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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2442/2024
TRA
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Internicola Parte_1 in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione PEC:
OPPONENTE Email_1
E
Avv. Liguori Giovanni, ( ), dom.to in Gragnano (Na), alla via Nastro n. 29 C.F._1
OPPOSTO-CONTUMACE
NONCHE'
, (cod. fisc. ) in persona del l.r.p.t dom.to in Piazza San Carlo 156, Controparte_1 P.IVA_1
10121 Torino TERZO- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L ha promosso opposizione agli atti esecutivi nel giudizio di pignoramento presso terzi avente CP_2 rg. es. n. 4261/2022 definito con ordinanza di assegnazione il 30-10-23; il motivo dell'opposizione si sostanzia sul presupposto che l'avviso ex art. 543 cpc è stato notificato solo in data 17-4-23 a fronte dell'udienza indicata in citazione del 6-3-23; chiedeva, pertanto dichiararsi l'inefficacia del pignoramento;
con ordinanza resa nel giudizio rg. es. n. 4261 – 1/2022 il GE non sospendeva Pt_2
l'esecuzione intrapresa dall'avv. Liguori Giovanni, assegnava le somme con separata ordinanza e concedeva termine per la formalizzazione del giudizio di merito sull'opposizione.
Il Giudizio ritualmente introdotto viene ora all'esame nel merito.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'avv. Liguori Giovanni;
la domanda è fondata e pertanto va accolta;
parte opponente reitera nel presente giudizio i motivi spiegati nel giudizio di espropriazione attraverso l'opposizione agli atti esecutivi: esaminando nel merito la problematica relativa al motivo principale dell'opposizione è 'plausibile sostenere (col conforto della Relazione Illustrativa alla modifica legislativa) che la ratio del riformato art 543 cpc risponda, tra le altre, anche all'esigenza di semplificare l'attività del terzo pignorato sì da consentire a quest'ultimo, avuto anche riguardo alla assenza di una sanzione per l'omessa dichiarazione a cura del creditore, di contare su di un meccanismo automatico (basato, lo si ripete, sullo spirare della data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento e sulla notificazione o meno entro quella data dell'avviso di iscrizione a cura del creditore) per assumere le opportune determinazioni in ordine alla liberazione delle somme pignorate
(senza la mediazione del giudice dell'esecuzione). Che il termine individuato dal legislatore per gli adempimenti del creditore, corrispondente alla "data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", abbia natura perentoria. In disparte la previsione della conseguenza sanzionatoria collegata alla inosservanza dell'obbligo di notifica e del deposito dell'avviso nel termine previsto (di per sé già sufficiente ad escludere una certa malleabilità della norma), nella sopra enunciata direzione milita la circostanza che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico e insuperabile per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo;
operatività che non potrebbe, comunque, rivivere per effetto della notificazione successiva a quella data atteso che una notificazione 'postuma, rispetto alla data di udienza fissata in citazione, cadrebbe in un momento temporale in cui è normativamente già venuto meno l'obbligo ex art. 546 c.p.c. a carico del terzo.
Tanto appare, del resto, coerente con il principio di auto-responsabilità che deve necessariamente informare l'attività del creditore, il quale "disponendo" liberamente della data da indicare nell'atto di pignoramento, prudenzialmente fisserà l'udienza di comparizione con congrua dilazione rispetto alla notifica del pignoramento (tenendo dunque conto dei tempi necessari per il perfezionamento della notificazione e per la materiale attività di iscrizione a ruolo).
A non dissimili conclusioni conduce, d'altronde, l'invocato raffronto tra il novellato art. 543, quinto comma, c.p.c. ed il neo-introdotto art. 171 bis c.p.c. per l'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione venga differita dal giudicante in sede di verifiche preliminari: la circostanza che il legislatore, in tale ultimo caso, abbia espressamente ancorato all'udienza, come differita, la decorrenza del termine a ritroso per il deposito delle memorie integrative, infatti, a parere della scrivente non legittima, de iure condito, alcuna torsione interpretativa del dato normativo contenuto nella piana formulazione dell'art.543 c.p.c.; semmai conferma l'esistenza di una diversa opzione legislativa.
Giurisprudenza monocorde, infatti, conferma l'assunto sopra indicato e la conseguente inevitabile declaratoria di inammissibilità dell'atto di espropriazione. Ciò posto consegue senza ombra di dubbio la nullità della ordinanza di assegnazione somme resa nel giudizio avente rg. es. n. 4261/2022 datata
30-10-2023
la contumacia dell'opposto rappresenta giusto motivo per la declaratoria di compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Avv. Liguori Giovanni e del Terzo , ogni altra eccezione, deduzione Controparte_1 disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda;
- Dichiara nulla l'ordinanza di assegnazione somme resa nel giudizio avente rg. es. n. 4261/2022 in data 30-10-2023
- Spese processuali integralmente compensate alla luce della contumacia dei citati.
Torre Annunziata 9 dicembre 2025 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2442/2024
TRA
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Internicola Parte_1 in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione PEC:
OPPONENTE Email_1
E
Avv. Liguori Giovanni, ( ), dom.to in Gragnano (Na), alla via Nastro n. 29 C.F._1
OPPOSTO-CONTUMACE
NONCHE'
, (cod. fisc. ) in persona del l.r.p.t dom.to in Piazza San Carlo 156, Controparte_1 P.IVA_1
10121 Torino TERZO- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L ha promosso opposizione agli atti esecutivi nel giudizio di pignoramento presso terzi avente CP_2 rg. es. n. 4261/2022 definito con ordinanza di assegnazione il 30-10-23; il motivo dell'opposizione si sostanzia sul presupposto che l'avviso ex art. 543 cpc è stato notificato solo in data 17-4-23 a fronte dell'udienza indicata in citazione del 6-3-23; chiedeva, pertanto dichiararsi l'inefficacia del pignoramento;
con ordinanza resa nel giudizio rg. es. n. 4261 – 1/2022 il GE non sospendeva Pt_2
l'esecuzione intrapresa dall'avv. Liguori Giovanni, assegnava le somme con separata ordinanza e concedeva termine per la formalizzazione del giudizio di merito sull'opposizione.
Il Giudizio ritualmente introdotto viene ora all'esame nel merito.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'avv. Liguori Giovanni;
la domanda è fondata e pertanto va accolta;
parte opponente reitera nel presente giudizio i motivi spiegati nel giudizio di espropriazione attraverso l'opposizione agli atti esecutivi: esaminando nel merito la problematica relativa al motivo principale dell'opposizione è 'plausibile sostenere (col conforto della Relazione Illustrativa alla modifica legislativa) che la ratio del riformato art 543 cpc risponda, tra le altre, anche all'esigenza di semplificare l'attività del terzo pignorato sì da consentire a quest'ultimo, avuto anche riguardo alla assenza di una sanzione per l'omessa dichiarazione a cura del creditore, di contare su di un meccanismo automatico (basato, lo si ripete, sullo spirare della data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento e sulla notificazione o meno entro quella data dell'avviso di iscrizione a cura del creditore) per assumere le opportune determinazioni in ordine alla liberazione delle somme pignorate
(senza la mediazione del giudice dell'esecuzione). Che il termine individuato dal legislatore per gli adempimenti del creditore, corrispondente alla "data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", abbia natura perentoria. In disparte la previsione della conseguenza sanzionatoria collegata alla inosservanza dell'obbligo di notifica e del deposito dell'avviso nel termine previsto (di per sé già sufficiente ad escludere una certa malleabilità della norma), nella sopra enunciata direzione milita la circostanza che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico e insuperabile per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo;
operatività che non potrebbe, comunque, rivivere per effetto della notificazione successiva a quella data atteso che una notificazione 'postuma, rispetto alla data di udienza fissata in citazione, cadrebbe in un momento temporale in cui è normativamente già venuto meno l'obbligo ex art. 546 c.p.c. a carico del terzo.
Tanto appare, del resto, coerente con il principio di auto-responsabilità che deve necessariamente informare l'attività del creditore, il quale "disponendo" liberamente della data da indicare nell'atto di pignoramento, prudenzialmente fisserà l'udienza di comparizione con congrua dilazione rispetto alla notifica del pignoramento (tenendo dunque conto dei tempi necessari per il perfezionamento della notificazione e per la materiale attività di iscrizione a ruolo).
A non dissimili conclusioni conduce, d'altronde, l'invocato raffronto tra il novellato art. 543, quinto comma, c.p.c. ed il neo-introdotto art. 171 bis c.p.c. per l'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione venga differita dal giudicante in sede di verifiche preliminari: la circostanza che il legislatore, in tale ultimo caso, abbia espressamente ancorato all'udienza, come differita, la decorrenza del termine a ritroso per il deposito delle memorie integrative, infatti, a parere della scrivente non legittima, de iure condito, alcuna torsione interpretativa del dato normativo contenuto nella piana formulazione dell'art.543 c.p.c.; semmai conferma l'esistenza di una diversa opzione legislativa.
Giurisprudenza monocorde, infatti, conferma l'assunto sopra indicato e la conseguente inevitabile declaratoria di inammissibilità dell'atto di espropriazione. Ciò posto consegue senza ombra di dubbio la nullità della ordinanza di assegnazione somme resa nel giudizio avente rg. es. n. 4261/2022 datata
30-10-2023
la contumacia dell'opposto rappresenta giusto motivo per la declaratoria di compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Avv. Liguori Giovanni e del Terzo , ogni altra eccezione, deduzione Controparte_1 disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda;
- Dichiara nulla l'ordinanza di assegnazione somme resa nel giudizio avente rg. es. n. 4261/2022 in data 30-10-2023
- Spese processuali integralmente compensate alla luce della contumacia dei citati.
Torre Annunziata 9 dicembre 2025 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora