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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15225/2022, vertente
TRA
(ROMA, 28/07/1964), con il patrocinio dell'avvocata Parte_1
Giorgia La Leggia;
ricorrente
E
(ROMA, 09/09/1967), con il patrocinio degli Controparte_1
avvocati Rina Izzo e Francesco Maria Graziano;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 09.12.2024
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, unione da cui erano nati tre figli - , e - ad oggi tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni.
Il ricorrente rappresenta le difficoltà riscontrate nella gestione della separazione a causa della moglie che avrebbe infatti assunto comportamenti offensivi e vessatori tanto nei confronti del marito quanto nei riguardi della sua nuova compagna, al punto da spingere i due a sporgere denuncia ai Carabinieri.
In particolare, il SI. evidenzia l'attività ostacolante della moglie in Pt_1
riferimento al godimento di quella parte dell'immobile di comune proprietà dei coniugi, cui avrebbe diritto il ricorrente (il c.d. seminterrato): la resistente avrebbe impedito in più circostanze al marito di accedere nell'abitazione e reso impossibile il tentativo di locare la suddetta porzione immobiliare a terzi.
In aggiunta, il ricorrente evidenzia la necessità di procedere alla revisione dell'assegno stabilito in sede di separazione, posto che le sue condizioni economiche avrebbero subito un evidente peggioramento e che la moglie svolgerebbe a ben vedere attività lavorativa, seppur non dichiarata. Nel dettaglio, il marito chiede che sia revocato l'obbligo di corresponsione di del contributo economico di euro 400,00, tenuto altresì conto dell'ottimo stato di salute della moglie che ben potrebbe impegnarsi nella ricerca di un'occupazione.
In ultimo, risultando i figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il ricorrente osserva che nulla possa disporsi rispetto all'assegnazione della casa familiare.
Di contro, la resistente sostiene di aver subito vessazioni e minacce tanto dal marito quanto dalla sua nuova compagna, al punto da rivolgersi ad un centro antiviolenza e sporgere denuncia. 3
Inoltre, la SI.ra afferma di essere priva di stabile occupazione, anche CP_1
a causa delle sue precarie condizioni di salute, motivo per cui richiede al collegio di predisporre la corresponsione a proprio vantaggio di un assegno di mantenimento pari ad euro 500, 00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ebbene, la resistente ritiene fondamentale tale contributo economico da parte del marito soprattutto alla luce del fatto che – il più giovane dei tre figli – Per_3
risulterebbe ancora a suo carico in quanto convivente e non economicamente autosufficiente.
In ultimo, la SI.ra chiede al Tribunale di confermare quanto CP_1
precedentemente disposto in merito alla attribuzione delle rispettive porzioni immobiliari della proprietà comune a ciascuna delle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le questioni accessorie su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi attengono all'attribuzione degli immobili di comune proprietà dei coniugi e al contributo economico del marito per il mantenimento della moglie.
Con riguardo al primo profilo, mette conto precisare che tecnicamente non è possibile parlare di “assegnazione” della casa familiare poiché non vi sono né figli minori né maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Infatti, sebbene (di anni 27) conviva con la madre e abbia beneficiato Per_3
dell'indennità mensile di disoccupazione (c.d. NASPI), il ragazzo risulta comunque ad oggi entrato nel mondo del lavoro poiché, come confermato 4 dall'istruttoria, è pacifico che abbia svolto per diverso tempo l'attività di barista e che al momento collabori nella carrozzeria del padre. Ne deriva che - nel rispetto del principio di autoresponsabilità - non possa ritenersi sussistente alcun diritto al mantenimento del figlio da parte del padre. Del resto, è la stessa giurisprudenza di legittimità a specificare che “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. Sez.
1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Quanto all'assegnazione dell'immobile situato in via Caposele 45 (Roma, di comune proprietà dei coniugi), risultando anche l'ultimo dei tre figli autonomo pur vivendo con la madre, non può essere emesso in questa sede alcun provvedimento;
la questione dovrà essere risolta separatamente tra le parti in base al titolo, e dunque secondo le disposizioni codicistiche che regolano il diritto di comproprietà: le parti ben potranno decidere di procedere alla divisione materiale, piuttosto che al riscatto di una delle due quote o alla vendita a terzi con successiva spartizione del ricavato.
Con riguardo alla richiesta di assegno divorzile - tenuto conto della fisiologica attenuazione del vincolo della solidarietà che lega i coniugi in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - si ritiene necessario ridurre ad euro
380,00 la misura del contributo precedentemente stabilita in sede di separazione.
Difatti, il collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono 5 in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale).
Ebbene - tanto dall'esame della documentazione in atti quanto dall'istruttoria espletata - è possibile ravvisare una sperequazione economica significativa tra i due coniugi posto che la resistente non risulta poter fare affidamento su nessuna entrata fissa (ad esclusione da quanto percepito per la sua attività di collaboratrice domestica e di baby sitter); a differenza del marito che appare godere di un'attività stabile, in quanto titolare al 50% della società Carrozzeria
RT 64.
Nel dettaglio, il collegio intende valorizzare il dovere di leale collaborazione oggi codificato nell'art. 473 bis. 18 c.p.c. (ma riproduttivo di un principio immanente già in precedenza ai procedimenti in materia di famiglia) con riguardo alla dichiarazione delle proprie condizioni economiche, poiché pare evidente tanto la lacunosità della dichiarazione sostitutiva del ricorrente quanto il fatto che gli estratti conto depositati si riferiscano unicamente al periodo che va da marzo a luglio 2023. Da tali elementi è dunque possibile presumere che il marito abbia delle ulteriori entrate economiche non dichiarate.
Le difficoltà economica in cui versa la moglie, invece, aggravate dalla mancata corresponsione dell'assegno di separazione, sono tali da averla vista costretta in più di un'occasione a ricorrere al sostegno della propria famiglia di origine
(madre e sorella) per il pagamento della spesa settimanale e delle bollette della casa.
Pare evidente, dunque, che la SI.ra risulti sprovvista di mezzi CP_1
adeguati a soddisfare le normali esigenze per una vita autonoma e dignitosa;
dovendosi altresì considerare che le attività che la signora ha dichiarato di 6 svolgere comportano un'entrata economica solo allorquando effettivamente svolte e non, ad esempio, in caso di malattia o di altro impedimento. Del pari, la resistente non gode di alcuna prospettiva di pensione e, dunque, di stabile entrata per il periodo in cui non sarà più in grado di svolgere alcuna attività di collaborazione domestica per ragioni anagrafiche.
La richiamata giurisprudenza di legittimità, difatti, ha proclamato la natura composita dell'assegno divorzile ammettendo la possibilità di predisporre un contributo economico a favore dell'ex coniuge anche in funzione compensativo- perequativa, funzione di cui nel caso in esame non emergono i presupposti: ciò non esclude tuttavia il permanere di una funzione anche assistenziale di tale assegno, come nel caso di specie.
Nel dettaglio, il collegio ha inteso valorizzare: 1) la durata ultratrentennale dell'unione matrimoniale;
2) l'età della moglie;
3) il contributo di quest'ultima nella crescita dei tre figli;
4) la sua mancata specializzazione professionale.
In ultimo, è opportuno evidenziare che - al di là della lacunosità delle informazioni fornite dal ricorrente - non si ravvisano gli estremi di alcun effettivo peggioramento delle condizioni economiche del marito rispetto al momento della separazione, posto che già in suddetta sede aveva dichiarato di guadagnare circa 1200/1300 euro al mese, ovvero la medesima cifra dichiarata nel presente procedimento.
Le spese di lite possono compensarsi in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.15225/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in 7 data 28/12/1985 tra (ROMA, 28/07/1964) e Parte_1
(ROMA, 09/09/1967) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00005, Parte II, Serie A07, Anno
1986;
- pone a carico di un assegno divorzile di € 380,00 mensili per il Parte_1
mantenimento di da corrispondere entro il 5 di ogni mese, Controparte_1
somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- ordina al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Sara Vaglio, magistrata ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15225/2022, vertente
TRA
(ROMA, 28/07/1964), con il patrocinio dell'avvocata Parte_1
Giorgia La Leggia;
ricorrente
E
(ROMA, 09/09/1967), con il patrocinio degli Controparte_1
avvocati Rina Izzo e Francesco Maria Graziano;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 09.12.2024
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, unione da cui erano nati tre figli - , e - ad oggi tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni.
Il ricorrente rappresenta le difficoltà riscontrate nella gestione della separazione a causa della moglie che avrebbe infatti assunto comportamenti offensivi e vessatori tanto nei confronti del marito quanto nei riguardi della sua nuova compagna, al punto da spingere i due a sporgere denuncia ai Carabinieri.
In particolare, il SI. evidenzia l'attività ostacolante della moglie in Pt_1
riferimento al godimento di quella parte dell'immobile di comune proprietà dei coniugi, cui avrebbe diritto il ricorrente (il c.d. seminterrato): la resistente avrebbe impedito in più circostanze al marito di accedere nell'abitazione e reso impossibile il tentativo di locare la suddetta porzione immobiliare a terzi.
In aggiunta, il ricorrente evidenzia la necessità di procedere alla revisione dell'assegno stabilito in sede di separazione, posto che le sue condizioni economiche avrebbero subito un evidente peggioramento e che la moglie svolgerebbe a ben vedere attività lavorativa, seppur non dichiarata. Nel dettaglio, il marito chiede che sia revocato l'obbligo di corresponsione di del contributo economico di euro 400,00, tenuto altresì conto dell'ottimo stato di salute della moglie che ben potrebbe impegnarsi nella ricerca di un'occupazione.
In ultimo, risultando i figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il ricorrente osserva che nulla possa disporsi rispetto all'assegnazione della casa familiare.
Di contro, la resistente sostiene di aver subito vessazioni e minacce tanto dal marito quanto dalla sua nuova compagna, al punto da rivolgersi ad un centro antiviolenza e sporgere denuncia. 3
Inoltre, la SI.ra afferma di essere priva di stabile occupazione, anche CP_1
a causa delle sue precarie condizioni di salute, motivo per cui richiede al collegio di predisporre la corresponsione a proprio vantaggio di un assegno di mantenimento pari ad euro 500, 00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ebbene, la resistente ritiene fondamentale tale contributo economico da parte del marito soprattutto alla luce del fatto che – il più giovane dei tre figli – Per_3
risulterebbe ancora a suo carico in quanto convivente e non economicamente autosufficiente.
In ultimo, la SI.ra chiede al Tribunale di confermare quanto CP_1
precedentemente disposto in merito alla attribuzione delle rispettive porzioni immobiliari della proprietà comune a ciascuna delle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le questioni accessorie su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi attengono all'attribuzione degli immobili di comune proprietà dei coniugi e al contributo economico del marito per il mantenimento della moglie.
Con riguardo al primo profilo, mette conto precisare che tecnicamente non è possibile parlare di “assegnazione” della casa familiare poiché non vi sono né figli minori né maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Infatti, sebbene (di anni 27) conviva con la madre e abbia beneficiato Per_3
dell'indennità mensile di disoccupazione (c.d. NASPI), il ragazzo risulta comunque ad oggi entrato nel mondo del lavoro poiché, come confermato 4 dall'istruttoria, è pacifico che abbia svolto per diverso tempo l'attività di barista e che al momento collabori nella carrozzeria del padre. Ne deriva che - nel rispetto del principio di autoresponsabilità - non possa ritenersi sussistente alcun diritto al mantenimento del figlio da parte del padre. Del resto, è la stessa giurisprudenza di legittimità a specificare che “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. Sez.
1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Quanto all'assegnazione dell'immobile situato in via Caposele 45 (Roma, di comune proprietà dei coniugi), risultando anche l'ultimo dei tre figli autonomo pur vivendo con la madre, non può essere emesso in questa sede alcun provvedimento;
la questione dovrà essere risolta separatamente tra le parti in base al titolo, e dunque secondo le disposizioni codicistiche che regolano il diritto di comproprietà: le parti ben potranno decidere di procedere alla divisione materiale, piuttosto che al riscatto di una delle due quote o alla vendita a terzi con successiva spartizione del ricavato.
Con riguardo alla richiesta di assegno divorzile - tenuto conto della fisiologica attenuazione del vincolo della solidarietà che lega i coniugi in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - si ritiene necessario ridurre ad euro
380,00 la misura del contributo precedentemente stabilita in sede di separazione.
Difatti, il collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono 5 in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale).
Ebbene - tanto dall'esame della documentazione in atti quanto dall'istruttoria espletata - è possibile ravvisare una sperequazione economica significativa tra i due coniugi posto che la resistente non risulta poter fare affidamento su nessuna entrata fissa (ad esclusione da quanto percepito per la sua attività di collaboratrice domestica e di baby sitter); a differenza del marito che appare godere di un'attività stabile, in quanto titolare al 50% della società Carrozzeria
RT 64.
Nel dettaglio, il collegio intende valorizzare il dovere di leale collaborazione oggi codificato nell'art. 473 bis. 18 c.p.c. (ma riproduttivo di un principio immanente già in precedenza ai procedimenti in materia di famiglia) con riguardo alla dichiarazione delle proprie condizioni economiche, poiché pare evidente tanto la lacunosità della dichiarazione sostitutiva del ricorrente quanto il fatto che gli estratti conto depositati si riferiscano unicamente al periodo che va da marzo a luglio 2023. Da tali elementi è dunque possibile presumere che il marito abbia delle ulteriori entrate economiche non dichiarate.
Le difficoltà economica in cui versa la moglie, invece, aggravate dalla mancata corresponsione dell'assegno di separazione, sono tali da averla vista costretta in più di un'occasione a ricorrere al sostegno della propria famiglia di origine
(madre e sorella) per il pagamento della spesa settimanale e delle bollette della casa.
Pare evidente, dunque, che la SI.ra risulti sprovvista di mezzi CP_1
adeguati a soddisfare le normali esigenze per una vita autonoma e dignitosa;
dovendosi altresì considerare che le attività che la signora ha dichiarato di 6 svolgere comportano un'entrata economica solo allorquando effettivamente svolte e non, ad esempio, in caso di malattia o di altro impedimento. Del pari, la resistente non gode di alcuna prospettiva di pensione e, dunque, di stabile entrata per il periodo in cui non sarà più in grado di svolgere alcuna attività di collaborazione domestica per ragioni anagrafiche.
La richiamata giurisprudenza di legittimità, difatti, ha proclamato la natura composita dell'assegno divorzile ammettendo la possibilità di predisporre un contributo economico a favore dell'ex coniuge anche in funzione compensativo- perequativa, funzione di cui nel caso in esame non emergono i presupposti: ciò non esclude tuttavia il permanere di una funzione anche assistenziale di tale assegno, come nel caso di specie.
Nel dettaglio, il collegio ha inteso valorizzare: 1) la durata ultratrentennale dell'unione matrimoniale;
2) l'età della moglie;
3) il contributo di quest'ultima nella crescita dei tre figli;
4) la sua mancata specializzazione professionale.
In ultimo, è opportuno evidenziare che - al di là della lacunosità delle informazioni fornite dal ricorrente - non si ravvisano gli estremi di alcun effettivo peggioramento delle condizioni economiche del marito rispetto al momento della separazione, posto che già in suddetta sede aveva dichiarato di guadagnare circa 1200/1300 euro al mese, ovvero la medesima cifra dichiarata nel presente procedimento.
Le spese di lite possono compensarsi in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.15225/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in 7 data 28/12/1985 tra (ROMA, 28/07/1964) e Parte_1
(ROMA, 09/09/1967) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00005, Parte II, Serie A07, Anno
1986;
- pone a carico di un assegno divorzile di € 380,00 mensili per il Parte_1
mantenimento di da corrispondere entro il 5 di ogni mese, Controparte_1
somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- ordina al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Sara Vaglio, magistrata ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Roma.