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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12067 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.27644/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Grazia Deledda n. 2 Parte_1 presso la studio dell'Avv. Federica Severoni e dell'Avv. Antonio Teano che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano 46, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora in CP_3 virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.7.2025 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto di omologa del 25.3.2025 (r.g. 15604/2024) del Tribunale di Roma veniva riconosciuto in favore del ricorrente “ il requisito sanitario previsto dall'art. 1, L. 18/80 per fruire dell'indennità dalla data della domanda amministrativa del 14 febbraio 2024”; che, in data 27.3.2025 veniva notificato alle competenti sedi
, il suddetto decreto di omologa unitamente al modello AP70, a mezzo PEC;
che, nonostante CP_2 sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso ex lege all' per provvedere alla CP_2 liquidazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, ad oggi la suddetta prestazione non è stata ancora erogata in favore del ricorrente. Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva: “ dichiarare nei confronti dell'odierna ricorrente, il diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 con CP_ decorrenza dal 14 febbraio 2024; per l'effetto, condannare l' a corrispondere in favore del ricorrente, i ratei maturati della predetta prestazione con decorrenza dal 14 febbraio 2024 il tutto ol-tre interessi legali e rivalutazione come per legge;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
compensare le spese in caso di soccombenza”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite”, allegando alla memoria di costituzione la copia del provvedimento di liquidazione (TE08) emesso in data 01.10.2025 e quietanza di pagamento effettuata con il cedolino del mese di ottobre 2025. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 25.3.2025 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.2.2024; l'omologa è stata notificata all' in data 27.3.2025 unitamente al modello CP_2
AP70 al fine di consentire la liquidazione della prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 1.10.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 14.2.2024 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 marzo 2024 al 30 settembre 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati con valuta 20.10.2025 (cfr. cedolino di ottobre 2025, doc.2) . In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi