TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1909/2025, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. LOSI ALBERTO RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. GUATTA CRISTINA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. contraevano matrimonio il 27.9.1975. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano due figli, economicamente indipendenti.
La separazione veniva pronunciata nel 2017; il divorzio con sentenza di questo Tribunale del 25.3.21, prevedendo un assegno divorzile a favore della resistente di € 100.
2. Con ricorso depositato il 24.2.25, il ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno.
La resistente si è costituita in giudizio il 20.8.25, tardivamente rispetto alla prima udienza.
Il ricorrente ha depositato una memoria il 9.9.25.
Le parti sono comparse all'udienza del 16.9.25; il giudice ha rimesso direttamente la causa al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Che il Tribunale Giudicante, nel contraddittorio con la signora (C.F. ) nata a [...] C.F._1
Brescia il 18.02.1957 e residente in [...], disponga la revisione delle determinazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Brescia n. 966/2021 del 25.03.2021, revocando l'obbligo imposto al signor del versamento dell'assegno divorzile a favore della signora ». Pt_1 CP_1
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
Le conclusioni della parte resistente (come da comparsa di costituzione) sono state:
«Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, voglia così provvedere: in via principale e nel merito sia rigettata la richiesta di revisione delle determinazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Brescia n. 966/2021 del 25.03.2021, e confermato l'obbligo imposto al sig. del versamento dell'assegno divorzile a favore della signora Pt_1
nella misura di € 100,00 mensili, rivalutato a partire dal 25.03.2022». CP_1
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 28.2.25, non ha formulato osservazioni.
4. In primo luogo, il Collegio osserva che la tardività della costituzione della resistente, ritualmente eccepita dal ricorrente, pur trattandosi di diritti disponibili non produce conseguenze, in mancanza di domande riconvenzionali. La causa può essere decisa sulla base degli atti, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Quanto alla situazione economica, infatti, non è contestato che:
(a) il ricorrente riceva una pensione di € 1700; le sue certificazioni uniche riportano netti
€ 20.078 nel 2021, € 20.683 nel 2022, € 22.010 nel 2023; viva in una casa di proprietà e ne possieda un'altra a Vione, vuota;
detenga risparmi per € 50.000 circa al 30.6.24;
(b) la resistente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, riceva una pensione di € 616,66 (elemento sopravvenuto al divorzio, su cui si incentra il ricorso); le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 6660 nel 2024, € 5040 nel 2023, € 1200 nel 2022 (ossia il solo assegno dal coniuge); paghi € 420 di canone di locazione (evincibile dall'estratto conto); sul C/C abbia € 1900 al 30.6.25.
È vero che le pronunce in tema di assegno di mantenimento sono date rebus sic stantibus, essendo necessarie sopravvenienze per poterle rivedere, senza sovvertire il vincolo della res iudicata. Tuttavia, non ogni sopravvenienza porta all'accoglimento della domanda di revisione.
Nel caso di specie, la sentenza di divorzio aveva previsto un assegno in misura minima, in funzione assistenziale, dopo 42 anni di matrimonio;
aveva inoltre tenuto conto degli € 9000 versati dall'ex marito per integrare la posizione pensionistica dell'odierna resistente. Ella ha iniziato in effetti a ricevere € 616 mensili, ma con un canone di locazione di € 420 è difficile negare che continui a trovarsi in condizioni di difficoltà economica e che permanga una considerevole disparità con l'ex marito (il quale può contare su € 1700 e su un discreto patrimonio). Pertanto, il Collegio ritiene che la domanda di revoca dell'attuale contributo – che peraltro ha un'utilità “marginale” diversa per le due parti, oltre ad essere deducibile per il ricorrente e tassato per la resistente – non possa trovare accoglimento.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, nonostante il rigetto dell'unica domanda, tenendo conto del fatto effettivamente sopravenuto al divorzio e della costituzione tardiva della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
− compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 06/11/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 2 di 2