Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 393
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di notifica atti presupposti

    La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore determina una violazione insanabile delle regole processuali sul litisconsorzio necessario, che impedisce l'esame nel merito delle censure proposte.

  • Rigettato
    Impugnazione tardiva atti presupposti

    L'intimazione di pagamento non introduce una nuova e autonoma pretesa tributaria, ma costituisce un atto meramente sollecitatorio e consequenziale rispetto a un credito già definitivamente accertato. La sua impugnazione non consente di rimettere in discussione vizi propri degli atti presupposti, ove questi siano divenuti irretrattabili per effetto della mancata tempestiva impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 393
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo