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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11575 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SETTIMA SEZIONE CIVILE r.g. n. 27421 /2024 in persona del giudice unico dott. Francesco Paolo Feo ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 27421 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 27421 avente ad oggetto Azione di inefficacia ex art. 163 CCI
TRA (Trib. Napoli N. 4/2024 - C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cappuccio;
P.IVA_1
PARTE ATTRICE E (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da note difensive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.12.2024, la liquidazione giudiziale attrice conveniva in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa, ex art. 163 CCII, dell'atto di compravendita compiuto in data 28.02.2022 avente ad oggetto “imbarcazione da diporto targata GE6885/D modello FIART 35 GENIUS a motore entro fuoribordo comprensiva di 2 motori installati VOLVO PENTA” o, in subordine, per ottenere la pronunzia di inefficacia nei confronti della procedura, ex art. 165 CCII, del medesimo atto. In particolare, l'attrice rilevava che con sentenza n. 9 dell'11.01.2024 il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Dalle indagini effettuate dalla Curatela è emerso che, meno di Parte_1
pagina 1 di 5 due anni prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in data 28.02.2022, la società in bonis aveva ceduto un'imbarcazione da diporto alla a fronte del pagamento del prezzo di euro 15.000,00,00. A Controparte_2 seguito delle richieste della Curatela di trasmissione della documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo, con comunicazione del 13.6.2024, la ha allegato una scrittura privata con cui la Controparte_2
e la attuavano una compensazione tra il Controparte_2 Parte_1 corrispettivo previsto per la vendita della barca ed un credito di pari importo vantato dalla per saldo fattura. Controparte_2
La domanda non può essere accolta. In relazione alla domanda formulata in via principale, la Curatela invoca l'applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 163 CCII, a mente del quale “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito (…)” sul presupposto che l'atto di cessione è avvenuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ed in assenza del versamento del corrispettivo da parte della Controparte_2
Orbene, nel corso della corrispondenza intrattenuta tra la curatela e la quest'ultima ha riferito essere avvenuta una Controparte_2 compensazione debito/credito rispetto al corrispettivo pattuito per la vendita della barca ed ha allegato scrittura di compensazione (in cui emerge che il corrispettivo di 15.000,00 euro è stato posto in compensazione per un controcredito vantato dalla relativo alla fattura n. 58 del 29.4.2022) ed i mastrini Controparte_2 contabili di ambedue le società. Ebbene, dall'insieme dei fatti esposti e dagli atti giuridici posti in essere non sembrano emergere ragioni specifiche per escludere la natura onerosa dell'atto di disposizione patrimoniale avente ad oggetto l'imbarcazione in questione. Sul punto, giova osservare che l'art. 163 CCII, invocato da parte attrice, riprende il disposto dell'art. 64 l. fall. introducendo una particolare ipotesi di inefficacia di diritto di carattere oggettivo e ad operatività automatica: gli atti a titolo gratuito compiuti nel periodo indicato dall'articolo in commento sono ex sé inefficaci, senza che debbano ricorrere gli altri requisiti normalmente richiesti per le altre fattispecie revocatorie. L'onere della prova circa alla gratuità dell'atto compiuto dal debitore grava sui chi agisce in giudizio, e pertanto, in questo caso, sulla curatela. Ebbene, si ritiene che la curatela non abbia sufficientemente provato il carattere gratuito dell'atto: invero, pagina 2 di 5 se da un lato è condivisibile la tesi sostenuta dalla curatela della inopponibilità alla procedura della lettera di compensazione, trattandosi di atto privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., dall'altro lato, deve osservarsi che la Curatela non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che le parti non abbiano effettivamente posto in essere un negozio traslativo a carattere oneroso. La Curatela, infatti, non ha messo in dubbio l'esistenza di rapporti commerciali pregressi tra la Parte_1
e la né ha contestato l'esistenza di un controcredito
[...] Controparte_2 vantato dalla relativo alla fattura n. 58 del 29 Aprile 2022, Controparte_2 che invece appare documentalmente provato con la produzione dei mastrini contabili delle due società (la cui regolarità non è oggetto di contestazione), né ha provato in altro modo, e per la verità neppure dedotto, il carattere simulato dell'atto di compravendita. Ne consegue che non risulta provata la gratuità dell'atto di cessione dell'imbarcazione, ma solo la anomalia del pagamento. La cessione dell'imbarcazione, in luogo del pagamento del debito, integra un'ipotesi di datio in solutum e non un atto a titolo gratuito. Sul punto, infatti, giova richiamare una recente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale “la compravendita comportante una datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall. (determinando – al di là della possibile congruità del prezzo di vendita e dell'esistenza o meno di crediti opposti in compensazione – un mutamento qualitativo e di affidabilità del patrimonio del fallito), sottraendosi all'inefficacia in virtù dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale” (Cass. civ., sez. II, ord., 14 maggio 2024, n. 13227). Neppure può essere accolta la domanda revocatoria ex art. 165 CCII proposta in via subordinata. L'articolo citato va letto congiuntamente con l'art. 2901 c.c. che disciplina la revocatoria ordinaria: l'azione revocatoria ordinaria del curatore è retta dagli stessi requisiti sostanziali di cui all'art. 2901 c.c., con la sola differenza che la relativa azione può essere esercitata dal curatore e giova all'intera massa dei creditori della procedura concorsuale. Ne deriva che fra i necessari presupposti dell'azione revocatoria ordinaria si rinvengono il cd. eventus damni ovvero il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto revocando;
la cd. scientia damni o consilium fraudis ossia la pagina 3 di 5 conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (o della generalità dei creditori) che, in caso di atto a titolo oneroso, richiede la consapevolezza anche del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, mentre, in caso di atto a titolo gratuito, è sufficiente la sola conoscenza in capo al debitore del danno arrecato ai creditori. Orbene, trattandosi nel caso in esame di un atto a titolo oneroso, parte attrice deve fornire la prova della conoscenza di detto pregiudizio in capo anche al destinatario del trasferimento: sul punto, giova evidenziare che la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18196 del 24/10/2012). Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della conoscenza da parte del terzo della cd. scientia decotionis, né tale convinzione emerge dal compendio del materiale istruttorio: ed invero l'attore avrebbe dovuto allegare i fatti a specificazione dell'elemento soggettivo dell'azione proposta, ossia gli atti o fatti sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza, idonei a raggiungere la prova, anche indiziaria, della sussistenza di tale elemento;
non è sufficiente in tale direzione, invero, il dato dell'esiguità del prezzo rispetto al valore di mercato del bene, né quello delle modalità di pagamento del prezzo stesso -per mezzo di una compensazione;
né, va detto ancora, che la compravendita di imbarcazione fosse un'operazione estranea all'attività di impresa tanto della cedente quanto della cessionaria fa propendere per la conoscenza, da parte dell'acquirente, della conoscenza di compartecipare ad un'operazione in frode ai creditori. In altri termini, le allegazioni della Curatela nulla dicono rispetto alla consapevolezza del terzo della situazione di insolvenza in cui versava il debitore, né del pregiudizio reso ai creditori: in ordine al primo dei profili suddetti, parte attrice non ha allegato alcun elemento di collegamento soggettivo esistente tra il venditore e l'accipiens che consenta di ritenere che l'acquirente fosse stato informato della situazione di insolvenza della società; in ordine al secondo profilo, il modico valore del bene, una barca di risalente immatricolazione, induce – in assenza di elementi contrari –
pagina 4 di 5 a non ritenere ipotizzabile la conoscibilità del pregiudizio che l'atto avrebbe cagionato alle ragioni dei creditori. Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, la domanda della Curatela va pertanto interamente rigettata. Considerata la contumacia del convenuto, nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, in persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Nulla spese. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e gli adempimenti di legge;
Così deciso in Napoli il 27 Novembre 2025
Il giudice Dott. Francesco Paolo Feo
pagina 5 di 5
TRA (Trib. Napoli N. 4/2024 - C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cappuccio;
P.IVA_1
PARTE ATTRICE E (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da note difensive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.12.2024, la liquidazione giudiziale attrice conveniva in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa, ex art. 163 CCII, dell'atto di compravendita compiuto in data 28.02.2022 avente ad oggetto “imbarcazione da diporto targata GE6885/D modello FIART 35 GENIUS a motore entro fuoribordo comprensiva di 2 motori installati VOLVO PENTA” o, in subordine, per ottenere la pronunzia di inefficacia nei confronti della procedura, ex art. 165 CCII, del medesimo atto. In particolare, l'attrice rilevava che con sentenza n. 9 dell'11.01.2024 il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Dalle indagini effettuate dalla Curatela è emerso che, meno di Parte_1
pagina 1 di 5 due anni prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in data 28.02.2022, la società in bonis aveva ceduto un'imbarcazione da diporto alla a fronte del pagamento del prezzo di euro 15.000,00,00. A Controparte_2 seguito delle richieste della Curatela di trasmissione della documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo, con comunicazione del 13.6.2024, la ha allegato una scrittura privata con cui la Controparte_2
e la attuavano una compensazione tra il Controparte_2 Parte_1 corrispettivo previsto per la vendita della barca ed un credito di pari importo vantato dalla per saldo fattura. Controparte_2
La domanda non può essere accolta. In relazione alla domanda formulata in via principale, la Curatela invoca l'applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 163 CCII, a mente del quale “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito (…)” sul presupposto che l'atto di cessione è avvenuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ed in assenza del versamento del corrispettivo da parte della Controparte_2
Orbene, nel corso della corrispondenza intrattenuta tra la curatela e la quest'ultima ha riferito essere avvenuta una Controparte_2 compensazione debito/credito rispetto al corrispettivo pattuito per la vendita della barca ed ha allegato scrittura di compensazione (in cui emerge che il corrispettivo di 15.000,00 euro è stato posto in compensazione per un controcredito vantato dalla relativo alla fattura n. 58 del 29.4.2022) ed i mastrini Controparte_2 contabili di ambedue le società. Ebbene, dall'insieme dei fatti esposti e dagli atti giuridici posti in essere non sembrano emergere ragioni specifiche per escludere la natura onerosa dell'atto di disposizione patrimoniale avente ad oggetto l'imbarcazione in questione. Sul punto, giova osservare che l'art. 163 CCII, invocato da parte attrice, riprende il disposto dell'art. 64 l. fall. introducendo una particolare ipotesi di inefficacia di diritto di carattere oggettivo e ad operatività automatica: gli atti a titolo gratuito compiuti nel periodo indicato dall'articolo in commento sono ex sé inefficaci, senza che debbano ricorrere gli altri requisiti normalmente richiesti per le altre fattispecie revocatorie. L'onere della prova circa alla gratuità dell'atto compiuto dal debitore grava sui chi agisce in giudizio, e pertanto, in questo caso, sulla curatela. Ebbene, si ritiene che la curatela non abbia sufficientemente provato il carattere gratuito dell'atto: invero, pagina 2 di 5 se da un lato è condivisibile la tesi sostenuta dalla curatela della inopponibilità alla procedura della lettera di compensazione, trattandosi di atto privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., dall'altro lato, deve osservarsi che la Curatela non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che le parti non abbiano effettivamente posto in essere un negozio traslativo a carattere oneroso. La Curatela, infatti, non ha messo in dubbio l'esistenza di rapporti commerciali pregressi tra la Parte_1
e la né ha contestato l'esistenza di un controcredito
