Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13310 del 2024, proposto da GA GR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Arciero e Valentina Clemente, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dei seguenti atti: 1) l’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° novembre 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n.1/42 bis, del 7 novembre 2024, nella parte in cui consente di trasmettere la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la procedura informatica presente sull’apposito portale https://concorsionline.poliziadistato.it ; 2) il provvedimento implicito di esclusione dalla citata procedura concorsuale, derivante dall’assoluta impossibilità di inoltrare la propria domanda di partecipazione; 3) qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026, il dott. ZI TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Sin dal 07.11.2024, giorno di pubblicazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza adottato in data 01.11.2024, la ricorrente tentava di inoltrare la propria domanda di partecipazione al concorso, avendo conseguito una laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22-S), presso l’Università del Salento.
La disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario di Polizia di Stato, prevedeva che “ la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente sul portale https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull'icona concorso interno) ”.
Sennonché, il sistema automatizzato, ponendo di fatto uno sbarramento, consentiva di completare la procedura di presentazione della domanda solo ai candidati in possesso di laurea caratterizzata dall’acquisizione di una prevalenza di crediti in materie afferenti al settore “IUS” (crediti pari ai 2/3 del totale).
Tale situazione precludeva alla ricorrente la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In data 14.11.2024, il Segretario generale del Sindacato nazionale di Polizia (S.A.P.), in rappresentanza di aspiranti concorrenti, inoltrava all’Amministrazione una missiva, a mezzo della quale segnalava la problematica, invitando i competenti Uffici del Dipartimento a intervenire con urgenza, al fine di consentire la partecipazione al concorso interno a tutti coloro che fossero in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e dalla normativa vigente. Nondimeno, l’Amministrazione restava inerte.
Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 07.12.2024 e depositato il 09.12.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000; eccesso di potere per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso indetto in data 01.11.2024.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con decreto presidenziale n. 5688 dell’11.12.2024, è respinta la domanda di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. 96 del 13.01.2025, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, ai fini dell’ammissione con riserva al concorso.
Con nota datata 21.01.2026, qui depositata il 21.01.2026, l’Amministrazione resistente comunica che la ricorrente non ha più partecipato alle prove concorsuali. Ne deduce pertanto la cessazione della materia del contendere.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, poiché la ricorrente, ancorché ammessa “con riserva” alle prove concorsuali (in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. 96/2025), non ha partecipato alle prove del concorso impugnato, sicché ha perso interesse a vedere annullata la sua esclusione in via giurisdizionale.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI TI |
IL SEGRETARIO