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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
NN NG, LA
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3761/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4805/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso l'intimazione di pagamento n. 06820259021783392000, notificata il 23 maggio 2025, con la quale l'Agente della riscossione le ha intimato il pagamento, entro cinque giorni, della somma complessiva di euro 46.256,53, di cui circa euro 38.500 riferibili a tributi. L'impugnazione è limitata a tre specifiche cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra il 2009 e il 2011.
Nel ricorso la contribuente ricostruisce il quadro fattuale evidenziando che le cartelle sottese all'intimazione risalirebbero, secondo quanto indicato dall'Agente, agli anni 2009, 2010 e 2011. A fronte di tale risalenza temporale, la ricorrente sostiene che la pretesa erariale debba ritenersi ormai estinta per intervenuta prescrizione, a prescindere dall'individuazione del termine applicabile, sia esso quinquennale o decennale.
Sotto il profilo giuridico, si lamenta l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. La difesa richiama un ampio e articolato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità e a Sezioni Unite, secondo cui la cartella di pagamento non opposta non è idonea a determinare la "conversione" del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato. In tale prospettiva, viene sostenuto che anche i tributi erariali, al pari delle sanzioni e degli interessi, siano soggetti a prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c. La difesa richiama, inoltre, pronunce della Corte costituzionale per sottolineare l'esigenza di evitare che il contribuente resti esposto sine die all'azione esecutiva del Fisco.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere applicabile il termine decennale, la ricorrente osserva che esso risulterebbe comunque ampiamente decorso, considerato il lungo lasso di tempo intercorrente tra la data di presunta notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento impugnata.
Accanto alla prescrizione del credito principale, il ricorso sviluppa un'autonoma e specifica censura relativa alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, richiamando l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 e l'art. 2948 c.c., nonché una copiosa giurisprudenza recente della Corte di Cassazione che ribadisce l'autonomia di tali obbligazioni accessorie e la loro soggezione al termine quinquennale.
Un ulteriore motivo di ricorso riguarda la mancata o inesistente notifica delle cartelle di pagamento e degli eventuali atti interruttivi. La contribuente afferma di non aver mai ricevuto le cartelle sottese all'intimazione né successivi atti idonei a interrompere la prescrizione. Secondo la difesa, l'omessa notificazione degli atti presupposti inficia radicalmente la legittimità dell'intimazione di pagamento, determinandone la nullità per difetto del presupposto logico-giuridico, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente chiede l'annullamento totale o parziale dell'intimazione di pagamento, con declaratoria di prescrizione del credito e, in subordine, almeno delle sanzioni e degli interessi, nonché la condanna dell'Agente della riscossione alle spese di giudizio ricorso Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando integralmente le deduzioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato.
In via preliminare, l'Agente della riscossione solleva un'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023. Secondo la resistente, la contribuente ha eccepito vizi di notifica relativi ad atti presupposti emessi da un soggetto diverso dall'Agente della riscossione (ossia l'ente impositore), senza tuttavia evocare in giudizio quest'ultimo. In applicazione del nuovo comma 6-bis dell'art. 14, la resistente sostiene che, in presenza di contestazioni relative agli atti presupposti, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, con conseguente violazione del contraddittorio e inammissibilità dell'azione.
Nel merito, l'Agenzia contesta anche l'ammissibilità stessa dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, osservando che tale atto non rientra tra quelli tipicamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, se non nel caso in cui venga dedotta l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Sul punto, la resistente afferma che l'intimazione è stata regolarmente notificata a mezzo
PEC il 23 maggio 2025 e che le cartelle sottese sono state tutte ritualmente notificate negli anni 2009,
2010 e 2011, come risulterebbe dalla documentazione prodotta.
Quanto alla prescrizione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sostiene che essa non si sia in alcun modo compiuta, in quanto il decorso del termine sarebbe stato più volte interrotto. In particolare, la resistente afferma di aver notificato alla contribuente ben sei avvisi di intimazione tra il 2014 e il 2023, tutti rimasti incontestati e, pertanto, idonei a interrompere la prescrizione e a rendere definitiva la pretesa.
Viene inoltre richiamata l'esistenza di un piano di rateizzazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla resistente, costituirebbe un chiaro riconoscimento del debito da parte della contribuente. Tale riconoscimento avrebbe l'effetto di interrompere il termine prescrizionale, con decorrenza di un nuovo termine a partire dalla scadenza delle singole rate. L'Agenzia richiama, a sostegno, pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito che qualificano la richiesta e l'avvio di un piano di rateizzo come atto interruttivo della prescrizione.
Alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni svolte, la resistente conclude sostenendo l'infondatezza sia dell'eccezione di prescrizione sia della contestazione sulla notifica degli atti presupposti, chiedendo il rigetto integrale del ricorso con condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Dalla ricostruzione degli atti emerge che la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
06820259021783392000, notificata in data 23 maggio 2025, limitando l'impugnazione a tre cartelle di pagamento risalenti, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, agli anni 2009, 2010 e 2011. Le censure articolate nel ricorso attengono, da un lato, all'asserita intervenuta prescrizione della pretesa erariale e, dall'altro, alla dedotta omessa o inesistente notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi.
Orbene, le doglianze così formulate risultano inammissibili alla luce della disciplina processuale vigente e dei principi consolidati in materia. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione con riferimento alla violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs.
n. 220/2023. La ricorrente, infatti, ha dedotto vizi relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, vale a dire atti presupposti emessi dall'ente impositore, senza tuttavia evocare in giudizio quest'ultimo, limitandosi a convenire esclusivamente l'Agente della riscossione.
Il nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede espressamente che, qualora il ricorso abbia ad oggetto vizi riferibili ad atti presupposti imputabili a soggetti diversi dall'Agente della riscossione, il giudizio debba svolgersi nei confronti di tutti i soggetti interessati, pena l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore determina una violazione insanabile delle regole processuali sul litisconsorzio necessario, che impedisce l'esame nel merito delle censure proposte.
Sotto un ulteriore e concorrente profilo, il Collegio rileva che le doglianze articolate dalla ricorrente si risolvono, nella loro sostanza, in una contestazione diretta delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, atti che, secondo la stessa prospettazione difensiva, risulterebbero notificati tra il 2009 e il
2011 e che non risultano essere stati tempestivamente impugnati nei termini di legge. Tali cartelle devono, pertanto, ritenersi definitive.
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, l'intimazione di pagamento non introduce una nuova e autonoma pretesa tributaria, ma costituisce un atto meramente sollecitatorio e consequenziale rispetto a un credito già definitivamente accertato. Ne consegue che la sua impugnazione non consente di rimettere in discussione vizi propri degli atti presupposti, ove questi siano divenuti irretrattabili per effetto della mancata tempestiva impugnazione.
Nel caso di specie, le eccezioni di prescrizione e di inesistenza o nullità della notifica delle cartelle si collocano in un ambito che avrebbe dovuto essere fatto valere, se del caso, mediante l'impugnazione delle cartelle stesse o degli atti interruttivi asseritamente notificati, e non possono essere introdotte per la prima volta con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quando la pretesa risulti già consolidata.
Non può, infine, attribuirsi all'intimazione di pagamento il valore di primo atto idoneo a portare la pretesa a conoscenza della contribuente, atteso che la resistente ha dedotto - producendo documentazione in atti la notifica di plurimi avvisi di intimazione nel corso degli anni, nonché l'esistenza di un piano di rateizzazione, elementi che, indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini della prescrizione, confermano la non novità della pretesa azionata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte in ordine alla prescrizione del credito e alla validità delle notifiche, che attengono a profili non scrutinabili nel presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
"La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 oltre oneri di legge". Così deciso in Milano il 16.12.2025 Il relatore/estensore (Angelo
Renna) Il presidente (Maddalena Mottes)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
NN NG, LA
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3761/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259021783392000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4805/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso l'intimazione di pagamento n. 06820259021783392000, notificata il 23 maggio 2025, con la quale l'Agente della riscossione le ha intimato il pagamento, entro cinque giorni, della somma complessiva di euro 46.256,53, di cui circa euro 38.500 riferibili a tributi. L'impugnazione è limitata a tre specifiche cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra il 2009 e il 2011.
Nel ricorso la contribuente ricostruisce il quadro fattuale evidenziando che le cartelle sottese all'intimazione risalirebbero, secondo quanto indicato dall'Agente, agli anni 2009, 2010 e 2011. A fronte di tale risalenza temporale, la ricorrente sostiene che la pretesa erariale debba ritenersi ormai estinta per intervenuta prescrizione, a prescindere dall'individuazione del termine applicabile, sia esso quinquennale o decennale.
Sotto il profilo giuridico, si lamenta l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. La difesa richiama un ampio e articolato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità e a Sezioni Unite, secondo cui la cartella di pagamento non opposta non è idonea a determinare la "conversione" del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato. In tale prospettiva, viene sostenuto che anche i tributi erariali, al pari delle sanzioni e degli interessi, siano soggetti a prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c. La difesa richiama, inoltre, pronunce della Corte costituzionale per sottolineare l'esigenza di evitare che il contribuente resti esposto sine die all'azione esecutiva del Fisco.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere applicabile il termine decennale, la ricorrente osserva che esso risulterebbe comunque ampiamente decorso, considerato il lungo lasso di tempo intercorrente tra la data di presunta notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento impugnata.
Accanto alla prescrizione del credito principale, il ricorso sviluppa un'autonoma e specifica censura relativa alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, richiamando l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 e l'art. 2948 c.c., nonché una copiosa giurisprudenza recente della Corte di Cassazione che ribadisce l'autonomia di tali obbligazioni accessorie e la loro soggezione al termine quinquennale.
Un ulteriore motivo di ricorso riguarda la mancata o inesistente notifica delle cartelle di pagamento e degli eventuali atti interruttivi. La contribuente afferma di non aver mai ricevuto le cartelle sottese all'intimazione né successivi atti idonei a interrompere la prescrizione. Secondo la difesa, l'omessa notificazione degli atti presupposti inficia radicalmente la legittimità dell'intimazione di pagamento, determinandone la nullità per difetto del presupposto logico-giuridico, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente chiede l'annullamento totale o parziale dell'intimazione di pagamento, con declaratoria di prescrizione del credito e, in subordine, almeno delle sanzioni e degli interessi, nonché la condanna dell'Agente della riscossione alle spese di giudizio ricorso Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando integralmente le deduzioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato.
In via preliminare, l'Agente della riscossione solleva un'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023. Secondo la resistente, la contribuente ha eccepito vizi di notifica relativi ad atti presupposti emessi da un soggetto diverso dall'Agente della riscossione (ossia l'ente impositore), senza tuttavia evocare in giudizio quest'ultimo. In applicazione del nuovo comma 6-bis dell'art. 14, la resistente sostiene che, in presenza di contestazioni relative agli atti presupposti, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, con conseguente violazione del contraddittorio e inammissibilità dell'azione.
Nel merito, l'Agenzia contesta anche l'ammissibilità stessa dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, osservando che tale atto non rientra tra quelli tipicamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, se non nel caso in cui venga dedotta l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Sul punto, la resistente afferma che l'intimazione è stata regolarmente notificata a mezzo
PEC il 23 maggio 2025 e che le cartelle sottese sono state tutte ritualmente notificate negli anni 2009,
2010 e 2011, come risulterebbe dalla documentazione prodotta.
Quanto alla prescrizione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sostiene che essa non si sia in alcun modo compiuta, in quanto il decorso del termine sarebbe stato più volte interrotto. In particolare, la resistente afferma di aver notificato alla contribuente ben sei avvisi di intimazione tra il 2014 e il 2023, tutti rimasti incontestati e, pertanto, idonei a interrompere la prescrizione e a rendere definitiva la pretesa.
Viene inoltre richiamata l'esistenza di un piano di rateizzazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla resistente, costituirebbe un chiaro riconoscimento del debito da parte della contribuente. Tale riconoscimento avrebbe l'effetto di interrompere il termine prescrizionale, con decorrenza di un nuovo termine a partire dalla scadenza delle singole rate. L'Agenzia richiama, a sostegno, pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito che qualificano la richiesta e l'avvio di un piano di rateizzo come atto interruttivo della prescrizione.
Alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni svolte, la resistente conclude sostenendo l'infondatezza sia dell'eccezione di prescrizione sia della contestazione sulla notifica degli atti presupposti, chiedendo il rigetto integrale del ricorso con condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Dalla ricostruzione degli atti emerge che la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
06820259021783392000, notificata in data 23 maggio 2025, limitando l'impugnazione a tre cartelle di pagamento risalenti, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, agli anni 2009, 2010 e 2011. Le censure articolate nel ricorso attengono, da un lato, all'asserita intervenuta prescrizione della pretesa erariale e, dall'altro, alla dedotta omessa o inesistente notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi.
Orbene, le doglianze così formulate risultano inammissibili alla luce della disciplina processuale vigente e dei principi consolidati in materia. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione con riferimento alla violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs.
n. 220/2023. La ricorrente, infatti, ha dedotto vizi relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, vale a dire atti presupposti emessi dall'ente impositore, senza tuttavia evocare in giudizio quest'ultimo, limitandosi a convenire esclusivamente l'Agente della riscossione.
Il nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede espressamente che, qualora il ricorso abbia ad oggetto vizi riferibili ad atti presupposti imputabili a soggetti diversi dall'Agente della riscossione, il giudizio debba svolgersi nei confronti di tutti i soggetti interessati, pena l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore determina una violazione insanabile delle regole processuali sul litisconsorzio necessario, che impedisce l'esame nel merito delle censure proposte.
Sotto un ulteriore e concorrente profilo, il Collegio rileva che le doglianze articolate dalla ricorrente si risolvono, nella loro sostanza, in una contestazione diretta delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, atti che, secondo la stessa prospettazione difensiva, risulterebbero notificati tra il 2009 e il
2011 e che non risultano essere stati tempestivamente impugnati nei termini di legge. Tali cartelle devono, pertanto, ritenersi definitive.
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, l'intimazione di pagamento non introduce una nuova e autonoma pretesa tributaria, ma costituisce un atto meramente sollecitatorio e consequenziale rispetto a un credito già definitivamente accertato. Ne consegue che la sua impugnazione non consente di rimettere in discussione vizi propri degli atti presupposti, ove questi siano divenuti irretrattabili per effetto della mancata tempestiva impugnazione.
Nel caso di specie, le eccezioni di prescrizione e di inesistenza o nullità della notifica delle cartelle si collocano in un ambito che avrebbe dovuto essere fatto valere, se del caso, mediante l'impugnazione delle cartelle stesse o degli atti interruttivi asseritamente notificati, e non possono essere introdotte per la prima volta con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quando la pretesa risulti già consolidata.
Non può, infine, attribuirsi all'intimazione di pagamento il valore di primo atto idoneo a portare la pretesa a conoscenza della contribuente, atteso che la resistente ha dedotto - producendo documentazione in atti la notifica di plurimi avvisi di intimazione nel corso degli anni, nonché l'esistenza di un piano di rateizzazione, elementi che, indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini della prescrizione, confermano la non novità della pretesa azionata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte in ordine alla prescrizione del credito e alla validità delle notifiche, che attengono a profili non scrutinabili nel presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
"La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 oltre oneri di legge". Così deciso in Milano il 16.12.2025 Il relatore/estensore (Angelo
Renna) Il presidente (Maddalena Mottes)