TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 324
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 5/2024

    Il Collegio ha accolto il motivo in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 5/2024 per contrasto con la normativa statale che impone il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e vieta moratorie.

  • Accolto
    Inerzia dell'Amministrazione

    La sentenza accoglie la domanda in parte, disponendo che la Regione Sardegna riavvii il procedimento interrotto e lo concluda entro 90 giorni, pena la nomina di un commissario ad acta.

  • Accolto
    Richiesta di definizione celere del procedimento

    La sentenza ordina alla Regione Sardegna di riavviare il procedimento e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile in quanto la nota impugnata è un atto endoprocedimentale privo di lesività autonoma, essendo funzionale alla ripresa dell'iter autorizzativo.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 20/2024

    Il Collegio accoglie il motivo in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184/2025, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l'art. 117 Cost. e la normativa europea e statale in materia di energie rinnovabili. L'inidoneità di un'area non può equivalere a un divieto assoluto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 324
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 324
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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