Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 marzo 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Gricignano Parte_1 C.F._1
di Aversa alla Via Dante Alighieri, 9 presso lo studio dell'Avv. Andrea Barbato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Gricignano di Controparte_1 C.F._2
Aversa alla Via Dante Alighieri, 9 presso lo studio dell'Avv. Andrea Barbato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione, in conformità a quanto richiesto dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 5.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cesa il 31 agosto 2007, dal quale nascevano quattro figli Per_1
[...
(nato ad [...] l'[...]), (nata ad [...] il [...]), (nata ad [...] Per_2 Per_3
l'11.8. 2011) e (nata ad [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 20 marzo 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi ed il relatore, con ordinanza del 27.3.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. i coniugi vivranno separati;
2. i figli resteranno a vivere con la madre in Gricignano di Aversa (CE) alla via Controparte_1
Benedetto Croce n. 1 dove sono attualmente domiciliati, mentre il SI. lascerà la casa libera Pt_1
dai propri effetti personali entro tre mesi dall'omologa della separazione;
3. il mobilio e gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno a disposizione della SI.ra ; CP_1
4. in riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, il piano genitoriale sarà il seguente: affidamento condiviso dei figli, che avranno domicilio prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé le minori nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di ciascuna settimana invece, sin da subito, potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 e, a settimane alterne, la Domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno le vigilie e Natale e Capodanno ad anni alterni;
così come nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Le parti si impegnano a dare un congruo preavviso qualora per
2 V.G. n. 451/2025 impossibilità lavorativa non possa rispettare gli orari di visita.
5. Il SI. , si impegna a provvedere a lasciar libera l'attuale residenza da cose, beni, effetti Pt_1
personali di sua proprietà entro tre mesi dall'omologa della separazione consensuale, ed entro quella data trasferirà il proprio indirizzo di residenza altrove.
6. il SI. corrisponderà alla GN un assegno di mantenimento per i figli di € Pt_1 CP_1
600,00 da versare in un'unica soluzione entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. Quanto all'assegno unico, il SI. rinuncia a percepire Pt_1
la propria quota del 50% in favore della SI.ra . Inoltre il SI. contribuirà al CP_1 Pt_1
pagamento nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie (visite specialistiche, scolastiche, ludico- sportive) che si dovessero rendere necessarie per le figlie minori, spese concordate tra i genitori e debitamente documentate.
7. I coniugi sin d'ora danno ampio ed incondizionato consenso reciproco al rilascio del passaporto
e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge e agli interessi dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CESA (atto n. 7, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 27 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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