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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Num. R.G. – 1082\2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Aceto,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Denarosi e Alessandro
Donati
- parte convenuta in appello –
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 818/2020, emessa dal Tribunale di Firenze del 1.4.2020; in materia di revocazione donazione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 07.06.2019
1 ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova articolati e dedotti con la memoria ex art. 183 VI com ma c.p.c secondo termine depositata in atti con i testi ivi indicati e disporre l'espletamento della stessa;
– nel merito in riforma della sentenza impugnata dichiarare che l'immobile sito sito in Incisa Valdarno, riportato in catasto al foglio 26 particella n. 17 sub 500, di cui al contratto del 10.08.2009, per Notar rep. n. 32.115 raccolta 10636 è di proprietà Persona_1 comune al 50% tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
con revoca parziale della donazione indiretta intervenuta in data
[...]
10.08.2009 nei limiti della quota del 50% del - per l'effetto CP_1 disporre lo scioglimento della comunione con la vendita dell'immobile
e la distribuzione del ricavato al 50% tra i due coniugi;
- condannare
l'attore al pagamento delle spese ed onorari sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio di appello, con attribuzione in favore dell'Avv. Maria Rita Aceto quale difensore distrattaria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.“
Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, c ontrariis reiectis: - Respingere in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi di cui in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, respingere le domande dallo stesso avanzate confermando la sentenza di primo gr ado Tribunale di Firenze n.
918/2020; - Con riferimento alla domanda di parte appellante volta alla dichiarazione di comproprietà tra le parti sul bene e di scioglimento della relativa comunione: in tesi respingere la suddetta domanda in quanto inammissibile, irritualmente proposta, tardiva, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa disporre lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuna delle parti la quota di spettanza tenendosi al riguardo conto degli apporti, delle spese e delle lavorazioni effettuate da ciascuna di esse. - In via Istruttoria: respingere le richieste di ammissione di prova testimoniale reiterate da parte appellante in quanto inammissibili e comunque irrilevanti;
-
2 In Ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi la controprova già richiesta in memoria ex art. 183 comma IV n. 3 c.p.c. reiterate nella precisazione di conclusioni di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i grad i di giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 adiva il Tribunale di Firenze per sentir disposta, ai sensi dell'art.
803 c.c., la revoca della donazione indiretta di un immobile, intervenuta attraverso un contratto di compravendita immobiliare in data 10 agosto 2009 con la ex-coniuge , e ciò Parte_1 per la sopravvenienza del figlio nato in [...] Persona_2
18 novembre 2016, nato dalla sua relazione con altra donna.
Più nello specifico l'attore assumeva che:
- il 14/7/2009, in qualità di promissario acquirente, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita – per sé o persona da nominare – avente ad oggetto l'unità immobiliare meglio descritta in atti, ubicata nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
- Il prezzo pattuito era di euro 90.000,00, dei quali euro
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria corrisposti tutti dal in parte contestualmente al preliminare e i restanti CP_1
80.000,00 euro venivano versati (tramite assegni bancari tutti tratti sul proprio conto corrente, il primo di 10.000,00 euro, seguito da altri 5 di 16.000,00 euro ciascuno) il 10/8/2009, quando veniva sottoscritto contratto definitivo di compravendita con i venditori e la sola , Parte_1 quale parte acquirente e, al tempo della sottoscrizione, coniuge del ( i coniugi si erano poi separati). CP_1
3 - Il 18/11/2016 era nato primogenito Persona_2 dell'attore e della sig.ra sua nuova Controparte_2 compagna.
- Con l'intestazione dell'immobile alla ex moglie, era stata realizzata una donazione indiretta, di cui dovevano ritenersi ricorrenti i presupposti: l'animus donandi che il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, essendo il bene stato interamente pagato dal ma CP_1 trasferito alla . Pt_1
- Per la sopravvenienza del figlio ricorrevano altresì i presupposti della fattispecie regolata ex art. 803 c.c. da cui discendeva la revoca della donazione stessa.
-
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e, contestando sia l'an che il quantum della Parte_1 pretesa attorea, chiedendo che la stessa fosse in via preliminare dichiarata “palesemente inammissibile, improponibile, improcedibile” e respinta nel merito in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda attorea assumendo che l'acquisto dell'immobile in questione era avvenuto con il contributo di entrambi i coniugi in quanto, sebbene gli assegni fossero stati emessi tutti dal CP_1
La assumeva che una parte (euro 25.000,00) del denaro Pt_1
Parte_ necessario era stata fornita dai propri genitori della no, un'altra parte (euro 20.000,00) era stata oggetto di suoi risparmi con lo stipendio che ella percepiva per aver lavorato dal mese di settembre 2006 presso la ditta Bar Stadio S.n.c. con sede in Figline
e Incisa Valdarno, azienda di famiglia del stipendio che CP_1 il marito, in quanto socio dell'azienda, ritirava e versava sul conto che sarebbe servito per l'acquisto dell'immobile in questione. 4 A riprova di ciò evidenzava come nell'atto di compravendita non fosse stato specificato che il denaro per l'operazione fosse di esclusiva disponibilità del come avviene di solito nelle CP_1 donazioni indirette.
La ha quindi rivendicato la proprietà del 50% Pt_1 dell'immobile ed ha concluso chiedendo fosse dichiarato che l'immobile cui aveva fatto riferimento l'attore, fosse accertato come di proprietà comune al 50% tra di loro disponendo lo scioglimento della comunione con la vendita dell'immobile e la distribuzione del ricavato al 50% tra i due coniugi ”.
A seguito delle conclusioni formulate dall a convenuta, l'attore così modificava quelle già rassegnate chiedendo respingersi la domanda di parte convenuta volta alla dichiarazione di comproprietà tra le parti sul bene e di scioglimento della relativa comunione, in quanto inammissibile, irritualmente proposta, tardiva, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata e impugnata ipotesi di accoglimento , chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuna delle parti la quota di spettanza tenendosi al riguardo conto degli apporti, delle spese e delle lavorazioni effettuate da ciascuna di esse.
Si procedeva alla trattazione della controversia e c on ordinanza del 7/6/2019 il G.I. non ammetteva le istanze istruttorie della convenuta.
All'udienza del 17/9/2019 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate.
Il Tribunale decideva la causa emettendo la sentenza num.
918\2020 oggi impugnata con la quale ha in primo luogo respinto le eccezioni preliminari in quanto la causa vertente in tema di
5 azione revocatoria di una donazione immobiliare, come tale non era soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto non vi è controversia né sulla validità dell'atto né sull'oggetto dello stesso, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 803 c.c.
Dopo aver premesso che le prove dedotte dalla non Pt_1 avrebbero potuto apportare elementi diversi di valutazione e confermato l'ordinanza del 7/6/2019 che ne aveva respinto l'ammissione, il Tribunale ha motivato evidenziando che:
Al momento degli atti, preliminare e compravendita, il CP_1
e la erano coniugati in regime di separazione dei beni e gli Pt_1 assegni con i quali era stato pagato il corrispettivo provenivano tutti dal conto corrente intestato al solo . Persona_3
Le donazioni indirette sono “gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto
l'aspetto tecnico giuridico. Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore d i terzo, l'accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio. Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. L'esempio più frequente di donazione indiretta è sicuramente l'acquisto di un immobile a favore del figlio utilizzando denaro dei genitori.“
La giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che: "La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769
c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in colleg amento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima" (Cass. n. 21449/2015); "L'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale
6 corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure, mediante il versamento diretto dell'importo al venditore”
(Cass. n. 17604/2015).
Anche nel caso in esame si era verificato l'effetto di una donazione (l'impoverimento del donante e l'arricchimento del beneficiario) non direttamente attraverso un contratto stipulato con il ministero notarile, ma appunto “indirettamente” , e cioè attraverso un percorso che conduceva al medesimo risultato.
L'intestazione del bene in capo alla sola , ma acquistato Per_4 con denaro proveniente dal conto del solo dava CP_1 dimostrazione della sussistenza dell'animus donandi.
Applicando quindi le regole “sostanziali” che il codice civile detta per la donazione vera e propria e quella prevista dall'art. 803 c.c., andava disposta la revocazione delle donazioni per la sopravvenienza di un figlio in accoglimento di un'azione che
“risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare
l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento ed è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo (Corte di Cass. Sent. n. 169 del 2018). Mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore (Corte di Cass. n. 2106 del 2018 cit.)”
L'azione in parola risultava infine essere stata correttamente proposta nei termini previsti dall'art. 804 c.c., essendo il figlio che il ha avuto dalla nuova compagna nato il [...] con CP_1
7 la precisazione che nessun figlio era nato dal matrimonio tra il e la . CP_1 Pt_1
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, disponeva la revoca della donazione indiretta intervenuta in data 10/8/2009 tra , nato a Controparte_1
Benevento l'11/12/1975 e , nata a [...] il Parte_1
29/12/1980 e conseguentemente dichiarava Controparte_1 proprietario dell'immobile sito in Figline e Incisa Valdarno, Via
Roma n. 60, rappresentato al nel foglio di mappa n. 26 CP_3
p.lla 17 sub 500.
La convenuta veniva condannata, in quanto soccombente, alla refusione delle spese di lite.
Con l'odierno atto di citazione in appello la ha impugnato Pt_1 la predetta sentenza di primo grado chiedendone la riforma.
La ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel Pt_1 respingere le prove proposte nelle proprie istanze istruttorie (in particolare quelle di cui alla memor ia ex art. 183 n. 2 c.p.c.) e nell'aver accolto la domanda attorea di revoca della donazione indiretta dell'intero immobile, anziché del solo 50% dello stesso.
Ha quindi reiterato le proprie domande di accertamento della proprietà al 50% e di scioglimento della comunione con vendita dell'immobile e distribuzione del ricavato al 50% tra le parti.
ll convenuto, costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per
8 le eventuali repliche.
-
Va premesso che, attraverso la documentazione in atti, può ritenersi corretta la decisione del Tribunale che ha definitivamente accertato che:
- il ebbe a stipulare il contratto preliminare di CP_1 compravendita immobiliare nella qualità di promissario acquirente per sé o per persona da nominare, versando contestualmente la caparra confirmatoria tramite assegno di Euro 10.000,00, tratto su proprio conto corrente personale;
- nel successivo contratto di compravendita il bene oggetto di stipula veniva intestato alla e gli assegni versati ad Pt_1 integrale saldo del prezzo, risultano tutti tratti su conto corrente personale del CP_1
- come spiegato in motivazione dal primo giudice, ricorrono tutti gli estremi della donazione indiretta, con la conseguenza che – a seguito della sopravvenienza del figlio allegata e dimostrata dal
– la stessa può formare oggetto della dispo sta CP_1 revocazione e art. 803 c.c.
I predetti punti decisi dal Tribunale non sono oggetto di impugnazione.
Col primo motivo di appello, la ha censurato la decisione Pt_1 del Tribunale nel punto in cui non aveva ammesso la prova orale da lei dedotta con la memoria istruttoria, prova che secondo l'appellante aveva lo scopo specifico di dimostrare che aveva
“fornito” la metà della somma impiegata per pa gare il prezzo dell'immobile compravenduto.
9 Dei 45.000 occorrenti, parte (25mila) le sarebbero stati “donati” dai genitori e parte provenivano dal versamento sul conto corrente del delle somme del suo stipendio di lavoratrice CP_1 dipendente presso il Bar Stadio di Fiscarelli Pietro s.n.c., versamento operato da parte del medesimo marito che provvedeva a “ritirarlo” in quanto socio. Le somme in questione sarebbero, come d'intesa tra i coniugi, state poi destinate all'acquisto di “un immobile”.
Il Tribunale ha sul punto, come premesso, ritenuto di confermare l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di ammettere le prova orale dedotta ritenendola generica e quindi inammissibile (v. ordinanza del 9.6.2019).
L'appellante ha sostenuto che intendeva dare dimostrazione tramite testimoni di aver provveduto alla formazione della provvista della somma di Euro 45.000,00 in assegni corrisposti dal alla parte venditrice dell'immobile meglio indicato in atti CP_1 di causa.
La difesa convenuta ha eccepito che bene aveva fatto il
Tribunale a ritenere inammissibili/irrilevanti le prove testimoniali dedotte in capitoli contenuti circostanze generiche e da provare attraverso le deposizioni di uno “squadrone” di parenti e conoscenti della , persone tutte di cui non erano neppure state fornite Pt_1 le indicazioni minime indispensabili per l'individuazione essendone stato riportato solo il nominativo senza, nella stragrande maggioranza dei casi, neppure l'indirizzo completo.
Ad avviso di questa Corte i cinque capitoli di prova dedotti sono stati, condivisibilmente, ritenuti generici ed inammissibili da parte del primo giudice, ma vanno altresì ritenuti non decisivi ai fini di causa atteso che il fatto rilevante che la aveva l'onere di Pt_1 provare era:
10 - in primo luogo, l'avvenuto trasferimento di somme di cui l'appellante se ne è assunta la reale titolarità, sul conto corrente del CP_1
- in secondo luogo, l'esistenza di u n'intesa che quel denaro sarebbe rimasto accumulato in vista dell'acquisto futuro di un immobile.
Deve ritenersi evidente che, a prescindere dalla formulazione generica dei capitoli di prova dedotti, la prova testimoniale in questione anche se ammessa non avrebbe consentito di ritenere accertate le circostanze rilevanti da dimostrare , ma solo un generico quadro di riferimento.
La capitolazione di quelle prove avrebbe al più consentito di ritenere che (capitoli 1, 2 e parte del 3) la aveva svolto Pt_1
“lavori” alle dipendenze della società di cui il era socio, CP_1 non si comprende con quali mansioni e verosimilmente al nero dato che non risultano documenti attestanti non solo l'allegata percezione di uno stipendio, ma nemmeno la sussistenza stessa de l rapporto di lavoro, oltre alla inverosimile e non credibile circostanza secondo la quale – non si indica nemmeno per quanto tempo – il suo “stipendio” sarebbe stato percepito direttamente da colui che all'epoca era il marito e ciò senza nemmeno consentirne una quantificazione approssimativa dell'importo.
Nel capitolo di prova, come premesso, non vi è nemmeno una generica indicazione sulle mansioni che sarebbero state svolte dalla
, oltre alla totale inverosimiglianza di una modalità di Pt_1 percezione dello stipendio così anomala che sarebbe durata dal settembre del 2006 fino a una data imprecisata (la capitolazione delle prove è anche del tutto priva di precisi riferimenti temporali).
11 L'eventuale dichiarazione resa da parte dei testimoni intimati sulla esistenza di una generica intesa dei coniugi all'accredito di quelle somme sul conto corrente intestato al marito in vista di un acquisto di “un immobile” di proprietà comune (restante parte del capitolo 3), non comporterebbe certo automaticamente e necessariamente che si trattasse proprio dell'immobile di cui si discute.
Proprio il lungo arco di tempo che caratterizza la circostanza dedotta a prova, è tale da rendere ogni deposizione sul punto priva di rilevanza dimostrativa di un'intesa che – si suppone - sarebbe stata mantenuta ferma per anni.
Riguardo a tale ultimo e specifico aspetto è stato anche dedotto il capitolo 4, che però – per la sua testuale formulazione: “Vero che
i risparmi accumulati su tale conto corrente sono stati utilizzati per comprare l'immobile sito in incisa Valdarno, riportato in catasto al foglio 26, particella 17, subalterno 500” – concerne un fatto che di per sé è già pacifico in causa e cioè che l'immobile venne acquistato con denaro proveniente dal conto corrente del CP_1
Quanto al capitolo 5 diretto a dare la prova che i genitori della le versarono la somma di euro 25.000,00 per l'acquisto Pt_1 dell'immobile e che nell'atto di appello (pag. 10) si sostiene sia poi
“confluita” sul conto corrente del il valore della somma CP_1 non consente la prova per testimoni, sia se il contrat to in base al quale è avvenuta la corresponsione di quella somma sia un prestito o sia una donazione (la sul punto nell'atto di appello afferma Pt_1 trattarsi di una donazione;
i termini del capitolo di prova sembrano affermare trattarsi di soldi “dati”, dati in prestito verosimilmente).
Il rilievo oggettivo della somma in oggetto, che non si comprende nemmeno se sia stata corrisposta in unica tranche o a più riprese (essendo la deduzione istruttoria priva di riferimenti di
12 luogo e tempo), renderebbe ai fini del decidere indispensabile una prova documentale, non offerta nemmeno parzialmente.
Il che è abbastanza incredibile, atteso che se tale somma proveniente dai genitori della fosse davvero confluita sul Pt_1 conto corrente del ne sarebbe rimasta traccia CP_1 quantomeno parziale.
Col secondo motivo di appello, la ha sostenuto che il Pt_1
Tribunale avesse errato accogliendo la domanda come proposta in primo grado dal in quanto se fosse stata ammessa la CP_1 prova testimoniale di cui al primo motivo di appello si è lamentata l'ingiusta mancata ammissione, le sarebbe spettata la comproprietà del 50% dell'immobile dal momento che la domanda di revocazione della donazione andava accolta solo nella medesima misura percentuale.
Il motivo di appello è da ritenersi assorbito nella statuizione che ha riguardato il primo dei motivi e di cui sopra, con la quale questa
Corte ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non ammettere le prove capitolate dalla difesa della e Pt_1 respingere quindi l'impugnazione in merito proposta.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1
avverso la sentenza impugnata n. 918\2020 emessa inter
[...] partes dal Tribunale di Firenze e pubbl. il g. 10.4.2020:
- RESPINGE l'appello.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare al convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Aceto,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Denarosi e Alessandro
Donati
- parte convenuta in appello –
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 818/2020, emessa dal Tribunale di Firenze del 1.4.2020; in materia di revocazione donazione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 07.06.2019
1 ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova articolati e dedotti con la memoria ex art. 183 VI com ma c.p.c secondo termine depositata in atti con i testi ivi indicati e disporre l'espletamento della stessa;
– nel merito in riforma della sentenza impugnata dichiarare che l'immobile sito sito in Incisa Valdarno, riportato in catasto al foglio 26 particella n. 17 sub 500, di cui al contratto del 10.08.2009, per Notar rep. n. 32.115 raccolta 10636 è di proprietà Persona_1 comune al 50% tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
con revoca parziale della donazione indiretta intervenuta in data
[...]
10.08.2009 nei limiti della quota del 50% del - per l'effetto CP_1 disporre lo scioglimento della comunione con la vendita dell'immobile
e la distribuzione del ricavato al 50% tra i due coniugi;
- condannare
l'attore al pagamento delle spese ed onorari sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio di appello, con attribuzione in favore dell'Avv. Maria Rita Aceto quale difensore distrattaria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.“
Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, c ontrariis reiectis: - Respingere in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi di cui in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, respingere le domande dallo stesso avanzate confermando la sentenza di primo gr ado Tribunale di Firenze n.
918/2020; - Con riferimento alla domanda di parte appellante volta alla dichiarazione di comproprietà tra le parti sul bene e di scioglimento della relativa comunione: in tesi respingere la suddetta domanda in quanto inammissibile, irritualmente proposta, tardiva, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa disporre lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuna delle parti la quota di spettanza tenendosi al riguardo conto degli apporti, delle spese e delle lavorazioni effettuate da ciascuna di esse. - In via Istruttoria: respingere le richieste di ammissione di prova testimoniale reiterate da parte appellante in quanto inammissibili e comunque irrilevanti;
-
2 In Ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi la controprova già richiesta in memoria ex art. 183 comma IV n. 3 c.p.c. reiterate nella precisazione di conclusioni di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i grad i di giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 adiva il Tribunale di Firenze per sentir disposta, ai sensi dell'art.
803 c.c., la revoca della donazione indiretta di un immobile, intervenuta attraverso un contratto di compravendita immobiliare in data 10 agosto 2009 con la ex-coniuge , e ciò Parte_1 per la sopravvenienza del figlio nato in [...] Persona_2
18 novembre 2016, nato dalla sua relazione con altra donna.
Più nello specifico l'attore assumeva che:
- il 14/7/2009, in qualità di promissario acquirente, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita – per sé o persona da nominare – avente ad oggetto l'unità immobiliare meglio descritta in atti, ubicata nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
- Il prezzo pattuito era di euro 90.000,00, dei quali euro
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria corrisposti tutti dal in parte contestualmente al preliminare e i restanti CP_1
80.000,00 euro venivano versati (tramite assegni bancari tutti tratti sul proprio conto corrente, il primo di 10.000,00 euro, seguito da altri 5 di 16.000,00 euro ciascuno) il 10/8/2009, quando veniva sottoscritto contratto definitivo di compravendita con i venditori e la sola , Parte_1 quale parte acquirente e, al tempo della sottoscrizione, coniuge del ( i coniugi si erano poi separati). CP_1
3 - Il 18/11/2016 era nato primogenito Persona_2 dell'attore e della sig.ra sua nuova Controparte_2 compagna.
- Con l'intestazione dell'immobile alla ex moglie, era stata realizzata una donazione indiretta, di cui dovevano ritenersi ricorrenti i presupposti: l'animus donandi che il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, essendo il bene stato interamente pagato dal ma CP_1 trasferito alla . Pt_1
- Per la sopravvenienza del figlio ricorrevano altresì i presupposti della fattispecie regolata ex art. 803 c.c. da cui discendeva la revoca della donazione stessa.
-
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e, contestando sia l'an che il quantum della Parte_1 pretesa attorea, chiedendo che la stessa fosse in via preliminare dichiarata “palesemente inammissibile, improponibile, improcedibile” e respinta nel merito in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda attorea assumendo che l'acquisto dell'immobile in questione era avvenuto con il contributo di entrambi i coniugi in quanto, sebbene gli assegni fossero stati emessi tutti dal CP_1
La assumeva che una parte (euro 25.000,00) del denaro Pt_1
Parte_ necessario era stata fornita dai propri genitori della no, un'altra parte (euro 20.000,00) era stata oggetto di suoi risparmi con lo stipendio che ella percepiva per aver lavorato dal mese di settembre 2006 presso la ditta Bar Stadio S.n.c. con sede in Figline
e Incisa Valdarno, azienda di famiglia del stipendio che CP_1 il marito, in quanto socio dell'azienda, ritirava e versava sul conto che sarebbe servito per l'acquisto dell'immobile in questione. 4 A riprova di ciò evidenzava come nell'atto di compravendita non fosse stato specificato che il denaro per l'operazione fosse di esclusiva disponibilità del come avviene di solito nelle CP_1 donazioni indirette.
La ha quindi rivendicato la proprietà del 50% Pt_1 dell'immobile ed ha concluso chiedendo fosse dichiarato che l'immobile cui aveva fatto riferimento l'attore, fosse accertato come di proprietà comune al 50% tra di loro disponendo lo scioglimento della comunione con la vendita dell'immobile e la distribuzione del ricavato al 50% tra i due coniugi ”.
A seguito delle conclusioni formulate dall a convenuta, l'attore così modificava quelle già rassegnate chiedendo respingersi la domanda di parte convenuta volta alla dichiarazione di comproprietà tra le parti sul bene e di scioglimento della relativa comunione, in quanto inammissibile, irritualmente proposta, tardiva, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata e impugnata ipotesi di accoglimento , chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuna delle parti la quota di spettanza tenendosi al riguardo conto degli apporti, delle spese e delle lavorazioni effettuate da ciascuna di esse.
Si procedeva alla trattazione della controversia e c on ordinanza del 7/6/2019 il G.I. non ammetteva le istanze istruttorie della convenuta.
All'udienza del 17/9/2019 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate.
Il Tribunale decideva la causa emettendo la sentenza num.
918\2020 oggi impugnata con la quale ha in primo luogo respinto le eccezioni preliminari in quanto la causa vertente in tema di
5 azione revocatoria di una donazione immobiliare, come tale non era soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto non vi è controversia né sulla validità dell'atto né sull'oggetto dello stesso, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 803 c.c.
Dopo aver premesso che le prove dedotte dalla non Pt_1 avrebbero potuto apportare elementi diversi di valutazione e confermato l'ordinanza del 7/6/2019 che ne aveva respinto l'ammissione, il Tribunale ha motivato evidenziando che:
Al momento degli atti, preliminare e compravendita, il CP_1
e la erano coniugati in regime di separazione dei beni e gli Pt_1 assegni con i quali era stato pagato il corrispettivo provenivano tutti dal conto corrente intestato al solo . Persona_3
Le donazioni indirette sono “gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto
l'aspetto tecnico giuridico. Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore d i terzo, l'accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio. Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. L'esempio più frequente di donazione indiretta è sicuramente l'acquisto di un immobile a favore del figlio utilizzando denaro dei genitori.“
La giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che: "La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769
c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in colleg amento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima" (Cass. n. 21449/2015); "L'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale
6 corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure, mediante il versamento diretto dell'importo al venditore”
(Cass. n. 17604/2015).
Anche nel caso in esame si era verificato l'effetto di una donazione (l'impoverimento del donante e l'arricchimento del beneficiario) non direttamente attraverso un contratto stipulato con il ministero notarile, ma appunto “indirettamente” , e cioè attraverso un percorso che conduceva al medesimo risultato.
L'intestazione del bene in capo alla sola , ma acquistato Per_4 con denaro proveniente dal conto del solo dava CP_1 dimostrazione della sussistenza dell'animus donandi.
Applicando quindi le regole “sostanziali” che il codice civile detta per la donazione vera e propria e quella prevista dall'art. 803 c.c., andava disposta la revocazione delle donazioni per la sopravvenienza di un figlio in accoglimento di un'azione che
“risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare
l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento ed è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo (Corte di Cass. Sent. n. 169 del 2018). Mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore (Corte di Cass. n. 2106 del 2018 cit.)”
L'azione in parola risultava infine essere stata correttamente proposta nei termini previsti dall'art. 804 c.c., essendo il figlio che il ha avuto dalla nuova compagna nato il [...] con CP_1
7 la precisazione che nessun figlio era nato dal matrimonio tra il e la . CP_1 Pt_1
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, disponeva la revoca della donazione indiretta intervenuta in data 10/8/2009 tra , nato a Controparte_1
Benevento l'11/12/1975 e , nata a [...] il Parte_1
29/12/1980 e conseguentemente dichiarava Controparte_1 proprietario dell'immobile sito in Figline e Incisa Valdarno, Via
Roma n. 60, rappresentato al nel foglio di mappa n. 26 CP_3
p.lla 17 sub 500.
La convenuta veniva condannata, in quanto soccombente, alla refusione delle spese di lite.
Con l'odierno atto di citazione in appello la ha impugnato Pt_1 la predetta sentenza di primo grado chiedendone la riforma.
La ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel Pt_1 respingere le prove proposte nelle proprie istanze istruttorie (in particolare quelle di cui alla memor ia ex art. 183 n. 2 c.p.c.) e nell'aver accolto la domanda attorea di revoca della donazione indiretta dell'intero immobile, anziché del solo 50% dello stesso.
Ha quindi reiterato le proprie domande di accertamento della proprietà al 50% e di scioglimento della comunione con vendita dell'immobile e distribuzione del ricavato al 50% tra le parti.
ll convenuto, costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per
8 le eventuali repliche.
-
Va premesso che, attraverso la documentazione in atti, può ritenersi corretta la decisione del Tribunale che ha definitivamente accertato che:
- il ebbe a stipulare il contratto preliminare di CP_1 compravendita immobiliare nella qualità di promissario acquirente per sé o per persona da nominare, versando contestualmente la caparra confirmatoria tramite assegno di Euro 10.000,00, tratto su proprio conto corrente personale;
- nel successivo contratto di compravendita il bene oggetto di stipula veniva intestato alla e gli assegni versati ad Pt_1 integrale saldo del prezzo, risultano tutti tratti su conto corrente personale del CP_1
- come spiegato in motivazione dal primo giudice, ricorrono tutti gli estremi della donazione indiretta, con la conseguenza che – a seguito della sopravvenienza del figlio allegata e dimostrata dal
– la stessa può formare oggetto della dispo sta CP_1 revocazione e art. 803 c.c.
I predetti punti decisi dal Tribunale non sono oggetto di impugnazione.
Col primo motivo di appello, la ha censurato la decisione Pt_1 del Tribunale nel punto in cui non aveva ammesso la prova orale da lei dedotta con la memoria istruttoria, prova che secondo l'appellante aveva lo scopo specifico di dimostrare che aveva
“fornito” la metà della somma impiegata per pa gare il prezzo dell'immobile compravenduto.
9 Dei 45.000 occorrenti, parte (25mila) le sarebbero stati “donati” dai genitori e parte provenivano dal versamento sul conto corrente del delle somme del suo stipendio di lavoratrice CP_1 dipendente presso il Bar Stadio di Fiscarelli Pietro s.n.c., versamento operato da parte del medesimo marito che provvedeva a “ritirarlo” in quanto socio. Le somme in questione sarebbero, come d'intesa tra i coniugi, state poi destinate all'acquisto di “un immobile”.
Il Tribunale ha sul punto, come premesso, ritenuto di confermare l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di ammettere le prova orale dedotta ritenendola generica e quindi inammissibile (v. ordinanza del 9.6.2019).
L'appellante ha sostenuto che intendeva dare dimostrazione tramite testimoni di aver provveduto alla formazione della provvista della somma di Euro 45.000,00 in assegni corrisposti dal alla parte venditrice dell'immobile meglio indicato in atti CP_1 di causa.
La difesa convenuta ha eccepito che bene aveva fatto il
Tribunale a ritenere inammissibili/irrilevanti le prove testimoniali dedotte in capitoli contenuti circostanze generiche e da provare attraverso le deposizioni di uno “squadrone” di parenti e conoscenti della , persone tutte di cui non erano neppure state fornite Pt_1 le indicazioni minime indispensabili per l'individuazione essendone stato riportato solo il nominativo senza, nella stragrande maggioranza dei casi, neppure l'indirizzo completo.
Ad avviso di questa Corte i cinque capitoli di prova dedotti sono stati, condivisibilmente, ritenuti generici ed inammissibili da parte del primo giudice, ma vanno altresì ritenuti non decisivi ai fini di causa atteso che il fatto rilevante che la aveva l'onere di Pt_1 provare era:
10 - in primo luogo, l'avvenuto trasferimento di somme di cui l'appellante se ne è assunta la reale titolarità, sul conto corrente del CP_1
- in secondo luogo, l'esistenza di u n'intesa che quel denaro sarebbe rimasto accumulato in vista dell'acquisto futuro di un immobile.
