Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 25.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 551 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Michele Petrocelli e Flavio Petrocelli Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Lavoro subordinato in agricoltura e reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha respinto il ricorso che Parte_1 ha proposto per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2013 e 2014 per 102 giornate in ciascun anno e del Controparte_2 suo diritto ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per tali anni.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale.
CP_ 3) L' non si è costituito, all'udienza di discussione del 25.2.25 nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
CP_ 5) Si osserva che l'appellante non ha documentato di aver notificato l'impugnazione all' che, infatti, non si è costituito in questo grado di giudizio.
6) Deve dunque farsi applicazione del noto principio di legittimità secondo cui nel rito del lavoro
l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. SSUU n° 20604/08).
7) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
8) Da ultimo si osserva che, pur nell'assenza dell'appellante all'udienza di discussione del 25.2.25, era comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18);
9) Nulla sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione dell'ente appellato.
10) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Castrovillari n° 1752/22, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 25.2.25. Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni