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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. CH DE, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8579/2020 R.G. avente ad oggetto ripetizione di indebito e proposta da
), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da avv. Andrea Aguglia,
-parte opponente- contro
( ), rappresentato e difeso da avv.ti Controparte_1 C.F._1
MA CE e RL OR,
-parte opposta- nonché
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
-terza chiamata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 8579/2020
1.1.- Il ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1944/2020 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto di pagare immediatamente, in favore di la somma di € 9.913,31 oltre Controparte_1 agli interessi e alle spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che unico soggetto obbligato a corrispondere le somme ingiunte sarebbe l , svolgendo Controparte_2 il Comune attività di mero gestore tecnico-operativo. Ha allegato, infatti, che le somme vantate dal creditore deriverebbero dal rimborso dei maggiori canoni da costui versati, prima dell'accoglimento delle richieste di riduzione del canone, per la concessione demaniale marittima di cui egli è beneficiario.
Ha concluso domandando: a) l'autorizzazione a chiamare in causa l b) l'accertamento negativo del credito con Controparte_2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
c) in subordine all'accoglimento della domanda di condanna svolta nei suoi confronti, la manleva da parte dell . Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di Controparte_2 citazione notificato il 19/11/2020).
1.2.- si è costituito in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha dedotto che proprio la qualifica di ente gestore radicherebbe la legittimazione passiva della parte opponente.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 18/02/2021).
1.3.- In occasione dell'udienza di prima comparizione, la giudice ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto e autorizzato la parte opponente a chiamare in causa la terza CP_2
[...]
1.4.- L si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_2 avverse pretese.
2 R.G. 8579/2020
In particolare, ha allegato di aver legittimamente sospeso il pagamento chiestole dalla parte opposta poiché costei risultava inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di alcune cartelle di pagamento. Ha allegato, altresì, che in data 26/09/2018 l ha CP_3 proceduto, a norma dell'art. 72 bis d.P.R. 602/1973, al pignoramento delle somme dovute e che, successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva frattanto proposta dall'odierna parte opposta, ha pagato in data 09/12/2020 ad la somma rivendicata in questo CP_3 giudizio. Ha eccepito, pertanto, l'estinzione del credito vantato dalla parte opposta e la conseguente infondatezza della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.
Ha concluso domandando il rigetto della domanda di manleva e l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti. Con vittoria di spese di lite e condanna della parte opposta al pagamento della somma equitativamente determinata in € 1.500,00 a norma dell'art. 96 c.p.c.
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/10/2021).
1.5.- Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la parte opposta ha modificato le proprie conclusioni, domandando la condanna di entrambe le controparti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione (memoria depositata il 07/02/2022).
1.6.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28/02/2025, la parte opposta ha rappresentato che, in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce n. 587/2024, pronunciata a definizione dell'opposizione all'esecuzione esattoriale già menzionata, la terza chiamata le ha corrisposto la somma di € 9.913,31.
1.7.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 23/10/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni dichiarando congiuntamente la cessazione della materia del contendere sul credito ingiunto. Hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate soltanto ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
3 R.G. 8579/2020
In proposito, la sostanziale concordia delle parti in ordine all'avvenuto pagamento del credito oggetto di ingiunzione rende evidente che sono cessate le ragioni di contrasto tra le parti e che nessuna di esse è portatrice di un interesse oggettivo ad ottenere una pronuncia di merito. In tale prospettiva, deve essere evidenziato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è subordinata all'accordo espresso tra le parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, ordinanza n.
30251 del 31/10/2023).
2.1.- Pertanto e in conseguenza dell'avvenuta estinzione del credito oggetto di ingiunzione, allegata dalla stessa parte opposta, il decreto deve essere revocato.
3.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza virtuale a carico della parte opposta quanto al rapporto processuale tra costei e la parte opponente. L'opposizione, infatti, è virtualmente fondata e avrebbe meritato accoglimento.
3.1.- A norma del d.lgs. 112/1998 la titolarità delle funzioni amministrative sui beni demaniali spetta alla regione che può subdelegarne la gestione operativa ai comuni (come avvenuto in Puglia con l'art. 6 l. reg.
17/2015). L'attività di riscossione esercitata dai comuni costieri e -prima ancora- l'attribuzione della titolarità delle funzioni amministrative alle regioni non implicano, tuttavia, alcun mutamento nella destinazione dei proventi derivanti dai canoni concessori all'erario statale e, in particolare, all . Ciò è vieppiù corroborato dalle modalità di Controparte_2 riscossione del canone, che, come evidenziato dalla parte opponente, è versato dal concessionario con l'indicazione dell'ente «Ufficio finanziario di
Lecce (cod. J13)» e non dell'ente gestore.
4 R.G. 8579/2020
Ne deriva che il comune cui è stata delegata la gestione del bene demaniale deve essere considerato rappresentante per il pagamento ex art. 1188 c.c. ossia mero strumento del creditore al fine di ricevere la prestazione. L'obbligazione restitutoria dei maggiori canoni versati, pertanto, incombe sulla creditrice e non sul rappresentante per il pagamento (cfr. anche Cass. Sez. 2, ordinanza n. 5268 del 28/02/2024).
3.2.- In proposito, occorre anche evidenziare che nel caso di specie non si tratta di questione inerente alla legittimazione passiva della parte convenuta (in senso sostanziale), avendo la parte attrice (in senso sostanziale) prospettato la sua domanda come riferita proprio alla parte convenuta medesima. Difetta, invece, la titolarità sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio, che appartiene passivamente ad altro soggetto.
3.3.- In definitiva, è l e non il la Controparte_2 Parte_1 debitrice dell'obbligazione restitutoria dei maggiori canoni versati dal concessionario opposto.
Né vale a fondare la titolarità passiva della parte opponente il riconoscimento del debito, asseritamente effettuato dalla parte medesima.
Anzitutto un siffatto riconoscimento non è neppure individuabile nella comunicazione del 04/04/2018, avendo il opponente riconosciuto Pt_1 semmai il credito del concessionario nei confronti dell'erario e non il proprio.
Inoltre e soprattutto, è ben noto che gli effetti del riconoscimento attengono esclusivamente al piano processuale dell'inversione dell'onere probatorio e che di certo il riconoscimento non è esso stesso fonte dell'obbligazione.
3.3.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 118,50
(contributo unificato) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 145.50.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base
5 R.G. 8579/2020
all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_2
Studio 919,00 € / 919,00 €
Introduttiva 777,00 € / 777,00 €
Istruttoria 1.680,00 € -50% 840,00 €
Decisoria 1.701,00 € -50% 850,50 €
TOTALE 3.386,50 €
4.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza virtuale a carico della terza chiamata quanto al rapporto processuale tra costei e la parte opposta. La domanda di ripetizione estesa dalla parte opposta nei confronti della terza chiamata, infatti, è virtualmente fondata e avrebbe meritato accoglimento.
4.1.- In proposito, occorre osservare che non è controverso tra le parti né la debenza né la quantificazione della somma azionata in monitorio. Le eccezioni sollevate dalla terza chiamata attengono all'estinzione dell'obbligazione per aver costei pagato il debito al concessionario per la riscossione nell'ambito di un procedimento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Tuttavia, il pignoramento eseguito da era illegittimo ed inefficace CP_3 poiché eseguito nelle more del termine previsto dall'art. 17 bis d.lgs.
546/1992 per la valutazione delle ragioni del reclamo frattanto proposto dall'odierno opposto (cfr. Tribunale di Lecce, sentenza n. 587/2024 del
16/02/2024, avente efficacia di giudicato tra le parti).
4.2.- Ne deriva che il pagamento effettuato dalla terza chiamata non ha avuto alcun effetto estintivo e la domanda di ripetizione avrebbe dovuto essere accolta. Né, in senso contrario, la terza chiamata potrebbe invocare la liberazione prevista dall'art. 1189 c.c., atteso che la qualifica professionale di cui gode ex se la pubblica amministrazione renderebbe in
6 R.G. 8579/2020
ogni caso inescusabile l'errore in cui essa è incorsa nel pagare al creditore che -illegittimamente- appariva tale.
4.3.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_3
919,00 € / 919,00 €
[...]
Introduttiva 777,00 € / 777,00 €
Istruttoria 1.680,00 € -50% 840,00 €
Decisoria 1.701,00 € -50% 850,50 €
TOTALE 3.386,50 €
5.- Le spese e i compensi della fase monitoria restano a totale carico della parte opposta, atteso che la pretesa ivi azionata si è rivelata totalmente infondata. Inoltre, non è giuridicamente possibile porre tali spese processuali a carico della terza chiamata, la quale è stata chiamata in giudizio grazie all'iniziativa della parte opponente e soccombe esclusivamente sulla domanda di condanna estesa dalla parte opposta nella prima memoria istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 8579/2020 R.G. introdotto con atto di citazione notificato dal nei confronti Parte_1 di con la chiamata in causa dell Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni altra questione, così provvede:
7 R.G. 8579/2020
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1944/2020 reso dal Tribunale di Lecce il
27/09/2020;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore del Comune di Controparte_1
di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 3.532,00 (di Pt_1 cui € 145,50 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA l alla rifusione, in favore di Controparte_2 CP_1
di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 3.386,50 oltre
[...]
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore di avv.ti MA CE e RL OR dichiaratisi antistatari.
Lecce, 18/12/2025.
Il giudice
CH DE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. CH DE, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8579/2020 R.G. avente ad oggetto ripetizione di indebito e proposta da
), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da avv. Andrea Aguglia,
-parte opponente- contro
( ), rappresentato e difeso da avv.ti Controparte_1 C.F._1
MA CE e RL OR,
-parte opposta- nonché
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
-terza chiamata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 8579/2020
1.1.- Il ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1944/2020 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto di pagare immediatamente, in favore di la somma di € 9.913,31 oltre Controparte_1 agli interessi e alle spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che unico soggetto obbligato a corrispondere le somme ingiunte sarebbe l , svolgendo Controparte_2 il Comune attività di mero gestore tecnico-operativo. Ha allegato, infatti, che le somme vantate dal creditore deriverebbero dal rimborso dei maggiori canoni da costui versati, prima dell'accoglimento delle richieste di riduzione del canone, per la concessione demaniale marittima di cui egli è beneficiario.
Ha concluso domandando: a) l'autorizzazione a chiamare in causa l b) l'accertamento negativo del credito con Controparte_2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
c) in subordine all'accoglimento della domanda di condanna svolta nei suoi confronti, la manleva da parte dell . Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di Controparte_2 citazione notificato il 19/11/2020).
1.2.- si è costituito in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha dedotto che proprio la qualifica di ente gestore radicherebbe la legittimazione passiva della parte opponente.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 18/02/2021).
1.3.- In occasione dell'udienza di prima comparizione, la giudice ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto e autorizzato la parte opponente a chiamare in causa la terza CP_2
[...]
1.4.- L si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_2 avverse pretese.
2 R.G. 8579/2020
In particolare, ha allegato di aver legittimamente sospeso il pagamento chiestole dalla parte opposta poiché costei risultava inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di alcune cartelle di pagamento. Ha allegato, altresì, che in data 26/09/2018 l ha CP_3 proceduto, a norma dell'art. 72 bis d.P.R. 602/1973, al pignoramento delle somme dovute e che, successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva frattanto proposta dall'odierna parte opposta, ha pagato in data 09/12/2020 ad la somma rivendicata in questo CP_3 giudizio. Ha eccepito, pertanto, l'estinzione del credito vantato dalla parte opposta e la conseguente infondatezza della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.
Ha concluso domandando il rigetto della domanda di manleva e l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti. Con vittoria di spese di lite e condanna della parte opposta al pagamento della somma equitativamente determinata in € 1.500,00 a norma dell'art. 96 c.p.c.
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/10/2021).
1.5.- Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la parte opposta ha modificato le proprie conclusioni, domandando la condanna di entrambe le controparti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione (memoria depositata il 07/02/2022).
1.6.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28/02/2025, la parte opposta ha rappresentato che, in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce n. 587/2024, pronunciata a definizione dell'opposizione all'esecuzione esattoriale già menzionata, la terza chiamata le ha corrisposto la somma di € 9.913,31.
1.7.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 23/10/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni dichiarando congiuntamente la cessazione della materia del contendere sul credito ingiunto. Hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate soltanto ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
3 R.G. 8579/2020
In proposito, la sostanziale concordia delle parti in ordine all'avvenuto pagamento del credito oggetto di ingiunzione rende evidente che sono cessate le ragioni di contrasto tra le parti e che nessuna di esse è portatrice di un interesse oggettivo ad ottenere una pronuncia di merito. In tale prospettiva, deve essere evidenziato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è subordinata all'accordo espresso tra le parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, ordinanza n.
30251 del 31/10/2023).
2.1.- Pertanto e in conseguenza dell'avvenuta estinzione del credito oggetto di ingiunzione, allegata dalla stessa parte opposta, il decreto deve essere revocato.
3.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza virtuale a carico della parte opposta quanto al rapporto processuale tra costei e la parte opponente. L'opposizione, infatti, è virtualmente fondata e avrebbe meritato accoglimento.
3.1.- A norma del d.lgs. 112/1998 la titolarità delle funzioni amministrative sui beni demaniali spetta alla regione che può subdelegarne la gestione operativa ai comuni (come avvenuto in Puglia con l'art. 6 l. reg.
17/2015). L'attività di riscossione esercitata dai comuni costieri e -prima ancora- l'attribuzione della titolarità delle funzioni amministrative alle regioni non implicano, tuttavia, alcun mutamento nella destinazione dei proventi derivanti dai canoni concessori all'erario statale e, in particolare, all . Ciò è vieppiù corroborato dalle modalità di Controparte_2 riscossione del canone, che, come evidenziato dalla parte opponente, è versato dal concessionario con l'indicazione dell'ente «Ufficio finanziario di
Lecce (cod. J13)» e non dell'ente gestore.
4 R.G. 8579/2020
Ne deriva che il comune cui è stata delegata la gestione del bene demaniale deve essere considerato rappresentante per il pagamento ex art. 1188 c.c. ossia mero strumento del creditore al fine di ricevere la prestazione. L'obbligazione restitutoria dei maggiori canoni versati, pertanto, incombe sulla creditrice e non sul rappresentante per il pagamento (cfr. anche Cass. Sez. 2, ordinanza n. 5268 del 28/02/2024).
3.2.- In proposito, occorre anche evidenziare che nel caso di specie non si tratta di questione inerente alla legittimazione passiva della parte convenuta (in senso sostanziale), avendo la parte attrice (in senso sostanziale) prospettato la sua domanda come riferita proprio alla parte convenuta medesima. Difetta, invece, la titolarità sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio, che appartiene passivamente ad altro soggetto.
3.3.- In definitiva, è l e non il la Controparte_2 Parte_1 debitrice dell'obbligazione restitutoria dei maggiori canoni versati dal concessionario opposto.
Né vale a fondare la titolarità passiva della parte opponente il riconoscimento del debito, asseritamente effettuato dalla parte medesima.
Anzitutto un siffatto riconoscimento non è neppure individuabile nella comunicazione del 04/04/2018, avendo il opponente riconosciuto Pt_1 semmai il credito del concessionario nei confronti dell'erario e non il proprio.
Inoltre e soprattutto, è ben noto che gli effetti del riconoscimento attengono esclusivamente al piano processuale dell'inversione dell'onere probatorio e che di certo il riconoscimento non è esso stesso fonte dell'obbligazione.
3.3.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 118,50
(contributo unificato) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 145.50.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base
5 R.G. 8579/2020
all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_2
Studio 919,00 € / 919,00 €
Introduttiva 777,00 € / 777,00 €
Istruttoria 1.680,00 € -50% 840,00 €
Decisoria 1.701,00 € -50% 850,50 €
TOTALE 3.386,50 €
4.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza virtuale a carico della terza chiamata quanto al rapporto processuale tra costei e la parte opposta. La domanda di ripetizione estesa dalla parte opposta nei confronti della terza chiamata, infatti, è virtualmente fondata e avrebbe meritato accoglimento.
4.1.- In proposito, occorre osservare che non è controverso tra le parti né la debenza né la quantificazione della somma azionata in monitorio. Le eccezioni sollevate dalla terza chiamata attengono all'estinzione dell'obbligazione per aver costei pagato il debito al concessionario per la riscossione nell'ambito di un procedimento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Tuttavia, il pignoramento eseguito da era illegittimo ed inefficace CP_3 poiché eseguito nelle more del termine previsto dall'art. 17 bis d.lgs.
546/1992 per la valutazione delle ragioni del reclamo frattanto proposto dall'odierno opposto (cfr. Tribunale di Lecce, sentenza n. 587/2024 del
16/02/2024, avente efficacia di giudicato tra le parti).
4.2.- Ne deriva che il pagamento effettuato dalla terza chiamata non ha avuto alcun effetto estintivo e la domanda di ripetizione avrebbe dovuto essere accolta. Né, in senso contrario, la terza chiamata potrebbe invocare la liberazione prevista dall'art. 1189 c.c., atteso che la qualifica professionale di cui gode ex se la pubblica amministrazione renderebbe in
6 R.G. 8579/2020
ogni caso inescusabile l'errore in cui essa è incorsa nel pagare al creditore che -illegittimamente- appariva tale.
4.3.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_3
919,00 € / 919,00 €
[...]
Introduttiva 777,00 € / 777,00 €
Istruttoria 1.680,00 € -50% 840,00 €
Decisoria 1.701,00 € -50% 850,50 €
TOTALE 3.386,50 €
5.- Le spese e i compensi della fase monitoria restano a totale carico della parte opposta, atteso che la pretesa ivi azionata si è rivelata totalmente infondata. Inoltre, non è giuridicamente possibile porre tali spese processuali a carico della terza chiamata, la quale è stata chiamata in giudizio grazie all'iniziativa della parte opponente e soccombe esclusivamente sulla domanda di condanna estesa dalla parte opposta nella prima memoria istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 8579/2020 R.G. introdotto con atto di citazione notificato dal nei confronti Parte_1 di con la chiamata in causa dell Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni altra questione, così provvede:
7 R.G. 8579/2020
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1944/2020 reso dal Tribunale di Lecce il
27/09/2020;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore del Comune di Controparte_1
di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 3.532,00 (di Pt_1 cui € 145,50 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA l alla rifusione, in favore di Controparte_2 CP_1
di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 3.386,50 oltre
[...]
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore di avv.ti MA CE e RL OR dichiaratisi antistatari.
Lecce, 18/12/2025.
Il giudice
CH DE
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