Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2023, proposto da IC BE e ND AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 59/E.U/2022, Reg. Gen. Ord. n. 66/2022, prot. gen. N. 20859 del 21/11/2022, notificata il 23/11/2022, emessa dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. IC Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno allegato e dedotto che: con atto per AR ND SA del 03/03/2005, rep. n. 22056, hanno acquistato dai coniugi AS ID e BE TA, l’abitazione sita in Amalfi alla via Ercolano Marino, n. 3, posta su due livelli, in NCEU al foglio 8, particella 163 sub 35, zona cens. 1, cat. A2, cl. 2; in data 02/11/2022, dovendo procedere all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, hanno presentato C.I.L.A. al protocollo generale del Comune di Amalfi al n. 19624; avviate tali opere, a seguito di sopralluogo, svolto in data 17/11/2022, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, ha emesso l’impugnato provvedimento, con il quale ha contestato che l’intervenuta “variazione di classamento catastale” dell’immobile, ”da C/2, per uso magazzini e locali di deposito, ad A/2, per uso abitazione di tipo civile, di cui alla pratica n. 310032 in atti dell’Agenzia delle Entrate del 7.07.2003” sarebbe intervenuta in assenza di titolo.
2. Tanto premesso in fatto, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento, in forza delle seguenti doglianze in diritto:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 6 e 31, DPR 380/2001, art. 21 –nonies-, art. 19, comma 6 ter, L. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 136 Cost, art. 30 L. n. 87 del 1953. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza istruttoria, sviamento.
Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha lamentato che, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile sarebbe intervenuto in conformità al titolo; titolo che sebbene, successivamente acclarato illegittimo, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma, ai sensi della quale era stato acquisito, non può essere travolto dall’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità, in quanto la P.A. risulta decaduta, a norma dell’art. 21 –nonies- dal potere di annullamento d’ufficio dello stesso.
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90.
Con il secondo motivo di ricorso, gli istanti hanno eccepito che l’adozione della misura sanzionatoria della demolizione, applicata a distanza di venti anni dall’abuso, avrebbe dovuto essere compiutamente motivata, alla stregua di una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico sotteso al provvedimento e quello del privato da esso pregiudicato.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune di Amalfi.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 2.03.2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
7. Come esposto in narrativa, il provvedimento impugnato nell’ambito del presente giudizio è stato emesso dal Comune di Amalfi in ragione del fatto che il mutamento di destinazione dell’immobile in oggetto sarebbe intervenuto in assenza di titolo.
8. Ciò posto, la gravata determinazione amministrativa non si rivela immune dalle censure d’illegittimità avanzate dalla parte ricorrente.
9. Invero, i ricorrenti hanno dedotto che tale contestato mutamento di destinazione è stato operato dai danti causa, nel periodo che va dal 28/11/2001, data in cui essi hanno acquistato l’immobile, al 07/07/2003, data in cui essi hanno depositato presso l’Agenzia delle Entrate, la “ pratica n. 310032” , con la quale hanno comunicato l’intervenuto cambio di destinazione d’uso da C/2 ad A/2 (cfr. perizia in atti).
Orbene, in tale periodo, era vigente la L.R. Campania 28/11/2001, n. 19, il cui art. 2, comma 5, prevedeva che “Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero ”.
Dunque, contrariamente a quanto assunto nell’impugnato provvedimento, il contestato cambio di destinazione dell’immobile risulta assistito da titolo, per altro, conforme alla normativa edilizia all’epoca vigente.
Ed invero, in rispondenza a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, L.R. Campania 19/2001, tale mutamento di destinazione è intervenuto “senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, risultando l’immobile situato in un ambito territoriale omogeneo
in cui erano, ed oggi ancora, sono compatibili entrambe le categorie catastali, vale a dire sia la categoria “C”, che quella “A” (cfr. perizia in atti).
10. Né può ritenersi che tale impropria ricostruzione dei fatti sia resa irrilevante dall’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 5, L.R. Campania 19/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 415 del 2004, la cui efficacia retroattiva, nel determinare il venir meno della disposizione normativa sin dalla adozione della stessa, renderebbe ab origine illegittimo il titolo con il quale è stato operato il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.
La portata retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità trova, infatti, il limite dei rapporti, che
sebbene disciplinati alla stregua della norma rimossa dalla pronuncia di incostituzionalità, risultino già esauriti (Cons. Stato Sez. VI, 04/04/2022, n. 2441, Cons. Stato n. 3664/2019).
Come condivisibilmente rimarcato dalla parte ricorrente, tali rapporti, nonostante la portata retroattiva degli effetti della pronuncia di rimozione per incostituzionalità della norma, da cui sono disciplinati, restano cristallizzati, perché coperti da una statuizione giudiziaria, resa in conformità alla norma abrogata, ovvero per l’intervenuta decadenza del potere sostanziale di rideterminazione da parte della P.A. (T.A.R. Campania Salerno, 915/2025).
E tale limite alla portata retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità ricorre nel caso di specie, per essere intervenuta quando ormai il potere di intervento da parte della P.A. risultava ormai esauritosi.
11. Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso merita accoglimento.
12. La peculiarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 59/E.U/2022, Reg. Gen. Ord. n. 66/2022, prot. gen. N. 20859 del 21/11/2022, notificata il 23/11/2022, emessa dal Comune di Amalfi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
IC Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO