Articolo 611 del Codice civile
Articolo 567Articolo 578
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19 aprile 1942
Art. 611.

(Testamento a bordo di nave).

Durante il viaggio per mare il testamento puo' essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante puo' essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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