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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2876 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1997, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDI FABIO e dall'Avv. MAJORANA
ALESSANDRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), con sede in Frabosa Soprana (CN), Controparte_1 P.IVA_1
piazza del Municipio n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPA STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
(P.IVA: , con sede non indicata in atti, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMAGNOLI
MAURIZIO e dall'Avv. ESPOSITO GIANFRANSCECO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 15 nonché nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], CP_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ROMAGNOLI MAURIZIO e dall'Avv. ESPOSITO
GIANFRANSCECO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Parte_1
reiectis, così giudicare: Nel merito = Accertare e verificare le lesioni e menomazioni occorse alla sig.ra a seguito dell'evento in data 29 gennaio 2019; = Accertare la Parte_1 compatibilità di tutti i danni patiti da parte attrice con i fatti indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio e comprovati ad esito della trattazione della causa, affermandone la diretta eziologia;
= Accertare il danno biologico, temporaneo e permanente, nonché la percentuale di sofferenza interiore che ne conseguiva, unitamente alla personalizzazione massima, quantificandoli ed all'uopo affermando la correttezza e congruità di quanto riportato nella
CTU medico-legale redatta dal dott. = accertare la congruità delle spese Persona_1
dalla sig.ra sostenute così come documentate in misura pari ad Euro 779,98; = Parte_1 accertare la responsabilità in solido dei convenuti in relazione all'evento lesivo occorso in data 29 gennaio 2019 ai danni dell'attrice; = condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di Euro 105.830,73 o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche di mora, sulle somme rivalutate dal dì dell'illecito sino al soddisfo;
= Porre le spese e i compensi delle espletate CTU e CTP a carico dei convenuti.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova orali che non sono stati ammessi e segnatamente i capitoli di prova per testi dedotti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. sub A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) Jbis) M) N) O) Q) R) T) U) V) W) X) Ivi comprese le richiede di prova delegata e/o testimonianza scritta formulate con la testè indicata memoria
ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE I difensori di parte attrice chiedono che codesto
Ecc,mo Giudice voglia disporre, ex art. 93 comma 1° c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori
In ogni caso Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio oltre a quelle relative al procedimento di istruzione preventiva a scopo conciliativo”;
pagina 2 di 15 Per parte convenuta “CONCLUSIONI Respingere le domande Controparte_1
svolte da parte attrice perché nel merito infondate, non avendo la convenuta alcuna responsabilità nella determinazione dell'infortunio.
In via subordinata, accertato il danno effettivamente subito dall'attrice in occasione del sinistro 29.1.2016 come da CTU medico-legale già svolta, accertato altresì il concorso di colpa dell'attrice e/o di terzi (la scuola di sci per l'allestimento del campo scuola e/o
l'organizzazione della lezione e il maestro di sci) nella determinazione dell'evento dannoso escludere il risarcimento del danno o diminuire proporzionalmente il risarcimento in ipotesi dovuto dalla deducendo in ogni caso dal dovuto gli importi già Controparte_1 percepiti per effetto dell'operatività di altre eventuali polizze assicurative, e in ogni caso limitando l'eventuale condanna dell'esponente alla sola quota di responsabilità ad essa imputabile.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
Per il caso in cui il Giudice ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, richiamate le proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., chiede di essere Controparte_1
ammessa alla prova per testi sul capitolo 1, memoria n. 2 ex art. 183 sesto comma c.p.c., con il teste , loc. Straluzzo 24, 12082, Frabosa Soprana, CN e, per il caso di Testimone_1
ammissione dei capitoli di prova attorei H, I, J, dedotti con la seconda memoria istruttoria, di essere ammesso alla prova orale contraria con i testi signori via Naviglio, 8 Testimone_2
RV (CN) e già indicato con la seconda memoria istruttoria”; Testimone_1
Per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la domanda avanzata dall'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia.
IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA
Accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato, procedendo quindi alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”;
pagina 3 di 15 Per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_3
reiectis così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la domanda avanzata dall'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia.
IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA
Accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato, procedendo quindi alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 27/10/2022, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale in relazione al sinistro Parte_1
occorsole in data 29/01/2019, con conseguente accertamento della responsabilità dei convenuti (società gestore degli impianti;
scuola di sci;
maestro di sci) e condanna degli stessi, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice dei danni patiti, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 105.830,73 o la diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche moratori;
con vittoria di spese di lite, anche del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, nonché rimborso delle spese sostenute per i compensi del CTU e del CTP.
A sostegno della propria domanda, parte attrice, allegando di avere svolto giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam esitato con il deposito della CTU medico legale in data 22/04/2022, ha dedotto di essersi recata quale aggregata al gruppo scolastico dell'Istituto Keynes di Gazzada in località Frabosa (CN) per il soggiorno organizzato, ove in data 29/01/2019 riceveva lezione di sci da neofita, ma, in assenza di aiuto e/o sorveglianza del maestro di sci incaricato, allontanatosi con altri allievi, perdeva il controllo degli sci e a bordo pista, sfondando una recinzione di nastro forato arancione, impattava contro un porta sci metallico riportando gravissime lesioni, tali da necessitare anche l'intervento dell'elisoccorso e la successiva operazione ospedaliera in via d'urgenza. Ne seguiva un lungo decorso pagina 4 di 15 sanitario, con ulteriore operazione in via d'urgenza in Varese in data 14/02/2019, nonché ancora operata in data 04/03/2019. Parte attrice ha ricostruito il danno subito, permanente e temporaneo, nonché l'ulteriore danno emergente derivante da danno estetico, in considerazione della vistosa cicatrice sull'addome di circa 21 cm;
ancora, è chiesto il rimborso di € 779,98 per costi vivi;
è stata richiesta altresì personalizzazione in misura massima, in ragione delle peculiarità del caso concreto.
In diritto, è stata invocata la responsabilità del gestore degli impianti per la particolare conformazione dei luoghi, con particolare riferimento alla rastrelliera porta sci in metallo nei pressi della recinzione, non idonea, del campo pratica dei principianti assoluti;
ancora, è stata invocata la responsabilità della scuola di sci e del relativo maestro di sci, in ragione degli obblighi di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi che stabiliscono con essi il vincolo contrattuale dell'iscrizione al corso di sci.
Attivato il contraddittorio, si sono costituiti in data 20/01/2023 la CP_2
e il maestro di sci con atti distinti ma a mezzo di medesima
[...] CP_3
difesa tecnica, contestando la responsabilità invocata e la ricostruzione fattuale operata, chiedendo in tesi il rigetto di ogni domanda svolta nei loro confronti;
in subordine,
l'accertamento del concordo di colpa attoreo ex art. 112 7 c.c.; in via ulteriormente subordinata, procedere a condanne ripartite secondo il grado di responsabilità di ciascun coobbligato e non in via solidale;
con vittoria di spese di lite.
In particolare, la convenuta ha ricostruito la Controparte_4 responsabilità di tipo contrattuale che ricorre nella fattispecie, rimarcando il riparto dell'onere della prova. Ancora, la convenuta ha diversamente ricostruito l'accadimento fattuale occorso, imputando a duna personale scelta dell'attrice la discesa con gli sci, in assenza del maestro allontanatosi con due allievi rivelatisi di livello superiore;
di tale diversa ricostruzione vi sarebbe ammissione della stessa attrice, avvenuta appena dopo l'impatto.
In particolare, il convenuto maestro di sci ha escluso la propria CP_3 responsabilità, invocando “un evento fortuito ed imponderabile e/o alla esclusiva responsabilità dell'attrice” nella causazione del sinistro occorso;
lo stesso ha contestato la genericità della culpa in vigilando imputatagli, rappresentando di essersi sì allontanato, ma di avere indicato agli allievi assieme all'attrice di rimanere fermi e di attenderne il ritorno, mentre l'attrice avrebbe da sola intrapreso la discesa, peraltro al di fuori della delimitazione pagina 5 di 15 delle reti del campo scuola stesso, come avrebbe la stessa ammesso dopo l'impatto, alla presenza dei soccorritori.
Alla prima udienza di comparizione sono stati assegnati alle parti i richiesti termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata istruita tramite l'acquisizione del procedimento di CTU ante causam medico legale R.G. n. 2149/2020, nonché tramite prova orale, per testi e per interpello.
All'udienza fissata con modalità ex art. 127 ter c.p.c. sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dal 16/12/2024 (dies a quo non computatur); tutti gli scritti conclusionali sono stati tempestivamente depositati (nonostante difformi annotazioni di cancelleria, in quanto il fascicolo è stato rimesso in decisione in data 07/03/2025, a seguito della scadenza del termine per le memorie di replica al 06/03/2025).
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1) La responsabilità – l'an
La domanda attorea è fondata, con i limiti e le precisazioni di cui infra.
In diritto, la scuola di sci risponde a titolo di responsabilità contrattuale, alla luce del contratto stipulato fra le parti, non oggetto di contestazione in giudizio e pacifico fra le parti;
ne discende il noto riparto dell'onere della prova di cui fin da Cass. civ., Sent. n. 13533/2001.
Ancora in diritto, anche il maestro di sci risponde a titolo di responsabilità contrattuale, alla luce del rapporto intercorso relativo all'ammissione dell'allieva al corso di sci della scuola, tenuto dal maestro di sci, a fronte del pagamento di un prezzo;
valgono pertanto le medesime deduzioni relative alla scuola di sci.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica: “Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo
pagina 6 di 15 di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha negato la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato
d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva perso
l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi)” – cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; già anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 03/02/2011.
Ed ancora più specificamente, “Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017 n.
26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, implicitamente evocata dalla ricorrente, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n.
18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n.
13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che
pagina 7 di 15 valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.” - cfr. in parte motiva, Cass civ.,
Sent. n. 4009 del 18/02/2020.
Ebbene, l'onere della prova di parte attrice è stato assolto integralmente, non solo con riferimento alla prova del contratto e all'allegazione dell'altrui inadempimento, bensì anche con riferimento al nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ed infatti, è pacifico in causa che il maestro della scuola di sci si sia allontanato da parte dei suoi allievi, fra cui l'attrice pacificamente alla prima lezione di sci della sua vita, al fine di accompagnare parte del gruppetto affidatogli a svolgere una attività ritenuta di livello superiore a quello raggiunto dall'attrice.
Tale comportamento del maestro di sci integra una violazione dell'obbligo di vigilanza sullo stesso gravante, sia se questi si è allontanato uscendo dal campo scuola, sia anche se vi sia rimasto all'intero, risultando in ogni caso venuta meno la prossimità con l'allieva alle prime armi e la conseguente possibilità di garantirne così la relativa sicurezza sulle piste.
Il nesso fra la condotta omissiva del maestro di sci e le lesioni riportate è poi evincibile dal complesso istruttorio di cui agli atti, anche in via presuntiva, laddove l'allieva principiante, rimasta senza vigilanza, ha errato nella conduzione degli sci finendo per schiantarsi a bordo pista riportando le gravissime lesioni di cui all'ATP ante causam.
Appare irrilevante, poi, anche ai sensi e per gli effetti ex art. 1227 c.c., sia primo che secondo comma, la circostanza per cui il maestro di sci avrebbe indicato agli allievi di pagina 8 di 15 rimanere fermi sulla pista in attesa del suo ritorno: tale circostanza, di cui peraltro non è risultata piena prova in atti all'esito delle escussioni testimoniali, non univoche, non è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di custodia e di cura gravante sullo stesso il quale, se effettivamente fosse stato in prossimità dell'attrice, anche allontanatosi avrebbe potuto tempestivamente avvedersi di quanto stava succedendo e quantomeno tentare di porvi rimedio
(es. seguendo velocemente l'attrice nella discesa, comunicandole a voce indicazioni per tentare di frenare la discesa o attenuare le conseguenze di un inevitabile scontro).
I convenuti sono dunque responsabili dell'evento occorso.
Quanto, poi, alla posizione del gestore delle piste da sci, lo stesso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Comunque si inquadri il caso in esame, infatti, se ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., il danneggiato deve, in ogni caso, provare il fatto storico ed il nesso causale
(c.d. elementi oggettivi della fattispecie), potendosi prescindere nell'ipotesi ex art. 2051 c.c. solo dalla prova dell'elemento soggettivo (colpa o dolo), rispetto al quale l'onere probatorio è ribaltato, nel senso che la colpa si presume e spetta al danneggiante provare il caso fortuito.
In altri termini, a carico del danneggiato ricade, pur sempre, la prova imprescindibile del fatto storico e del nesso causale, qualunque sia la disposizione normativa (art. 2043 o
2051 c.c.) che si ponga a fondamento della domanda risarcitoria.
Nel caso in esame, la prospettazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha trovato adeguati riscontri nelle risultanze istruttorie;
invero, a bene vedere, è pacifico il fatto storico nella sua verificazione, lato sensu inteso, come comprensivo della dinamica e delle effettive modalità di svolgimento del fatto stesso, con particolare riferimento alla caduta dell'attrice la quale, spesa velocità sugli sci, ha prima sfondato la rete laterale della pista, per poi arrestare la propria corsa contro il porta sci metallico ivi installato.
Invero, non è a ben vedere negato il nesso causale tra le dedotte caratteristiche della pista (pista, reti laterali, porta sci) e le lesioni alla salute patite dall'attrice, ma è invocata l'interruzione del nesso causale nel senso che la colpa di tale evento deve essere attribuita al difetto di vigilanza del maestro di sci;
tale deduzione, però, non coglie nel segno.
Infatti, non integra certamente caso fortuito la circostanza per cui un fruitore delle piste possa inavvertitamente prendere velocità, oppure perdere il controllo degli sci anche a minor velocità, qualsiasi ne sia la causa (inesperienza, malore, condotta di terzi), e dirigersi pagina 9 di 15 verso le reti laterali della pista stessa;
laddove tali reti non assolvano ad effettiva funzione di contenimento, è indubbio che le strutture non sono state correttamente valutate e poste in essere, con conseguente alto rischio di impatto dello sciatore con quanto si trovi al di là del bordo pista, oggetto o persona che sia;
a maggior ragione nella fattispecie, dove si controverte di scontro con oggetto di metallo intrinsecamente pericoloso all'impatto.
Pertanto, ricorrono tutti gli estremi perché possa configurarsi una responsabilità a carico dell'odierna convenuta società gestore dei campi da sci.
In definitiva, posta una quota di responsabilità in capo al gestore delle piste da sci che può ponderamene individuarsi nel 20% (in misura inferiore alla presunzione di legge ex art. 2055 co. 3 c.c. in ragione della circostanza per cui, seppur in concreto rivelatesi inidonee, le stretture di difesa del bordo pista erano comunque presenti), il maestro di sci e la scuola di sci vanno condannati, in solido fra loro nei confronti dell'attrice, al pagamento della residua quota dell80% dei danni infra quantificati;
la domanda di condanna parziale, per la sola quota di rispettiva responsabilità fra scuola di sci e maestro di sci, non può trovare vaglio in questa sede, risolvendosi in reciproche domande trasversali riconvenzionali, del maestro di sci in danno della scuola di sci e viceversa, formulate da parti con medesima difesa tecnica, e quindi inammissibilmente in conflitto fra loro.
2) La responsabilità – il quantum debeatur
In via generale, con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui tale tipologia di danno è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, rispetto alla quale la tutela risarcitoria, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento del danno alla persona deve essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima e, quindi, liquidato in modo unitario ed omnicomprensivo, mentre non trova più spazio la risarcibilità autonoma delle figure di danno precedentemente accostate dalla giurisprudenza al puro danno biologico, quali il danno morale, inteso come patema d'animo, e il c.d. danno esistenziale, categorie queste ultime che sono state per effetto del nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità tutte degradate ad un livello meramente descrittivo del danno pagina 10 di 15 non patrimoniale. Il noto principio è stato anche di recente ribadito e chiarito dalla autorevole pronuncia della Corte di Cassazione n. 7513 del 27/003/2018.
Al fine della quantificazione di tale voce di danno, con riferimento alla responsabilità effettivamente accertata, la CTU disposta in sede di ATP e acquisita nel presente giudizio, con ragionamento logico ineccepibile, congruamente e logicamente motivato che viene fatto proprio integralmente da questo giudicante, ha ricostruito le gravissime lesioni subite e l'ampio percorso clinico sanitario cui l'attrice si è dovuta sottoporre, concludendo: “Sulla base della raccolta anamnestica pienamente coerente con la produzione documentale, non vi sono dubbi sulla ricorrenza di una vis lesiva tale da cagionare l'anzi descritta, complessa, lesività come descritta dai Sanitari che ebbero in cura la Ricorrente. In altri termini, risultando soddisfatti i criteri di idoneità lesiva tipici della medicina legale;
si ritiene quindi equo riconoscere le seguenti voci di danno alla persona, avuto riguardo delle certificazioni sanitarie in atti versate, della soggettività ed obiettività rilevate in sede di CTU, con riferimento anche a casi consimili nella comune pratica valutativa” – cfr. pag. 7 CTU).
Venendo, quindi, alla liquidazione dei danni riscontrati dal CTU, analizzato con cura il contenuto dei documenti versati in atti e condotto l'esame obiettivo sulle condizioni fisiche attuali della danneggiata, il CTU ha stimato che tali lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di giorni 34, di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 e di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 15. Il sinistro ha, inoltre, lasciato in capo all'attrice postumi permanenti nella misura del 18%.
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021); devono applicarsi le Tabelle milanesi 2024, ultima versione pubblicata, secondo l'insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro;
non trova applicazione il recente d.P.R. n.12/2025 che, predisponendo l'attuazione di una Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni biologici e morali, uniformando i criteri liquidativi, stabilisce quale norma intertemporale, all'art. 5, il divieto di pagina 11 di 15 applicazione di tali disposizioni ai sinistri verificatisi precedentemente alla data della sua entrata in vigore;
la presente fattispecie, pertanto, esula dall'applicazione di tale norma.
Pertanto, applicate le tabelle milanesi, è noto che le stesse consentono la liquidazione congiunta di tutte le componenti del danno non patrimoniale: ed invero, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00, importo questo comprensivo sia del danno biologico (oggi definito “dinamico- relazionale”), sia del danno morale temporaneo (oggi definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Pur non escludendo le tabelle milanesi un adattamento all'effettivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso attraverso adeguamenti dei valori standard individuati, essendo la sofferenza e la lesione della dignità umana non necessariamente proporzionali all'entità della lesione biologica, “l'aumento personalizzato” dalle stesse contemplato postula sempre la sussistenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, meritevoli di un aumento.
Nel caso di specie ritiene il giudicante che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, pari ad € 115,00, comprensivo anche della sofferenza soggettiva interiore, non sia sufficiente nella sua misura “base” a rendere adeguato il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attrice; invero, la CTU ha espressamente evidenziato che “Si ritiene che nell'invalidità temporanea della vicenda in oggetto si sia determinata una sofferenza soggettiva superiore a quella media, valutabile con un punteggio di 4/5, corrispondente ai due periodi di degenza ospedaliera, caratterizzati da necessità di terapie intensive ed interventi chirurgici” – cfr. pagg.
7-8 CTU;
considerato pertanto il valore massimo applicabile stabilito dalle tabelle in € 173,00, ritiene il giudicante di dover stabilire il valore del punto di inabilità temporanea in € 138,00, applicato il medesimo criterio proporzionale indicato dal CTU dei 4/5.
Sulla base, quindi, dei parametri dettati dalle tabelle giudiziali sopra evocate, nonché degli indici indicati dal CTU, considerata la durata dell'invalidità temporanea, il danno non patrimoniale temporaneo subito dall'attrice, di anni 21 all'epoca dei fatti, va liquidato in moneta attuale in complessivi € 8.314,50 (derivante dalla sommatoria di I.T.T. €
138,00*34gg= € 4.692,00; I.T.P. 75% di € 138,00*20gg= € 2.070,00; 50% di € CP_5
138,00*15gg= € 1.035,00; 25% di € 138,00*15gg= € 517,50). CP_5
Sulla base, poi, dei medesimi parametri indicati, considera la percentuale complessivamente individuata dal CTU per il pregiudizio permanente all'integrità psicofisica pagina 12 di 15 nella misura del 18%, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attrice, di anni 21 all'epoca dei fatti, implicante un punto base danno non patrimoniale di € 4.784,18 (già comprensivo di € 3.570,28 quale voce di danno biologico e € 1.213,90 quale voce di incremento per sofferenza “ordinaria”), va liquidato in moneta attuale in complessivi €
77.504,00 (57.839,00+19.665,00).
Anche sul punto del danno permanente il CTU ha potuto appurare che “Si giudica che tali postumi determinino una sofferenza morale nell'inabilità permanente pari a 3/5, giustificata in larga misura dalla presenza di vistosi esiti cicatriziali toracici e addominali in una giovane donna” – cfr. pag. 8 CTU.
Ebbene, seppure trattasi di valore inferiore alla sofferenza accertata dal CTU in relazione all'invalidità temporanea, si tratta comunque di valori superiori alla mediana (3 su
5), tali per cui deve procedersi a personalizzazione ulteriore del danno liquidato, seppure in misura inferiore a quanto richiesto da parte attrice;
invero, anche dal commesso compendio istruttorio, sia orale che documentale, di cui in atti, emergono chiare le maggiori sofferenze subite da parte attrice, da addebitarsi all'evento traumatico in sé ma anche e soprattutto al postumo permanente costituito dalla vistosa cicatrice sull'addome della stessa.
Ed invero, pertanto, ricorrono nella fattispecie quelli presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” - Cass. civ., sent. n. 28988/2019.
Nel caso di specie, la personalizzazione può essere liquidata tramite incremento del valore individuato in € 77.504,00 fino al € 80.000,00.
pagina 13 di 15 In definitiva, il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, da liquidarsi in favore dell'attrice è pari a complessivi € 88.314,50 (€ 8.314,50 + € 80.000,00 di cui sopra), in moneta attuale.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi, anche di mora, secondo il noto meccanismo di cui a SS.UU. n. 1712/1995, dalla data del dovuto (id est la data del sinistro 29.01.2019) sino al saldo effettivo.
Quanto alle ulteriori voci di danno invocate, a fronte di richiesta maggiore, il CTU ha riconosciuto come rimborsabili le spese mediche e sanitarie documentate per € 637,08; su tale somma, trattandosi di debito di valuta, spettano i soli interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo.
L'ulteriore somma richiesta di € 12.000,00 per l'intervento chirurgico plastico per emendare parzialmente il pregiudizio estetico della cicatrice non può essere in questa sede riconosciuto;
invero, è lo stesso CTU a valutare come tale importo come, parzialmente, alternativo a parte del danno biologico permanente subito e, pertanto, la sua ulteriore liquidazione in favore dell'attrice implicherebbe una indebita duplicazione di importi in suo favore;
peraltro sul punto, seppur dopo la precisazione delle conclusioni, è intervenuta rinuncia alla domanda per tale voce di danno da parte dell'attrice (cfr. pag. 36 comparsa conclusionale).
3) Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, nonché del procedimento di istruzione ante causam per ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti;
le stesse sono da distrarsi direttamente in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00, valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia e dell'istruttoria svolta;
le stesse sono da porre a carico dei convenuti tutti in via solidale attesa la comunanza di interesse nella causa, ex art. 97 c.p.c.
pagina 14 di 15 Per i medesimi motivi, pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, svolta in sede di ATP, nella misura delle percentuali di responsabilità accertata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità dei convenuti Controparte_1
(nella misura del 20%), e (nella Controparte_4 CP_3 misura dell'80% in via solidale fra loro) per il sinistro occorso il 29.01.2019 e i danni conseguenti patiti dall'attrice di cui in atti;
2) CONDANNA i convenuti (nella misura del 20%), Controparte_1 [...]
e (nella misura dell'80% in via solidale fra CP_4 CP_3
loro) al pagamento in favore di parte attrice degli importi Parte_1
di:
- € 88.314,50 in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi, anche di mora, secondo Cass. civ., SS.UU. n. 1712/1995 dalla data del dovuto (id est la data del sinistro 29.01.2019) sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patirmoniale subito;
- € 637,08 oltre interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patirmoniale subito;
3) CONDANNA i convenuti , , Controparte_1 Controparte_4
in solido fra loro, al pagamento direttamente in favore di AVV. CP_3
FEDI FABIO e AVV. MAJORANA ALESSANDRA, in solido fra loro, anticipatari ex ar.t 93 c.p.c., per l'attività svolta in favore di parte attrice Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in €
[...]
831,00 (545+286) per esborsi, € 17.930,00 (14.103+3.827) per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 30/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2876 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1997, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDI FABIO e dall'Avv. MAJORANA
ALESSANDRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), con sede in Frabosa Soprana (CN), Controparte_1 P.IVA_1
piazza del Municipio n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPA STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
(P.IVA: , con sede non indicata in atti, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMAGNOLI
MAURIZIO e dall'Avv. ESPOSITO GIANFRANSCECO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 15 nonché nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], CP_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ROMAGNOLI MAURIZIO e dall'Avv. ESPOSITO
GIANFRANSCECO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Parte_1
reiectis, così giudicare: Nel merito = Accertare e verificare le lesioni e menomazioni occorse alla sig.ra a seguito dell'evento in data 29 gennaio 2019; = Accertare la Parte_1 compatibilità di tutti i danni patiti da parte attrice con i fatti indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio e comprovati ad esito della trattazione della causa, affermandone la diretta eziologia;
= Accertare il danno biologico, temporaneo e permanente, nonché la percentuale di sofferenza interiore che ne conseguiva, unitamente alla personalizzazione massima, quantificandoli ed all'uopo affermando la correttezza e congruità di quanto riportato nella
CTU medico-legale redatta dal dott. = accertare la congruità delle spese Persona_1
dalla sig.ra sostenute così come documentate in misura pari ad Euro 779,98; = Parte_1 accertare la responsabilità in solido dei convenuti in relazione all'evento lesivo occorso in data 29 gennaio 2019 ai danni dell'attrice; = condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di Euro 105.830,73 o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche di mora, sulle somme rivalutate dal dì dell'illecito sino al soddisfo;
= Porre le spese e i compensi delle espletate CTU e CTP a carico dei convenuti.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova orali che non sono stati ammessi e segnatamente i capitoli di prova per testi dedotti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. sub A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) Jbis) M) N) O) Q) R) T) U) V) W) X) Ivi comprese le richiede di prova delegata e/o testimonianza scritta formulate con la testè indicata memoria
ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE I difensori di parte attrice chiedono che codesto
Ecc,mo Giudice voglia disporre, ex art. 93 comma 1° c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori
In ogni caso Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio oltre a quelle relative al procedimento di istruzione preventiva a scopo conciliativo”;
pagina 2 di 15 Per parte convenuta “CONCLUSIONI Respingere le domande Controparte_1
svolte da parte attrice perché nel merito infondate, non avendo la convenuta alcuna responsabilità nella determinazione dell'infortunio.
In via subordinata, accertato il danno effettivamente subito dall'attrice in occasione del sinistro 29.1.2016 come da CTU medico-legale già svolta, accertato altresì il concorso di colpa dell'attrice e/o di terzi (la scuola di sci per l'allestimento del campo scuola e/o
l'organizzazione della lezione e il maestro di sci) nella determinazione dell'evento dannoso escludere il risarcimento del danno o diminuire proporzionalmente il risarcimento in ipotesi dovuto dalla deducendo in ogni caso dal dovuto gli importi già Controparte_1 percepiti per effetto dell'operatività di altre eventuali polizze assicurative, e in ogni caso limitando l'eventuale condanna dell'esponente alla sola quota di responsabilità ad essa imputabile.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
Per il caso in cui il Giudice ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, richiamate le proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., chiede di essere Controparte_1
ammessa alla prova per testi sul capitolo 1, memoria n. 2 ex art. 183 sesto comma c.p.c., con il teste , loc. Straluzzo 24, 12082, Frabosa Soprana, CN e, per il caso di Testimone_1
ammissione dei capitoli di prova attorei H, I, J, dedotti con la seconda memoria istruttoria, di essere ammesso alla prova orale contraria con i testi signori via Naviglio, 8 Testimone_2
RV (CN) e già indicato con la seconda memoria istruttoria”; Testimone_1
Per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la domanda avanzata dall'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia.
IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA
Accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato, procedendo quindi alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”;
pagina 3 di 15 Per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_3
reiectis così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la domanda avanzata dall'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia.
IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA
Accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato, procedendo quindi alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 27/10/2022, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale in relazione al sinistro Parte_1
occorsole in data 29/01/2019, con conseguente accertamento della responsabilità dei convenuti (società gestore degli impianti;
scuola di sci;
maestro di sci) e condanna degli stessi, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice dei danni patiti, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 105.830,73 o la diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche moratori;
con vittoria di spese di lite, anche del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, nonché rimborso delle spese sostenute per i compensi del CTU e del CTP.
A sostegno della propria domanda, parte attrice, allegando di avere svolto giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam esitato con il deposito della CTU medico legale in data 22/04/2022, ha dedotto di essersi recata quale aggregata al gruppo scolastico dell'Istituto Keynes di Gazzada in località Frabosa (CN) per il soggiorno organizzato, ove in data 29/01/2019 riceveva lezione di sci da neofita, ma, in assenza di aiuto e/o sorveglianza del maestro di sci incaricato, allontanatosi con altri allievi, perdeva il controllo degli sci e a bordo pista, sfondando una recinzione di nastro forato arancione, impattava contro un porta sci metallico riportando gravissime lesioni, tali da necessitare anche l'intervento dell'elisoccorso e la successiva operazione ospedaliera in via d'urgenza. Ne seguiva un lungo decorso pagina 4 di 15 sanitario, con ulteriore operazione in via d'urgenza in Varese in data 14/02/2019, nonché ancora operata in data 04/03/2019. Parte attrice ha ricostruito il danno subito, permanente e temporaneo, nonché l'ulteriore danno emergente derivante da danno estetico, in considerazione della vistosa cicatrice sull'addome di circa 21 cm;
ancora, è chiesto il rimborso di € 779,98 per costi vivi;
è stata richiesta altresì personalizzazione in misura massima, in ragione delle peculiarità del caso concreto.
In diritto, è stata invocata la responsabilità del gestore degli impianti per la particolare conformazione dei luoghi, con particolare riferimento alla rastrelliera porta sci in metallo nei pressi della recinzione, non idonea, del campo pratica dei principianti assoluti;
ancora, è stata invocata la responsabilità della scuola di sci e del relativo maestro di sci, in ragione degli obblighi di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi che stabiliscono con essi il vincolo contrattuale dell'iscrizione al corso di sci.
