Ordinanza collegiale 27 gennaio 2026
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12977/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12977 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente alla domanda di cittadinanza avente codice identificativo K10/-OMISSIS- presentata in data 02.9.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 2 settembre 2022.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato il decreto del 14 gennaio 2026 di conferimento della cittadinanza italiana, che è stato notificato al ricorrente in data 15 gennaio 2026 con giuramento effettuato 21 gennaio 2026.
Parte ricorrente con note di udienza del 21 marzo 2026 ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, il Collegio dichiara, in ordine all’azione avverso il silenzio della Amministrazione dell’interno, la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto riscontro dell’istanza avanzata con l’atto introduttivo del giudizio, vista l’adozione del provvedimento satisfattivo della posizione della parte.
Il Collegio ritiene sussistenti giustificate regioni per poter disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’elevato numero di istanze di cittadinanza pendenti e tenuto conto del ridotto lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine per provvedere sino al momento dell’adozione del provvedimento espresso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
AN UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UD | AN IZ |
IL SEGRETARIO