Deve ritenersi evidente che, a prescindere dalla formulazione generica dei capitoli di prova dedotti, la prova testimoniale in questione anche se ammessa non avrebbe consentito di ritenere accertate le circostanze rilevanti da dimostrare , ma solo un generico quadro di riferimento.
La capitolazione di quelle prove avrebbe al più consentito di ritenere che (capitoli 1, 2 e parte del 3) la aveva svolto Pt_1
“lavori” alle dipendenze della società di cui il era socio, CP_1 non si comprende con quali mansioni e verosimilmente al nero dato che non risultano documenti attestanti non solo l'allegata percezione di uno stipendio, ma nemmeno la sussistenza stessa de l rapporto di lavoro, oltre alla inverosimile e non credibile circostanza secondo la quale – non si indica nemmeno per quanto tempo – il suo “stipendio” sarebbe stato percepito direttamente da colui che all'epoca era il marito e ciò senza nemmeno consentirne una quantificazione approssimativa dell'importo.
Nel capitolo di prova, come premesso, non vi è nemmeno una generica indicazione sulle mansioni che sarebbero state svolte dalla
, oltre alla totale inverosimiglianza di una modalità di Pt_1 percezione dello stipendio così anomala che sarebbe durata dal settembre del 2006 fino a una data imprecisata (la capitolazione delle prove è anche del tutto priva di precisi riferimenti temporali).
11 L'eventuale dichiarazione resa da parte dei testimoni intimati sulla esistenza di una generica intesa dei coniugi all'accredito di quelle somme sul conto corrente intestato al marito in vista di un acquisto di “un immobile” di proprietà comune (restante parte del capitolo 3), non comporterebbe certo automaticamente e necessariamente che si trattasse proprio dell'immobile di cui si discute.
Proprio il lungo arco di tempo che caratterizza la circostanza dedotta a prova, è tale da rendere ogni deposizione sul punto priva di rilevanza dimostrativa di un'intesa che – si suppone - sarebbe stata mantenuta ferma per anni.
Riguardo a tale ultimo e specifico aspetto è stato anche dedotto il capitolo 4, che però – per la sua testuale formulazione: “Vero che
i risparmi accumulati su tale conto corrente sono stati utilizzati per comprare l'immobile sito in incisa Valdarno, riportato in catasto al foglio 26, particella 17, subalterno 500” – concerne un fatto che di per sé è già pacifico in causa e cioè che l'immobile venne acquistato con denaro proveniente dal conto corrente del CP_1
Quanto al capitolo 5 diretto a dare la prova che i genitori della le versarono la somma di euro 25.000,00 per l'acquisto Pt_1 dell'immobile e che nell'atto di appello (pag. 10) si sostiene sia poi
“confluita” sul conto corrente del il valore della somma CP_1 non consente la prova per testimoni, sia se il contrat to in base al quale è avvenuta la corresponsione di quella somma sia un prestito o sia una donazione (la sul punto nell'atto di appello afferma Pt_1 trattarsi di una donazione;
i termini del capitolo di prova sembrano affermare trattarsi di soldi “dati”, dati in prestito verosimilmente).
Il rilievo oggettivo della somma in oggetto, che non si comprende nemmeno se sia stata corrisposta in unica tranche o a più riprese (essendo la deduzione istruttoria priva di riferimenti di
12 luogo e tempo), renderebbe ai fini del decidere indispensabile una prova documentale, non offerta nemmeno parzialmente.
Il che è abbastanza incredibile, atteso che se tale somma proveniente dai genitori della fosse davvero confluita sul Pt_1 conto corrente del ne sarebbe rimasta traccia CP_1 quantomeno parziale.
Col secondo motivo di appello, la ha sostenuto che il Pt_1
Tribunale avesse errato accogliendo la domanda come proposta in primo grado dal in quanto se fosse stata ammessa la CP_1 prova testimoniale di cui al primo motivo di appello si è lamentata l'ingiusta mancata ammissione, le sarebbe spettata la comproprietà del 50% dell'immobile dal momento che la domanda di revocazione della donazione andava accolta solo nella medesima misura percentuale.
Il motivo di appello è da ritenersi assorbito nella statuizione che ha riguardato il primo dei motivi e di cui sopra, con la quale questa
Corte ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non ammettere le prove capitolate dalla difesa della e Pt_1 respingere quindi l'impugnazione in merito proposta.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1
avverso la sentenza impugnata n. 918\2020 emessa inter
[...] partes dal Tribunale di Firenze e pubbl. il g. 10.4.2020:
- RESPINGE l'appello.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare al convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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