Attivato il contraddittorio, si sono costituiti in data 20/01/2023 la CP_2
e il maestro di sci con atti distinti ma a mezzo di medesima
[...] CP_3
difesa tecnica, contestando la responsabilità invocata e la ricostruzione fattuale operata, chiedendo in tesi il rigetto di ogni domanda svolta nei loro confronti;
in subordine,
l'accertamento del concordo di colpa attoreo ex art. 112 7 c.c.; in via ulteriormente subordinata, procedere a condanne ripartite secondo il grado di responsabilità di ciascun coobbligato e non in via solidale;
con vittoria di spese di lite.
In particolare, la convenuta ha ricostruito la Controparte_4 responsabilità di tipo contrattuale che ricorre nella fattispecie, rimarcando il riparto dell'onere della prova. Ancora, la convenuta ha diversamente ricostruito l'accadimento fattuale occorso, imputando a duna personale scelta dell'attrice la discesa con gli sci, in assenza del maestro allontanatosi con due allievi rivelatisi di livello superiore;
di tale diversa ricostruzione vi sarebbe ammissione della stessa attrice, avvenuta appena dopo l'impatto.
In particolare, il convenuto maestro di sci ha escluso la propria CP_3 responsabilità, invocando “un evento fortuito ed imponderabile e/o alla esclusiva responsabilità dell'attrice” nella causazione del sinistro occorso;
lo stesso ha contestato la genericità della culpa in vigilando imputatagli, rappresentando di essersi sì allontanato, ma di avere indicato agli allievi assieme all'attrice di rimanere fermi e di attenderne il ritorno, mentre l'attrice avrebbe da sola intrapreso la discesa, peraltro al di fuori della delimitazione pagina 5 di 15 delle reti del campo scuola stesso, come avrebbe la stessa ammesso dopo l'impatto, alla presenza dei soccorritori.
Alla prima udienza di comparizione sono stati assegnati alle parti i richiesti termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata istruita tramite l'acquisizione del procedimento di CTU ante causam medico legale R.G. n. 2149/2020, nonché tramite prova orale, per testi e per interpello.
All'udienza fissata con modalità ex art. 127 ter c.p.c. sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dal 16/12/2024 (dies a quo non computatur); tutti gli scritti conclusionali sono stati tempestivamente depositati (nonostante difformi annotazioni di cancelleria, in quanto il fascicolo è stato rimesso in decisione in data 07/03/2025, a seguito della scadenza del termine per le memorie di replica al 06/03/2025).
***********
1) La responsabilità – l'an
La domanda attorea è fondata, con i limiti e le precisazioni di cui infra.
In diritto, la scuola di sci risponde a titolo di responsabilità contrattuale, alla luce del contratto stipulato fra le parti, non oggetto di contestazione in giudizio e pacifico fra le parti;
ne discende il noto riparto dell'onere della prova di cui fin da Cass. civ., Sent. n. 13533/2001.
Ancora in diritto, anche il maestro di sci risponde a titolo di responsabilità contrattuale, alla luce del rapporto intercorso relativo all'ammissione dell'allieva al corso di sci della scuola, tenuto dal maestro di sci, a fronte del pagamento di un prezzo;
valgono pertanto le medesime deduzioni relative alla scuola di sci.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica: “Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo
pagina 6 di 15 di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha negato la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato
d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva perso
l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi)” – cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; già anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 03/02/2011.
Ed ancora più specificamente, “Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017 n.
26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, implicitamente evocata dalla ricorrente, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n.
18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n.
13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che
pagina 7 di 15 valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.” - cfr. in parte motiva, Cass civ.,
Sent. n. 4009 del 18/02/2020.
Ebbene, l'onere della prova di parte attrice è stato assolto integralmente, non solo con riferimento alla prova del contratto e all'allegazione dell'altrui inadempimento, bensì anche con riferimento al nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ed infatti, è pacifico in causa che il maestro della scuola di sci si sia allontanato da parte dei suoi allievi, fra cui l'attrice pacificamente alla prima lezione di sci della sua vita, al fine di accompagnare parte del gruppetto affidatogli a svolgere una attività ritenuta di livello superiore a quello raggiunto dall'attrice.
Tale comportamento del maestro di sci integra una violazione dell'obbligo di vigilanza sullo stesso gravante, sia se questi si è allontanato uscendo dal campo scuola, sia anche se vi sia rimasto all'intero, risultando in ogni caso venuta meno la prossimità con l'allieva alle prime armi e la conseguente possibilità di garantirne così la relativa sicurezza sulle piste.
Il nesso fra la condotta omissiva del maestro di sci e le lesioni riportate è poi evincibile dal complesso istruttorio di cui agli atti, anche in via presuntiva, laddove l'allieva principiante, rimasta senza vigilanza, ha errato nella conduzione degli sci finendo per schiantarsi a bordo pista riportando le gravissime lesioni di cui all'ATP ante causam.
Appare irrilevante, poi, anche ai sensi e per gli effetti ex art. 1227 c.c., sia primo che secondo comma, la circostanza per cui il maestro di sci avrebbe indicato agli allievi di pagina 8 di 15 rimanere fermi sulla pista in attesa del suo ritorno: tale circostanza, di cui peraltro non è risultata piena prova in atti all'esito delle escussioni testimoniali, non univoche, non è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di custodia e di cura gravante sullo stesso il quale, se effettivamente fosse stato in prossimità dell'attrice, anche allontanatosi avrebbe potuto tempestivamente avvedersi di quanto stava succedendo e quantomeno tentare di porvi rimedio
(es. seguendo velocemente l'attrice nella discesa, comunicandole a voce indicazioni per tentare di frenare la discesa o attenuare le conseguenze di un inevitabile scontro).
I convenuti sono dunque responsabili dell'evento occorso.
Quanto, poi, alla posizione del gestore delle piste da sci, lo stesso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Comunque si inquadri il caso in esame, infatti, se ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., il danneggiato deve, in ogni caso, provare il fatto storico ed il nesso causale
(c.d. elementi oggettivi della fattispecie), potendosi prescindere nell'ipotesi ex art. 2051 c.c. solo dalla prova dell'elemento soggettivo (colpa o dolo), rispetto al quale l'onere probatorio è ribaltato, nel senso che la colpa si presume e spetta al danneggiante provare il caso fortuito.
In altri termini, a carico del danneggiato ricade, pur sempre, la prova imprescindibile del fatto storico e del nesso causale, qualunque sia la disposizione normativa (art. 2043 o
2051 c.c.) che si ponga a fondamento della domanda risarcitoria.
Nel caso in esame, la prospettazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha trovato adeguati riscontri nelle risultanze istruttorie;
invero, a bene vedere, è pacifico il fatto storico nella sua verificazione, lato sensu inteso, come comprensivo della dinamica e delle effettive modalità di svolgimento del fatto stesso, con particolare riferimento alla caduta dell'attrice la quale, spesa velocità sugli sci, ha prima sfondato la rete laterale della pista, per poi arrestare la propria corsa contro il porta sci metallico ivi installato.
Invero, non è a ben vedere negato il nesso causale tra le dedotte caratteristiche della pista (pista, reti laterali, porta sci) e le lesioni alla salute patite dall'attrice, ma è invocata l'interruzione del nesso causale nel senso che la colpa di tale evento deve essere attribuita al difetto di vigilanza del maestro di sci;
tale deduzione, però, non coglie nel segno.
Infatti, non integra certamente caso fortuito la circostanza per cui un fruitore delle piste possa inavvertitamente prendere velocità, oppure perdere il controllo degli sci anche a minor velocità, qualsiasi ne sia la causa (inesperienza, malore, condotta di terzi), e dirigersi pagina 9 di 15 verso le reti laterali della pista stessa;
laddove tali reti non assolvano ad effettiva funzione di contenimento, è indubbio che le strutture non sono state correttamente valutate e poste in essere, con conseguente alto rischio di impatto dello sciatore con quanto si trovi al di là del bordo pista, oggetto o persona che sia;
a maggior ragione nella fattispecie, dove si controverte di scontro con oggetto di metallo intrinsecamente pericoloso all'impatto.
Pertanto, ricorrono tutti gli estremi perché possa configurarsi una responsabilità a carico dell'odierna convenuta società gestore dei campi da sci.
In definitiva, posta una quota di responsabilità in capo al gestore delle piste da sci che può ponderamene individuarsi nel 20% (in misura inferiore alla presunzione di legge ex art. 2055 co. 3 c.c. in ragione della circostanza per cui, seppur in concreto rivelatesi inidonee, le stretture di difesa del bordo pista erano comunque presenti), il maestro di sci e la scuola di sci vanno condannati, in solido fra loro nei confronti dell'attrice, al pagamento della residua quota dell80% dei danni infra quantificati;
la domanda di condanna parziale, per la sola quota di rispettiva responsabilità fra scuola di sci e maestro di sci, non può trovare vaglio in questa sede, risolvendosi in reciproche domande trasversali riconvenzionali, del maestro di sci in danno della scuola di sci e viceversa, formulate da parti con medesima difesa tecnica, e quindi inammissibilmente in conflitto fra loro.
2) La responsabilità – il quantum debeatur
In via generale, con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui tale tipologia di danno è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, rispetto alla quale la tutela risarcitoria, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento del danno alla persona deve essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima e, quindi, liquidato in modo unitario ed omnicomprensivo, mentre non trova più spazio la risarcibilità autonoma delle figure di danno precedentemente accostate dalla giurisprudenza al puro danno biologico, quali il danno morale, inteso come patema d'animo, e il c.d. danno esistenziale, categorie queste ultime che sono state per effetto del nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità tutte degradate ad un livello meramente descrittivo del danno pagina 10 di 15 non patrimoniale. Il noto principio è stato anche di recente ribadito e chiarito dalla autorevole pronuncia della Corte di Cassazione n. 7513 del 27/003/2018.
Al fine della quantificazione di tale voce di danno, con riferimento alla responsabilità effettivamente accertata, la CTU disposta in sede di ATP e acquisita nel presente giudizio, con ragionamento logico ineccepibile, congruamente e logicamente motivato che viene fatto proprio integralmente da questo giudicante, ha ricostruito le gravissime lesioni subite e l'ampio percorso clinico sanitario cui l'attrice si è dovuta sottoporre, concludendo: “Sulla base della raccolta anamnestica pienamente coerente con la produzione documentale, non vi sono dubbi sulla ricorrenza di una vis lesiva tale da cagionare l'anzi descritta, complessa, lesività come descritta dai Sanitari che ebbero in cura la Ricorrente. In altri termini, risultando soddisfatti i criteri di idoneità lesiva tipici della medicina legale;
si ritiene quindi equo riconoscere le seguenti voci di danno alla persona, avuto riguardo delle certificazioni sanitarie in atti versate, della soggettività ed obiettività rilevate in sede di CTU, con riferimento anche a casi consimili nella comune pratica valutativa” – cfr. pag. 7 CTU).
Venendo, quindi, alla liquidazione dei danni riscontrati dal CTU, analizzato con cura il contenuto dei documenti versati in atti e condotto l'esame obiettivo sulle condizioni fisiche attuali della danneggiata, il CTU ha stimato che tali lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di giorni 34, di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 e di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 15. Il sinistro ha, inoltre, lasciato in capo all'attrice postumi permanenti nella misura del 18%.
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021); devono applicarsi le Tabelle milanesi 2024, ultima versione pubblicata, secondo l'insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro;
non trova applicazione il recente d.P.R. n.12/2025 che, predisponendo l'attuazione di una Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni biologici e morali, uniformando i criteri liquidativi, stabilisce quale norma intertemporale, all'art. 5, il divieto di pagina 11 di 15 applicazione di tali disposizioni ai sinistri verificatisi precedentemente alla data della sua entrata in vigore;
la presente fattispecie, pertanto, esula dall'applicazione di tale norma.
Pertanto, applicate le tabelle milanesi, è noto che le stesse consentono la liquidazione congiunta di tutte le componenti del danno non patrimoniale: ed invero, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00, importo questo comprensivo sia del danno biologico (oggi definito “dinamico- relazionale”), sia del danno morale temporaneo (oggi definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Pur non escludendo le tabelle milanesi un adattamento all'effettivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso attraverso adeguamenti dei valori standard individuati, essendo la sofferenza e la lesione della dignità umana non necessariamente proporzionali all'entità della lesione biologica, “l'aumento personalizzato” dalle stesse contemplato postula sempre la sussistenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, meritevoli di un aumento.
Nel caso di specie ritiene il giudicante che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, pari ad € 115,00, comprensivo anche della sofferenza soggettiva interiore, non sia sufficiente nella sua misura “base” a rendere adeguato il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attrice; invero, la CTU ha espressamente evidenziato che “Si ritiene che nell'invalidità temporanea della vicenda in oggetto si sia determinata una sofferenza soggettiva superiore a quella media, valutabile con un punteggio di 4/5, corrispondente ai due periodi di degenza ospedaliera, caratterizzati da necessità di terapie intensive ed interventi chirurgici” – cfr. pagg.
7-8 CTU;
considerato pertanto il valore massimo applicabile stabilito dalle tabelle in € 173,00, ritiene il giudicante di dover stabilire il valore del punto di inabilità temporanea in € 138,00, applicato il medesimo criterio proporzionale indicato dal CTU dei 4/5.
Sulla base, quindi, dei parametri dettati dalle tabelle giudiziali sopra evocate, nonché degli indici indicati dal CTU, considerata la durata dell'invalidità temporanea, il danno non patrimoniale temporaneo subito dall'attrice, di anni 21 all'epoca dei fatti, va liquidato in moneta attuale in complessivi € 8.314,50 (derivante dalla sommatoria di I.T.T. €
138,00*34gg= € 4.692,00; I.T.P. 75% di € 138,00*20gg= € 2.070,00; 50% di € CP_5
138,00*15gg= € 1.035,00; 25% di € 138,00*15gg= € 517,50). CP_5
Sulla base, poi, dei medesimi parametri indicati, considera la percentuale complessivamente individuata dal CTU per il pregiudizio permanente all'integrità psicofisica pagina 12 di 15 nella misura del 18%, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attrice, di anni 21 all'epoca dei fatti, implicante un punto base danno non patrimoniale di € 4.784,18 (già comprensivo di € 3.570,28 quale voce di danno biologico e € 1.213,90 quale voce di incremento per sofferenza “ordinaria”), va liquidato in moneta attuale in complessivi €
77.504,00 (57.839,00+19.665,00).
Anche sul punto del danno permanente il CTU ha potuto appurare che “Si giudica che tali postumi determinino una sofferenza morale nell'inabilità permanente pari a 3/5, giustificata in larga misura dalla presenza di vistosi esiti cicatriziali toracici e addominali in una giovane donna” – cfr. pag. 8 CTU.
Ebbene, seppure trattasi di valore inferiore alla sofferenza accertata dal CTU in relazione all'invalidità temporanea, si tratta comunque di valori superiori alla mediana (3 su
5), tali per cui deve procedersi a personalizzazione ulteriore del danno liquidato, seppure in misura inferiore a quanto richiesto da parte attrice;
invero, anche dal commesso compendio istruttorio, sia orale che documentale, di cui in atti, emergono chiare le maggiori sofferenze subite da parte attrice, da addebitarsi all'evento traumatico in sé ma anche e soprattutto al postumo permanente costituito dalla vistosa cicatrice sull'addome della stessa.
Ed invero, pertanto, ricorrono nella fattispecie quelli presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” - Cass. civ., sent. n. 28988/2019.
Nel caso di specie, la personalizzazione può essere liquidata tramite incremento del valore individuato in € 77.504,00 fino al € 80.000,00.
pagina 13 di 15 In definitiva, il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, da liquidarsi in favore dell'attrice è pari a complessivi € 88.314,50 (€ 8.314,50 + € 80.000,00 di cui sopra), in moneta attuale.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi, anche di mora, secondo il noto meccanismo di cui a SS.UU. n. 1712/1995, dalla data del dovuto (id est la data del sinistro 29.01.2019) sino al saldo effettivo.
Quanto alle ulteriori voci di danno invocate, a fronte di richiesta maggiore, il CTU ha riconosciuto come rimborsabili le spese mediche e sanitarie documentate per € 637,08; su tale somma, trattandosi di debito di valuta, spettano i soli interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo.
L'ulteriore somma richiesta di € 12.000,00 per l'intervento chirurgico plastico per emendare parzialmente il pregiudizio estetico della cicatrice non può essere in questa sede riconosciuto;
invero, è lo stesso CTU a valutare come tale importo come, parzialmente, alternativo a parte del danno biologico permanente subito e, pertanto, la sua ulteriore liquidazione in favore dell'attrice implicherebbe una indebita duplicazione di importi in suo favore;
peraltro sul punto, seppur dopo la precisazione delle conclusioni, è intervenuta rinuncia alla domanda per tale voce di danno da parte dell'attrice (cfr. pag. 36 comparsa conclusionale).
3) Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, nonché del procedimento di istruzione ante causam per ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti;
le stesse sono da distrarsi direttamente in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00, valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia e dell'istruttoria svolta;
le stesse sono da porre a carico dei convenuti tutti in via solidale attesa la comunanza di interesse nella causa, ex art. 97 c.p.c.
pagina 14 di 15 Per i medesimi motivi, pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, svolta in sede di ATP, nella misura delle percentuali di responsabilità accertata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità dei convenuti Controparte_1
(nella misura del 20%), e (nella Controparte_4 CP_3 misura dell'80% in via solidale fra loro) per il sinistro occorso il 29.01.2019 e i danni conseguenti patiti dall'attrice di cui in atti;
2) CONDANNA i convenuti (nella misura del 20%), Controparte_1 [...]
e (nella misura dell'80% in via solidale fra CP_4 CP_3
loro) al pagamento in favore di parte attrice degli importi Parte_1
di:
- € 88.314,50 in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi, anche di mora, secondo Cass. civ., SS.UU. n. 1712/1995 dalla data del dovuto (id est la data del sinistro 29.01.2019) sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patirmoniale subito;
- € 637,08 oltre interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patirmoniale subito;
3) CONDANNA i convenuti , , Controparte_1 Controparte_4
in solido fra loro, al pagamento direttamente in favore di AVV. CP_3
FEDI FABIO e AVV. MAJORANA ALESSANDRA, in solido fra loro, anticipatari ex ar.t 93 c.p.c., per l'attività svolta in favore di parte attrice Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in €
[...]
831,00 (545+286) per esborsi, € 17.930,00 (14.103+3.827) per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 30/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 15 di 15