TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 217/2020 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore , C.F. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. ANTONELLA P.IVA_1
RUSSO
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Cod. Fisc. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. GAETANO P.IVA_2
GRANOZZI
APPELLATA
e nei confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la
[...]
e la ditta per chiedere la Controparte_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 386/2019 emessa dal Giudice di Pace di LE,
per il seguente motivo: erroneità e ingiustizia della sentenza, in quanto non
sorretta da alcuna motivazione logica.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nell'interpretare i fatti e nell'emettere una statuizione di non accoglimento della domanda risarcitoria, a seguito del pronto intervento di manutenzione,
in qualità di società adibita al “servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza e viabilità stradale a seguito di incidenti, comprensivo della
rimozione di spoglie animali rimasti coinvolti, con pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze,
effettuato in data 16.09.2017 lungo il tratto autostradale A18, al casello di
LE alle ore 23:19.
Nello specifico, asseriva che il conducente del veicolo M.P. SCANIA 620,
targato DK070YH, di proprietà della ditta Controparte_2
assicurato con la , era andato ad impattare Controparte_3
contro la barriera di sicurezza del casello autostradale della pista in entrata di
LE (porta 23), danneggiandola e disperdendo sul manto stradale detriti solidi e liquidi di dotazione funzionale del veicolo. Dichiarava, pertanto, di avere diritto al risarcimento dalla impresa assicuratrice del veicolo danneggiante.
Si costituiva la la quale chiedeva preliminarmente di Controparte_4
ritenere e dichiarare inammissibile, ex art. 342 l'appello proposto da Parte_1
e nel merito di rigettare integralmente le domande tutte spiegate da
[...]
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
La ditta rimaneva contumace. Controparte_2
§§§
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, sul presupposto che i motivi di appello sarebbero stati formulati in maniera generica in violazione del disposto dell'art.342
c.p.c., come modificato dalla novella del 2012. Infatti, l'atto di appello de quo,
in osservanza all'art. 342 cpc, contiene:
- l'indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare;
- le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si ricorda che alla luce della nuova formulazione dell'articolo 342c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello, è necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come detto, l'appello in esame contiene le dette indicazioni specifiche.
Nel merito l'appello va rigettato in quanto infondato.
Con il primo e principale motivo di gravame parte appellante ritiene che il
Giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel giudizio.
Giova ricordare che, in punto di diritto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma chi ne eccepisce l'inefficacia ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In altri termini, la ripartizione dell'onere probatorio attiene al diritto fatto valere in giudizio ed è dovuta alle posizioni ricoperte dalle parti in ambito processuale, con la conseguenza che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto/diritto a sostegno della propria tesi. Correttamente, il Giudice di primo grado, ritiene non provato l'accorso oggetto del giudizio. La motivazione resa in ordine alla valutazione del compendio istruttorio, infatti, risulta congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
Invero il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nel proprio scritto introduttivo.
Nel caso di specie la società appellante ritiene responsabile del danneggiamento il mezzo di appartenenza a Controparte_2
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'individuazione del soggetto danneggiante avviene attraverso delle dichiarazioni contenute nel foglio n.
19366 del 16.09.2017 del “centro radio richieste e segnalazioni varie” del
Consorzio per le Autostrade Siciliane in cui è contenuta la seguente dichiarazione “Comunica che lei ) è convinta che il danno è stato Per_1
causato dal suddetto in quanto lei prima di questo trambusto non CP_5
ha sentito nessun rumore”.
Tale affermazione risulta essere oggettivamente insufficiente per attribuire la responsabilità dell'incidente al conducente del veicolo appellato, in quanto non suffragata da elementi di fatto oggettivamente riscontrabili.
In assenza di testimonianze dirette o di riscontri oggettivi che comprovino la dinamica degli eventi, non essendo stato il fatto direttamente osservato dalla persona in questione, non è possibile pervenire a una conclusione certa in ordine alla responsabilità del conducente.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado appaiono, anch'esse, inconcludenti, atteso che ambedue i testimoni giungevano sul posto successivamente al verificarsi dell'evento, non avendo visto personalmente il fatto.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( cfr. Cass. Civ., n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
Ne consegue che le circostanze come narrate dall'appellante in merito al dedotto sinistro stradale non hanno trovato conferma nel compendio probatorio versato in atti sicché, alla luce delle osservazioni di fatto e di diritto su esposte e della espressa contestazione formulata dalla compagnia assicurativa, deve ritenersi che l'odierno appellante non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente con conseguente necessario rigetto del motivo di gravame e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata. L'appellante, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di CP_4
nella misurata indicata nel dispositivo.
[...]
