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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro NU ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 581 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.101, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Emidio Mattia Gubbiotti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Amelia (TR), via Amerina, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024 parte ricorrente premetteva: - di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa di Controparte_1 CP_1 assunto con contratto a tempo determinato dal 3.08.2018 (regolarizzato solo dal 3.10.2018) al 30.04.2019 ed orario full time ai sensi del CCNL Agricoltura ed inquadrato al 3° livello con mansioni di addetto alla linea di produzione;
- di aver osservato un orario superiore a quello indicato nel CCNL applicato e precisamente i mesi di agosto e settembre 2018 n.38 ore settimanali, i mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 24.00 per sette giorni alla settimana, per i mesi da febbraio ad aprile 2019 non ha prestato alcuna attività lavorativa;
- di aver percepito unicamente la somma di euro 2.670,00; - di non aver percepito la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro osservato calcolata in € 15.691,32 (come indicato nel dettaglio nei conteggi allegati al ricorso) dalla quale deve essere detratta la minore somma corrisposta di € 2.670,00. Affermava di essere creditore della società convenuta della somma complessiva di € 13.021,32. Conveniva, pertanto, la Controparte_2 davanti al giudice del lavoro di Terni rassegnando le seguenti conclusioni: - in via principale, riconoscere e dichiarare che tra e la cooperativa Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo, Controparte_1 a tempo pieno, con le mansioni di addetto alla linea di produzione, dal 3.08.2018 al 30.04.2019, osservando gli orari di cui alla premessa e per l'effetto condannare la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 13.021,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, di condannare la cooperativa al Controparte_1 pagamento della minor somma di € 8.186,86, come calcolata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La società cooperativa , pur regolarmente Controparte_1 citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con la rielaborazione, su ordine del GL, dei conteggi relativi alle pretese creditorie della parte ricorrente;
veniva, altresì, ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, tuttavia, l'incombente non veniva espletato per assenza della parte convenuta.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta cooperativa al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive asseritamente dovute per lo svolgimento di mansioni di addetto alla linea di produzione, retribuite in maniera non corrispondente all'effettivo orario di lavoro osservato, riguardo al periodo dal 3.08.2018 al 30.04.2019, tenendo conto del livello di inquadramento (3° livello) di cui al CCNL Agricoltura – Operai e precisamente: 1) Trattamento di Fine Rapporto € 452,19; 2) Trattamento di fine Rapporto su straordinario
€ 608,36; 3) Retribuzione ordinaria € 5.240,00; 4) Terzo elemento € 1.595,12; 5) Straordinario feriale € 5.950,87; 6) Straordinario festivo € 1.844,78, per un totale pari a euro 15.691,32, da cui va detratta la somma a titolo di acconto versata al lavoratore pari a euro 2.670,00 euro, per un totale definitivo pari a euro 13.021,32.
A supporto delle rivendicazioni ha allegato il percorso del lavoratore rilasciato dall'Agenzia Regionale Spazio Lavoro – Regione Umbria e l'estratto conto previdenziale (cfr. all.ti al ricorso). Dalla produzione documentale in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricolo a tempo determinato full time dal 3.10.2018 al 30.04.2019 presunti n.90 giorni. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del
2 trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver percepito per tutto il periodo lavorativo dal 3.08.2018 (regolarizzato solo dal 3.10.2018) al 30.04.2019 la somma euro 2.670,00 somma inferiore rispetto a quanto spettante in base al CCNL applicato ed all'orario di lavoro effettivamente osservato.
Allega il ricorrente di aver osservato per tutto il periodo indicato il seguente orario: i mesi di agosto e settembre 2018 n.38 ore settimanali, i mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 24.00 per sette giorni alla settimana, per i mesi da febbraio ad aprile 2019 non ha prestato alcuna attività lavorativa. In riferimento allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Il teste , bracciante agricolo e collega del ricorrente, ha riferito: Testimone_1
“Confermo che il sig. era addetto alla linea di produzione dell'Oleificio Pt_1 indicato;
io sono stato assunto con contratto stagionale nel mese di ottobre 2018 e già era in servizio a quella data e per quanto di mia conoscenza è rimasto Pt_1 dipendente dell' sino alla data indicata del 30.4.19 quando è scaduto il suo CP_1 contratto” Con particolare riferimento all'orario di lavoro osservato dal ricorrente per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019 come addetto alla linea di produzione, alle dipendenze della cooperativa, asseritamente dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 24,00, per sette giorni su sette, il teste ha riferito:
“Confermo, nei periodi indicati ero in servizio e il sig. lavorava come addetto Pt_1 alla linea di produzione. Preciso che nei periodi indicati i lavoratori non erano soggetti allo stesso orario tutti i giorni;
nel mese di gennaio per pulire l'impianto e fare manutenzione eravamo presenti solo otto ore al giorno dalle 8,00 alle 17,00 per cinque giorni da lunedì a venerdì. Preciso ulteriormente che gli orari erano flessibili nel periodo di maggior lavoro e cioè nel mese di novembre-dicembre e in quel periodo si poteva raggiungere l'orario di lavoro indicato, cioè dalle 7,00 alle 23/24 senza soste e anche fino alle prime ore della giornata seguente. Non si può quindi parlare di orari precisi per tutti i giorni lavorativi a parte l'orario di inizio … La media lavorativa minima nel periodo di novembre-dicembre era di circa 16 ore al giorno” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 29.05.2025 in atti). La mancata risposta del legale rappresentante della parte convenuta all'interrogatorio formale può, essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti,
3 quale argomento di prova a conferma di una parte delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della ditta convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente, nei limiti di cui appresso. Ad avviso di chi scrive, l'istruttoria orale e la scarna produzione documentale (certificato attestante il percorso del lavoratore) hanno consentito di accertare con sufficiente certezza la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes a tempo determinato per il periodo dal 3 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 ed orario full time per n.90 giornate, come emergente dal percorso del lavoratore e confermato dal teste il quale non ha saputo riferire per il periodo precedente al mese di ottobre. Del pari è stata raggiunta convincente prova dell'espletamento di mansioni di operaio addetto alla linea di produzione con mansioni generiche da cui discende l'applicazione alla fattispecie del CCNL Agricoltura – operai con inquadramento ai sensi dell'Art. 31 Operai agricoli Area 3 a mente del quale: “Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.
Con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle emergenze documentali (il teste escusso ha confermato la prestazione lavorativa da parte del ricorrente per il mese di gennaio 2019 dal lunedì al venerdì per n.8 ore giornaliere e per i mesi novembre e dicembre per n.16 ore giornaliere senza null'altro specificare) lo scrivente Giudice ha disposto la rielaborazione dei conteggi considerando n.90 giornate lavorate dal ricorrente quale bracciante agricolo nel periodo dal 3.10.2018 al 30.04.2019 (come emergente dal percorso lavorativo del ricorrente) di cui quelle del mese di novembre e dicembre (n.60 giornate) con orario di 16 ore al giorno e le restanti 30 giornate con orario di n.8 ore al giorno e le conseguenti differenze retributive spettanti al ricorrente portando in deconto quanto ricevuto quale corrispettivo durante il rapporto di lavoro ed espressamente riconosciuto in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi riformulati dalla parte ricorrente su ordine del GL (cfr. all.to in atti), i quali possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria (come specificato nei conteggi eseguiti dal sindacato incaricato) ed alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come descritto dal testimone escusso (mansioni ed inquadramento al 3° livello del CCNL Agricoltura - operai), deve essere riconosciuta alla parte ricorrente per il periodo dal 3 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 la somma complessiva di € 8.646,38 di cui € 3.775,68 a titolo di retribuzione ordinaria, € 1.149,32 a titolo di 3°
4 elemento previsto dal CCNL di settore applicato, € 3.144,00 a titolo di straordinario feriale, € 325,86 a titolo di TFR maturato e non percepito alla cessazione del rapporto di lavoro ed € 251,52 a titolo di TFR su straordinario. Da tale somma va portato in deconto l'importo effettivamente corrisposto dalla società convenuta durante il rapporto di lavoro di € 2.670,00 arrivando così ad € 5.976,38. Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento fino al saldo.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita per quanto concerne le voci retributive appena esposte stante la contumacia della convenuta in giudizio.
La soccombente deve Controparte_2 essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto del decisum e non del disputatum, del pregio dell'attività defensionale svolta e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore del solo procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra la parte ricorrente e la società cooperativa Parte_1 Controparte_1
a decorrere dal 3 ottobre 2018 (con la qualifica di operaio, CCNL
[...] Agricoltura – operai – Area 3°) al 30 aprile 2019 per n.90 giornate lavorative, condanna la società cooperativa , in persona CP_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 5.976,38 a titolo di differenze retributive, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì 16 ottobre 2025
Il giudice
NU ER
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro NU ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 581 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.101, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Emidio Mattia Gubbiotti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Amelia (TR), via Amerina, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024 parte ricorrente premetteva: - di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa di Controparte_1 CP_1 assunto con contratto a tempo determinato dal 3.08.2018 (regolarizzato solo dal 3.10.2018) al 30.04.2019 ed orario full time ai sensi del CCNL Agricoltura ed inquadrato al 3° livello con mansioni di addetto alla linea di produzione;
- di aver osservato un orario superiore a quello indicato nel CCNL applicato e precisamente i mesi di agosto e settembre 2018 n.38 ore settimanali, i mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 24.00 per sette giorni alla settimana, per i mesi da febbraio ad aprile 2019 non ha prestato alcuna attività lavorativa;
- di aver percepito unicamente la somma di euro 2.670,00; - di non aver percepito la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro osservato calcolata in € 15.691,32 (come indicato nel dettaglio nei conteggi allegati al ricorso) dalla quale deve essere detratta la minore somma corrisposta di € 2.670,00. Affermava di essere creditore della società convenuta della somma complessiva di € 13.021,32. Conveniva, pertanto, la Controparte_2 davanti al giudice del lavoro di Terni rassegnando le seguenti conclusioni: - in via principale, riconoscere e dichiarare che tra e la cooperativa Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo, Controparte_1 a tempo pieno, con le mansioni di addetto alla linea di produzione, dal 3.08.2018 al 30.04.2019, osservando gli orari di cui alla premessa e per l'effetto condannare la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 13.021,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, di condannare la cooperativa al Controparte_1 pagamento della minor somma di € 8.186,86, come calcolata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La società cooperativa , pur regolarmente Controparte_1 citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con la rielaborazione, su ordine del GL, dei conteggi relativi alle pretese creditorie della parte ricorrente;
veniva, altresì, ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, tuttavia, l'incombente non veniva espletato per assenza della parte convenuta.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta cooperativa al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive asseritamente dovute per lo svolgimento di mansioni di addetto alla linea di produzione, retribuite in maniera non corrispondente all'effettivo orario di lavoro osservato, riguardo al periodo dal 3.08.2018 al 30.04.2019, tenendo conto del livello di inquadramento (3° livello) di cui al CCNL Agricoltura – Operai e precisamente: 1) Trattamento di Fine Rapporto € 452,19; 2) Trattamento di fine Rapporto su straordinario
€ 608,36; 3) Retribuzione ordinaria € 5.240,00; 4) Terzo elemento € 1.595,12; 5) Straordinario feriale € 5.950,87; 6) Straordinario festivo € 1.844,78, per un totale pari a euro 15.691,32, da cui va detratta la somma a titolo di acconto versata al lavoratore pari a euro 2.670,00 euro, per un totale definitivo pari a euro 13.021,32.
A supporto delle rivendicazioni ha allegato il percorso del lavoratore rilasciato dall'Agenzia Regionale Spazio Lavoro – Regione Umbria e l'estratto conto previdenziale (cfr. all.ti al ricorso). Dalla produzione documentale in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricolo a tempo determinato full time dal 3.10.2018 al 30.04.2019 presunti n.90 giorni. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del
2 trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver percepito per tutto il periodo lavorativo dal 3.08.2018 (regolarizzato solo dal 3.10.2018) al 30.04.2019 la somma euro 2.670,00 somma inferiore rispetto a quanto spettante in base al CCNL applicato ed all'orario di lavoro effettivamente osservato.
Allega il ricorrente di aver osservato per tutto il periodo indicato il seguente orario: i mesi di agosto e settembre 2018 n.38 ore settimanali, i mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 24.00 per sette giorni alla settimana, per i mesi da febbraio ad aprile 2019 non ha prestato alcuna attività lavorativa. In riferimento allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Il teste , bracciante agricolo e collega del ricorrente, ha riferito: Testimone_1
“Confermo che il sig. era addetto alla linea di produzione dell'Oleificio Pt_1 indicato;
io sono stato assunto con contratto stagionale nel mese di ottobre 2018 e già era in servizio a quella data e per quanto di mia conoscenza è rimasto Pt_1 dipendente dell' sino alla data indicata del 30.4.19 quando è scaduto il suo CP_1 contratto” Con particolare riferimento all'orario di lavoro osservato dal ricorrente per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019 come addetto alla linea di produzione, alle dipendenze della cooperativa, asseritamente dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 24,00, per sette giorni su sette, il teste ha riferito:
“Confermo, nei periodi indicati ero in servizio e il sig. lavorava come addetto Pt_1 alla linea di produzione. Preciso che nei periodi indicati i lavoratori non erano soggetti allo stesso orario tutti i giorni;
nel mese di gennaio per pulire l'impianto e fare manutenzione eravamo presenti solo otto ore al giorno dalle 8,00 alle 17,00 per cinque giorni da lunedì a venerdì. Preciso ulteriormente che gli orari erano flessibili nel periodo di maggior lavoro e cioè nel mese di novembre-dicembre e in quel periodo si poteva raggiungere l'orario di lavoro indicato, cioè dalle 7,00 alle 23/24 senza soste e anche fino alle prime ore della giornata seguente. Non si può quindi parlare di orari precisi per tutti i giorni lavorativi a parte l'orario di inizio … La media lavorativa minima nel periodo di novembre-dicembre era di circa 16 ore al giorno” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 29.05.2025 in atti). La mancata risposta del legale rappresentante della parte convenuta all'interrogatorio formale può, essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti,
3 quale argomento di prova a conferma di una parte delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della ditta convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente, nei limiti di cui appresso. Ad avviso di chi scrive, l'istruttoria orale e la scarna produzione documentale (certificato attestante il percorso del lavoratore) hanno consentito di accertare con sufficiente certezza la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes a tempo determinato per il periodo dal 3 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 ed orario full time per n.90 giornate, come emergente dal percorso del lavoratore e confermato dal teste il quale non ha saputo riferire per il periodo precedente al mese di ottobre. Del pari è stata raggiunta convincente prova dell'espletamento di mansioni di operaio addetto alla linea di produzione con mansioni generiche da cui discende l'applicazione alla fattispecie del CCNL Agricoltura – operai con inquadramento ai sensi dell'Art. 31 Operai agricoli Area 3 a mente del quale: “Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.
Con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle emergenze documentali (il teste escusso ha confermato la prestazione lavorativa da parte del ricorrente per il mese di gennaio 2019 dal lunedì al venerdì per n.8 ore giornaliere e per i mesi novembre e dicembre per n.16 ore giornaliere senza null'altro specificare) lo scrivente Giudice ha disposto la rielaborazione dei conteggi considerando n.90 giornate lavorate dal ricorrente quale bracciante agricolo nel periodo dal 3.10.2018 al 30.04.2019 (come emergente dal percorso lavorativo del ricorrente) di cui quelle del mese di novembre e dicembre (n.60 giornate) con orario di 16 ore al giorno e le restanti 30 giornate con orario di n.8 ore al giorno e le conseguenti differenze retributive spettanti al ricorrente portando in deconto quanto ricevuto quale corrispettivo durante il rapporto di lavoro ed espressamente riconosciuto in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi riformulati dalla parte ricorrente su ordine del GL (cfr. all.to in atti), i quali possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria (come specificato nei conteggi eseguiti dal sindacato incaricato) ed alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come descritto dal testimone escusso (mansioni ed inquadramento al 3° livello del CCNL Agricoltura - operai), deve essere riconosciuta alla parte ricorrente per il periodo dal 3 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 la somma complessiva di € 8.646,38 di cui € 3.775,68 a titolo di retribuzione ordinaria, € 1.149,32 a titolo di 3°
4 elemento previsto dal CCNL di settore applicato, € 3.144,00 a titolo di straordinario feriale, € 325,86 a titolo di TFR maturato e non percepito alla cessazione del rapporto di lavoro ed € 251,52 a titolo di TFR su straordinario. Da tale somma va portato in deconto l'importo effettivamente corrisposto dalla società convenuta durante il rapporto di lavoro di € 2.670,00 arrivando così ad € 5.976,38. Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento fino al saldo.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita per quanto concerne le voci retributive appena esposte stante la contumacia della convenuta in giudizio.
La soccombente deve Controparte_2 essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto del decisum e non del disputatum, del pregio dell'attività defensionale svolta e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore del solo procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra la parte ricorrente e la società cooperativa Parte_1 Controparte_1
a decorrere dal 3 ottobre 2018 (con la qualifica di operaio, CCNL
[...] Agricoltura – operai – Area 3°) al 30 aprile 2019 per n.90 giornate lavorative, condanna la società cooperativa , in persona CP_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 5.976,38 a titolo di differenze retributive, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì 16 ottobre 2025
Il giudice
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