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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI TA ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4636/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace oggetto: indennità di accompagnamento, esenzione totale ticket, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 giugno 2023 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1 della domanda presentata in via amministrativa il 6 giugno 2023, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, in subordine della esenzione sanitaria nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave - recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 -, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3402/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' CP_2 veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva un'invalidità del 100%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'11 settembre 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del CP_1 CP_2
4 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3 accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP ha accertato che la ricorrente è affetta da “sindrome ansioso depressiva reattiva, vasculopatia cerebrale con deficit cognitivo moderato in paziente con storia clinica di fibrillazione atriale” precisando che “La vasculopatia cerebrale nella attuale espressività clinica determina un declino cognitivo moderato per come evidenziato dai test cui la stessa si sottopose presso l'IRCCS neurolesi di Messina il cui esito è di seguito indicato:
In data 24 settembre 2022 MMSE 22,3/30, ADL 6/6 IADL 8/8.
In data 6 maggio 2023 MMSE 17/30 , ADL 6/6 ,IADL 8/8.
Al momento della visita medica si presentava con tono dell'umore depresso, a tratti disorientata nel tempo , non sono stati evidenziati disturbi della memoria. Il test MMSE cui si sottopose nell'anno 2023 evidenziò valori ai limiti superiori della norma
2 Il quadro clinico descritto è, per i profili fisio-patologici , coerente con quanto evidenziato dall'esame RMN di cui si è precedentemente detto.
La perizianda nell'anno 2021, fu ricoverata presso il policlinico universitario di Messina per una sintomatologia cardiologica correlata ad alterazioni del ritmo.
Al momento della dimissione fu giudicata affetta da “fibrillazione atriale parossistica in paziente con quadro angiografico di coronarie esenti da stenosi significativa”.
Fu dimessa e le fu prescritta terapia farmacologica
Al momento della visita medica non è stata riferita sintomatologia riconducibile a patologia cardiaca, non sono stati oggettivati segni di insufficienza circolatoria periferica, né di ripresa della malattia- azione cardiaca ritmica a frequenza 76/min
Parte ricorrente ha prodotto note richiamando la certificazione rilasciata dall'IRCCS di
Messina in data 6 maggio 2023. Lo specialista che l'ebbe in osservazione infatti concluse per la presenza di un declino neurocognitivo moderato con particolare compromissione delle funzioni frontali”.
Richiamato in questa fase, in merito alla nuova certificazione medica, ha precisato che “La certificazione prodotta da parte ricorrente riguarda le condizioni cliniche cognitive. La stessa non introduce nuovi e diversi elementi che evidenzino un aggravamento delle condizioni cliniche. Lo specialista che ebbe in osservazione la paziente - dott.ssa e che rilasciò la certificazione di CP_4 cui si è precedentemente detto, non evidenzia un quadro clinico peggiorato rispetto a quanto evidenziato al momento della visita medica effettuata dallo scrivente per le finalità della presente.
I test somministrati MMSE, IADL, e ADL, non evidenziano un peggioramento rispetto agli esiti degli stessi cui la paziente si sottopose in data 6 maggio 2023 MMSE 17/30 , ADL 6/6 ,IADL 8/8.
Le condizioni cliniche della paziente pertanto, valutate alla luce delle risultanze dei test cui la paziente fu sottoposta il 7 gennaio 2025 non sono di entità tale da impedire alla periziata di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita senza una terza persona”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della totale invalidità fin dal 6 giugno 2023 ma non della necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992 né di assistenza continua.
3 La domanda va quindi per il resto respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) dichiara che la ricorrente possiede dal 6.6.2023 il requisito sanitario per l'esenzione totale dal ticket quale invalida civile al 100%;
3) compensa le spese del giudizio.
Messina, 5.12.2025
Il Giudice del lavoro
RI TA
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