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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PLAISANT ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Ica Spa - Abaco Spa - 02478610583
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 6507 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Nell interesse del ricorrente si chiede l'annullamento:
- dell'ingiunzione di pagamento n. 6507 del 27/03/2025 e del prodromico avviso di accertamento n° 1357 del 10/10/2018 per l'I.C.P. anno 2017 del Comune di Cagliari per l'anno 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe descritti.
Il comune di Cagliari non si è costituito in giudizio.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento l'unica censura dedotta dal ricorrente, avente a oggetto l'intervenuta prescrizione quinquennale del proprio debito tributario per inesistenza della notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione che gli è stata notificata in data 7 aprile 2025.
Difatti il Comune intimato non ha prodotto alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento
10 ottobre 2018, n. 1357, indicato nell'ingiunzione e relativo a I.C.P. del Comune di Cagliari dell'anno 2017, ragion per cui deve trovare accoglimento la prospettazione del ricorrente secondo cui il suddetto avviso non gli è mai stato validamente notificato, atteso che, come appreso dall'interesssato a seguito di accesso ai documenti, risulta una sola notifica (per compiuta giacenza) effettuata a un indirizzo diverso (Cagliari,
Indirizzo_1: doc. 3 prodotto dal ricorrente) rispetto a quello in cui aveva sede la ditta individuale interessata (Cagliari, Indirizzo_2: doc. 4 prodotto dal ricorrente).
Non resta, dunque, che accogliere il ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e spese di lite a carico del Comune di Cagliari, come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice della Corte tributaria di primo grado di Cagliari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PLAISANT ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Ica Spa - Abaco Spa - 02478610583
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 6507 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Nell interesse del ricorrente si chiede l'annullamento:
- dell'ingiunzione di pagamento n. 6507 del 27/03/2025 e del prodromico avviso di accertamento n° 1357 del 10/10/2018 per l'I.C.P. anno 2017 del Comune di Cagliari per l'anno 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe descritti.
Il comune di Cagliari non si è costituito in giudizio.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento l'unica censura dedotta dal ricorrente, avente a oggetto l'intervenuta prescrizione quinquennale del proprio debito tributario per inesistenza della notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione che gli è stata notificata in data 7 aprile 2025.
Difatti il Comune intimato non ha prodotto alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento
10 ottobre 2018, n. 1357, indicato nell'ingiunzione e relativo a I.C.P. del Comune di Cagliari dell'anno 2017, ragion per cui deve trovare accoglimento la prospettazione del ricorrente secondo cui il suddetto avviso non gli è mai stato validamente notificato, atteso che, come appreso dall'interesssato a seguito di accesso ai documenti, risulta una sola notifica (per compiuta giacenza) effettuata a un indirizzo diverso (Cagliari,
Indirizzo_1: doc. 3 prodotto dal ricorrente) rispetto a quello in cui aveva sede la ditta individuale interessata (Cagliari, Indirizzo_2: doc. 4 prodotto dal ricorrente).
Non resta, dunque, che accogliere il ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e spese di lite a carico del Comune di Cagliari, come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice della Corte tributaria di primo grado di Cagliari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge ove dovuti.