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 386/2019
emessa dal Giudice di Pace di LE;
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida Controparte_4
in euro 1.278,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa
Melania Cascino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 217/2020 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore , C.F. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. ANTONELLA P.IVA_1
RUSSO
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Cod. Fisc. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. GAETANO P.IVA_2
GRANOZZI
APPELLATA
e nei confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la
[...]
e la ditta per chiedere la Controparte_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 386/2019 emessa dal Giudice di Pace di LE,
per il seguente motivo: erroneità e ingiustizia della sentenza, in quanto non
sorretta da alcuna motivazione logica.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nell'interpretare i fatti e nell'emettere una statuizione di non accoglimento della domanda risarcitoria, a seguito del pronto intervento di manutenzione,
in qualità di società adibita al “servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza e viabilità stradale a seguito di incidenti, comprensivo della
rimozione di spoglie animali rimasti coinvolti, con pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze,
effettuato in data 16.09.2017 lungo il tratto autostradale A18, al casello di
LE alle ore 23:19.
Nello specifico, asseriva che il conducente del veicolo M.P. SCANIA 620,
targato DK070YH, di proprietà della ditta Controparte_2
assicurato con la , era andato ad impattare Controparte_3
contro la barriera di sicurezza del casello autostradale della pista in entrata di
LE (porta 23), danneggiandola e disperdendo sul manto stradale detriti solidi e liquidi di dotazione funzionale del veicolo. Dichiarava, pertanto, di avere diritto al risarcimento dalla impresa assicuratrice del veicolo danneggiante.
Si costituiva la la quale chiedeva preliminarmente di Controparte_4
ritenere e dichiarare inammissibile, ex art. 342 l'appello proposto da Parte_1
e nel merito di rigettare integralmente le domande tutte spiegate da
[...]
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
La ditta rimaneva contumace. Controparte_2
§§§
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, sul presupposto che i motivi di appello sarebbero stati formulati in maniera generica in violazione del disposto dell'art.342
c.p.c., come modificato dalla novella del 2012. Infatti, l'atto di appello de quo,
in osservanza all'art. 342 cpc, contiene:
- l'indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare;
- le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si ricorda che alla luce della nuova formulazione dell'articolo 342c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello, è necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come detto, l'appello in esame contiene le dette indicazioni specifiche.
Nel merito l'appello va rigettato in quanto infondato.
Con il primo e principale motivo di gravame parte appellante ritiene che il
Giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel giudizio.
Giova ricordare che, in punto di diritto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma chi ne eccepisce l'inefficacia ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In altri termini, la ripartizione dell'onere probatorio attiene al diritto fatto valere in giudizio ed è dovuta alle posizioni ricoperte dalle parti in ambito processuale, con la conseguenza che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto/diritto a sostegno della propria tesi. Correttamente, il Giudice di primo grado, ritiene non provato l'accorso oggetto del giudizio. La motivazione resa in ordine alla valutazione del compendio istruttorio, infatti, risulta congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
Invero il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nel proprio scritto introduttivo.
Nel caso di specie la società appellante ritiene responsabile del danneggiamento il mezzo di appartenenza a Controparte_2
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'individuazione del soggetto danneggiante avviene attraverso delle dichiarazioni contenute nel foglio n.
19366 del 16.09.2017 del “centro radio richieste e segnalazioni varie” del
Consorzio per le Autostrade Siciliane in cui è contenuta la seguente dichiarazione “Comunica che lei ) è convinta che il danno è stato Per_1
causato dal suddetto in quanto lei prima di questo trambusto non CP_5
ha sentito nessun rumore”.
Tale affermazione risulta essere oggettivamente insufficiente per attribuire la responsabilità dell'incidente al conducente del veicolo appellato, in quanto non suffragata da elementi di fatto oggettivamente riscontrabili.
In assenza di testimonianze dirette o di riscontri oggettivi che comprovino la dinamica degli eventi, non essendo stato il fatto direttamente osservato dalla persona in questione, non è possibile pervenire a una conclusione certa in ordine alla responsabilità del conducente.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado appaiono, anch'esse, inconcludenti, atteso che ambedue i testimoni giungevano sul posto successivamente al verificarsi dell'evento, non avendo visto personalmente il fatto.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( cfr. Cass. Civ., n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
Ne consegue che le circostanze come narrate dall'appellante in merito al dedotto sinistro stradale non hanno trovato conferma nel compendio probatorio versato in atti sicché, alla luce delle osservazioni di fatto e di diritto su esposte e della espressa contestazione formulata dalla compagnia assicurativa, deve ritenersi che l'odierno appellante non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente con conseguente necessario rigetto del motivo di gravame e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata. L'appellante, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di CP_4
nella misurata indicata nel dispositivo.
[...]
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 386/2019
emessa dal Giudice di Pace di LE;
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida Controparte_4
in euro 1.278,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa
Melania Cascino