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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 10/12/2025 avanti alla G.I. sono presenti: L'avv. I. Picco in sostituzione dell'avv. Santangelo per parte attrice opponente;
L'avv. Oliva in sostituzione dell'avv. Bartesaghi per parte convenuta opposta;
L'avv. Picco chiede un differimento, anche ad horas, per meglio studiare la causa stante il provvedimento di ieri che la ha trasformata in discussione orale;
L'avv. Oliva si rimette;
la Giudice, dato atto e sentite le parti, rinvia la causa alle ore 15.30 di oggi;
Alle ore 15.40 i suddetti difensori compaiono nuovamente davanti alla Giudice;
La Giudice, invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; L'avv. Picco precisa le conclusioni come in atto di citazione;
l'avv. Oliva precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
la Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
R.G. n. 6757/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6757/2022 promossa da: Parte_1
TONIO
–parte attrice opponente– Contro Controparte_1
Avv. BARTESAGHI MARIA CLEME
–parte convenuta opposta–
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Premesso che con decreto ingiuntivo n. 1639/2022 il Tribunale di Genova ingiungeva a (brevitas, ) il pagamento in Parte_1 Pt_1 favore di ) della di € 54.000,00, Controparte_1 oltre inte pettivo fornitura di energia elettrica - presso i POD IT001E89213837 e IT001E89480732- di cui alle fatture n. 0000877 dell'8.1.2020 – n. 1770724 del 4.9.2019, n. 1770723 del 4.9.2019, n. 2202568 del 5.11.2019; 2. - rilevato che proponeva opposizione, deducendo, a Pt_1 sostegno delle proprie pr
- che l'importo delle fatture dovrebbe concernere, secondo quanto si legge nelle stesse, consumi relativi al bimestre precedente la loro emissione;
- che il credito risultava prescritto ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 205/2017 e art. 18 lett. d-bis d. lgs. 206/2005, essendo trascorsi più di due anni dalla data in cui la società fornitrice avrebbe dovuto procedere alla fatturazione. Invero poiché trattasi di consumi relativi al periodo fino a tutto il 31.12.2019, alla data di notifica del d.i. erano oramai decorsi il termine prescrizionale di anni 2 (decreto notificato in data 20.6.2022);
- che la fatturazione avrebbe dovuto avere cadenza mensile trattandosi di somministrazione di potenza superiore a 15 kw;
- che i consumi indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo non corrispondono solo ai bimestri ivi indicati, ricoprendo invece l'intero periodo di efficacia del contratto (2017-2019);
- che i consumi registrati non coincidevano con quelli effettivi dell'impresa, non avendo dimostrato il quantitativo di energia fornito alla società;
- che non aveva fornito alcuna documentazione circa il quantitativo di energia fornita a;
Pt_1
- che non icevuto la diffida del 20.10.2019 né quella del Pt_1
12.2.2 entre era in corso di verifica la ricezione della pec del 6.7.2021; 3. - rilevato che si costituiva in giudizio, assumendo:
- che la prescrizione er ta interrotta con la diffida del 6.7.2021;
- che fosse consapevole che la fattura n. 1770724 riportasse gli Pt_1 impor nti a più di due anni, avendo la stessa compilato e sottoscritto il modulo di prescrizione (doc. 3). accoglieva tale modulo riconoscendo l'intervenuta prescrizione p somma di € 1.025,62 (doc. 4);
- che per la fattura n. 1770723 di € 42.988,71 riconosceva a di Pt_1 poter richiedere lo storno dell'importo di € 6.810,78, ma quest'ultima non aveva esercitato tale facoltà;
- di aver inviato numerosi solleciti di pagamento tra ottobre del 2019 e luglio del 2021 (docc. 5, 6 e 7 opposta);
- che, in virtù della giurisprudenza di legittimità, sussisteva in capo a Pt_1
l'onere di dimostrare l'eventuale malfunzionamento del misurat consumi, quali consumi avrebbe dovuto rilevare e se il “sovraconsumo” era imputabile a soggett i;
- che il soggetto competente alla registrazione dei consumi era E- Distribuzione, per cui instava per l'autorizzazione alla sua chiamata in causa;
- che la fornitura presso il POD IT001E89213837 “è sempre stata teleletta mensilmente” e che “pertanto le letture inviate sono letture reali” (doc. 8);
- che v'erano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4. – rilevato che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.1.2023, la Giudice rigettava l'istanza di parte opposta di chiamata in causa del terzo e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; 5. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., l'opponente ribadiva di non aver ricevuto alcuna pec di diffida, compresa quella del 6.7.2021, richiamando le difese già svolte nell'atto di citazione. La convenuta opposta precisava le proprie conclusioni;
6. – rilevato che, con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2. c.p.c., l'opponente chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , nonché di ordinare a il deposito dei consumi mensili contabili e al Distributore d municare tali consumi;
produceva diversa documentazione, tra cui i dati di consumo comunicati da E-Distribuzione (doc. 4); instava, infine, per il licenziamento di CTU contabile al fine della determinazione delle somme eventualmente non prescritte. richiamava quanto già sostenuto nei precedenti atti difensivi;
7. - rilevato che l'opponente non depositava la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ed produceva delle tabelle di lettura dei contatori;
8. - rilevato c on provvedimento del 5.10.2024, la Giudice disponeva di procedere a CTU per determinare “il credito di CP_1
calcolando la prescrizione biennale del medesimo a decorrere dalla data di
[...] sione della fattura e/o dalla data di sua scadenza, nonché dal momento di erogazione della prestazione (ossia dei consumi), facendo riferimento sia all'atto interruttivo della prescrizione di cui al doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta, sia a quello di cui al doc. 1 monitorio”; 9. – rilevato che all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
*****
10. - ritenuto che il presente caso verte su un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti in causa pacificamente concluso e, quindi, provato;
11. - ritenuto che è altresì pacifico che i consumi fatturati da corrispondono a quelli comunicati da E- Distribuzione come risultanti dal doc. 4 di parte opponente (cfr. Verbale di udienza del 15.02.2024);
12. - ritenuto, ciò premesso, che occorre vagliare l'eccezione sollevata da , relativa all'intervenuta prescrizione del credito, il quale, Pt_1 secondo le deduzioni dell'opponente, considerato che le fatture azionate afferiscono, appunto, ad un contratto di somministrazione, soggiacerebbe ad un termine prescrizionale biennale ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 205/2017 e art. 18 lett. d-bis d. lgs. 206/2005. In primo luogo, si osserva che la disposizione, in forza della quale il diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico è soggetto al termine di prescrizione biennale, si applica solamente alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018 per il settore dell'energia elettrica. Nella fattispecie, è pacifico che le fatture in contestazione siano state emesse tra il mese di settembre 2019 e il mese di gennaio 2020, sicché rientrano nell'ambito di operatività della citata disposizione. In secondo luogo, circa il momento dal quale inizia a decorrere tale termine prescrizionale, si osserva che esso decorre dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e, quindi, per le forniture con fatturazione periodica (mensile, bimestrale, ogni 45 giorni), il termine decorre, per ogni periodo di fornitura, dal primo giorno del mese o bimestre o del periodo di 45 giorni successivo a quello di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura. In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Pavia, il quale ha ricostruito il tema, affrontando un caso simile a quello in esame:
“... deve, dunque, dirsi pacifico e documentato che il credito azionato in via monitoria da sia un credito che, sebbene portato da fatture emesse tra il 2015 e il CP_2
20 periodicamente per tutto l'arco temporale che corre dal 1.11.2009, riferendosi a consumi sorti oltre l'arco del quinquennio antecedente la prima fattura del 24.04.2015. Va sul punto chiarito che la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio – regolata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 1999, n. 200, come successivamente modificata e integrata, in materia di fatturazione, dall'art. 4 T.I.F. - con periodicità almeno bimestrale, per la fornitura di causa, costituisce un obbligo e non una facoltà per la società di somministrazione. Sulla scorta di tale disciplina questo Tribunale, aderendo alla maggioritaria giurisprudenza (v. per il merito Trib. Milano, sez. XI, n. 11689/2018; Trib. Pisa, sez. I, n. 15/2020; Trib. Milano, sez. XI, n. 10920/2021; Trib. Milano, sez. XI, n. 6734/2022), ritiene che "il dies a quo" del termine” –nel caso di specie biennale- “di prescrizione del diritto di credito per corrispettivi di” energia elettrica “decorra dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e, quindi, per le forniture con fatturazione periodica (bimestrale), il termine decorre, per ogni bimestre di fornitura, dal primo giorno del bimestre successivo a quello di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura (in assenza di consumi effettivi anche in acconto, salvo conguaglio). È evidente, difatti, che non è certo l'attività contabile di emissione della fattura - semplice atto di parte avente mera rilevanza contabile e tributaria - che fa sorgere il diritto di credito esposto nella fattura medesima ma, a monte, l'esistenza del diritto al corrispettivo descritto nella fattura stessa (cioè esistenza di maggiori consumi effettivi rispetto a quelli già fatturati). Per consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (cfr. Cass. n. 1442/2015 e precedenti ivi richiamati). A maggior ragione deve affermarsi nel caso di specie, allorché durante il lungo lasso di tempo trascorso dall'inizio del rapporto il creditore (cedente) è rimasto sostanzialmente inerte per non meglio precisate "criticità" di fatturazione. Pertanto, quantomeno per i consumi di gas registrati o stimati fino al periodo antecedente al 24.04.2010 il credito deve ritenersi certamente prescritto” (Trib Pavia, sez. III, 18/07/2023, n. 944, conforme a Tribunale Milano –sez. XI – Milano, 20/11/2018 n. 11689); a tale orientamento aderisce la Sezione VI del Tribunale (cfr. anche sentenza del Tribunale di Genova resa nella causa rg 12113/2019)). Nel caso di specie, si constata che: a) le fatture versate in atti indicano un periodo di fatturazione bimestrale. Precisamente, la fattura n. 2019000001770723 della somma di € 42.988,71, emessa in data 4.9.2019, indica come periodo di riferimento il IV bimestre 2019, la fattura n. 2019000001770724 della somma di € 4.850,95, emessa in data 4.9.2019, il IV bimestre 2019, la fattura n. 2019000002202568 della somma di € 4.494,47, emessa in data 5.11.2099, il V bimestre, la fattura n. 20200000877 della somma di € 2.932,62, emessa in data 8/1/2020, il VI bimestre;
b) tuttavia, da un esame più puntuale delle due fatture del 4.9.2019, emerge che esse ricoprono invero un periodo di tempo molto più ampio (la fattura n. 2019000001770723 concerne consumi che hanno inizio dall'1.5.2017 per il punto di presa codice POD IT001E89480732 matricola contatore 04E1F552100054616, la fattura n. 2019000001770724 consumi che hanno inizio dal 01.05.2017 per il punto di presa codice POD IT001E89212837 matricola contatore 13E5G532101056549); pertanto, con riguardo ad esse, il fornitore non ha provveduto alla fatturazione nei termini in cui avrebbe dovuto (sul punto, si osserva che non è prodotto in atti il contratto stipulato -sicchè non si conosce la relativa pattuizione-, che l'opponente ha indicato in citazione la cadenza mensile, che all'odierna udienza le parti hanno congiuntamente riconosciuto, in ossequio a quanto vagliato dal CTU, che il periodo era pari a 45 giorni -cfr. pag. 119 relazione- e che, in ognuno di questi casi, la società di vendita non ha rispettato il termine di fatturazione su di lei gravante), rimanendo per lungo tempo inerte, il che pone il problema della prescrizione (su cui cfr. punti che seguono); c) la pec di costituzione in mora del 4.3.2021, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, è stata da ricevuta;
infatti, l'indirizzo Pt_1
PEC utilizzato dalla parte opposta co con quello risultante dalla visura prodotta dalla stessa parte opponente di cui al doc. 1 ; inoltre, parte opposta ha dato prova dell'invio sia della pec del 4.3.2021 sia della pec del 6.7.2021 allegando, per entrambe, sia la l'accettazione sia la consegna delle stesse (doc. 1 e 7 opposta); d) pertanto, risultano prescritti i consumi anteriori al biennio antecedente alla data della prima pec di costituzione in mora di del 4.3.2021 e, Pt_1 quindi, anteriori al 4.3.2019. La CTU –le cui conclusi sendo la perizia corredata di soddisfacenti valutazioni tecniche e logiche motivazioni, vengono fatte proprie dalla scrivente-, ha, su tali premesse, ribadito che le fatture n. 2019000002202568 e n. 20200000877 non pongono problemi di prescrizione (la fattura n° 2019000002202568 –relativa a consumi che hanno inizio dal 30.06.2019 per il punto di presa codice POD IT001E89480732 matricola contatore 04E1F552100054616- “non si riferisce a consumi antecedenti al 4 marzo 2019, non contiene consumi prescrivibili”; la fattura n° 20200000877 –relativa a consumi che hanno inizio dal 31.08.2019 per il punto di presa codice POD IT001E89480732 matricola contatore 04E1F552100054616- “non si riferisce a consumi antecedenti al 4 marzo 2019, non contiene consumi prescrivibili”, cfr. pagg. 54 e 55) ed ha stimato il credito prescritto per le due ulteriori;
in particolare, egli ha chiarito che:
- per la fattura n° 2019000001770723 –e sulla base dei consumi comunicati da E-Distribuzione- “I consumi andati in prescrizione sono quindi: - Dal 1° maggio
2017 al 30 maggio 2017 - Consumo: 6.185,70 kWh - Dal 31 maggio 2017 al 30 dicembre 2017 - Consumo: 55.923,50 kWh - Dal 31 dicembre 2017 al 30 dicembre
2018 - Consumo: 87.372,81 kWh - Dal 31 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 - Consumo: 9.345,72 kWh - Dal 31 gennaio 2019 al 4 marzo 2019 - Consumo: 32.586,30/150 giorni = 217,242 kWh al giorno da cui 217,242 kWh/giorno * 32 giorni = 6.951,74 kWh” e “Il calcolo degli importi prescritti è stato effettuato sommando tutte le spese indicate in fattura relative a consumi precedenti al 4 marzo 2019. Per le voci di spesa riferite a periodi mensili, è stato applicato un calcolo proporzionale: la spesa totale è stata suddivisa per il numero di giorni del periodo fatturato e successivamente moltiplicata per il numero di giorni fino al 4 marzo 2019”, sicché “il totale degli importi prescritti per la fattura n° 2019000001770723 ammonta ad € 34.415,82 comprensivo di IVA” (cfr. pagg. 37-43 perizia circa le modalità di calcolo);
- per la fattura n° 2019000001770724 –e sulla base dei consumi comunicati da E-Distribuzione- “I consumi andati in prescrizione sono quindi: - Dal 1° maggio
2017 al 30 maggio 2017 - Consumo: 696,90 kWh - Dal 31 maggio 2017 al 30 dicembre 2017 - Consumo: 6.092,20 kWh - Dal 31 dicembre 2017 al 30 dicembre
2018 - Consumo: 2.188,58 kWh - Dal 31 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 - Consumo: 69,70 kWh - Dal 31 gennaio 2019 al 27 febbraio 2019 - Consumo: 38,36 kWh - Dal 28 febbraio 2019 al 4 marzo 2019 - Consumo: 195,57/31 giorni
= 6,3087 kWh al giorno da cui 6,3087 kWh/giorno * 4 giorni = 25,23 kWh” e
“Anche per questa fattura il calcolo degli importi prescritti è stato effettuato sommando tutte le spese indicate in fattura relative a consumi precedenti al 4 marzo 2019. Per le voci di spesa riferite a periodi mensili, è stato applicato un calcolo proporzionale: la spesa totale è stata suddivisa per il numero di giorni del periodo fatturato e successivamente moltiplicata per il numero di giorni fino al 4 marzo 2019”, sicché
“il totale degli importi prescritti per la fattura n° 2019000001770724 ammonta ad € 3.975,57 comprensivo di IVA” (cfr. pagg. 45-53 perizia). Ne discende che il credito vantato da è parzialmente prescritto, nella misura di € 34.415,82 € (IVA inclusa) la fattura n. 2019000001770723 e di € 3.975,57 € (IVA inclusa) per la fattura n. 2019000001770724, per un totale di € 38.391,39. Pertanto, il credito da riconoscere a è di € 16.487,80, sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
13. - ritenuto che le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria), stante l'accoglimento, in buona parte, dell'opposizione vanno compensate per 2/3 e, per il restante 1/3, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno parimenti poste a carico di nella misura di 2/3 e di nella misura di 1/3; Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 1639 emesso dal Tri Pt_1
Genova in data 13.06.2022; b) dichiara tenuta e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1
16.487,80, oltre interessi m e al saldo, a titolo di parte del corrispettivo di cui alle fatture nn. 2019000001770723, 2019000001770724, 2019000002202568, 20200000877; c) compensa le spese di lite nella misura di 2/3; d) condanna al pagamento in favore Parte_1 di i 1/3 delle spese di lite, che liquida per la Controparte_1 fr borsi e in € 5.412,66 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
e) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di ella misura di 1/3 e Parte_1 di una. Controparte_1
G La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
L'avv. Oliva in sostituzione dell'avv. Bartesaghi per parte convenuta opposta;
L'avv. Picco chiede un differimento, anche ad horas, per meglio studiare la causa stante il provvedimento di ieri che la ha trasformata in discussione orale;
L'avv. Oliva si rimette;
la Giudice, dato atto e sentite le parti, rinvia la causa alle ore 15.30 di oggi;
Alle ore 15.40 i suddetti difensori compaiono nuovamente davanti alla Giudice;
La Giudice, invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; L'avv. Picco precisa le conclusioni come in atto di citazione;
l'avv. Oliva precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
la Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
R.G. n. 6757/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6757/2022 promossa da: Parte_1
TONIO
–parte attrice opponente– Contro Controparte_1
Avv. BARTESAGHI MARIA CLEME
–parte convenuta opposta–
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Premesso che con decreto ingiuntivo n. 1639/2022 il Tribunale di Genova ingiungeva a (brevitas, ) il pagamento in Parte_1 Pt_1 favore di ) della di € 54.000,00, Controparte_1 oltre inte pettivo fornitura di energia elettrica - presso i POD IT001E89213837 e IT001E89480732- di cui alle fatture n. 0000877 dell'8.1.2020 – n. 1770724 del 4.9.2019, n. 1770723 del 4.9.2019, n. 2202568 del 5.11.2019; 2. - rilevato che proponeva opposizione, deducendo, a Pt_1 sostegno delle proprie pr
- che l'importo delle fatture dovrebbe concernere, secondo quanto si legge nelle stesse, consumi relativi al bimestre precedente la loro emissione;
- che il credito risultava prescritto ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 205/2017 e art. 18 lett. d-bis d. lgs. 206/2005, essendo trascorsi più di due anni dalla data in cui la società fornitrice avrebbe dovuto procedere alla fatturazione. Invero poiché trattasi di consumi relativi al periodo fino a tutto il 31.12.2019, alla data di notifica del d.i. erano oramai decorsi il termine prescrizionale di anni 2 (decreto notificato in data 20.6.2022);
- che la fatturazione avrebbe dovuto avere cadenza mensile trattandosi di somministrazione di potenza superiore a 15 kw;
- che i consumi indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo non corrispondono solo ai bimestri ivi indicati, ricoprendo invece l'intero periodo di efficacia del contratto (2017-2019);
- che i consumi registrati non coincidevano con quelli effettivi dell'impresa, non avendo dimostrato il quantitativo di energia fornito alla società;
- che non aveva fornito alcuna documentazione circa il quantitativo di energia fornita a;
Pt_1
- che non icevuto la diffida del 20.10.2019 né quella del Pt_1
12.2.2 entre era in corso di verifica la ricezione della pec del 6.7.2021; 3. - rilevato che si costituiva in giudizio, assumendo:
- che la prescrizione er ta interrotta con la diffida del 6.7.2021;
- che fosse consapevole che la fattura n. 1770724 riportasse gli Pt_1 impor nti a più di due anni, avendo la stessa compilato e sottoscritto il modulo di prescrizione (doc. 3). accoglieva tale modulo riconoscendo l'intervenuta prescrizione p somma di € 1.025,62 (doc. 4);
- che per la fattura n. 1770723 di € 42.988,71 riconosceva a di Pt_1 poter richiedere lo storno dell'importo di € 6.810,78, ma quest'ultima non aveva esercitato tale facoltà;
- di aver inviato numerosi solleciti di pagamento tra ottobre del 2019 e luglio del 2021 (docc. 5, 6 e 7 opposta);
- che, in virtù della giurisprudenza di legittimità, sussisteva in capo a Pt_1
l'onere di dimostrare l'eventuale malfunzionamento del misurat consumi, quali consumi avrebbe dovuto rilevare e se il “sovraconsumo” era imputabile a soggett i;
- che il soggetto competente alla registrazione dei consumi era E- Distribuzione, per cui instava per l'autorizzazione alla sua chiamata in causa;
- che la fornitura presso il POD IT001E89213837 “è sempre stata teleletta mensilmente” e che “pertanto le letture inviate sono letture reali” (doc. 8);
- che v'erano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4. – rilevato che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.1.2023, la Giudice rigettava l'istanza di parte opposta di chiamata in causa del terzo e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; 5. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., l'opponente ribadiva di non aver ricevuto alcuna pec di diffida, compresa quella del 6.7.2021, richiamando le difese già svolte nell'atto di citazione. La convenuta opposta precisava le proprie conclusioni;
6. – rilevato che, con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2. c.p.c., l'opponente chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , nonché di ordinare a il deposito dei consumi mensili contabili e al Distributore d municare tali consumi;
produceva diversa documentazione, tra cui i dati di consumo comunicati da E-Distribuzione (doc. 4); instava, infine, per il licenziamento di CTU contabile al fine della determinazione delle somme eventualmente non prescritte. richiamava quanto già sostenuto nei precedenti atti difensivi;
7. - rilevato che l'opponente non depositava la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ed produceva delle tabelle di lettura dei contatori;
8. - rilevato c on provvedimento del 5.10.2024, la Giudice disponeva di procedere a CTU per determinare “il credito di CP_1
calcolando la prescrizione biennale del medesimo a decorrere dalla data di
[...] sione della fattura e/o dalla data di sua scadenza, nonché dal momento di erogazione della prestazione (ossia dei consumi), facendo riferimento sia all'atto interruttivo della prescrizione di cui al doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta, sia a quello di cui al doc. 1 monitorio”; 9. – rilevato che all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
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10. - ritenuto che il presente caso verte su un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti in causa pacificamente concluso e, quindi, provato;
11. - ritenuto che è altresì pacifico che i consumi fatturati da corrispondono a quelli comunicati da E- Distribuzione come risultanti dal doc. 4 di parte opponente (cfr. Verbale di udienza del 15.02.2024);
12. - ritenuto, ciò premesso, che occorre vagliare l'eccezione sollevata da , relativa all'intervenuta prescrizione del credito, il quale, Pt_1 secondo le deduzioni dell'opponente, considerato che le fatture azionate afferiscono, appunto, ad un contratto di somministrazione, soggiacerebbe ad un termine prescrizionale biennale ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 205/2017 e art. 18 lett. d-bis d. lgs. 206/2005. In primo luogo, si osserva che la disposizione, in forza della quale il diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico è soggetto al termine di prescrizione biennale, si applica solamente alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018 per il settore dell'energia elettrica. Nella fattispecie, è pacifico che le fatture in contestazione siano state emesse tra il mese di settembre 2019 e il mese di gennaio 2020, sicché rientrano nell'ambito di operatività della citata disposizione. In secondo luogo, circa il momento dal quale inizia a decorrere tale termine prescrizionale, si osserva che esso decorre dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e, quindi, per le forniture con fatturazione periodica (mensile, bimestrale, ogni 45 giorni), il termine decorre, per ogni periodo di fornitura, dal primo giorno del mese o bimestre o del periodo di 45 giorni successivo a quello di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura. In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Pavia, il quale ha ricostruito il tema, affrontando un caso simile a quello in esame:
“... deve, dunque, dirsi pacifico e documentato che il credito azionato in via monitoria da sia un credito che, sebbene portato da fatture emesse tra il 2015 e il CP_2
20 periodicamente per tutto l'arco temporale che corre dal 1.11.2009, riferendosi a consumi sorti oltre l'arco del quinquennio antecedente la prima fattura del 24.04.2015. Va sul punto chiarito che la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio – regolata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 1999, n. 200, come successivamente modificata e integrata, in materia di fatturazione, dall'art. 4 T.I.F. - con periodicità almeno bimestrale, per la fornitura di causa, costituisce un obbligo e non una facoltà per la società di somministrazione. Sulla scorta di tale disciplina questo Tribunale, aderendo alla maggioritaria giurisprudenza (v. per il merito Trib. Milano, sez. XI, n. 11689/2018; Trib. Pisa, sez. I, n. 15/2020; Trib. Milano, sez. XI, n. 10920/2021; Trib. Milano, sez. XI, n. 6734/2022), ritiene che "il dies a quo" del termine” –nel caso di specie biennale- “di prescrizione del diritto di credito per corrispettivi di” energia elettrica “decorra dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e, quindi, per le forniture con fatturazione periodica (bimestrale), il termine decorre, per ogni bimestre di fornitura, dal primo giorno del bimestre successivo a quello di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura (in assenza di consumi effettivi anche in acconto, salvo conguaglio). È evidente, difatti, che non è certo l'attività contabile di emissione della fattura - semplice atto di parte avente mera rilevanza contabile e tributaria - che fa sorgere il diritto di credito esposto nella fattura medesima ma, a monte, l'esistenza del diritto al corrispettivo descritto nella fattura stessa (cioè esistenza di maggiori consumi effettivi rispetto a quelli già fatturati). Per consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (cfr. Cass. n. 1442/2015 e precedenti ivi richiamati). A maggior ragione deve affermarsi nel caso di specie, allorché durante il lungo lasso di tempo trascorso dall'inizio del rapporto il creditore (cedente) è rimasto sostanzialmente inerte per non meglio precisate "criticità" di fatturazione. Pertanto, quantomeno per i consumi di gas registrati o stimati fino al periodo antecedente al 24.04.2010 il credito deve ritenersi certamente prescritto” (Trib Pavia, sez. III, 18/07/2023, n. 944, conforme a Tribunale Milano –sez. XI – Milano, 20/11/2018 n. 11689); a tale orientamento aderisce la Sezione VI del Tribunale (cfr. anche sentenza del Tribunale di Genova resa nella causa rg 12113/2019)). Nel caso di specie, si constata che: a) le fatture versate in atti indicano un periodo di fatturazione bimestrale. Precisamente, la fattura n. 2019000001770723 della somma di € 42.988,71, emessa in data 4.9.2019, indica come periodo di riferimento il IV bimestre 2019, la fattura n. 2019000001770724 della somma di € 4.850,95, emessa in data 4.9.2019, il IV bimestre 2019, la fattura n. 2019000002202568 della somma di € 4.494,47, emessa in data 5.11.2099, il V bimestre, la fattura n. 20200000877 della somma di € 2.932,62, emessa in data 8/1/2020, il VI bimestre;
b) tuttavia, da un esame più puntuale delle due fatture del 4.9.2019, emerge che esse ricoprono invero un periodo di tempo molto più ampio (la fattura n. 2019000001770723 concerne consumi che hanno inizio dall'1.5.2017 per il punto di presa codice POD IT001E89480732 matricola contatore 04E1F552100054616, la fattura n. 2019000001770724 consumi che hanno inizio dal 01.05.2017 per il punto di presa codice POD IT001E89212837 matricola contatore 13E5G532101056549); pertanto, con riguardo ad esse, il fornitore non ha provveduto alla fatturazione nei termini in cui avrebbe dovuto (sul punto, si osserva che non è prodotto in atti il contratto stipulato -sicchè non si conosce la relativa pattuizione-, che l'opponente ha indicato in citazione la cadenza mensile, che all'odierna udienza le parti hanno congiuntamente riconosciuto, in ossequio a quanto vagliato dal CTU, che il periodo era pari a 45 giorni -cfr. pag. 119 relazione- e che, in ognuno di questi casi, la società di vendita non ha rispettato il termine di fatturazione su di lei gravante), rimanendo per lungo tempo inerte, il che pone il problema della prescrizione (su cui cfr. punti che seguono); c) la pec di costituzione in mora del 4.3.2021, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, è stata da ricevuta;
infatti, l'indirizzo Pt_1
PEC utilizzato dalla parte opposta co con quello risultante dalla visura prodotta dalla stessa parte opponente di cui al doc. 1 ; inoltre, parte opposta ha dato prova dell'invio sia della pec del 4.3.2021 sia della pec del 6.7.2021 allegando, per entrambe, sia la l'accettazione sia la consegna delle stesse (doc. 1 e 7 opposta); d) pertanto, risultano prescritti i consumi anteriori al biennio antecedente alla data della prima pec di costituzione in mora di del 4.3.2021 e, Pt_1 quindi, anteriori al 4.3.2019. La CTU –le cui conclusi sendo la perizia corredata di soddisfacenti valutazioni tecniche e logiche motivazioni, vengono fatte proprie dalla scrivente-, ha, su tali premesse, ribadito che le fatture n. 2019000002202568 e n. 20200000877 non pongono problemi di prescrizione (la fattura n° 2019000002202568 –relativa a consumi che hanno inizio dal 30.06.2019 per il punto di presa codice POD IT001E89480732 matricola contatore 04E1F552100054616- “non si riferisce a consumi antecedenti al 4 marzo 2019, non contiene consumi prescrivibili”; la fattura n° 20200000877 –relativa a consumi che hanno inizio dal 31.08.2019 per il punto di presa codice POD IT001E89480732 matricola contatore 04E1F552100054616- “non si riferisce a consumi antecedenti al 4 marzo 2019, non contiene consumi prescrivibili”, cfr. pagg. 54 e 55) ed ha stimato il credito prescritto per le due ulteriori;
in particolare, egli ha chiarito che:
- per la fattura n° 2019000001770723 –e sulla base dei consumi comunicati da E-Distribuzione- “I consumi andati in prescrizione sono quindi: - Dal 1° maggio
2017 al 30 maggio 2017 - Consumo: 6.185,70 kWh - Dal 31 maggio 2017 al 30 dicembre 2017 - Consumo: 55.923,50 kWh - Dal 31 dicembre 2017 al 30 dicembre
2018 - Consumo: 87.372,81 kWh - Dal 31 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 - Consumo: 9.345,72 kWh - Dal 31 gennaio 2019 al 4 marzo 2019 - Consumo: 32.586,30/150 giorni = 217,242 kWh al giorno da cui 217,242 kWh/giorno * 32 giorni = 6.951,74 kWh” e “Il calcolo degli importi prescritti è stato effettuato sommando tutte le spese indicate in fattura relative a consumi precedenti al 4 marzo 2019. Per le voci di spesa riferite a periodi mensili, è stato applicato un calcolo proporzionale: la spesa totale è stata suddivisa per il numero di giorni del periodo fatturato e successivamente moltiplicata per il numero di giorni fino al 4 marzo 2019”, sicché “il totale degli importi prescritti per la fattura n° 2019000001770723 ammonta ad € 34.415,82 comprensivo di IVA” (cfr. pagg. 37-43 perizia circa le modalità di calcolo);
- per la fattura n° 2019000001770724 –e sulla base dei consumi comunicati da E-Distribuzione- “I consumi andati in prescrizione sono quindi: - Dal 1° maggio
2017 al 30 maggio 2017 - Consumo: 696,90 kWh - Dal 31 maggio 2017 al 30 dicembre 2017 - Consumo: 6.092,20 kWh - Dal 31 dicembre 2017 al 30 dicembre
2018 - Consumo: 2.188,58 kWh - Dal 31 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 - Consumo: 69,70 kWh - Dal 31 gennaio 2019 al 27 febbraio 2019 - Consumo: 38,36 kWh - Dal 28 febbraio 2019 al 4 marzo 2019 - Consumo: 195,57/31 giorni
= 6,3087 kWh al giorno da cui 6,3087 kWh/giorno * 4 giorni = 25,23 kWh” e
“Anche per questa fattura il calcolo degli importi prescritti è stato effettuato sommando tutte le spese indicate in fattura relative a consumi precedenti al 4 marzo 2019. Per le voci di spesa riferite a periodi mensili, è stato applicato un calcolo proporzionale: la spesa totale è stata suddivisa per il numero di giorni del periodo fatturato e successivamente moltiplicata per il numero di giorni fino al 4 marzo 2019”, sicché
“il totale degli importi prescritti per la fattura n° 2019000001770724 ammonta ad € 3.975,57 comprensivo di IVA” (cfr. pagg. 45-53 perizia). Ne discende che il credito vantato da è parzialmente prescritto, nella misura di € 34.415,82 € (IVA inclusa) la fattura n. 2019000001770723 e di € 3.975,57 € (IVA inclusa) per la fattura n. 2019000001770724, per un totale di € 38.391,39. Pertanto, il credito da riconoscere a è di € 16.487,80, sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
13. - ritenuto che le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria), stante l'accoglimento, in buona parte, dell'opposizione vanno compensate per 2/3 e, per il restante 1/3, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno parimenti poste a carico di nella misura di 2/3 e di nella misura di 1/3; Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 1639 emesso dal Tri Pt_1
Genova in data 13.06.2022; b) dichiara tenuta e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1
16.487,80, oltre interessi m e al saldo, a titolo di parte del corrispettivo di cui alle fatture nn. 2019000001770723, 2019000001770724, 2019000002202568, 20200000877; c) compensa le spese di lite nella misura di 2/3; d) condanna al pagamento in favore Parte_1 di i 1/3 delle spese di lite, che liquida per la Controparte_1 fr borsi e in € 5.412,66 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
e) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di ella misura di 1/3 e Parte_1 di una. Controparte_1
G La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel