Art. 1.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo per l'acquisto o la costruzione da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale dei demanio - di fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dipendenti dal Ministero stesso, ai termini e con le modalita' di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329 .
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo per l'acquisto o la costruzione da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale dei demanio - di fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dipendenti dal Ministero stesso, ai termini e con le modalita' di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329 .