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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALIANAREPVBBLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
Giudice 3) dott.ssa Valentina Pierri
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4005/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio contenzioso ", vertente
TRA
Parte 1 rappr.ta e difesa dall'avv. Luca dello Russo, dom.ta come in atti;
9
ricorrente
E
rappr.to e difeso dall'avv. Antonio Basilio Fimiani e dall'avv MarcoControparte 1
Sellitto,dom.to come in atti;
-resistente contumace-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano, in data 29.7.2013, matrimonio concordatario in RO (AV), seguito dalla nascita di una figlia, Per_1 n. il 16.7.2015, attualmente minorenne.
Con il decreto depositato in data 9.12.2022 veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Domandava la ricorrente la pronuncia di cessazione degli effetti civili, l'affido condiviso della minore, con richiesta di un assegno di mantenimento di € 350,00 per la figlia con essa convivente, e l'assegno unico per l'intero.
Allegava inoltre un dettagliato piano per l'esercizio del diritto di visita.
Si costituiva il CP 1 che aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva non modificarsi il mantenimento per la figlia di € 250,00, come concordato in omologa, ed egualmente depositava un piano dettagliato per l'esercizio del diritto di visita.
Con l'ordinanza del 7.7.2024 venivano confermate le condizioni concordate in sede di separazione.
Ragioni giuridiche della decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio.
In punto di status, sussistenti si ritengono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, separati con decreto di omologa in data 9.12.2022.
Le emergenze processuali denotanti l'assoluta assenza di volontà riconciliativa, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi alla udienza presidenziale in data 21.11.2022, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (18.12.2023). Sui provvedimenti accessori.
1) Affido e diritto di visita
L'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre è stato richiesto da entrambe le parti;
la domanda va accolta in assenza di emergenze processuali deponenti a favore di una deroga.
Quanto al diritto di visita le parti hanno depositato piani genitoriali differenti e particolarmente dettagliati, quanto agli orari ed alle modalità di prelievo e riaccompagnamento della minore.
Al riguardo va considerato che il resistente svolge la professione di cuoco ragione per la quale ha dichiarato di non essere in grado di assicurare l'esercizio del diritto di visita nei giorni predeterminati;
è necessario pertanto, stante anche il carattere disteso dei rapporti del padre con la figlia, adottare un calendario snello suscettibile di variazioni concordate tra i genitori, come di seguito indicato, così come compete ai genitori, in assenza di un accordo di divorzio, concordare le modalità di prelievo e riaccompagnamento della minore più confacenti alle necessità di entrambi: il padre trascorrerà con la figlia: due pomeriggi a settimana (preferibilmente il martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle 22,00,
o in periodo non scolastico dalle 16.00 alle 22,00, concordando, in caso di concomitanti impegni di lavoro, altre giornate con la madre con la quale andranno concordate anche le modalità di prelievo e riaccompagnamento;
un we alternato dal sabato mattina alla domenica sera, dalle h. 10.00 del sabato (o dalla uscita da scuola) sino alle 22.00 della domenica;
alcuni giorni nel periodo natalizio ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio,
il 6.1;
ad anni alterni, nei giorni di Pasqua e Pasquetta;
15 giorni continuativi in estate, con accordo sul periodo entro il 20 giugno;
con salvezza dei diversi accordi con la madre.
2) Sull'assegno di mantenimento.
Parte ricorrente chiede l'aumento per il mantenimento della figlia Per 1 ad € 350,00 in luogo della somma di € 250,00 stabilita con l'accordo separativo, deducendo che all'epoca della separazione si era convenuta una minor somma stante lo stato di precarietà lavorativa del CP 1 d essendosi previsto già con l'accordo separativo un aumento automatico dell'assegno al momento del miglioramento delle condizioni economiche del CP_1
La domanda non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c."salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. 1) le attuali esigenze del figlio.
2. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice".
Nel caso in esame risulta dagli atti che il CP_1 ha un reddito di circa € 1200,00 netti e non paga un canone per l'affitto vivendo con la propria madre in casa di comproprietà; la ricorrente ha un reddito di circa € 1900,00 mensili e sostiene i seguenti oneri: € 70,00 per affitto ed € 210,00 per un finanziamento.
La somma fissata con l'accordo separativo di € 250,00 risulta congrua in relazione all'età della minore
(anni 10) e adeguata al reddito del CP 1 inoltre la ricorrente non ha dimostrato un miglioramento delle condizioni di reddito, successivo alla separazione, che giustificherebbe, secondo la sua prospettazione, un aumento dell'assegno così come determinato con l'accordo separativo.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, riferibili alla figlia Per_1 esse vanno poste a carico di ciascun genitore, ciascuno per la metà, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del
Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Va invece riconosciuto per l'intero alla Pt 1 l'assegno unico in ragione del fatto che i compiti di cura e accadimento della minore sono disimpegnati prevalentemente dalla medesima. Sulle spese
Tenuto conto della natura della decisione nonchè della adesione delle parti alla domanda di divorzio e di affido condiviso, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
RO (AV) in data 29.7.2013 da Parte 1 e Controparte_1 (atto n. 16, parte
II, serie A anno 2013);
2) dispone l'affido condiviso della minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il diritto di visita sia esercitato nelle forme e nei tempi di cui in parte motiva sub
1);
4) pone a carico di Parte 1 entro il 5 Controparte 1 l'obbligo di corrispondere a
,
di ogni mese, la somma di € 250,00 quale assegno di mantenimento a favore della minore
Per 1 con adeguamento Istat decorrente da ottobre 2026;
5) pone le spese extra assegno, disciplinate come da protocollo in calce, per la metà a carico di ciascuno dei genitori;
6) assegna per l'intero a Parte 1 l'assegno unico;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
8) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Michela Palladino
dr. Raffaele Califano a) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è spese per il conseguimento della patente di guida e da sostenere in ambito scolastico).necessario quanto alle spese 2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espesso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spe scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati e consi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4es del presente Protocollo dovranno essere documentate delle linger
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possible, riferibili alle singole se spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) cestro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio studio/sportivo, stage sportivoce) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, g) spese per l'acquisto Art.
8- Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che
) organizzazione di ricevimenti
, celebrazioni ha anticipato la spesa festeggiamen
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 es del peel presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile cle che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto delle sonto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezao raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro io il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con quale dovrà peprocedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di presa richiesta di riscontro entro 10 glceni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile des manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, & opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra ed super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalse del potere conferitogli dell'art. 337 quater, momma 3. cc. di stabilire che solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i fell
Art.-Altre previsioni
11 domenti fecali di ogni spese extra assegno sostenuta dovono, ove posibile, essere intestati si figli e periodicamente (entro treata giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o audcurativa) cossegnati, in copia, all'altro genitore, al fini dells deducibilità focale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporzionale della spesa sostenuts. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accedo, al 50% tra i pit
2. Gli eventuali rimbesi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitacie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra go
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino
AB EN Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la are NC D'AG responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della profe ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatarie riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relative comunicarione ed amorizzazione al opers del gi o richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (ale da privire la famiglia stili risorse economiche) ei fini dei provvedimenti di sua spettare in tesa di contribuzioni per mantenimente della proleil
2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.lgs. 230/2021) i genitori,
3. In caso & affidamento exclusive salvo dive accordo provvederà il gior affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto salvo diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nepotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale pork tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedemne) e fama predetta inervia (tale de privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvediment
Le parti per mezzo dei rispettivi didmari provvederanno ad informare il Tribunale à l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispetivi att introdutivi a al paragrafo 1 del que seg i processuali scesivi alla presentazione della richiesta), comprovata te articolo. In questo caso il genitore che non intends presentare la richiesta sarà allegatione della ricevuta della richiests presentats all'INPS ele del testo degli eventuall comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'aloo genitore richiedente preferibilmente accedi su puso aggiunti dai genitor 5. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi presale a demonds con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno INPS in sostinatione dei gioi le parti provvedranno ad informare it Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredite circoutants (allegando anche la relativa documentatione dimostrativa della mess, acquisita ad conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito opers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede minstestva) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in consideratione la stessa ai fini dei provvedimenti di spetta in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contriburicel per il mantenimento dei figli maggi non ficien TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. AB
EN e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.NC
D'AG, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accoedi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, a 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali
1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (vi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
3
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, I data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli.
Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettari riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensi posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinark tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi indi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (vi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della peole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
Giudice 3) dott.ssa Valentina Pierri
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4005/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio contenzioso ", vertente
TRA
Parte 1 rappr.ta e difesa dall'avv. Luca dello Russo, dom.ta come in atti;
9
ricorrente
E
rappr.to e difeso dall'avv. Antonio Basilio Fimiani e dall'avv MarcoControparte 1
Sellitto,dom.to come in atti;
-resistente contumace-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano, in data 29.7.2013, matrimonio concordatario in RO (AV), seguito dalla nascita di una figlia, Per_1 n. il 16.7.2015, attualmente minorenne.
Con il decreto depositato in data 9.12.2022 veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Domandava la ricorrente la pronuncia di cessazione degli effetti civili, l'affido condiviso della minore, con richiesta di un assegno di mantenimento di € 350,00 per la figlia con essa convivente, e l'assegno unico per l'intero.
Allegava inoltre un dettagliato piano per l'esercizio del diritto di visita.
Si costituiva il CP 1 che aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva non modificarsi il mantenimento per la figlia di € 250,00, come concordato in omologa, ed egualmente depositava un piano dettagliato per l'esercizio del diritto di visita.
Con l'ordinanza del 7.7.2024 venivano confermate le condizioni concordate in sede di separazione.
Ragioni giuridiche della decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio.
In punto di status, sussistenti si ritengono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, separati con decreto di omologa in data 9.12.2022.
Le emergenze processuali denotanti l'assoluta assenza di volontà riconciliativa, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi alla udienza presidenziale in data 21.11.2022, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (18.12.2023). Sui provvedimenti accessori.
1) Affido e diritto di visita
L'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre è stato richiesto da entrambe le parti;
la domanda va accolta in assenza di emergenze processuali deponenti a favore di una deroga.
Quanto al diritto di visita le parti hanno depositato piani genitoriali differenti e particolarmente dettagliati, quanto agli orari ed alle modalità di prelievo e riaccompagnamento della minore.
Al riguardo va considerato che il resistente svolge la professione di cuoco ragione per la quale ha dichiarato di non essere in grado di assicurare l'esercizio del diritto di visita nei giorni predeterminati;
è necessario pertanto, stante anche il carattere disteso dei rapporti del padre con la figlia, adottare un calendario snello suscettibile di variazioni concordate tra i genitori, come di seguito indicato, così come compete ai genitori, in assenza di un accordo di divorzio, concordare le modalità di prelievo e riaccompagnamento della minore più confacenti alle necessità di entrambi: il padre trascorrerà con la figlia: due pomeriggi a settimana (preferibilmente il martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle 22,00,
o in periodo non scolastico dalle 16.00 alle 22,00, concordando, in caso di concomitanti impegni di lavoro, altre giornate con la madre con la quale andranno concordate anche le modalità di prelievo e riaccompagnamento;
un we alternato dal sabato mattina alla domenica sera, dalle h. 10.00 del sabato (o dalla uscita da scuola) sino alle 22.00 della domenica;
alcuni giorni nel periodo natalizio ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio,
il 6.1;
ad anni alterni, nei giorni di Pasqua e Pasquetta;
15 giorni continuativi in estate, con accordo sul periodo entro il 20 giugno;
con salvezza dei diversi accordi con la madre.
2) Sull'assegno di mantenimento.
Parte ricorrente chiede l'aumento per il mantenimento della figlia Per 1 ad € 350,00 in luogo della somma di € 250,00 stabilita con l'accordo separativo, deducendo che all'epoca della separazione si era convenuta una minor somma stante lo stato di precarietà lavorativa del CP 1 d essendosi previsto già con l'accordo separativo un aumento automatico dell'assegno al momento del miglioramento delle condizioni economiche del CP_1
La domanda non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c."salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. 1) le attuali esigenze del figlio.
2. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice".
Nel caso in esame risulta dagli atti che il CP_1 ha un reddito di circa € 1200,00 netti e non paga un canone per l'affitto vivendo con la propria madre in casa di comproprietà; la ricorrente ha un reddito di circa € 1900,00 mensili e sostiene i seguenti oneri: € 70,00 per affitto ed € 210,00 per un finanziamento.
