Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto presidenziale 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2024, proposto da
IZ CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Direzione Generale, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in persona del ST pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1465/2023, pubblicata il 19 luglio 2023 del Tribunale di Messina - Sezione lavoro, pronunciata nel procedimento R.G. n. 3008/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Direzione Generale, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina aveva dichiarato che “ le somme percepite a titolo di risarcimento dei danni dal ricorrente, in virtù della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 828/2019 del 14.11.2019, sono soggette a tassazione separata ai sensi degli artt. 6 e 17 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla restituzione della somma trattenuta indebitamente su tali importi a titolo di Irpef, pari a complessivi euro 9.144,33, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; …pone definitivamente a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto ”. Precisava, in proposito, che il giudizio aveva avuto ad oggetto la richiesta di pagamento di somme trattenute indebitamente dal Ministero, nell’esercizio del diritto di rivalsa a titolo di conguaglio fiscale.
Lamentava che, pur a seguito della notifica della sentenza al Ministero convenuto, quest’ultimo non avesse provveduto al pagamento della predetta somma.
Per tale ragione, essendo decorso il termine per la proposizione dell’appello, con conseguente acquisizione, in capo alla sentenza, dell’autorità di cosa giudicata, aveva presentato il ricorso in esame ai sensi dell’art. 112 c. 2 lett c) c.p.a, con il quale chiedeva di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato mediante le misure idonee ad assicurarne l’attuazione, compresa la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
2. L’Amministrazione si costituiva con atto di mera forma.
3. All’udienza del 3 dicembre 2024, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione depositata da parte ricorrente, il ricorso veniva posto in decisione.
4. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato.
5. La sentenza portata in esecuzione è stata notificata in forma esecutiva, via pec, in data 17 aprile 2024.
Il provvedimento, inoltre, come risulta dall’attestazione versata in atti, ha acquisito l’autorità del giudicato richiesta per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario.
La procedura risulta, dunque, ritualmente incardinata ed è, altresì, decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risulta, dalla documentazione in atti, che l’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza alla sentenza divenuta oramai inoppugnabile.
L’Amministrazione intimata dovrà dunque dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione ovvero di notifica su istanza di parte se anteriore.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Occorre precisare che non può ordinarsi l’ottemperanza della condanna al rimborso delle spese della c.t.u., dal momento che la loro liquidazione sarebbe dovuta avvenire con separato decreto di cui la parte non ha formalmente chiesto l’esecuzione, né allegato copia; a questo proposito la stessa parte ricorrente nelle proprie difese ha riportato l’orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui si può agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica o anche di quelle che non contengono l'esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un'operazione meramente matematica (Consiglio di Stato sez. VI, 12/03/2020, n. 1782).
Nei limiti anzidetti il ricorso può essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione ed ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO