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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16861 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5865/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5865 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 22 maggio 2025
TRA
(C.F. , P.I. (attualmente , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Gustave Eiffel n. 100, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Cortellesi e EA Paglione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cassiodoro, n. 19;
- opponente
E
(C.F. e P.I. ) (attualmente , in persona Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Viale Sarca n. 235, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bardella e Valeria Giorgetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Itala di Paola in Roma, via Castelbottaccio n. 108;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società convenendo in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
23799/2018, provvisoriamente esecutivo, per sentir “Nel confermare e reiterare il disconoscimento da parte di nelle persone dei suoi Amministratori e, nello specifico, del Parte_1
Signor nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Signor Persona_1
EA Cortellesi nella qualità di Consigliere Delegato e nella persona di Controparte_4
Amministratore, e di ogni altro soggetto che possa rappresentare o impegnare la stessa, delle sottoscrizioni poste sui documenti depositati da controparte unitamente al ricorso per ingiunzione e identificati con i nn. 4 e 9 del suddetto ricorso, si chiede … in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo … e voler confermare tale provvedimento all'udienza di comparizione delle parti;
… in via principale, revocare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi suesposti e per l'effetto accertare e dichiarare inesistente e/o nullo o comunque invalido e/o inefficace nei confronti della il contratto n. OPE-0004875840; sempre in via Parte_1 principale, stante il contegno processuale di controparte, improntato ad evidente mala fede processuale e/o da colpa aggravata, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96, I e/o III comma c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese….”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 18 dicembre 2018, la notificazione del decreto opposto, provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 117.730,00, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, unitamente all'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 128.450,99; che la domanda di ingiunzione nei suoi confronti era stata formulata dall'odierna opposta sul presupposto che: con offerta n. OPE-0004875840 del
24/01/2016, sottoscritta per accettazione da in data 27/01/2016, la Parte_1 Parte_2 si era obbligata a fornire servizi di supporto specialistico relativi al “progetto
[...]
Università La Sapienza – Gara Realizzazione Infrastruttura IT” per un corrispettivo pattuito “a corpo–fixed price” di € 96.500,00, come da allegato tecnico;
che Parte_3 nell'operazione, nel 2017, era stata coinvolta la , a seguito dello scorporo della divisione CP_2 software del gruppo in favore del gruppo e della cessione del Parte_2 CP_3 contratto in suo favore;
che la aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, tanto che CP_2
2 l'opponente aveva autorizzato l'emissione nei suoi confronti della fattura di € 96.500,00, oltre IVA
(per complessivi euro 117.730), così riconoscendo il proprio debito;
che il termine di pagamento della fattura era scaduto alla data del 28 febbraio 2018; che in ragione del mancato adempimento dell'opponente, la ricorrente era stata costretta ad agire in via monitoria.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la premettendo di essere Controparte_5 stata aggiudicataria in via definitiva, il 28 marzo 2017, dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi necessari alla realizzazione di una infrastruttura di 'Information Technology' da installare presso il Centro Infosapienza, costituito presso l' deduceva di Controparte_6 avere acquistato le licenze e i servizi HP per il tramite del fornitore Computer Gross Italia S.p.A., per un importo lordo di € 212.266,18 e di avere pagato integralmente il corrispettivo pattuito;
di non avere mai sottoscritto alcun altro ordine nei confronti di altra società in relazione alla menzionata commessa, segnatamente quello posto dalla ricorrente a base della sua pretesa creditoria, e di non avere neppure mai autorizzato la ricorrente all'emissione della fattura in relazione al corrispettivo con essa asseritamente pattuito;
donde la infondatezza del credito vantato dall'opposta nei suoi confronti. Contestava, in ogni caso, che la ricorrente avesse eseguito alcuna prestazione presso l'Università La Sapienza in ragione di rapporto contrattuale con . Sosteneva che la parte Parte_1 ricorrente fosse ben a conoscenza della sua estraneità a qualsivoglia iniziativa assunta da persona che avesse agito spendendo il suo nome, avendole già reso nota la sua contestazione, cosicché
l'iniziativa giudiziaria nei suoi confronti dovesse ritenersi intrapresa con mala fede e foriera di pregiudizio nei suoi confronti.
Con comparsa del 15 novembre 2019, si costituiva in giudizio (già Controparte_3 [...]
, allegando che l'opponente le avesse affidato l'incarico di esecuzione dei servizi per Controparte_2 cui è causa e che essi fossero stati regolarmente eseguiti, accettati e riconosciuti da e dal Parte_1 cliente finale;
che le ragioni di carattere formale allegate dalla parte attrice in relazione alla conclusione del contratto non fossero idonee ad inficiare la validità di esso, risultando dalla corrispondenza via e-mail intercorsa tra le parti che il legale rappresentante della società opponente fosse stato coinvolto in tutte le fasi della negoziazione del contratto. Eccepiva, altresì,
l'inammissibilità del disconoscimento operato da in relazione alla sottoscrizione apposta Parte_1 sui documenti prodotti in atti da parte sua, in quanto recanti la sottoscrizione di soggetto diverso dal rappresentante legale della società opponente, cosicché difettasse quest'ultima di legittimazione ad operarlo.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via principale: − rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto − confermare il decreto ingiuntivo …. In subordine, ogni caso: condannare al Parte_1
3 pagamento in favore di dell'importo di Euro 117.730,00, oltre interessi Controparte_3 di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione.”
Con ordinanza del 7 maggio 2019, resa nel sub-procedimento cautelare n. 5865-1/2019 r.g., veniva respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c..
Nel termine previsto dall'art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., la parte opponente ad integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, chiedeva altresì “… sempre in via principale, nell'auspicato caso di accoglimento della domanda dell'opponente, condannare parte opposta alla restituzione della somma di € 139.106,48 assegnata a controparte in data 22 luglio 2019 nell'ambito della procedura esecutiva c/o l'Ecc.mo Tribunale di Roma, G.E. Dott. Guariniello –
R.G.E. 9148/2019, oltre interessi di mora sulla somma effettivamente pignorata fino alla data di svincolo dei conti correnti ed inoltre interessi di mora sulla somma assegnata alla Controparte_2
o sue aventi causa, fino all'effettiva restituzione;
sempre in via principale, dichiarare
[...] inammissibile o comunque rigettare la domanda spiegata in via subordinata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto e non sorretta da alcun titolo, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
quest'ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa per la decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali nei termini concessi.
*********
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta documentalmente provato, e comunque è incontestato, che la società ha Parte_1 ricevuto l'aggiudicazione da parte dell'Università la Sapienza di Roma, della “Fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di una nuova infrastruttura di Information Technology, da installare presso il Centro Infosapienza”; che successivamente la ha operato Parte_1 acquisti in relazione alla commessa da parte del fornitore Computer Gross Italia s.p.a., distributore ufficiale della società opposta, pagando il corrispettivo dovuto.
La ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti dell'opponente allegando di essere stata incaricata dell'esecuzione di servizi in suo favore nell'ambito della stessa commessa, mediante sottoscrizione di un ordine prodotto in atti, e di non avere ricevuto il pagamento del corrispettivo dovuto.
4 La società opponente ha prodotto visura della dalla quale desumere i soggetti Parte_1 cui spettassero i poteri di rappresentanza e di amministrazione della società e, su tale base, ha chiesto accertarsi l'inefficacia dell'ordine OPE-0004875840 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso per ingiunzione) poiché sottoscritto da soggetto sprovvisto di poteri idonei ad impegnare verso terzi la società. Medesimi rilievi ha poi svolto con riferimento alla sottoscrizione del verbale di avvenuta prestazione di servizi (cfr. doc. 9 allegato al ricorso per ingiunzione) che, secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe dovuto comprovare l'approvazione da parte della committente del suo operato.
La ha invece dedotto che le obbligazioni nei suoi confronti fossero state Parte_4 validamente assunte e che le obiezioni di natura formale opposte dall' attrice non fossero idonee ad inficiare la validità del contratto: a sostegno dell'assunto, ha allegato che tanto sul contratto quanto sul verbale fosse stata apposta sottoscrizione da parte di , soggetto che era apparso Parte_5 dotato di tutti i poteri negoziali e di rappresentanza di;
ha rilevato, ancora, che nel Parte_1 contratto era rinvenibile, altresì, il timbro aziendale;
ha dedotto, poi, che Parte_1
aveva sempre intrattenuto corrispondenza con la società opposta utilizzando un Parte_5 indirizzo di posta elettronica a dominio “@grafidata.com”.
Ritiene il Tribunale che, anche avuto riguardo alle allegazioni della parte opposta Parte_4 non possa concludersi nel senso che la avesse validamente assunto nei suoi confronti Parte_1 alcuna obbligazione.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che il soggetto dotato di poteri negoziali e rappresentativi della società opponente fosse da individuarsi nella persona di EA Cortellesi, al quale era espressamente conferito il potere di “negoziazione e la stipula, nei limiti dell'attività sociale di qualsiasi contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti con i clienti
e con i fornitori, di acquisto di beni o servizi” (cfr. visura societaria, allegato n.16 all'atto di citazione).
Quanto poi a , risulta che quest'ultimo non intrattenesse alcun rapporto organico con Parte_5 la società né altro tipo di rapporto di lavoro subordinato con essa;
egli, infatti, Parte_1 operava per la società S.M.I. s.r.l., rivestendo in essa la qualità di amministratore (cfr. doc. 19 allegato alla memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente), con la quale la Parte_1 aveva stipulato un contratto di consulenza concernente attività di sviluppo commerciale in ambito universitario (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Deve, perciò, concludersi nel senso che (al quale la società opposta ha ricondotto la Parte_5 paternità delle sottoscrizioni poste in calce sia all'Ordine di acquisto che al Verbale attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni commissionatele) non potesse essere considerato soggetto autorizzato ad assumere obbligazioni per conto di e poiché non risulta provato che Parte_1
5 sia il contratto costituente il titolo dei rapporti per cui è causa, che il richiamato verbale fossero stati sottoscritti da parte di soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, non v'è prova del fatto che le obbligazioni nei confronti della fossero state validamente assunte Parte_1 dalla medesima.
Né vale a superare i rilievi suesposti l'allegata circostanza secondo cui il presidente del Consiglio di amministrazione della società opponente fosse stato coinvolto, in fase precedente Persona_1 alla sottoscrizione dell'ordine da parte del , nelle trattative che avrebbero dovuto condurre Pt_5 alla conclusione del contratto o ancora, che si fosse sempre comportato quale Parte_5 soggetto dotato di poteri rappresentativi di , ingenerando così un legittimo affidamento in Parte_1 tal senso in capo all'opposta.
Quanto alla prima allegazione, osserva il giudicante che, dalla documentazione prodotta dalla società opposta (cfr. doc. da 15 a 19 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), emerge che fosse stato messo in copia per conoscenza soltanto in talune e-mail concernenti Persona_1 aspetti tecnici della commessa in relazione alle quale era in corso la trattativa, mentre nella e-mail del 25.1.2017 (doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con la quale sarebbe stata restituita con accettazione l'offerta contrattuale per cui è causa, non figurasse tra i Persona_1 destinatari.
Appare, inoltre, significativo quanto posto in evidenza dell'opponente, ovvero che l'assunto conferimento da parte sua nei confronti dell'opposta dell'incarico di svolgere prestazioni nell'ambito della commessa ottenuta dall'Università La Sapienza, sarebbe avvenuto ancor prima che la stessa le fosse stata aggiudicata: si rileva infatti che l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'opponente è intervenuta soltanto alla fine del mese di marzo 2017, mentre il contratto tra le parti del presente giudizio sarebbe stato concluso nel precedente mese di gennaio: circostanza quest'ultima, che rende di per sé inverosimile la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente per ingiunzione.
Quanto, invece, all'allegazione da parte dell'opposta dell'affidamento che essa avrebbe nutrito in relazione ai poteri rappresentativi dell'opponente , si ritiene, in conformità a Parte_5 consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le numerose altre, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
29833 del 19/11/2024) che il principio dell'affidamento incolpevole non possa essere invocato quando la legge preveda specifici mezzi di pubblicità per verificare i poteri di rappresentanza, come nella specie: la società opposta, in quanto operatore professionale, agendo con l'ordinaria diligenza, avrebbe infatti potuto e dovuto consultare la visura camerale della società opponente dalla quale, come sopra esplicitato, emerge chiaramente la titolarità dei poteri negoziali e rappresentativi in capo a soggetto diverso da quello con il quale il contratto risulta essere stato sottoscritto. Né ricorrevano
6 elementi, nel caso di specie, in forza dei quali sia dato presumere che nell'opposta si fosse ingenerato un affidamento un ordine alla riconducibilità della sottoscrizione del contratto alla società opponente: non appaiono infatti idonei in tal senso né l'apposizione del timbro della società opponente, né l'utilizzo di un indirizzo e-mail con dominio riconducibile a (circostanza Parte_1 questa che, peraltro, avrebbe potuto agevolmente spiegarsi in virtù del rapporto di consulenza commerciale intrattenuto dall'opponente con la società S.M.I. s.r.l. cui si è fatto sopra riferimento);
Senza neppure considerare l'allegazione, neppure contestata dall'opposta, secondo la quale i ruoli svolti dalle persone coinvolte nella vicenda fossero ben noti all'opposta, per conoscenza personale.
Né ancora appare dirimente, ai fini della prova, la produzione da parte dell'opposta di documenti che comproverebbero l'esecuzione di prestazioni da parte sua in favore del cliente finale che parrebbero riconducibili alla commessa affidata dall'Università all'opponente, giacché anche tale elemento non appare idoneo a comprovare l'intervenuta conclusione tra le parti del presente giudizio del contratto prodotto in atti dall'opposta e l'assunzione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo nella misura ivi prevista in favore della stessa da parte dell'opponente.
Ne deriva che l'opposizione debba essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
L'opponente ha formulato, altresì, in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 1) c.p.c. domanda di restituzione delle somme assegnate all'opposta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.
9148/2019, con ordinanza del 22 luglio 2019, sul presupposto che avesse corrisposto le Parte_6 stesse in favore della controparte in esecuzione del provvedimento giudiziale.
La domanda è fondata.
L'avvenuto versamento delle somme assegnate, da parte del terzo pignorato nei Parte_6 confronti della creditrice procedente, non è stata neppure contestata da parte di quest'ultima, cosicché debba ritenersi provata.
Ne discende che debba disporsi condanna dell'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di € 139.106,48 assegnata a controparte in data 22 luglio 2019 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 9148/2019, oltre interessi legali sulla somma con decorrenza dalla domanda al soddisfo
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento di essa.
In ragione della soccombenza sono, infine, poste a carico della parte opposta le spese del procedimento, liquidate in favore dell'opponente nella misura di euro 759, per spese vive ed euro
11.268,00 per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase
7 introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 23799/2018 emesso dal
Tribunale di Roma;
- condanna l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di € 139.106,48, oltre interessi legali sulla somma con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 759 per spese vive ed euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 28 novembre 2025
Il Giudice
AU TO
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Giulia Mauro.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5865 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 22 maggio 2025
TRA
(C.F. , P.I. (attualmente , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Gustave Eiffel n. 100, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Cortellesi e EA Paglione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cassiodoro, n. 19;
- opponente
E
(C.F. e P.I. ) (attualmente , in persona Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Viale Sarca n. 235, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bardella e Valeria Giorgetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Itala di Paola in Roma, via Castelbottaccio n. 108;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società convenendo in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
23799/2018, provvisoriamente esecutivo, per sentir “Nel confermare e reiterare il disconoscimento da parte di nelle persone dei suoi Amministratori e, nello specifico, del Parte_1
Signor nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Signor Persona_1
EA Cortellesi nella qualità di Consigliere Delegato e nella persona di Controparte_4
Amministratore, e di ogni altro soggetto che possa rappresentare o impegnare la stessa, delle sottoscrizioni poste sui documenti depositati da controparte unitamente al ricorso per ingiunzione e identificati con i nn. 4 e 9 del suddetto ricorso, si chiede … in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo … e voler confermare tale provvedimento all'udienza di comparizione delle parti;
… in via principale, revocare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi suesposti e per l'effetto accertare e dichiarare inesistente e/o nullo o comunque invalido e/o inefficace nei confronti della il contratto n. OPE-0004875840; sempre in via Parte_1 principale, stante il contegno processuale di controparte, improntato ad evidente mala fede processuale e/o da colpa aggravata, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96, I e/o III comma c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese….”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 18 dicembre 2018, la notificazione del decreto opposto, provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 117.730,00, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, unitamente all'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 128.450,99; che la domanda di ingiunzione nei suoi confronti era stata formulata dall'odierna opposta sul presupposto che: con offerta n. OPE-0004875840 del
24/01/2016, sottoscritta per accettazione da in data 27/01/2016, la Parte_1 Parte_2 si era obbligata a fornire servizi di supporto specialistico relativi al “progetto
[...]
Università La Sapienza – Gara Realizzazione Infrastruttura IT” per un corrispettivo pattuito “a corpo–fixed price” di € 96.500,00, come da allegato tecnico;
che Parte_3 nell'operazione, nel 2017, era stata coinvolta la , a seguito dello scorporo della divisione CP_2 software del gruppo in favore del gruppo e della cessione del Parte_2 CP_3 contratto in suo favore;
che la aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, tanto che CP_2
2 l'opponente aveva autorizzato l'emissione nei suoi confronti della fattura di € 96.500,00, oltre IVA
(per complessivi euro 117.730), così riconoscendo il proprio debito;
che il termine di pagamento della fattura era scaduto alla data del 28 febbraio 2018; che in ragione del mancato adempimento dell'opponente, la ricorrente era stata costretta ad agire in via monitoria.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la premettendo di essere Controparte_5 stata aggiudicataria in via definitiva, il 28 marzo 2017, dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi necessari alla realizzazione di una infrastruttura di 'Information Technology' da installare presso il Centro Infosapienza, costituito presso l' deduceva di Controparte_6 avere acquistato le licenze e i servizi HP per il tramite del fornitore Computer Gross Italia S.p.A., per un importo lordo di € 212.266,18 e di avere pagato integralmente il corrispettivo pattuito;
di non avere mai sottoscritto alcun altro ordine nei confronti di altra società in relazione alla menzionata commessa, segnatamente quello posto dalla ricorrente a base della sua pretesa creditoria, e di non avere neppure mai autorizzato la ricorrente all'emissione della fattura in relazione al corrispettivo con essa asseritamente pattuito;
donde la infondatezza del credito vantato dall'opposta nei suoi confronti. Contestava, in ogni caso, che la ricorrente avesse eseguito alcuna prestazione presso l'Università La Sapienza in ragione di rapporto contrattuale con . Sosteneva che la parte Parte_1 ricorrente fosse ben a conoscenza della sua estraneità a qualsivoglia iniziativa assunta da persona che avesse agito spendendo il suo nome, avendole già reso nota la sua contestazione, cosicché
l'iniziativa giudiziaria nei suoi confronti dovesse ritenersi intrapresa con mala fede e foriera di pregiudizio nei suoi confronti.
Con comparsa del 15 novembre 2019, si costituiva in giudizio (già Controparte_3 [...]
, allegando che l'opponente le avesse affidato l'incarico di esecuzione dei servizi per Controparte_2 cui è causa e che essi fossero stati regolarmente eseguiti, accettati e riconosciuti da e dal Parte_1 cliente finale;
che le ragioni di carattere formale allegate dalla parte attrice in relazione alla conclusione del contratto non fossero idonee ad inficiare la validità di esso, risultando dalla corrispondenza via e-mail intercorsa tra le parti che il legale rappresentante della società opponente fosse stato coinvolto in tutte le fasi della negoziazione del contratto. Eccepiva, altresì,
l'inammissibilità del disconoscimento operato da in relazione alla sottoscrizione apposta Parte_1 sui documenti prodotti in atti da parte sua, in quanto recanti la sottoscrizione di soggetto diverso dal rappresentante legale della società opponente, cosicché difettasse quest'ultima di legittimazione ad operarlo.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via principale: − rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto − confermare il decreto ingiuntivo …. In subordine, ogni caso: condannare al Parte_1
3 pagamento in favore di dell'importo di Euro 117.730,00, oltre interessi Controparte_3 di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione.”
Con ordinanza del 7 maggio 2019, resa nel sub-procedimento cautelare n. 5865-1/2019 r.g., veniva respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c..
Nel termine previsto dall'art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., la parte opponente ad integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, chiedeva altresì “… sempre in via principale, nell'auspicato caso di accoglimento della domanda dell'opponente, condannare parte opposta alla restituzione della somma di € 139.106,48 assegnata a controparte in data 22 luglio 2019 nell'ambito della procedura esecutiva c/o l'Ecc.mo Tribunale di Roma, G.E. Dott. Guariniello –
R.G.E. 9148/2019, oltre interessi di mora sulla somma effettivamente pignorata fino alla data di svincolo dei conti correnti ed inoltre interessi di mora sulla somma assegnata alla Controparte_2
o sue aventi causa, fino all'effettiva restituzione;
sempre in via principale, dichiarare
[...] inammissibile o comunque rigettare la domanda spiegata in via subordinata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto e non sorretta da alcun titolo, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
quest'ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa per la decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali nei termini concessi.
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L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta documentalmente provato, e comunque è incontestato, che la società ha Parte_1 ricevuto l'aggiudicazione da parte dell'Università la Sapienza di Roma, della “Fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di una nuova infrastruttura di Information Technology, da installare presso il Centro Infosapienza”; che successivamente la ha operato Parte_1 acquisti in relazione alla commessa da parte del fornitore Computer Gross Italia s.p.a., distributore ufficiale della società opposta, pagando il corrispettivo dovuto.
La ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti dell'opponente allegando di essere stata incaricata dell'esecuzione di servizi in suo favore nell'ambito della stessa commessa, mediante sottoscrizione di un ordine prodotto in atti, e di non avere ricevuto il pagamento del corrispettivo dovuto.
4 La società opponente ha prodotto visura della dalla quale desumere i soggetti Parte_1 cui spettassero i poteri di rappresentanza e di amministrazione della società e, su tale base, ha chiesto accertarsi l'inefficacia dell'ordine OPE-0004875840 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso per ingiunzione) poiché sottoscritto da soggetto sprovvisto di poteri idonei ad impegnare verso terzi la società. Medesimi rilievi ha poi svolto con riferimento alla sottoscrizione del verbale di avvenuta prestazione di servizi (cfr. doc. 9 allegato al ricorso per ingiunzione) che, secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe dovuto comprovare l'approvazione da parte della committente del suo operato.
La ha invece dedotto che le obbligazioni nei suoi confronti fossero state Parte_4 validamente assunte e che le obiezioni di natura formale opposte dall' attrice non fossero idonee ad inficiare la validità del contratto: a sostegno dell'assunto, ha allegato che tanto sul contratto quanto sul verbale fosse stata apposta sottoscrizione da parte di , soggetto che era apparso Parte_5 dotato di tutti i poteri negoziali e di rappresentanza di;
ha rilevato, ancora, che nel Parte_1 contratto era rinvenibile, altresì, il timbro aziendale;
ha dedotto, poi, che Parte_1
aveva sempre intrattenuto corrispondenza con la società opposta utilizzando un Parte_5 indirizzo di posta elettronica a dominio “@grafidata.com”.
Ritiene il Tribunale che, anche avuto riguardo alle allegazioni della parte opposta Parte_4 non possa concludersi nel senso che la avesse validamente assunto nei suoi confronti Parte_1 alcuna obbligazione.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che il soggetto dotato di poteri negoziali e rappresentativi della società opponente fosse da individuarsi nella persona di EA Cortellesi, al quale era espressamente conferito il potere di “negoziazione e la stipula, nei limiti dell'attività sociale di qualsiasi contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti con i clienti
e con i fornitori, di acquisto di beni o servizi” (cfr. visura societaria, allegato n.16 all'atto di citazione).
Quanto poi a , risulta che quest'ultimo non intrattenesse alcun rapporto organico con Parte_5 la società né altro tipo di rapporto di lavoro subordinato con essa;
egli, infatti, Parte_1 operava per la società S.M.I. s.r.l., rivestendo in essa la qualità di amministratore (cfr. doc. 19 allegato alla memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente), con la quale la Parte_1 aveva stipulato un contratto di consulenza concernente attività di sviluppo commerciale in ambito universitario (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Deve, perciò, concludersi nel senso che (al quale la società opposta ha ricondotto la Parte_5 paternità delle sottoscrizioni poste in calce sia all'Ordine di acquisto che al Verbale attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni commissionatele) non potesse essere considerato soggetto autorizzato ad assumere obbligazioni per conto di e poiché non risulta provato che Parte_1
5 sia il contratto costituente il titolo dei rapporti per cui è causa, che il richiamato verbale fossero stati sottoscritti da parte di soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, non v'è prova del fatto che le obbligazioni nei confronti della fossero state validamente assunte Parte_1 dalla medesima.
Né vale a superare i rilievi suesposti l'allegata circostanza secondo cui il presidente del Consiglio di amministrazione della società opponente fosse stato coinvolto, in fase precedente Persona_1 alla sottoscrizione dell'ordine da parte del , nelle trattative che avrebbero dovuto condurre Pt_5 alla conclusione del contratto o ancora, che si fosse sempre comportato quale Parte_5 soggetto dotato di poteri rappresentativi di , ingenerando così un legittimo affidamento in Parte_1 tal senso in capo all'opposta.
Quanto alla prima allegazione, osserva il giudicante che, dalla documentazione prodotta dalla società opposta (cfr. doc. da 15 a 19 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), emerge che fosse stato messo in copia per conoscenza soltanto in talune e-mail concernenti Persona_1 aspetti tecnici della commessa in relazione alle quale era in corso la trattativa, mentre nella e-mail del 25.1.2017 (doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con la quale sarebbe stata restituita con accettazione l'offerta contrattuale per cui è causa, non figurasse tra i Persona_1 destinatari.
Appare, inoltre, significativo quanto posto in evidenza dell'opponente, ovvero che l'assunto conferimento da parte sua nei confronti dell'opposta dell'incarico di svolgere prestazioni nell'ambito della commessa ottenuta dall'Università La Sapienza, sarebbe avvenuto ancor prima che la stessa le fosse stata aggiudicata: si rileva infatti che l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'opponente è intervenuta soltanto alla fine del mese di marzo 2017, mentre il contratto tra le parti del presente giudizio sarebbe stato concluso nel precedente mese di gennaio: circostanza quest'ultima, che rende di per sé inverosimile la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente per ingiunzione.
Quanto, invece, all'allegazione da parte dell'opposta dell'affidamento che essa avrebbe nutrito in relazione ai poteri rappresentativi dell'opponente , si ritiene, in conformità a Parte_5 consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le numerose altre, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
29833 del 19/11/2024) che il principio dell'affidamento incolpevole non possa essere invocato quando la legge preveda specifici mezzi di pubblicità per verificare i poteri di rappresentanza, come nella specie: la società opposta, in quanto operatore professionale, agendo con l'ordinaria diligenza, avrebbe infatti potuto e dovuto consultare la visura camerale della società opponente dalla quale, come sopra esplicitato, emerge chiaramente la titolarità dei poteri negoziali e rappresentativi in capo a soggetto diverso da quello con il quale il contratto risulta essere stato sottoscritto. Né ricorrevano
6 elementi, nel caso di specie, in forza dei quali sia dato presumere che nell'opposta si fosse ingenerato un affidamento un ordine alla riconducibilità della sottoscrizione del contratto alla società opponente: non appaiono infatti idonei in tal senso né l'apposizione del timbro della società opponente, né l'utilizzo di un indirizzo e-mail con dominio riconducibile a (circostanza Parte_1 questa che, peraltro, avrebbe potuto agevolmente spiegarsi in virtù del rapporto di consulenza commerciale intrattenuto dall'opponente con la società S.M.I. s.r.l. cui si è fatto sopra riferimento);
Senza neppure considerare l'allegazione, neppure contestata dall'opposta, secondo la quale i ruoli svolti dalle persone coinvolte nella vicenda fossero ben noti all'opposta, per conoscenza personale.
Né ancora appare dirimente, ai fini della prova, la produzione da parte dell'opposta di documenti che comproverebbero l'esecuzione di prestazioni da parte sua in favore del cliente finale che parrebbero riconducibili alla commessa affidata dall'Università all'opponente, giacché anche tale elemento non appare idoneo a comprovare l'intervenuta conclusione tra le parti del presente giudizio del contratto prodotto in atti dall'opposta e l'assunzione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo nella misura ivi prevista in favore della stessa da parte dell'opponente.
Ne deriva che l'opposizione debba essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
L'opponente ha formulato, altresì, in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 1) c.p.c. domanda di restituzione delle somme assegnate all'opposta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.
9148/2019, con ordinanza del 22 luglio 2019, sul presupposto che avesse corrisposto le Parte_6 stesse in favore della controparte in esecuzione del provvedimento giudiziale.
La domanda è fondata.
L'avvenuto versamento delle somme assegnate, da parte del terzo pignorato nei Parte_6 confronti della creditrice procedente, non è stata neppure contestata da parte di quest'ultima, cosicché debba ritenersi provata.
Ne discende che debba disporsi condanna dell'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di € 139.106,48 assegnata a controparte in data 22 luglio 2019 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 9148/2019, oltre interessi legali sulla somma con decorrenza dalla domanda al soddisfo
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento di essa.
In ragione della soccombenza sono, infine, poste a carico della parte opposta le spese del procedimento, liquidate in favore dell'opponente nella misura di euro 759, per spese vive ed euro
11.268,00 per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase
7 introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 23799/2018 emesso dal
Tribunale di Roma;
- condanna l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di € 139.106,48, oltre interessi legali sulla somma con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 759 per spese vive ed euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 28 novembre 2025
Il Giudice
AU TO
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Giulia Mauro.
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