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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 707/2023
FRA
DANILO + 2 Pt_1
E
REGIONE MARCHE
Oggi 24 marzo 2025 alle ore 10,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte ricorrente: l'avv. STIPA DAVIDE
Per parte resistente: l'avv. DI IANNI LUCILLA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate a cui si riportano integralmente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione a fine udienza.
Alle ore 11,30 riprende la trattazione del fascicolo e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,30.
Il G.O.P.
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3 P.IVA_1
quale società incorporante di in persona dei legali rappresentanti p.t., Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Davide Stipa ed Parte_5 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, corso Mazzini, 42
RICORRENTI
contro
(c.f. ) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, come CP_1 P.IVA_2
in atti, dall'avv. Lucilla Di Ianni
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente proposto l'ing. quale trasgressore e responsabile tecnico Parte_2
della poi incorporata per fusione della in persona dei legali Parte_4 CP_2 CP_2
rappresentanti p.t. e , già legale rappresentante della oggi incorporata in Parte_5 Parte_4
quali obbligati in solido, proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione CP_2
emessa con Decreto dal Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale n. 81 del
6.4.2023, notificata a mezzo pec alla medesima data, con la quale veniva loro ingiunto il pagamento pagina 2 di 7 della somma di €3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese, per la violazione dell'art. 105 comma 4 della terza parte del D.Lgs. n. 152/2006, come sanzionato dall'art. 133, comma 1 del medesimo decreto, risultante dal verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 14618 del
6.5.2019 emesso dall' , dipartimento di Ascoli Piceno, con riferimento all'impianto di Pt_6
depurazione sito in località Santa Maria Goretti in Comune di Offida.
Avverso detto provvedimento gli opponenti proponevano le seguenti censure: 1) inopponibilità e inutilizzabilità delle analisi ex art. 223 disp. att. c.p.p.; 2) difetto di legittimazione passiva di Pt_5
e comunque errorea qualificazione dello stesso come obbligato in solido ex art. 6 comma 2 L.
[...]
689/1981; 3) errata valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore de quo
CP_ stipulato fra e e del regolamento di servizio idrico integrato;
4) difetto di Parte_4
responsabilità e dell'elemento soggettivo.
Chiedeva, quindi, oltre alla sospensione del decreto/ordinanza ingiunzione impugnato, la dichiarazione di illegittimità dello stesso e quindi il suo annullamento integrale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva regolarmente in giudizio la per contrastare le avverse censure e ribadire CP_1
la fondatezza degli illeciti accertati a carico di tutti gli opponenti, concludendo per il rigetto della domanda di sospensione e del ricorso e la conferma del decreto/ordinanza-ingiunzione impugnato, il favore delle spese di lite.
Concessa la richiesta sospensione con ordinanza dell'1.6.2023 la causa, istruita solo documentalmente,
previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui viene data lettura.
MOTIVI
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
La superiore censura di cui al n. 1) va disattesa in quanto non è ravvisabile, nel caso che ci occupa, la lamentata violazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p., essendo stato il sig. - dipendente della CP_4
società e addetto agli impianti - presente all'attività di prelievo e campionamento dei Parte_4
reflui del 9 e 10 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale dell' (cfr. doc. 2 fasc. resistente). Pt_6
E a verbale si rileva esattamente la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni, che quindi risulta pagina 3 di 7 regolarmente comunicata allo stesso e alla società. Infatti, secondo principi giurisprudenziali conformi, il preavviso richiesto dalla norma – applicabile anche all'illecito amministrativo - “… può essere dato
senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un
dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo
necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Cassazione Sezione 6, n. 9994/1992,
08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524)” (così Cass. Pen. 4.7.2008, n. 27087). E viene anche precisato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'avviso delle analisi va dato a persona
qualificata presente sul posto, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso. In particolare è sufficiente che
l'avviso venga consegnato a dipendenti o dell'impianto produttivo o dell'impianto di depurazione ad esso annesso” (così Cass. Pen., sez. 3, 12.3.1999, n. 3271).
Conclusivamente data l'esigenza di assicurare tempi solleciti all'espletamento delle analisi per la precarietà dei campioni, è sufficiente, per la regolarità dell'avviso, che esso sia dato a persona che abbia un collegamento professionale di qualunque tipo con l'impianto, qual è certamente un dipendente addetto all'impianto.
Passando alla seconda doglianza, essa va disattesa giacché per il pagamento delle sanzioni amministrative non è prevista soltanto la responsabilità solidale con l'autore della violazione della società datrice di lavoro a norma del 4° comma dell'art. 4 Legge n. 689/1981, come erroneamente dedotto da parte opponente, ma vi è anche quella del soggetto investito di compiti di direzione e vigilanza in materia di rispetto delle norme ambientali, in qualità di corresponsabile dell'infrazione a norma del secondo comma dell'art. cit. Nello specifico, il “coautore” della violazione è chiaramente individuabile nella persona del dott. il quale, come si evince dalla visura camerale in atti Parte_5
(cfr. all. 6 fasc. resistente), quale amministratore delegato della all'epoca dei fatti, aveva Parte_4
l'obbligo di vigilanza del rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e nei limiti della autorizzazione provinciale vigente. Ciò considerandosi pure che in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto una persona fisica (così Cass. civ., n.
9830/1988).
pagina 4 di 7 Parimenti devono essere rigettate le censure di cui ai nn. 3) e 4).
Non può, infatti, condividersi la doglianza secondo la quale nel contratto di servizio del 10.12.2015 e nel disciplinare tecnico allegato ad esso, il aveva l'obbligo di eseguire gli interventi di CP_5
manutenzione straordinaria degli impianti dati in gestione per mantenerli in sicurezza e consentire il rispetto dei parametri di legge mentre l'avvenuto superamento dei limiti di legge - non contestato e che durava da anni - era dovuto alla inadeguatezza tecnica dell'impianto ripetutamente segnalato dagli
CP_ opponenti al , unitamente al mancato svolgimento dei controlli sulle immissione di anomali scarichi di sostanze inquinanti che la struttura non era in grado di smaltire adeguatamente.
In primo luogo, va rilevato che la era a conoscenza delle condizioni strutturali in cui si Parte_4
trovava l'impianto de quo e della presenza di scarichi in entrata con elevato carico inquinante, già al
CP_ momento della stipula del contratto di servizio con il , avendolo gestito dal 2002 quando l'impianto era di proprietà della società . Ciò esclude di per sé la causa di forza CP_6
maggiore.
CP_ Inoltre, nel contratto stipulato con il (cfr all. 6 fasc. ricorrente) all'art.1 bis del contratto (All.n.7)
la società si impegnava a svolgere “la gestione, la custodia, il controllo, la conduzione tecnica ed operativa, la manutenzione ordinaria sia programmata che non degli impianti….”, nonché, ai sensi dell'art.9, ad assumere “a suo carico ogni responsabilità per la gestione del servizio di cui al capo 1) e
1bis), sollevando la da ogni addebito e qualsiasi responsabilità di legge…..”. CP_5
Analogamente nel disciplinare tecnico si precisa che la conduzione dell'impianto doveva essere svolta in modo da “assicurare, in relazione alla quantità ed alla qualità dei liquami da trattare, il raggiungimento nell'ordinaria gestione dei valori per i diversi parametri stabiliti dalle vigenti normative”; e all'art. 24 che “la è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento CP_7
delle condizioni di contratto e della perfetta gestione e conduzione degli impianti, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono da essa riconosciute idonee
al raggiungimento di tali scopi;
la loro osservanza non limita, quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità”.
CP_ In ogni caso, il avrebbe una responsabilità solidale che non esime da colpa i ricorrenti, sulla base dei principi generali di cui all'art. 124 D.lgs. n. 151/2006, che impongono a chi gestisce impianti pagina 5 di 7 industriali e di depurazione di rispettare i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti delle acque reflue previsti nella disciplina tecnica di attuazione. E, in materia, è principio giurisprudenziale costante e consolidato che “In tema di violazioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue da
depuratore comunale, l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferito,
comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, con la conseguenza che, in
caso di commissione di violazioni amministrative, solo all'interno della struttura di quest'ultimo può
operare il principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689; vale a dire che, una
volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto,
solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto ” (così Cass. Civ. sez. II, del 23.12.2011 n. 28653).
Non può essere consentita in materia una disciplina contrattuale che preveda un'esenzione di responsabilità per il gestore dell'impianto, né ovviamente può essere sufficiente la segnalazione al CIIP di reflui anomali in entrata che “compromettevano la capacità depurativa dello stesso”. Il mancato
CP_ controllo degli scarichi in entrata da parte del , pur se previsto negli obblighi contrattuali, non costituisce causa di forza maggiore esimente di responsabilità la che doveva porre in Parte_4
essere ogni rimedio per impedire che gli scarichi avessero superato i limiti di emissione fissati dalle suddette tabelle. Peraltro, a fronte della conoscenza dello stato dell'impianto al momento dell'accordo contrattuale, parte opponente non ha dimostrato di aver fatto tutto quanto possibile, anche dal punto di vista tecnico-operativo e gestionale, al fine di evitare la violazione.
Sul punto e in merito anche all'elemento soggettivo, il giudicante condivide e fa proprie le motivazioni espresse, in un caso analogo fra le stesse parti, nella sentenza n. 723/2024 della Corte d'Appello di
Ancona, che, quindi, si riportano: “Le argomentazioni svolte dalla difesa di parte appellante, volte ad evidenziare i limiti contrattuali e l'insussistenza di specifiche obbligazioni in capo all'obbligato in
solido nonché la riconducibilità in capo alla necessari interventi atti a scongiurare il CP_5
superamento dei limiti oggetto di accertamento, palesano la piena consapevolezza in capo alla
[...]
e al legale rappresentante del fatto che l'impianto stesse operando senza assicurare il Parte_4
rispetto dei limiti per lo scarico di acque superficiali e, dunque, il contributo causale o agevolatore nell'aver consapevolmente non solo procrastinato l'attività oggetto di contratto, così contribuendo alla
pagina 6 di 7 produzione dell'evento, ma anche assunto le obbligazioni contrattuali con tale consapevolezza…impegnandosi, dunque, allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo
contrattuale, pur essendo a conoscenza dello stato dell'impianto e del conseguente verosimile pericolo di violazione dei limiti di legge…Sotto ulteriore profilo ha dedotto l'esclusione dell'elemento psicologico e, comunque, della responsabilità del trasgressore e dell'obbligato in solido per essersi la
suo malgrado trovata di fronte al superamento dei valori limite senza averlo Parte_4
volontariamente causato, né fosse da questa altrimenti evitabile. Ribadito quanto già sopra osservato occorre rilevare che la previsione contrattuale di cui all'art. 8 del Disciplinare tecnico allegato al
Contratto di Servizio secondo il quale gli scarichi abusivi ed anomali rappresentano cause di anomalie degli impianti “estranee alla responsabilità” di non può che produrre effetti in tale Parte_4
ambito e non porre dei limiti sul piano amministrativo dell'applicazione della sanzione amministrativa”.
In definitiva, non potendosi escludere neppure la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella condotta di parte opponente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le tre fasi processuali (esclusa quella istruttoria che non si è
svolta), ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della materia e della limitatezza dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto/ordinanza-ingiunzione n. 81/2023;
b) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap ed iva di legge.
Ascoli Piceno, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 707/2023
FRA
DANILO + 2 Pt_1
E
REGIONE MARCHE
Oggi 24 marzo 2025 alle ore 10,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte ricorrente: l'avv. STIPA DAVIDE
Per parte resistente: l'avv. DI IANNI LUCILLA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate a cui si riportano integralmente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione a fine udienza.
Alle ore 11,30 riprende la trattazione del fascicolo e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,30.
Il G.O.P.
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3 P.IVA_1
quale società incorporante di in persona dei legali rappresentanti p.t., Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Davide Stipa ed Parte_5 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, corso Mazzini, 42
RICORRENTI
contro
(c.f. ) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, come CP_1 P.IVA_2
in atti, dall'avv. Lucilla Di Ianni
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente proposto l'ing. quale trasgressore e responsabile tecnico Parte_2
della poi incorporata per fusione della in persona dei legali Parte_4 CP_2 CP_2
rappresentanti p.t. e , già legale rappresentante della oggi incorporata in Parte_5 Parte_4
quali obbligati in solido, proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione CP_2
emessa con Decreto dal Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale n. 81 del
6.4.2023, notificata a mezzo pec alla medesima data, con la quale veniva loro ingiunto il pagamento pagina 2 di 7 della somma di €3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese, per la violazione dell'art. 105 comma 4 della terza parte del D.Lgs. n. 152/2006, come sanzionato dall'art. 133, comma 1 del medesimo decreto, risultante dal verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 14618 del
6.5.2019 emesso dall' , dipartimento di Ascoli Piceno, con riferimento all'impianto di Pt_6
depurazione sito in località Santa Maria Goretti in Comune di Offida.
Avverso detto provvedimento gli opponenti proponevano le seguenti censure: 1) inopponibilità e inutilizzabilità delle analisi ex art. 223 disp. att. c.p.p.; 2) difetto di legittimazione passiva di Pt_5
e comunque errorea qualificazione dello stesso come obbligato in solido ex art. 6 comma 2 L.
[...]
689/1981; 3) errata valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore de quo
CP_ stipulato fra e e del regolamento di servizio idrico integrato;
4) difetto di Parte_4
responsabilità e dell'elemento soggettivo.
Chiedeva, quindi, oltre alla sospensione del decreto/ordinanza ingiunzione impugnato, la dichiarazione di illegittimità dello stesso e quindi il suo annullamento integrale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva regolarmente in giudizio la per contrastare le avverse censure e ribadire CP_1
la fondatezza degli illeciti accertati a carico di tutti gli opponenti, concludendo per il rigetto della domanda di sospensione e del ricorso e la conferma del decreto/ordinanza-ingiunzione impugnato, il favore delle spese di lite.
Concessa la richiesta sospensione con ordinanza dell'1.6.2023 la causa, istruita solo documentalmente,
previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui viene data lettura.
MOTIVI
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
La superiore censura di cui al n. 1) va disattesa in quanto non è ravvisabile, nel caso che ci occupa, la lamentata violazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p., essendo stato il sig. - dipendente della CP_4
società e addetto agli impianti - presente all'attività di prelievo e campionamento dei Parte_4
reflui del 9 e 10 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale dell' (cfr. doc. 2 fasc. resistente). Pt_6
E a verbale si rileva esattamente la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni, che quindi risulta pagina 3 di 7 regolarmente comunicata allo stesso e alla società. Infatti, secondo principi giurisprudenziali conformi, il preavviso richiesto dalla norma – applicabile anche all'illecito amministrativo - “… può essere dato
senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un
dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo
necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Cassazione Sezione 6, n. 9994/1992,
08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524)” (così Cass. Pen. 4.7.2008, n. 27087). E viene anche precisato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'avviso delle analisi va dato a persona
qualificata presente sul posto, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso. In particolare è sufficiente che
l'avviso venga consegnato a dipendenti o dell'impianto produttivo o dell'impianto di depurazione ad esso annesso” (così Cass. Pen., sez. 3, 12.3.1999, n. 3271).
Conclusivamente data l'esigenza di assicurare tempi solleciti all'espletamento delle analisi per la precarietà dei campioni, è sufficiente, per la regolarità dell'avviso, che esso sia dato a persona che abbia un collegamento professionale di qualunque tipo con l'impianto, qual è certamente un dipendente addetto all'impianto.
Passando alla seconda doglianza, essa va disattesa giacché per il pagamento delle sanzioni amministrative non è prevista soltanto la responsabilità solidale con l'autore della violazione della società datrice di lavoro a norma del 4° comma dell'art. 4 Legge n. 689/1981, come erroneamente dedotto da parte opponente, ma vi è anche quella del soggetto investito di compiti di direzione e vigilanza in materia di rispetto delle norme ambientali, in qualità di corresponsabile dell'infrazione a norma del secondo comma dell'art. cit. Nello specifico, il “coautore” della violazione è chiaramente individuabile nella persona del dott. il quale, come si evince dalla visura camerale in atti Parte_5
(cfr. all. 6 fasc. resistente), quale amministratore delegato della all'epoca dei fatti, aveva Parte_4
l'obbligo di vigilanza del rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e nei limiti della autorizzazione provinciale vigente. Ciò considerandosi pure che in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto una persona fisica (così Cass. civ., n.
9830/1988).
pagina 4 di 7 Parimenti devono essere rigettate le censure di cui ai nn. 3) e 4).
Non può, infatti, condividersi la doglianza secondo la quale nel contratto di servizio del 10.12.2015 e nel disciplinare tecnico allegato ad esso, il aveva l'obbligo di eseguire gli interventi di CP_5
manutenzione straordinaria degli impianti dati in gestione per mantenerli in sicurezza e consentire il rispetto dei parametri di legge mentre l'avvenuto superamento dei limiti di legge - non contestato e che durava da anni - era dovuto alla inadeguatezza tecnica dell'impianto ripetutamente segnalato dagli
CP_ opponenti al , unitamente al mancato svolgimento dei controlli sulle immissione di anomali scarichi di sostanze inquinanti che la struttura non era in grado di smaltire adeguatamente.
In primo luogo, va rilevato che la era a conoscenza delle condizioni strutturali in cui si Parte_4
trovava l'impianto de quo e della presenza di scarichi in entrata con elevato carico inquinante, già al
CP_ momento della stipula del contratto di servizio con il , avendolo gestito dal 2002 quando l'impianto era di proprietà della società . Ciò esclude di per sé la causa di forza CP_6
maggiore.
CP_ Inoltre, nel contratto stipulato con il (cfr all. 6 fasc. ricorrente) all'art.1 bis del contratto (All.n.7)
la società si impegnava a svolgere “la gestione, la custodia, il controllo, la conduzione tecnica ed operativa, la manutenzione ordinaria sia programmata che non degli impianti….”, nonché, ai sensi dell'art.9, ad assumere “a suo carico ogni responsabilità per la gestione del servizio di cui al capo 1) e
1bis), sollevando la da ogni addebito e qualsiasi responsabilità di legge…..”. CP_5
Analogamente nel disciplinare tecnico si precisa che la conduzione dell'impianto doveva essere svolta in modo da “assicurare, in relazione alla quantità ed alla qualità dei liquami da trattare, il raggiungimento nell'ordinaria gestione dei valori per i diversi parametri stabiliti dalle vigenti normative”; e all'art. 24 che “la è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento CP_7
delle condizioni di contratto e della perfetta gestione e conduzione degli impianti, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono da essa riconosciute idonee
al raggiungimento di tali scopi;
la loro osservanza non limita, quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità”.
CP_ In ogni caso, il avrebbe una responsabilità solidale che non esime da colpa i ricorrenti, sulla base dei principi generali di cui all'art. 124 D.lgs. n. 151/2006, che impongono a chi gestisce impianti pagina 5 di 7 industriali e di depurazione di rispettare i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti delle acque reflue previsti nella disciplina tecnica di attuazione. E, in materia, è principio giurisprudenziale costante e consolidato che “In tema di violazioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue da
depuratore comunale, l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferito,
comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, con la conseguenza che, in
caso di commissione di violazioni amministrative, solo all'interno della struttura di quest'ultimo può
operare il principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689; vale a dire che, una
volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto,
solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto ” (così Cass. Civ. sez. II, del 23.12.2011 n. 28653).
Non può essere consentita in materia una disciplina contrattuale che preveda un'esenzione di responsabilità per il gestore dell'impianto, né ovviamente può essere sufficiente la segnalazione al CIIP di reflui anomali in entrata che “compromettevano la capacità depurativa dello stesso”. Il mancato
CP_ controllo degli scarichi in entrata da parte del , pur se previsto negli obblighi contrattuali, non costituisce causa di forza maggiore esimente di responsabilità la che doveva porre in Parte_4
essere ogni rimedio per impedire che gli scarichi avessero superato i limiti di emissione fissati dalle suddette tabelle. Peraltro, a fronte della conoscenza dello stato dell'impianto al momento dell'accordo contrattuale, parte opponente non ha dimostrato di aver fatto tutto quanto possibile, anche dal punto di vista tecnico-operativo e gestionale, al fine di evitare la violazione.
Sul punto e in merito anche all'elemento soggettivo, il giudicante condivide e fa proprie le motivazioni espresse, in un caso analogo fra le stesse parti, nella sentenza n. 723/2024 della Corte d'Appello di
Ancona, che, quindi, si riportano: “Le argomentazioni svolte dalla difesa di parte appellante, volte ad evidenziare i limiti contrattuali e l'insussistenza di specifiche obbligazioni in capo all'obbligato in
solido nonché la riconducibilità in capo alla necessari interventi atti a scongiurare il CP_5
superamento dei limiti oggetto di accertamento, palesano la piena consapevolezza in capo alla
[...]
e al legale rappresentante del fatto che l'impianto stesse operando senza assicurare il Parte_4
rispetto dei limiti per lo scarico di acque superficiali e, dunque, il contributo causale o agevolatore nell'aver consapevolmente non solo procrastinato l'attività oggetto di contratto, così contribuendo alla
pagina 6 di 7 produzione dell'evento, ma anche assunto le obbligazioni contrattuali con tale consapevolezza…impegnandosi, dunque, allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo
contrattuale, pur essendo a conoscenza dello stato dell'impianto e del conseguente verosimile pericolo di violazione dei limiti di legge…Sotto ulteriore profilo ha dedotto l'esclusione dell'elemento psicologico e, comunque, della responsabilità del trasgressore e dell'obbligato in solido per essersi la
suo malgrado trovata di fronte al superamento dei valori limite senza averlo Parte_4
volontariamente causato, né fosse da questa altrimenti evitabile. Ribadito quanto già sopra osservato occorre rilevare che la previsione contrattuale di cui all'art. 8 del Disciplinare tecnico allegato al
Contratto di Servizio secondo il quale gli scarichi abusivi ed anomali rappresentano cause di anomalie degli impianti “estranee alla responsabilità” di non può che produrre effetti in tale Parte_4
ambito e non porre dei limiti sul piano amministrativo dell'applicazione della sanzione amministrativa”.
In definitiva, non potendosi escludere neppure la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella condotta di parte opponente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le tre fasi processuali (esclusa quella istruttoria che non si è
svolta), ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della materia e della limitatezza dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto/ordinanza-ingiunzione n. 81/2023;
b) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap ed iva di legge.
Ascoli Piceno, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
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