La somma fissata con l'accordo separativo di € 250,00 risulta congrua in relazione all'età della minore
(anni 10) e adeguata al reddito del CP 1 inoltre la ricorrente non ha dimostrato un miglioramento delle condizioni di reddito, successivo alla separazione, che giustificherebbe, secondo la sua prospettazione, un aumento dell'assegno così come determinato con l'accordo separativo.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, riferibili alla figlia Per_1 esse vanno poste a carico di ciascun genitore, ciascuno per la metà, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del
Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Va invece riconosciuto per l'intero alla Pt 1 l'assegno unico in ragione del fatto che i compiti di cura e accadimento della minore sono disimpegnati prevalentemente dalla medesima. Sulle spese
Tenuto conto della natura della decisione nonchè della adesione delle parti alla domanda di divorzio e di affido condiviso, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
RO (AV) in data 29.7.2013 da Parte 1 e Controparte_1 (atto n. 16, parte
II, serie A anno 2013);
2) dispone l'affido condiviso della minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il diritto di visita sia esercitato nelle forme e nei tempi di cui in parte motiva sub
1);
4) pone a carico di Parte 1 entro il 5 Controparte 1 l'obbligo di corrispondere a
,
di ogni mese, la somma di € 250,00 quale assegno di mantenimento a favore della minore
Per 1 con adeguamento Istat decorrente da ottobre 2026;
5) pone le spese extra assegno, disciplinate come da protocollo in calce, per la metà a carico di ciascuno dei genitori;
6) assegna per l'intero a Parte 1 l'assegno unico;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
8) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Michela Palladino
dr. Raffaele Califano a) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è spese per il conseguimento della patente di guida e da sostenere in ambito scolastico).necessario quanto alle spese 2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espesso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spe scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati e consi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4es del presente Protocollo dovranno essere documentate delle linger
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possible, riferibili alle singole se spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) cestro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio studio/sportivo, stage sportivoce) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, g) spese per l'acquisto Art.
8- Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che
) organizzazione di ricevimenti
, celebrazioni ha anticipato la spesa festeggiamen
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 es del peel presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile cle che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto delle sonto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezao raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro io il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con quale dovrà peprocedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di presa richiesta di riscontro entro 10 glceni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile des manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, & opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra ed super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalse del potere conferitogli dell'art. 337 quater, momma 3. cc. di stabilire che solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i fell
Art.-Altre previsioni
11 domenti fecali di ogni spese extra assegno sostenuta dovono, ove posibile, essere intestati si figli e periodicamente (entro treata giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o audcurativa) cossegnati, in copia, all'altro genitore, al fini dells deducibilità focale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporzionale della spesa sostenuts. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accedo, al 50% tra i pit
2. Gli eventuali rimbesi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitacie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra go
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino
AB EN Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la are NC D'AG responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della profe ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatarie riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relative comunicarione ed amorizzazione al opers del gi o richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (ale da privire la famiglia stili risorse economiche) ei fini dei provvedimenti di sua spettare in tesa di contribuzioni per mantenimente della proleil
2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.lgs. 230/2021) i genitori,
3. In caso & affidamento exclusive salvo dive accordo provvederà il gior affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto salvo diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nepotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale pork tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedemne) e fama predetta inervia (tale de privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvediment
Le parti per mezzo dei rispettivi didmari provvederanno ad informare il Tribunale à l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispetivi att introdutivi a al paragrafo 1 del que seg i processuali scesivi alla presentazione della richiesta), comprovata te articolo. In questo caso il genitore che non intends presentare la richiesta sarà allegatione della ricevuta della richiests presentats all'INPS ele del testo degli eventuall comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'aloo genitore richiedente preferibilmente accedi su puso aggiunti dai genitor 5. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi presale a demonds con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno INPS in sostinatione dei gioi le parti provvedranno ad informare it Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredite circoutants (allegando anche la relativa documentatione dimostrativa della mess, acquisita ad conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito opers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede minstestva) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in consideratione la stessa ai fini dei provvedimenti di spetta in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contriburicel per il mantenimento dei figli maggi non ficien TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. AB
EN e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.NC
D'AG, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accoedi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, a 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali
1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (vi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
3
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, I data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli.
Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettari riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensi posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinark tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi indi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (vi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della peole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
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