Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 479
Articolo 2
Versione
17 novembre 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995