Ordinanza collegiale 9 agosto 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Luppi in RE, via Solferino 10;
contro
Comune di Puegnago del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in RE, viale della Stazione n. 37;
nei confronti
SC TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n. 18;
per l'annullamento
- del permesso di costruire in sanatoria emesso, in favore della sig.ra SC TR, dal Comune di Puegnago del Garda in data 10/01/2022, giusta avviso notificato al ricorrente in data 11/1/2022, doc. 15, avente ad oggetto “la sanatoria delle opere realizzate in difformità da precedente autorizzazione per creazione nuova autorimessa interrata in Vicolo XXV Aprile, 56 – Puegnago del Garda, mapp. n. 2695, fg. 6, sez. cens. PUE” ;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Puegnago del Garda e di TR SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Puegnago del Garda ha rilasciato alla signora TR SC, proprietaria di un edificio residenziale confinante con quello di proprietà del ricorrente, il permesso di costruire in sanatoria in relazione ad un intervento di realizzazione di una nuova autorimessa eseguito in difformità da precedente autorizzazione.
2. Il Comune di Puegnago del Garda e la controinteressata TR SC si sono costituiti con atti formali per resistere al ricorso.
3. Peraltro, in prossimità dell’udienza di merito, le parti private hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo nelle more del giudizio, di modo che la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate. La dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta anche dai difensori di entrambe le parti resistenti.
4. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ciò posto, valutata la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
6. Le spese di lite possono essere compensate integralmente, stante l’accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO