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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 25717/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25717/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 TRA
nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...], cod. Parte_1 fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cortese, e con lo CodiceFiscale_1 stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale
Oreste Cardillo & Associati, come da procura a margine del ricorso ricorrente
E
, C.F. 8 Controparte_1 [...]
, C.F.: - P.I. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875); (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_1 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07657482” Parte_1 notificato il 09.04.2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di: “-
)1) sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.03.2024, notificata in data CP_ 09.04.2024; 3) per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme qualora indebitamente trattenute, 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione all'avv. Nicola Cortese, anticipatario”.
La ricorrente, a tal proposito, premetteva: di essere, già invalida civile con percentuale del 75%, e di aver presentato in data
22.06.2023 domanda di aggravamento al fine di ottenere, previo accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento dello stato di invalido civile con diritto alla pensione in subordine la conferma dell'assegno di invalidità;
- che dopo la visita medica del 08.09.2023, definita in pari data, con verbale notificato il 07.10.2024, l' la riconosceva, invece, invalida con riduzione permanente della CP_1 capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con percentuale del 67%, con decorrenza dal 22.06.2023, revocando, di fatto, il riconoscimento dello stato di invalido civile;
- che nonostante la revoca della prestazione l' le ha erroneamente continuato a versare CP_1 le somme a titolo di assegno di invalidità; - che, con successiva raccomandata del 18.03.2024, notificata in data 09.04.2024, l'Istituto comunicava che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.07.2023 al 30.04.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07657482 per un importo complessivo di € 3.547,07 per i seguenti motivi: verbale domus 3930966905095 che non conferma il precedente requisito sanitario da luglio 2023…”;
- che, avverso la suddetta comunicazione di indebito, aveva proposto ricorso amministrativo in data 10.04.2024, rimasto senza esito;
- di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 04.03.2024 presso il
Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, r.g.n. 5427/2024 con il quale ha chiesto - con riferimento al verbale del 07.10.2024 – il riconoscimento del diritto alla pensione civile ed in subordine al ripristino dell'assegno di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che ritenuto insussistente ed illegittima la pretesa dell' concludeva nel modo sopra CP_1 interamente riportato.
L' si è costituita in giudizio con memoria datata 10 marzo 2025 chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso.
In data 19.6.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla
Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è pienamente fondata e deve essere accolta.
In via generale è fondamentale premettere che in tema di indebito previdenziale o assistenziale si pongono due distinte questioni: l'una, relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra pensionato ed istituto previdenziale ai fini dell'accertamento circa l'esistenza dell'indebito, e l'altra relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate. Nel caso di specie si CP_ contesta l'insussistenza dell'indebito assistenziale preteso dall' e, nel rispetto dell'onere probatorio, si dimostrerà di seguito la presenza dei requisiti sanitari e socio- economici richiesti dalla normativa vigente.
Deve ritenersi, più in particolare, che parte ricorrente ha certamente documentato di avere tempestivamente adito il Tribunale di Napoli al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.03.2024 (l' le aveva comunicato il CP_1 provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra
cat. INVCIV n. 07657482” a lei notificato il 09.04.2024). Parte_1
Tuttavia deve rilevarsi che l' si è poi costituito in questo giudizio in data 10.3.2025 CP_1 nonostante fosse già a conoscenza dell'emissione del decreto di omologa n. 5247/2024 (adottato in data 28.1.2025 e notificato via pec all' in 3.2.2025); ma nell'atto di CP_1 costituzione in giudizio l' ha ribadito e sottolineato la legittimità del provvedimento di CP_1 indebito in questa sede impugnato dalla ricorrente.
Occorre, tuttavia, osservare che il periodo preso in esame nel provvedimento di indebito impugnato riguarda i mesi compresi dal 01.07.2023 al 30.04.2024 e che come detto la comunicazione (notifica) dell'indebito è avvenuta in data 09.04.2024. Detto questo appare evidente che l'indebito preteso dall' sia palesemente insussistente in quanto con CP_1 decreto di omologa n. 5427/2024 datato 28.1.2025 e notificato all' in data 03.02.2025, CP_1 il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza (in persona del giudice R. Manzon), aveva riconosciuto la ricorrente persona invalida civile in misura del 78% con Parte_1 decorrenza dal 22.06.2023 (data della domanda) sicché ha ripristinato dalla domanda il beneficio dell'assegno di invalidità già riconosciuto alla sicché l'indebito scaturito Pt_1 dal venir meno dei requisiti sanitari (riguardante, come detto, il periodo 01.07.2023 al
30.04.2024) è palesemente insussistente.
Il provvedimento di riliquidazione che ha dato luogo all'indebito in questione non è quindi fondato né è condivisibile derivando esso, più che altro da un errore dell'ente previdenziale. Come si è visto nulla, pertanto, è dovuto dalla all' e l'avviso di indebito del Pt_1 CP_1
18.03.2024 notificato in data 09.04.2024, dovrà essere in toto annullato.
Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, fondata la richiesta della quale Pt_1 CP_ accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta nei mesi sopra indicati.
Il ricorso deve essere, quindi, interamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.3.2024 di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra
cat. INVCIV n. 07657482” notificato il 09.04.2024 e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 totale insussistenza dell'indebito relativo al periodo dal 01.07.2023 al 30.04.2024 e, CP_ conseguenzialmente, non dovuta all' la restituzione delle somme pretese dall'Istituto;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.250,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Napoli, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25717/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 TRA
nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...], cod. Parte_1 fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cortese, e con lo CodiceFiscale_1 stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale
Oreste Cardillo & Associati, come da procura a margine del ricorso ricorrente
E
, C.F. 8 Controparte_1 [...]
, C.F.: - P.I. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875); (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_1 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07657482” Parte_1 notificato il 09.04.2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di: “-
)1) sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.03.2024, notificata in data CP_ 09.04.2024; 3) per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme qualora indebitamente trattenute, 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione all'avv. Nicola Cortese, anticipatario”.
La ricorrente, a tal proposito, premetteva: di essere, già invalida civile con percentuale del 75%, e di aver presentato in data
22.06.2023 domanda di aggravamento al fine di ottenere, previo accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento dello stato di invalido civile con diritto alla pensione in subordine la conferma dell'assegno di invalidità;
- che dopo la visita medica del 08.09.2023, definita in pari data, con verbale notificato il 07.10.2024, l' la riconosceva, invece, invalida con riduzione permanente della CP_1 capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con percentuale del 67%, con decorrenza dal 22.06.2023, revocando, di fatto, il riconoscimento dello stato di invalido civile;
- che nonostante la revoca della prestazione l' le ha erroneamente continuato a versare CP_1 le somme a titolo di assegno di invalidità; - che, con successiva raccomandata del 18.03.2024, notificata in data 09.04.2024, l'Istituto comunicava che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.07.2023 al 30.04.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07657482 per un importo complessivo di € 3.547,07 per i seguenti motivi: verbale domus 3930966905095 che non conferma il precedente requisito sanitario da luglio 2023…”;
- che, avverso la suddetta comunicazione di indebito, aveva proposto ricorso amministrativo in data 10.04.2024, rimasto senza esito;
- di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 04.03.2024 presso il
Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, r.g.n. 5427/2024 con il quale ha chiesto - con riferimento al verbale del 07.10.2024 – il riconoscimento del diritto alla pensione civile ed in subordine al ripristino dell'assegno di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che ritenuto insussistente ed illegittima la pretesa dell' concludeva nel modo sopra CP_1 interamente riportato.
L' si è costituita in giudizio con memoria datata 10 marzo 2025 chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso.
In data 19.6.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla
Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è pienamente fondata e deve essere accolta.
In via generale è fondamentale premettere che in tema di indebito previdenziale o assistenziale si pongono due distinte questioni: l'una, relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra pensionato ed istituto previdenziale ai fini dell'accertamento circa l'esistenza dell'indebito, e l'altra relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate. Nel caso di specie si CP_ contesta l'insussistenza dell'indebito assistenziale preteso dall' e, nel rispetto dell'onere probatorio, si dimostrerà di seguito la presenza dei requisiti sanitari e socio- economici richiesti dalla normativa vigente.
Deve ritenersi, più in particolare, che parte ricorrente ha certamente documentato di avere tempestivamente adito il Tribunale di Napoli al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.03.2024 (l' le aveva comunicato il CP_1 provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra
cat. INVCIV n. 07657482” a lei notificato il 09.04.2024). Parte_1
Tuttavia deve rilevarsi che l' si è poi costituito in questo giudizio in data 10.3.2025 CP_1 nonostante fosse già a conoscenza dell'emissione del decreto di omologa n. 5247/2024 (adottato in data 28.1.2025 e notificato via pec all' in 3.2.2025); ma nell'atto di CP_1 costituzione in giudizio l' ha ribadito e sottolineato la legittimità del provvedimento di CP_1 indebito in questa sede impugnato dalla ricorrente.
Occorre, tuttavia, osservare che il periodo preso in esame nel provvedimento di indebito impugnato riguarda i mesi compresi dal 01.07.2023 al 30.04.2024 e che come detto la comunicazione (notifica) dell'indebito è avvenuta in data 09.04.2024. Detto questo appare evidente che l'indebito preteso dall' sia palesemente insussistente in quanto con CP_1 decreto di omologa n. 5427/2024 datato 28.1.2025 e notificato all' in data 03.02.2025, CP_1 il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza (in persona del giudice R. Manzon), aveva riconosciuto la ricorrente persona invalida civile in misura del 78% con Parte_1 decorrenza dal 22.06.2023 (data della domanda) sicché ha ripristinato dalla domanda il beneficio dell'assegno di invalidità già riconosciuto alla sicché l'indebito scaturito Pt_1 dal venir meno dei requisiti sanitari (riguardante, come detto, il periodo 01.07.2023 al
30.04.2024) è palesemente insussistente.
Il provvedimento di riliquidazione che ha dato luogo all'indebito in questione non è quindi fondato né è condivisibile derivando esso, più che altro da un errore dell'ente previdenziale. Come si è visto nulla, pertanto, è dovuto dalla all' e l'avviso di indebito del Pt_1 CP_1
18.03.2024 notificato in data 09.04.2024, dovrà essere in toto annullato.
Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, fondata la richiesta della quale Pt_1 CP_ accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta nei mesi sopra indicati.
Il ricorso deve essere, quindi, interamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.3.2024 di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra
cat. INVCIV n. 07657482” notificato il 09.04.2024 e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 totale insussistenza dell'indebito relativo al periodo dal 01.07.2023 al 30.04.2024 e, CP_ conseguenzialmente, non dovuta all' la restituzione delle somme pretese dall'Istituto;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.250,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Napoli, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Federico Bile