[...] Controparte_2 vantato dalla relativo alla fattura n. 58 del 29 Aprile 2022, Controparte_2 che invece appare documentalmente provato con la produzione dei mastrini contabili delle due società (la cui regolarità non è oggetto di contestazione), né ha provato in altro modo, e per la verità neppure dedotto, il carattere simulato dell'atto di compravendita. Ne consegue che non risulta provata la gratuità dell'atto di cessione dell'imbarcazione, ma solo la anomalia del pagamento. La cessione dell'imbarcazione, in luogo del pagamento del debito, integra un'ipotesi di datio in solutum e non un atto a titolo gratuito. Sul punto, infatti, giova richiamare una recente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale “la compravendita comportante una datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall. (determinando – al di là della possibile congruità del prezzo di vendita e dell'esistenza o meno di crediti opposti in compensazione – un mutamento qualitativo e di affidabilità del patrimonio del fallito), sottraendosi all'inefficacia in virtù dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale” (Cass. civ., sez. II, ord., 14 maggio 2024, n. 13227). Neppure può essere accolta la domanda revocatoria ex art. 165 CCII proposta in via subordinata. L'articolo citato va letto congiuntamente con l'art. 2901 c.c. che disciplina la revocatoria ordinaria: l'azione revocatoria ordinaria del curatore è retta dagli stessi requisiti sostanziali di cui all'art. 2901 c.c., con la sola differenza che la relativa azione può essere esercitata dal curatore e giova all'intera massa dei creditori della procedura concorsuale. Ne deriva che fra i necessari presupposti dell'azione revocatoria ordinaria si rinvengono il cd. eventus damni ovvero il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto revocando;
la cd. scientia damni o consilium fraudis ossia la pagina 3 di 5 conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (o della generalità dei creditori) che, in caso di atto a titolo oneroso, richiede la consapevolezza anche del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, mentre, in caso di atto a titolo gratuito, è sufficiente la sola conoscenza in capo al debitore del danno arrecato ai creditori. Orbene, trattandosi nel caso in esame di un atto a titolo oneroso, parte attrice deve fornire la prova della conoscenza di detto pregiudizio in capo anche al destinatario del trasferimento: sul punto, giova evidenziare che la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18196 del 24/10/2012). Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della conoscenza da parte del terzo della cd. scientia decotionis, né tale convinzione emerge dal compendio del materiale istruttorio: ed invero l'attore avrebbe dovuto allegare i fatti a specificazione dell'elemento soggettivo dell'azione proposta, ossia gli atti o fatti sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza, idonei a raggiungere la prova, anche indiziaria, della sussistenza di tale elemento;
non è sufficiente in tale direzione, invero, il dato dell'esiguità del prezzo rispetto al valore di mercato del bene, né quello delle modalità di pagamento del prezzo stesso -per mezzo di una compensazione;
né, va detto ancora, che la compravendita di imbarcazione fosse un'operazione estranea all'attività di impresa tanto della cedente quanto della cessionaria fa propendere per la conoscenza, da parte dell'acquirente, della conoscenza di compartecipare ad un'operazione in frode ai creditori. In altri termini, le allegazioni della Curatela nulla dicono rispetto alla consapevolezza del terzo della situazione di insolvenza in cui versava il debitore, né del pregiudizio reso ai creditori: in ordine al primo dei profili suddetti, parte attrice non ha allegato alcun elemento di collegamento soggettivo esistente tra il venditore e l'accipiens che consenta di ritenere che l'acquirente fosse stato informato della situazione di insolvenza della società; in ordine al secondo profilo, il modico valore del bene, una barca di risalente immatricolazione, induce – in assenza di elementi contrari –
pagina 4 di 5 a non ritenere ipotizzabile la conoscibilità del pregiudizio che l'atto avrebbe cagionato alle ragioni dei creditori. Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, la domanda della Curatela va pertanto interamente rigettata. Considerata la contumacia del convenuto, nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, in persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Nulla spese. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e gli adempimenti di legge;
Così deciso in Napoli il 27 Novembre 2025
Il giudice Dott. Francesco Paolo Feo
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