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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA D'IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2022 promossa da:
, (P. IVA. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Pardini del foro di Firenze, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti e domm.ri e del Testimone_1 Testimone_2
foro di Milano, come da procura allegata alla comparsa costitutiva;
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito in materia di addizionale provinciale sulle accise.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione
disattesa, per tutti i motivi ed i titoli indicati nella narrativa del ricorso introduttivo, condannare la
società in persona del legale rappresentante pro – tempore, a pagare a favore Controparte_1
della società in persona del legale rappresentante pro – tempore, la Parte_1
somma di Euro 12.838,61 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre gli interessi di mora al tasso legale e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre accessori di
legge.”.
Per la resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
‐ in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio non consuetudinario o sospensione stante
la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e comunitarie attinenti al presente giudizio
per i motivi sopra menzionati;
‐ nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto
ed in diritto e, in ogni caso, ridurre la somma escludendo le mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2010 e gli importi prescritti per tutti i motivi esposti al paragrafo C;
o accertare la legittimità
dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa
per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché
non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra
singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della o in ogni Controparte_1
caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili
e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
o con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa. ‐ in
via subordinata: o in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare anche nei
confronti del RN l'applicabilità della Direttiva 2008/118/CE con ogni conseguenza di legge,
ivi compreso il diritto del resistente di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa
legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al
costo dell'addizionale richiesta pari ad € 12.838,61, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese
di giudizio a carico convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Con
la totale rifusione delle spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società , conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Brescia, la società , per ivi sentire accertare il proprio Controparte_1 diritto ad ottenere dalla convenuta l'integrale rimborso delle somme a quest'ultima indebitamente corrisposte a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica nel periodo dal
01.01.2010 al 30.11.2011 e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare la complessiva somma di € 12.838,61, ovvero la diversa somma che risultasse accertata all'esito della causa, oltre interessi di mora e rivalutazione, nonché rifusione delle spese legali.
A tal fine la ricorrente deduceva che:
- dall'anno 2010 sino al 2011 la ricorrente, nella veste di somministrato, intratteneva rapporto contrattuale con la resistente, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso il proprio salumificio sito a Piuro (SO), punto di prelievo POD IT001E04495606 (docc. 1, 2);
Cont
- nelle fatture emesse da nel biennio 2010-2011, venivano inseriti anche gli importi a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (cd. “Addizionale”) ex art. 6 del
D.L. 28.11.1988, n. 511, sui primi 200.000 kWh/mese, (docc. 3 e 4), che la ricorrente
Cont corrispondeva al RN;
- tale imposta, violando l'art. 1, comma 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla
CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17),
doveva essere pertanto disapplicata, in quanto contraria alla disciplina comunitaria, con conseguente diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc di quanto pagato al fornitore;
- in data 20/3/2020 la ricorrente con diffida trasmessa mezzo pec, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, chiedeva alla resistente, senza esito, la restituzione delle somme addebitate in fattura a titolo di addizionale provinciale nelle fatture ricevute dal gennaio 2010 al novembre 2011 (doc. 5);
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con comparsa ritualmente depositata in data 3.6.2022 si costituiva Controparte_1
chiedendo preliminarmente la concessione di rinvio o sospensione, stante la pendenza dei giudizi avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale, aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno delle norme in tema di accise. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso e, in ogni caso, la riduzione della pretesa della ricorrente alle sole somme relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010. Chiedeva l'accertamento della legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste dalla parte ricorrente. Sempre nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, attesa l'inapplicabilità della normativa unionale nell'ambito di una controversia tra privati, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della resistente. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare anche nei confronti del RN l'applicabilità
della Direttiva 2008/118/CE con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il diritto del resistente di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al costo dell'addizionale richiesta pari ad € 12.838,61, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese di giudizio a carico convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente pro tempore. Con vittoria di spese e competenze.
A sostegno di tali pretese, la resistente deduceva che:
- in caso di accoglimento della domanda di ripetizione formulata dalla ricorrente, la stessa doveva essere ridotta relativamente all'importo relativo alle mensilità antecedenti al 1° aprile
2010, poiché si trattava di mensilità in cui la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, secondo quanto statuito dalla Direttiva 2008/118/CE,
in quanto era ancora vigente la Direttiva 92/12/CEE, in particolare agli artt. 46 co. 2, 47 e art. 48 della Direttiva 2008/118/CE;
- il D.lgs 29 marzo 2010 n. 48, decreto attuativo della Direttiva n. 2008/118/CE era applicabile a far data dal 01/04/2010, con conseguente non ripetibilità dei pagamenti effettuati prima di tale data;
- la predetta circostanza veniva confermata da quanto evidenziato dall' Controparte_2
la quale, conformemente alla circolare Prot. n. 204116/RU del 13 maggio 2022 (doc. n. 3), in risposta al ricorso di un fornitore, accoglieva solo parzialmente la domanda rilevando che:
“solo a far data 1/04/2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 48/2010” che ha recepito la Direttiva
2008/118/CE” (doc. n. 4);
- ciò trovava altresì conferma nel REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 del 24 luglio 2009 (doc.
n. 5) che prevedeva all'art. 9 che “Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è abrogato a decorrere
dal 1 o aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui
all'articolo 46 della direttiva 2008/118/CE”;
- sussisteva inefficacia orizzontale della Direttiva comunitaria, in relazione alla quale peraltro,
pendevano due giudizi di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale ed alla Corte di
Giustizia;
- la Corte di Cassazione, pronunciandosi su medesime questioni, riteneva l'art. 6, D.L. n.
511/1988 in contrasto con la normativa comunitaria e, per contro, riteneva applicabile al caso di specie il procedimento previsto dall'art. 14 comma 4 TUA;
- la domanda di indebito oggettivo, fondata sull'abolizione di una norma interna, non poteva essere applicata a rapporti pregressi ormai esauriti, atteso che il RN aveva esclusivamente conformato il suo comportamento alla norma invalidata solo successivamente dallo Stato;
- infondata era la pretesa di pagamento degli interessi moratori, stante la buona fede dell'accipiens, dovendosi eventualmente riconoscere gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla domanda, non anche la rivalutazione monetaria, versandosi in ipotesi di debito di valuta.
Tutto ciò premesso, la resistente rassegnava le proprie conclusioni e insisteva per il rigetto del ricorso. Alla prima udienza, depositate le note in sostituzione, il Giudice fissava per la discussione e la decisione della causa l'udienza del 1.12.2022 con termine per il deposito di note finali.
La società resistente con le note finali, in via preliminare, insisteva per la sospensione ex art. 295
c.p.c. del giudizio atteso il rinvio davanti alla Corte di Giustizia della UE (causa C-316/2022) e dei due rinvii davanti alla Corte Costituzionale (ordinanza n. 102/2021 e ordinanza n. 20/2022)
su questioni attinenti l'oggetto della domanda giudiziale.
Con ordinanza del 2.12.2022, il Giudice sospendeva il giudizio ex art. 295 cpc.
Con ricorso ex art. 297 cpc, riassumeva il giudizio sospeso, ribadendo Parte_1
quanto già allegato e dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e rassegnando le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con decreto del 13.5.2025, il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa del 4.11.2025 si costituiva nel giudizio riassunto la resistente Controparte_1
ribadendo le difese già precedentemente svolte e rassegnando le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza di discussione, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Giudice si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale, deve essere accolta.
Dai documenti in atti risulta che la ricorrente ha stipulato con la società Controparte_1
contratto di fornitura di energia elettrica presso il proprio salumificio sito a Piuro (SO), identificato al punto di prelievo POD IT001E04495606 (docc. 1, 2).
La società ricorrente ha dedotto in giudizio i pagamenti (non contestati) delle fatture (docc. 4 e 5
ricorrente) per le quali è proposta la ripetizione, le quali indicano, fra le voci che costituiscono il corrispettivo della fornitura, specifico addebito per “addizionale”, ossia per l'imposta addizionale provinciale sulle accise sul consumo di energia elettrica prevista dall'art. 6 del d.l. 511/1988. Il pagamento della somma di € 12.838,61 richiesta in ripetizione dalla ricorrente, si riferisce a fatture relative a mensilità decorrenti dal gennaio 2010 al novembre 2011.
Altresì documentata in giudizio è la richiesta di rimborso della somma di € 12.838,61 versata a titolo di addizionale provinciale dalla ricorrente e trasmessa alla resistente in data 20 marzo 2020 valevole a costituire in mora la resistente e ad interrompere la prescrizione (doc. 5).
Tanto premesso, ai fini della trattazione della domanda di ripetizione deve porsi mente al regime normativo e giurisprudenziale dell'istituto delle accise e alla sua recente evoluzione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25.
La questione relativa alla facoltà per il consumatore di richiedere il rimborso al fornitore di quanto corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6
commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/88, convertito con modificazioni nella legge 20/1989 e successivamente sostituito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 26/007, è stata definitivamente risolta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 5.
In particolare, la Corte, premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea dal momento che la norma istitutiva prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”,
in contrasto, pertanto, con la direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008, poi sostituita dal 13.2.2023,
almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva UE 2020/262 del 19.12.20, che vietava l'applicazione sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quali l'addizionale,
prive di “finalità specifiche”.
A seguito dell'avvio, nel 2011, di una procedura nei confronti dell'Italia da parte della Commissione
Europea, stante il ritenuto contrasto dell'addizionale provinciale in questione con la predetta direttiva,
il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012 abrogando l'addizionale provinciale, con ciò risolvendo il problema dell'illegittimità della addizionale per il futuro, ma lasciandolo aperto per le annualità
precedenti.
Per effetto della caducazione (stante la ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
La fondatezza della domanda di ripetizione avanzata dall'utente finale è stata recentemente affermata nelle due pronunce della Corte di Cassazione nn. 13742/25 e 13740/25; la Corte, in particolare, ha così affermato: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta,
poi dichiarata in contrasto con il diritto eurocomunitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito” .
Conseguentemente, l'applicazione di tali imposte si rivela del tutto illegittima ex se.
Da ultimo, poi, e venendo al caso in esame, vertente sulla pretesa applicazione dell'imposta de qua
al periodo anteriore al 1.4.2010, deve richiamarsi la statuizione della Corte d'Appello di Brescia, n.
1897/2023 (confermativa dell'orientamento della Corte di Cassazione), dalla quale il Tribunale non intende discostarsi.
La Corte, in particolare, ha affermato, richiamando la pronuncia di Cass. n. 12143/2022, che “non è
applicabile la disciplina relativa all'imposta addizionale provinciale alle accise per consumo di energia elettrica anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della
Direttiva 2008/118/CE”, purchè si tratti di periodi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, tenuto conto del fatto che secondo l'art. 28, paragrafo 2, della suddetta Direttiva, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative a partire dal 1.1.2004”.
Non vi sono ostacoli, dunque, alla disapplicazione della normativa (illegittima) in tema di accise anche per il periodo anteriore all'1.4.2010.
Ne consegue la fondatezza dell'assunto della ricorrente circa l'assenza di causa dei pagamenti, purché
effettuati anteriormente all'abrogazione della norma interna contraria al diritto unionale.
Pertanto, va affermato il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto Parte_1
indebitamente versato alla resistente a titolo di imposta addizionale provinciale alle Controparte_1
accise nel periodo oggetto di domanda.
Di conseguenza, la resistente società deve essere condannata al pagamento della Controparte_1
somma di € 12.838,61 in favore della società ricorrente a titolo di rimborso delle somme indebitamente versate da quest'ultima in favore della resistente, a titolo di addizionale provinciale sulle accise per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art.1284 comma primo c.c.
dalla data della costituzione in mora (20.3.2020) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale (16.2.2022) e nella misura prevista dal IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Sul punto, si precisa che (come affermato da Cass. 61/2023) “il saggio di interessi previsto dall'art.
1284 comma quarto c.c. non è applicabile unicamente alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma
anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola
di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
carattere imperativo ed inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di
applicazione”.
Attesa la buona fede dell'accipiens ai fini dell'art. 2033 c.c., avendo il fornitore applicato la norma interna istitutiva a suo tempo vigente, gli interessi legali decorrono dalla data dalla domanda, da individuarsi nella PEC inviata in data 20/3/2020 (doc. 5 ricorrente), alla luce del principio per cui in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SS.UU. n. 15895/2019). Gli
interessi ex art. 1284 IV comma c.c. decorrono dalla data della domanda giudiziale, come stabilito dalla norma.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo la ricorrente allegato né provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
In merito al regolamento delle spese di lite ritiene il Tribunale che possano ravvisarsi i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione, tenuto conto della novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati e formatisi in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda della società ricorrente,
condanna la resistente al pagamento in favore della società ricorrente Controparte_1
della somma complessiva di € 12.838,61, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 primo comma c.c. dalla data del 20/03/2020 al 16.2.2022 ed interessi moratori ex art. 1284 IV
comma c.c. da l6.2.2022 al saldo;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Brescia, 9 dicembre 2025.
Il giudice
CA D'IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA D'IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2022 promossa da:
, (P. IVA. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Pardini del foro di Firenze, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti e domm.ri e del Testimone_1 Testimone_2
foro di Milano, come da procura allegata alla comparsa costitutiva;
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito in materia di addizionale provinciale sulle accise.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione
disattesa, per tutti i motivi ed i titoli indicati nella narrativa del ricorso introduttivo, condannare la
società in persona del legale rappresentante pro – tempore, a pagare a favore Controparte_1
della società in persona del legale rappresentante pro – tempore, la Parte_1
somma di Euro 12.838,61 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre gli interessi di mora al tasso legale e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre accessori di
legge.”.
Per la resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
‐ in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio non consuetudinario o sospensione stante
la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e comunitarie attinenti al presente giudizio
per i motivi sopra menzionati;
‐ nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto
ed in diritto e, in ogni caso, ridurre la somma escludendo le mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2010 e gli importi prescritti per tutti i motivi esposti al paragrafo C;
o accertare la legittimità
dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa
per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché
non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra
singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della o in ogni Controparte_1
caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili
e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
o con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa. ‐ in
via subordinata: o in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare anche nei
confronti del RN l'applicabilità della Direttiva 2008/118/CE con ogni conseguenza di legge,
ivi compreso il diritto del resistente di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa
legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al
costo dell'addizionale richiesta pari ad € 12.838,61, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese
di giudizio a carico convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Con
la totale rifusione delle spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società , conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Brescia, la società , per ivi sentire accertare il proprio Controparte_1 diritto ad ottenere dalla convenuta l'integrale rimborso delle somme a quest'ultima indebitamente corrisposte a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica nel periodo dal
01.01.2010 al 30.11.2011 e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare la complessiva somma di € 12.838,61, ovvero la diversa somma che risultasse accertata all'esito della causa, oltre interessi di mora e rivalutazione, nonché rifusione delle spese legali.
A tal fine la ricorrente deduceva che:
- dall'anno 2010 sino al 2011 la ricorrente, nella veste di somministrato, intratteneva rapporto contrattuale con la resistente, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso il proprio salumificio sito a Piuro (SO), punto di prelievo POD IT001E04495606 (docc. 1, 2);
Cont
- nelle fatture emesse da nel biennio 2010-2011, venivano inseriti anche gli importi a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (cd. “Addizionale”) ex art. 6 del
D.L. 28.11.1988, n. 511, sui primi 200.000 kWh/mese, (docc. 3 e 4), che la ricorrente
Cont corrispondeva al RN;
- tale imposta, violando l'art. 1, comma 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla
CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17),
doveva essere pertanto disapplicata, in quanto contraria alla disciplina comunitaria, con conseguente diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc di quanto pagato al fornitore;
- in data 20/3/2020 la ricorrente con diffida trasmessa mezzo pec, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, chiedeva alla resistente, senza esito, la restituzione delle somme addebitate in fattura a titolo di addizionale provinciale nelle fatture ricevute dal gennaio 2010 al novembre 2011 (doc. 5);
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con comparsa ritualmente depositata in data 3.6.2022 si costituiva Controparte_1
chiedendo preliminarmente la concessione di rinvio o sospensione, stante la pendenza dei giudizi avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale, aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno delle norme in tema di accise. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso e, in ogni caso, la riduzione della pretesa della ricorrente alle sole somme relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010. Chiedeva l'accertamento della legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste dalla parte ricorrente. Sempre nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, attesa l'inapplicabilità della normativa unionale nell'ambito di una controversia tra privati, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della resistente. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare anche nei confronti del RN l'applicabilità
della Direttiva 2008/118/CE con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il diritto del resistente di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al costo dell'addizionale richiesta pari ad € 12.838,61, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese di giudizio a carico convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente pro tempore. Con vittoria di spese e competenze.
A sostegno di tali pretese, la resistente deduceva che:
- in caso di accoglimento della domanda di ripetizione formulata dalla ricorrente, la stessa doveva essere ridotta relativamente all'importo relativo alle mensilità antecedenti al 1° aprile
2010, poiché si trattava di mensilità in cui la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, secondo quanto statuito dalla Direttiva 2008/118/CE,
in quanto era ancora vigente la Direttiva 92/12/CEE, in particolare agli artt. 46 co. 2, 47 e art. 48 della Direttiva 2008/118/CE;
- il D.lgs 29 marzo 2010 n. 48, decreto attuativo della Direttiva n. 2008/118/CE era applicabile a far data dal 01/04/2010, con conseguente non ripetibilità dei pagamenti effettuati prima di tale data;
- la predetta circostanza veniva confermata da quanto evidenziato dall' Controparte_2
la quale, conformemente alla circolare Prot. n. 204116/RU del 13 maggio 2022 (doc. n. 3), in risposta al ricorso di un fornitore, accoglieva solo parzialmente la domanda rilevando che:
“solo a far data 1/04/2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 48/2010” che ha recepito la Direttiva
2008/118/CE” (doc. n. 4);
- ciò trovava altresì conferma nel REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 del 24 luglio 2009 (doc.
n. 5) che prevedeva all'art. 9 che “Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è abrogato a decorrere
dal 1 o aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui
all'articolo 46 della direttiva 2008/118/CE”;
- sussisteva inefficacia orizzontale della Direttiva comunitaria, in relazione alla quale peraltro,
pendevano due giudizi di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale ed alla Corte di
Giustizia;
- la Corte di Cassazione, pronunciandosi su medesime questioni, riteneva l'art. 6, D.L. n.
511/1988 in contrasto con la normativa comunitaria e, per contro, riteneva applicabile al caso di specie il procedimento previsto dall'art. 14 comma 4 TUA;
- la domanda di indebito oggettivo, fondata sull'abolizione di una norma interna, non poteva essere applicata a rapporti pregressi ormai esauriti, atteso che il RN aveva esclusivamente conformato il suo comportamento alla norma invalidata solo successivamente dallo Stato;
- infondata era la pretesa di pagamento degli interessi moratori, stante la buona fede dell'accipiens, dovendosi eventualmente riconoscere gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla domanda, non anche la rivalutazione monetaria, versandosi in ipotesi di debito di valuta.
Tutto ciò premesso, la resistente rassegnava le proprie conclusioni e insisteva per il rigetto del ricorso. Alla prima udienza, depositate le note in sostituzione, il Giudice fissava per la discussione e la decisione della causa l'udienza del 1.12.2022 con termine per il deposito di note finali.
La società resistente con le note finali, in via preliminare, insisteva per la sospensione ex art. 295
c.p.c. del giudizio atteso il rinvio davanti alla Corte di Giustizia della UE (causa C-316/2022) e dei due rinvii davanti alla Corte Costituzionale (ordinanza n. 102/2021 e ordinanza n. 20/2022)
su questioni attinenti l'oggetto della domanda giudiziale.
Con ordinanza del 2.12.2022, il Giudice sospendeva il giudizio ex art. 295 cpc.
Con ricorso ex art. 297 cpc, riassumeva il giudizio sospeso, ribadendo Parte_1
quanto già allegato e dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e rassegnando le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con decreto del 13.5.2025, il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa del 4.11.2025 si costituiva nel giudizio riassunto la resistente Controparte_1
ribadendo le difese già precedentemente svolte e rassegnando le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza di discussione, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Giudice si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale, deve essere accolta.
Dai documenti in atti risulta che la ricorrente ha stipulato con la società Controparte_1
contratto di fornitura di energia elettrica presso il proprio salumificio sito a Piuro (SO), identificato al punto di prelievo POD IT001E04495606 (docc. 1, 2).
La società ricorrente ha dedotto in giudizio i pagamenti (non contestati) delle fatture (docc. 4 e 5
ricorrente) per le quali è proposta la ripetizione, le quali indicano, fra le voci che costituiscono il corrispettivo della fornitura, specifico addebito per “addizionale”, ossia per l'imposta addizionale provinciale sulle accise sul consumo di energia elettrica prevista dall'art. 6 del d.l. 511/1988. Il pagamento della somma di € 12.838,61 richiesta in ripetizione dalla ricorrente, si riferisce a fatture relative a mensilità decorrenti dal gennaio 2010 al novembre 2011.
Altresì documentata in giudizio è la richiesta di rimborso della somma di € 12.838,61 versata a titolo di addizionale provinciale dalla ricorrente e trasmessa alla resistente in data 20 marzo 2020 valevole a costituire in mora la resistente e ad interrompere la prescrizione (doc. 5).
Tanto premesso, ai fini della trattazione della domanda di ripetizione deve porsi mente al regime normativo e giurisprudenziale dell'istituto delle accise e alla sua recente evoluzione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25.
