92 del R.E.C. vigente nel Comune di Terracina e per effetto della quale si verificano immissioni di rumore e fumi nella propria abitazione.
Concludeva, pertanto, per la rimozione della canna fumaria ed il ripristino della situazione preesistente.
Costituendosi contestava la fondatezza dell'avversa P_ domanda sotto tutti i profili di illegittimità adombrati, concludendo per il rigetto della stessa.
Datosi, quindi, luogo all'attività istruttoria, escussi i testi informatori ed espletata c.t.u., la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 22-
92020, era definitivamente decisa in data 23-12-2020”.
Seguiva sentenza gravata. proponeva gravame avverso detta sentenza Parte_1 contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava l'atto d'appello chiedendone il P_ rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
02.07.2025 ed ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa veniva assegnata a pag. 2/8 sentenza con i termini di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche.
All'esito dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle repliche in data 28.7.25 e 10.08.25, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.1— L'appellante si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 703 e ss. c.p.c., per avere l'adito Giudicante illegittimamente unificato le fasi, sommaria e di merito, del giudizio cautelare, non consentendo la trattazione del merito possessorio.
Deduce parte appellante la palese nullità della gravata sentenza nella parte in cui l'adito Tribunale, in palese violazione del disposto di cui all'art. 703
c.p.c., ha chiuso il procedimento dinanzi a sé con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la successiva pronunzia della predetta sentenza, con la quale si è definitivamente rigettata la domanda possessoria avanzata in atti dall'odierna deducente, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese di lite.
§.2 – L'appellante deduce l'omesso esame e/o comunque il travisamento dei fatti e delle prove sull'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonché sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1170
e 2697 c.c., oltre che degli artt. 91 e 116 c.p.c., in relazione alla disposta liquidazione delle spese legali.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazione dei testi informatori e degli esiti della disposta C.T.U. omettendo di valutare le ulteriori emergenze istruttorie acquisite nel corso del procedi-mento, quali gli esiti della c.t.p. e la relazione del Geom. CP_3 circa gli interventi tecnici effettuati in pendenza di lite che hanno eliminato le turbative erroneamente reputando non ricorrenti le condizioni che avrebbero consentito di accordare alla l'invocata tutela cautelare, Parte_1 con le conseguenti statuizioni sulle spese di lite.
pag. 3/8 L'appellante richiede la dichiarazione di cessata materia del contendere e la condanna alle spese della per il principio della soccombenza P_ virtuale.
La Corte così ragiona
In ordine al primo motivo sulla dedotta nullità del provvedimento, oggetto di impugnazione, perché il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ed illegittimamente unificato le due fasi del procedimento possessorio, con conseguente violazione del diritto di difesa, si evidenzia quanto segue:
In fatto si rileva che il Tribunale non ha concesso il provvedimento inaudita altera partes ed ha fissato l'udienza del 19.01.2017 per l'assunzione degli informatori;
per l'istruttoria della fase sommaria veniva designato un G.O.T. che all'esito rimetteva la causa al Presidente che assegnazione emissione del provvedimento cautelare alla dr. , la quale anticipava l'udienza del Per_1
27.09.2018 al 17.5.2018 ed erroneamente rimetteva di nuovo innanzi ad
G.O.T.. Questi, non potendo emettere provvedimenti cautelari, la rimetteva al Presidente Istruttore che all'udienza del 25.09.2018 non emetteva i provvedimenti interdittali ma disponeva direttamente per il merito possessorio, fissando la nomina di un c.t.u. per l'accertamento delle condizioni tecniche ed all'esito rinviava per la precisazione delle conclusioni al 22.09.2020.
Ritiene il Collegio di riportarsi all'orientamento della Cassazione enunciato con l'Ordinanze n.6236 del 14.3.2018 e n.32350 del 03.11.2022 : “ Nel sistema previgente alla novella introdotta dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005 la struttura bifasica del procedimento possessorio conserva la sua struttura unitaria, ……….. . nel senso che l'eventuale fase di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta perciò dagli atti introduttivi della fase interdittale e non osta a che il giudice, allorché gli elementi raccolti nella fase a cognizione sommaria lo consentano, unifichi questa alla fase a cognizione piena e chiuda il procedimento dinanzi a sé con una pronunzia unica - non preceduta da un provvedimento di carattere interinale - avente natura sostanziale di sentenza, con cui statuisca definitivamente nel merito e regoli le spese giudiziali”.
pag. 4/8 Il motivo d'appello va quindi disatteso.
In ordine al secondo motivo, dall'audizione degli informatori escussi alle udienze del 17.1.2017 e del 07.02.2017, risulta che all'atto della presentazione del ricorso sussistevano le lamentate doglianze circa la rumorosità proveniente dalla canna fumaria e l'immissione di fumi.
Il teste , amico di famiglia della ricorrente e frequentatore Testimone_1 abituale della casa, affermava che : “ Frequento abitualmente la casa della sig. assunta perché sono amico dei coniugi … Nel corso delle Parte_1 festività natalizie scorse, ero una volta a pranzo della ed un paio Parte_1 di volte a cena nel salone, quando ho sentito, mentre mangiavo un forte rumore simile a quello di un trattore. Ho chiesto alla da dove Parte_1 venisse il rumore e lei mi ha fatto vedere la canna fumaria che causava il rumore……….. Sono rimasto, sia a pranzo che a cena, circa due ore ed il rumore non è mai cessato. Riconosco dalla prima foto, foto 1, la canna fumaria di cui ho parlato, ma attualmente è più alta di circa tre metri rispetto a quella che si vede nella foto”.
L'informatore della ha quindi confermato la circostanza della Parte_1 rumorosità proveniente dalla canna fumaria nonché la circostanza che la canna fumaria aveva subito nel 2017 delle modifiche rispetto a quella esistente nel 2016 , circostanza confermata anche dal c.t.p. della Parte_1 all'udienza del 17.1.2017 dove ha dichiarato “non riconosco la canna fumaria che si vede nella foto 1, poggiata sul tetto”.
Osserva inoltre il Collegio che “Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Ordinanza n.12089 08/05/2019).
Risulta quindi dalle informazioni acquisite che all'inizio del 2017, in pendenza di lite, , titolare dell'attività commerciale, aveva P_ provveduto ad effettuare modifiche all'impianto, aumentando la potenza della turbina in modo che i fumi venissero eliminati con una potenza inferiore così come la rumorosità.
pag. 5/8 Ciò risulta dalla relazione tecnica del Dott. che, in data 02.3.2017 Per_2
e 06.04.2017, dalle ore 21,00 alle 23,00, su incarico della sig. P_
ed in presenza del c.t.p. , eseguiva delle rilevazioni
[...] Persona_3 della rumorosità all'interno dell'appartamento della sito in Parte_1
Terracina alla Via S. Felice al Circeo km. 9,500 posto al secondo piano.
Il tecnico ha relazionato: “ Le misure in data 06.4.2017 sono state svolte in seguito a degli interventi di mitigazione acustica sulla cappa d'aspirazione.
L'intervento di miglioramento ha riguardato la sostituzione della puleggia esistente con una di diametro superiore, che ha garantito il passaggio dello stesso flusso d'aria, ma con un numero di giri inferiore del motore, determinando di fatto una riduzione della rumorosità”.
La c.t.u. non ha dato riscontro delle modifiche apportate all'impianto che avevano eliminato le turbative dopo la presentazione del ricorso del giugno
2016.
Avendo la parte convenuta, riconosciuto di fatto l'avversa pretesa, con i lavori di modifica, aveva eleminato gli elementi di turbativa subiti dalla parte attrice;
sussistevano quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Infatti in materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione tra le altre: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 29 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151).
Quando si verifica la cessazione della materia del contendere, il giudice deve pronunciarsi sulle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale con attribuzione alla parte che sarebbe risultata soccombente se il processo sarebbe continuato.
pag. 6/8 Attesa la soccombenza virtuale della che, nell'arco dell'anno P_ dall'installazione della canna fumaria, aveva eliminato le turbative, ritiene il
Collegio di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3, ponendo la residua quota di 1/3 a carico della , P_ maggiormente soccombente con la condanna al pagamento a favore della
Parte_1
Le spese sono liquidate, per questo grado, secondo il DM. 147/22, il valore della lite € 5.000,00, gli scritti difensivi e la non particolare rilevanza della questione trattata, in € 2.905,00 per compensi, oltre €.300,00 per spese comprensive del c.u., nonché le spese generali oltre IVA e c.p.a. come per legge. Quelle del primo grado, in virtù dell'indicate motivazioni, vanno liquidate, in mancanza di contestazioni, come determinate dal Tribunale, secondo la tariffa DM. 55/2014 in € 3.000,00 per compensi oltre 356,00 per spese comprensive del c.u., oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica, come liquidate, vengono poste a totale carico di . Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 P_ del Tribunale di Latina n. 2505/2020, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara la soccombenza virtuale dell'appellata . P_
2) Compensa tra le parti per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
3) Per l'effetto condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, di 1/3 delle spese del doppio grado del giudizio. Parte_1
Quelle del presente grado liquidate per l'intero in € 2.905,00 oltre €
300,00 per spese ed oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
mentre quelle di primo grado in €
3.000,00 per compensi oltre € 356,00 per spese ed il 15% di spese generali oltre IVA e CPA come per legge nonché le spese di c.t.u.
pag. 7/8 come liquidate dal Tribunale vengono poste a totale carico di P_
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
08/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 4038/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...] C.F._1
Prov.le Terracina San Felice, elettivamente domiciliata in Roma (RM), via F.
Crispi n°36, presso lo studio dell'avv. Maurizio Bianchi ( C.F._2
), che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'appello
[...] telematico, p.e.c.: Email_1 appellante e
( ),residente in [...] P_ C.F._3
S.S.148 Pontina, Km.101,400, rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata
Nola, ( ), come da delega in calce alla Comparsa di C.F._4 costituzione ed entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Adriana
n. 11 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Piermartini;
p.e.c.
appellata Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle formulate , all'udienza 127 ter c.p.c., del 02.07.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 2505/2020 il Tribunale di Latina, nel procedimento Rg.
4920/2016 avente ad oggetto merito possessorio, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta la domanda;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, liquida in favore di in € 3.000,00 per compensi, oltre spese P_ forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di c.t.u. a carico definitivo della ricorrente. Latina 23/12/2020”.
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento : “ Con ricorso ex art. 1170 c.c., lamentava l'apposizione, sulla Parte_1 parete perimetrale del fabbricato ove era situata la propria abitazione, di una canna fumaria ad opera della in quanto CP_2 P_ posta a distanza inferiore sia a quella prescritta dall'art. 906 c.c. che dall'art. 92 del R.E.C. vigente nel Comune di Terracina e per effetto della quale si verificano immissioni di rumore e fumi nella propria abitazione.
Concludeva, pertanto, per la rimozione della canna fumaria ed il ripristino della situazione preesistente.
Costituendosi contestava la fondatezza dell'avversa P_ domanda sotto tutti i profili di illegittimità adombrati, concludendo per il rigetto della stessa.
Datosi, quindi, luogo all'attività istruttoria, escussi i testi informatori ed espletata c.t.u., la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 22-
92020, era definitivamente decisa in data 23-12-2020”.
Seguiva sentenza gravata. proponeva gravame avverso detta sentenza Parte_1 contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava l'atto d'appello chiedendone il P_ rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
02.07.2025 ed ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa veniva assegnata a pag. 2/8 sentenza con i termini di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche.
All'esito dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle repliche in data 28.7.25 e 10.08.25, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.1— L'appellante si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 703 e ss. c.p.c., per avere l'adito Giudicante illegittimamente unificato le fasi, sommaria e di merito, del giudizio cautelare, non consentendo la trattazione del merito possessorio.
Deduce parte appellante la palese nullità della gravata sentenza nella parte in cui l'adito Tribunale, in palese violazione del disposto di cui all'art. 703
c.p.c., ha chiuso il procedimento dinanzi a sé con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la successiva pronunzia della predetta sentenza, con la quale si è definitivamente rigettata la domanda possessoria avanzata in atti dall'odierna deducente, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese di lite.
§.2 – L'appellante deduce l'omesso esame e/o comunque il travisamento dei fatti e delle prove sull'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonché sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1170
e 2697 c.c., oltre che degli artt. 91 e 116 c.p.c., in relazione alla disposta liquidazione delle spese legali.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazione dei testi informatori e degli esiti della disposta C.T.U. omettendo di valutare le ulteriori emergenze istruttorie acquisite nel corso del procedi-mento, quali gli esiti della c.t.p. e la relazione del Geom. CP_3 circa gli interventi tecnici effettuati in pendenza di lite che hanno eliminato le turbative erroneamente reputando non ricorrenti le condizioni che avrebbero consentito di accordare alla l'invocata tutela cautelare, Parte_1 con le conseguenti statuizioni sulle spese di lite.
pag. 3/8 L'appellante richiede la dichiarazione di cessata materia del contendere e la condanna alle spese della per il principio della soccombenza P_ virtuale.
La Corte così ragiona
In ordine al primo motivo sulla dedotta nullità del provvedimento, oggetto di impugnazione, perché il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ed illegittimamente unificato le due fasi del procedimento possessorio, con conseguente violazione del diritto di difesa, si evidenzia quanto segue:
In fatto si rileva che il Tribunale non ha concesso il provvedimento inaudita altera partes ed ha fissato l'udienza del 19.01.2017 per l'assunzione degli informatori;
per l'istruttoria della fase sommaria veniva designato un G.O.T. che all'esito rimetteva la causa al Presidente che assegnazione emissione del provvedimento cautelare alla dr. , la quale anticipava l'udienza del Per_1
27.09.2018 al 17.5.2018 ed erroneamente rimetteva di nuovo innanzi ad
G.O.T.. Questi, non potendo emettere provvedimenti cautelari, la rimetteva al Presidente Istruttore che all'udienza del 25.09.2018 non emetteva i provvedimenti interdittali ma disponeva direttamente per il merito possessorio, fissando la nomina di un c.t.u. per l'accertamento delle condizioni tecniche ed all'esito rinviava per la precisazione delle conclusioni al 22.09.2020.
Ritiene il Collegio di riportarsi all'orientamento della Cassazione enunciato con l'Ordinanze n.6236 del 14.3.2018 e n.32350 del 03.11.2022 : “ Nel sistema previgente alla novella introdotta dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005 la struttura bifasica del procedimento possessorio conserva la sua struttura unitaria, ……….. . nel senso che l'eventuale fase di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta perciò dagli atti introduttivi della fase interdittale e non osta a che il giudice, allorché gli elementi raccolti nella fase a cognizione sommaria lo consentano, unifichi questa alla fase a cognizione piena e chiuda il procedimento dinanzi a sé con una pronunzia unica - non preceduta da un provvedimento di carattere interinale - avente natura sostanziale di sentenza, con cui statuisca definitivamente nel merito e regoli le spese giudiziali”.
pag. 4/8 Il motivo d'appello va quindi disatteso.
In ordine al secondo motivo, dall'audizione degli informatori escussi alle udienze del 17.1.2017 e del 07.02.2017, risulta che all'atto della presentazione del ricorso sussistevano le lamentate doglianze circa la rumorosità proveniente dalla canna fumaria e l'immissione di fumi.
Il teste , amico di famiglia della ricorrente e frequentatore Testimone_1 abituale della casa, affermava che : “ Frequento abitualmente la casa della sig. assunta perché sono amico dei coniugi … Nel corso delle Parte_1 festività natalizie scorse, ero una volta a pranzo della ed un paio Parte_1 di volte a cena nel salone, quando ho sentito, mentre mangiavo un forte rumore simile a quello di un trattore. Ho chiesto alla da dove Parte_1 venisse il rumore e lei mi ha fatto vedere la canna fumaria che causava il rumore……….. Sono rimasto, sia a pranzo che a cena, circa due ore ed il rumore non è mai cessato. Riconosco dalla prima foto, foto 1, la canna fumaria di cui ho parlato, ma attualmente è più alta di circa tre metri rispetto a quella che si vede nella foto”.
L'informatore della ha quindi confermato la circostanza della Parte_1 rumorosità proveniente dalla canna fumaria nonché la circostanza che la canna fumaria aveva subito nel 2017 delle modifiche rispetto a quella esistente nel 2016 , circostanza confermata anche dal c.t.p. della Parte_1 all'udienza del 17.1.2017 dove ha dichiarato “non riconosco la canna fumaria che si vede nella foto 1, poggiata sul tetto”.
Osserva inoltre il Collegio che “Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Ordinanza n.12089 08/05/2019).
Risulta quindi dalle informazioni acquisite che all'inizio del 2017, in pendenza di lite, , titolare dell'attività commerciale, aveva P_ provveduto ad effettuare modifiche all'impianto, aumentando la potenza della turbina in modo che i fumi venissero eliminati con una potenza inferiore così come la rumorosità.
pag. 5/8 Ciò risulta dalla relazione tecnica del Dott. che, in data 02.3.2017 Per_2
e 06.04.2017, dalle ore 21,00 alle 23,00, su incarico della sig. P_
ed in presenza del c.t.p. , eseguiva delle rilevazioni
[...] Persona_3 della rumorosità all'interno dell'appartamento della sito in Parte_1
Terracina alla Via S. Felice al Circeo km. 9,500 posto al secondo piano.
Il tecnico ha relazionato: “ Le misure in data 06.4.2017 sono state svolte in seguito a degli interventi di mitigazione acustica sulla cappa d'aspirazione.
L'intervento di miglioramento ha riguardato la sostituzione della puleggia esistente con una di diametro superiore, che ha garantito il passaggio dello stesso flusso d'aria, ma con un numero di giri inferiore del motore, determinando di fatto una riduzione della rumorosità”.
La c.t.u. non ha dato riscontro delle modifiche apportate all'impianto che avevano eliminato le turbative dopo la presentazione del ricorso del giugno
2016.
Avendo la parte convenuta, riconosciuto di fatto l'avversa pretesa, con i lavori di modifica, aveva eleminato gli elementi di turbativa subiti dalla parte attrice;
sussistevano quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Infatti in materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione tra le altre: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 29 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151).
Quando si verifica la cessazione della materia del contendere, il giudice deve pronunciarsi sulle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale con attribuzione alla parte che sarebbe risultata soccombente se il processo sarebbe continuato.
pag. 6/8 Attesa la soccombenza virtuale della che, nell'arco dell'anno P_ dall'installazione della canna fumaria, aveva eliminato le turbative, ritiene il
Collegio di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3, ponendo la residua quota di 1/3 a carico della , P_ maggiormente soccombente con la condanna al pagamento a favore della
Parte_1
Le spese sono liquidate, per questo grado, secondo il DM. 147/22, il valore della lite € 5.000,00, gli scritti difensivi e la non particolare rilevanza della questione trattata, in € 2.905,00 per compensi, oltre €.300,00 per spese comprensive del c.u., nonché le spese generali oltre IVA e c.p.a. come per legge. Quelle del primo grado, in virtù dell'indicate motivazioni, vanno liquidate, in mancanza di contestazioni, come determinate dal Tribunale, secondo la tariffa DM. 55/2014 in € 3.000,00 per compensi oltre 356,00 per spese comprensive del c.u., oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica, come liquidate, vengono poste a totale carico di . Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 P_ del Tribunale di Latina n. 2505/2020, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara la soccombenza virtuale dell'appellata . P_
2) Compensa tra le parti per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
3) Per l'effetto condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, di 1/3 delle spese del doppio grado del giudizio. Parte_1
Quelle del presente grado liquidate per l'intero in € 2.905,00 oltre €
300,00 per spese ed oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
mentre quelle di primo grado in €
3.000,00 per compensi oltre € 356,00 per spese ed il 15% di spese generali oltre IVA e CPA come per legge nonché le spese di c.t.u.
pag. 7/8 come liquidate dal Tribunale vengono poste a totale carico di P_
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
08/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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