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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2024, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 12.6.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5539 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021, vertente
T R A
difeso e rappresentato dall'avv.to Clara Menichella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Paolo Bonetti e
Domenico Longo)
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2021 e notificato il 18.3.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere un operaio agricolo a tempo determinato e di aver lavorato nell'anno 2020, per 156 giornate, alle dipendenze della società
[...]
, ha esposto di essere stato erroneamente iscritto negli elenchi Organizzazione_1
OTD 2020 per sole 95 giornate, anziché per le 156 giornate effettivamente svolte.
Il ricorrente si è, inoltre, doluto della violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) nel merito, accertare e dichiarare che l'istante ha effettivamente
1 lavorato nell'anno 2020 per n. 156 giornate alle dipendenze della società
[...]
per tutti i motivi indicati in premessa, che qui si abbiano per Organizzazione_1 ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, dichiarare che l'istante ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di San Marco in Lamis (Fg) per l'anno
2020 per n. 156 giornate effettivamente lavorate anziché per le n. 95 riportate a pag. 17 del suddetto elenco, che si allega, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si abbiano per espressamente riportate;
3) di conseguenza, condannare l' in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere alla relativa iscrizione dell'istante nei suddetti elenchi per l'anno 2020 per n. 156 giornate effettivamente lavorate;
4) condannare l' in persona del legale rappresentante protempore, al CP_2
pagamento dei compensi legali e delle spese del presente procedimento, maggiorati di rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”.
Si è costituito l' , il quale ha dedotto l'intervenuto riconoscimento delle n. 61 CP_2 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi precisando che l'azienda Org_2
datrice di lavoro ha trasmesso tardivamente le denunce relative a tali giornate.
L' ha, inoltre, evidenziato di aver provveduto al pagamento della differenza sulla CP_2 disoccupazione agricola relativa all'anno 2020.
Ha chiesto, pertanto, al Giudice adito di: “Nel merito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio;
- in subordine, previa chiamata in causa del datore di lavoro con fissazione di nuova udienza per la citazione in giudizio di quest'ultimo, dare atto della tardiva iscrizione negli elenchi per colpa imputabile in via esclusiva al datore di lavoro, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite”.
L'odierna udienza è stata tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP_ Ed invero, l' ha provveduto al riconoscimento delle n. 61 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2020, documentando la notifica al ricorrente del
2 provvedimento individuale di riconoscimento (v. doc. 13-14 allegati alle note difensive depositate dall' in data 26.4.2024). CP_2
Non corrisponde al vero, pertanto, quanto asserito dal difensore del ricorrente nelle note di TS depositate il 7.6.2024, ovvero che l' non avrebbe documentato, entro il CP_2 termine assegnato, l'avvenuta notifica del provvedimento di riconoscimento delle giornate dedotte in lite, mentre inconferenti appaiono le considerazioni, svolte dal medesimo difensore, relative alla prova del pagamento della prestazione (non oggetto di causa).
E', al riguardo, irrilevante la mancata esistenza di un espresso accordo tra le parti, essendo stato affermato che <<la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse stesse ad una decisione sul merito vertenza. posta tale precisazione va affermato la non costituisca vera e propria domanda, essendo piuttosto sollecitazione esercitare il proprio potere officioso>> (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625.
In senso conforme, v. Cassazione civile 04/08/2017 n. 19568).
Nel merito, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di
3 entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, in virtù riconoscimento delle giornate inizialmente non iscritte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. – Quanto alle spese di lite, da regolamentarsi in base al principio della soccombenza virtuale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Ed invero, nel caso di specie, il ricorrente non ha documentato di aver proposto il preventivo ricorso amministrativo avverso l'errata iscrizione negli elenchi OTD 2020,
4 con la conseguenza che l' , prima della promozione del giudizio, non è stato messo CP_2 in grado di procedere all'adempimento dovuto.
Si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari nel giudizio N. R.G. 1474/2020, che, in un caso simile a quello oggetto di odierno scrutinio, ha confermato la decisione del Tribunale di
Foggia di compensare per intero le spese di lite.
In particolare, in tale pronuncia, la Corte Territoriale ha puntualizzato che “…In termini generali, va rammentato che l'art. 443 c.p.c. in materia previdenziale pone all'istante, la cui richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato, che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa. Il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne
l'esito, è di norma sanzionato con l'improcedibilità della domanda giudiziale. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione. Sebbene nella specie non vi sia motivo di controvertere – né in primo grado, né, tantomeno, in questa sede di appello – della procedibilità della domanda, resta il fatto, però, che la ratio della normativa generale risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di favor nei confronti della P.A. Ne deriva che un omesso o – come in questo caso – tardivo esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevato o rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul – diverso – piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato
l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare
l'instaurazione della lite, con i connessi costi. In quest'ottica si è già rilevato – sia pure con riferimento a diverse tipologie di contenzioso – che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, può costituire motivo che giustifica il ritardo dell' il quale, CP_2
5 prima della promozione del giudizio, non è stato messo in grado, con i ricorsi amministrativi, di procedere all'adempimento dovuto (cfr. C. App. Bari, sent. n.
198/2019; C. App. Bari, sent. n. 449/2022). Il principio generale, che si attaglia anche a questa controversia, è, evidentemente, quello per cui la condotta pre-processuale della parte privata – qui dell'odierna appellante – ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato in caso di tempestiva instaurazione dei rimedi amministrativi, ovvero, in mancanza, attraverso l'attesa della definizione degli stessi nel termine assegnato all' , come del resto dimostrato dal fatto che, poco tempo dopo CP_1
la proposizione del ricorso giudiziale, e comunque entro i 90 giorni normativamente indicati per la delibazione del gravame amministrativo, la prestazione temporanea in agricoltura è stata liquidata in misura congrua e satisfattiva. Queste circostanze specifiche, relative al caso concreto, valgono ad avallare anche lo spunto motivazionale del Tribunale del lavoro di Foggia, che ha evidenziato <<il comportamento leale dell' che esercitando tempestivamente l'autotutela ha certamente reso più celere cp_2 ed agevole la definizione della lite>>…”.
Anche nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha proposto il ricorso amministrativo alla , l'Ente Previdenziale convenuto ha provveduto al riconoscimento delle Org_3
giornate entro i 90 giorni normativamente indicati per la delibazione del gravame amministrativo (notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 18.3.2022, provvedimento di riconoscimento datato 11.4.2022 e notificato il 28.4.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 12.6.2024
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Di Leo
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