La questione relativa alla facoltà per il consumatore di richiedere il rimborso al fornitore di quanto corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6
commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/88, convertito con modificazioni nella legge 20/1989 e successivamente sostituito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 26/007, è stata definitivamente risolta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 5.
In particolare, la Corte, premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea dal momento che la norma istitutiva prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”,
in contrasto, pertanto, con la direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008, poi sostituita dal 13.2.2023,
almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva UE 2020/262 del 19.12.20, che vietava l'applicazione sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quali l'addizionale,
prive di “finalità specifiche”.
A seguito dell'avvio, nel 2011, di una procedura nei confronti dell'Italia da parte della Commissione
Europea, stante il ritenuto contrasto dell'addizionale provinciale in questione con la predetta direttiva,
il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012 abrogando l'addizionale provinciale, con ciò risolvendo il problema dell'illegittimità della addizionale per il futuro, ma lasciandolo aperto per le annualità
precedenti.
Per effetto della caducazione (stante la ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
La fondatezza della domanda di ripetizione avanzata dall'utente finale è stata recentemente affermata nelle due pronunce della Corte di Cassazione nn. 13742/25 e 13740/25; la Corte, in particolare, ha così affermato: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta,
poi dichiarata in contrasto con il diritto eurocomunitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito” .
Conseguentemente, l'applicazione di tali imposte si rivela del tutto illegittima ex se.
Da ultimo, poi, e venendo al caso in esame, vertente sulla pretesa applicazione dell'imposta de qua
al periodo anteriore al 1.4.2010, deve richiamarsi la statuizione della Corte d'Appello di Brescia, n.
1897/2023 (confermativa dell'orientamento della Corte di Cassazione), dalla quale il Tribunale non intende discostarsi.
La Corte, in particolare, ha affermato, richiamando la pronuncia di Cass. n. 12143/2022, che “non è
applicabile la disciplina relativa all'imposta addizionale provinciale alle accise per consumo di energia elettrica anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della
Direttiva 2008/118/CE”, purchè si tratti di periodi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, tenuto conto del fatto che secondo l'art. 28, paragrafo 2, della suddetta Direttiva, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative a partire dal 1.1.2004”.
Non vi sono ostacoli, dunque, alla disapplicazione della normativa (illegittima) in tema di accise anche per il periodo anteriore all'1.4.2010.
Ne consegue la fondatezza dell'assunto della ricorrente circa l'assenza di causa dei pagamenti, purché
effettuati anteriormente all'abrogazione della norma interna contraria al diritto unionale.
Pertanto, va affermato il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto Parte_1
indebitamente versato alla resistente a titolo di imposta addizionale provinciale alle Controparte_1
accise nel periodo oggetto di domanda.
Di conseguenza, la resistente società deve essere condannata al pagamento della Controparte_1
somma di € 12.838,61 in favore della società ricorrente a titolo di rimborso delle somme indebitamente versate da quest'ultima in favore della resistente, a titolo di addizionale provinciale sulle accise per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art.1284 comma primo c.c.
dalla data della costituzione in mora (20.3.2020) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale (16.2.2022) e nella misura prevista dal IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Sul punto, si precisa che (come affermato da Cass. 61/2023) “il saggio di interessi previsto dall'art.
1284 comma quarto c.c. non è applicabile unicamente alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma
anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola
di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
carattere imperativo ed inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di
applicazione”.
Attesa la buona fede dell'accipiens ai fini dell'art. 2033 c.c., avendo il fornitore applicato la norma interna istitutiva a suo tempo vigente, gli interessi legali decorrono dalla data dalla domanda, da individuarsi nella PEC inviata in data 20/3/2020 (doc. 5 ricorrente), alla luce del principio per cui in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SS.UU. n. 15895/2019). Gli
interessi ex art. 1284 IV comma c.c. decorrono dalla data della domanda giudiziale, come stabilito dalla norma.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo la ricorrente allegato né provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
In merito al regolamento delle spese di lite ritiene il Tribunale che possano ravvisarsi i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione, tenuto conto della novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati e formatisi in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda della società ricorrente,
condanna la resistente al pagamento in favore della società ricorrente Controparte_1
della somma complessiva di € 12.838,61, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 primo comma c.c. dalla data del 20/03/2020 al 16.2.2022 ed interessi moratori ex art. 1284 IV
comma c.c. da l6.2.2022 al saldo;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Brescia, 9 dicembre 2025.
Il giudice
CA D'IO