TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18441/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dr. Diego Ragozini ha emesso la se-
guente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18441 del R.G.A.C.C.
dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/11/2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Maione, presso il cui studio in Napoli alla Via Stazio n.3, elet-
tivamente domicilia, giusta procura alle liti in atti.
-ATTORE-
E
(Partita Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. , rappresentatata e difesa dall'Avv. Controparte_2
ZI De IN presso il cui studio in Napoli, alla Via Salvator Rosa n.
256, elettivamente domicilia, giusta procura generali alle liti in atti.
-CONVENUTO-
1
NONCHE'
(C.F.: ), residente in Controparte_3 C.F._2
Napoli, alla Via Tasso n. 91/P.
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI:
per parte attrice: nel merito accertare e dichiarare la corresponsabilità del nella produzione del sinistro del 19.12.2015 e per l'effetto Controparte_3
condannare i convenuti, e la compagnia assicurativa Reale Controparte_3
Mutua Ass.ni, in solido tra loro, a risarcire integralmente ogni danno patrimonia-
le e non patrimoniale subito dall'attrice, mediante il pagamento integrale dell'importo di euro 23,044,75, a titolo di differenza dovuta per il risarcimento del danno biologico (in virtù del pagamento parziale di euro 30.000,00), oltre all'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale, nonché
della somma di euro 420,00 per spese mediche documentate ed euro 726,60 per le ulteriori spese sostenute, nonché interessi legali (ex art. 1284 c.c. comma 1
dalla data dell'evento sino alla proposizione della domanda giudiziale e ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di notifica dell'atto di citazione del 08.09.2023 alla data odierna) oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sull'effettivo danno subi-
to a far data dall'evento e sino al saldo, o a quella maggiore o minore somma ri-
tenuta provata o comunque di giustizia.
In via subordinata condannare i convenuti, e la com- Controparte_3
pagnia assicurativa Reale Mutua Ass.ni, a risarcire integralmente ogni danno pa-
trimoniale e non patrimoniale subito all'attrice, in conseguenza del sinistro oc-
corso in data 19.12.2015, mediante il pagamento integrale, cosi come accertato dalla CTU, del restante importo differenziale di euro 21,854,06, a titolo di saldo
2
dovuto per il risarcimento del danno biologico del 14% (stante il parziale paga-
mento di euro 30.000,00), oltre all'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale, nonché della somma di euro 377,56 per spese mediche documentate ed euro 726,60 per le ulteriori spese sostenute, nonché interessi le-
gali (ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data dell'evento sino alla proposizione della domanda giudiziale e ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di notifica dell'atto di citazione del 08.09.2023 alla data odierna) oltre rivalutazione monetaria da calco-
larsi sull'effettivo danno subito a far data dall'evento e sino al saldo, o a quella maggiore o minore somma ritenuta provata o comunque di giustizia.
In ogni caso condannare la Compagnia assicurativa al pagamento delle spese diritti ed onorari delpresente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge,
con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte convenuta: In via preliminare, accertare se parte attrice abbia ot-
temperato alla prescrizione di cui all'art. 143, 145 e 148 D.Lgs. 209/05; ovvero in caso contrario dichiarare la domanda improcedibile;
sempre in via preliminare,
dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile nonché nulla per violazione dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla ra nei confronti della soc. con vittoria di Parte_1 Controparte_4
spese e compensi;
in via del tutto subordinata, qualora questo on.le Giudicante,
dovesse ritenere fondata la domanda proposta dalla ra nei con- Parte_1
fronti della convenuta comparente, nuovamente evidenzia che la soc. Reale Mu-
tua di Assicurazioni, a seguito degli accertamenti medico legali espletati sulla persona dell'istante, provvedeva ad inoltrare alla stessa la somma di € 30.000,00;
tale somma dovrà essere chiaramente detratta da quanto eventualmente ancora
3
dovuto alla parte istante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la sig. ra conveniva in giudizio in- Parte_1
nanzi al Tribunale di Napoli la Reale Mutua Ass.ni, nonché il Controparte_3
all'udienza del 02.02.2024.
L'attrice esponeva che, il 19.12.2015, alle ore 17:30 circa, viaggiava quale trasportata a bordo della Volkswagen Touareg targa ES493WA, assicurata con la
Reale Mutua Ass.ni, condotta dal proprietario , lungo il tratto Controparte_3
autostradale Caserta–Nola–Salerno, all'altezza del km 43+500, nel territorio del
Comune di Castel San Giorgio (SA) e rimaneva coinvolta in un sinistro stradale dal quale riportava gravi lesioni personali.
Il veicolo condotto dal procedeva nella corsia di sinistra, impe- CP_3
gnato nel sorpasso di un autocarro Iveco 35 targato DC284LH. Durante tale ma-
novra, il conducente si avvedeva della presenza, sulla carreggiata, di un motovei-
colo Piaggio Beverly targato CY71585, ribaltato al suolo, nonché di un soggetto che si muoveva trasversalmente rispetto al senso di marcia, presumibilmente nel tentativo di rialzare o spostare lo scooter, effettuava una manovra d'emergenza spostandosi repentinamente verso destra per evitare l'impatto con il pedone e con lo scooter.
La manovra di emergenza consentiva di evitare l'urto con il motoveicolo e con il soggetto presente in carreggiata, ma non impediva la collisione – verifica-
tasi in corsia centrale – tra la parte anteriore destra (frontale e spigolo) della e la parte posteriore dell'autocarro Iveco, anch'esso in fase di bru- CP_5
sca frenata.
4
A bordo dell'autovettura si trovavano, oltre alla , posta sul sedile Pt_1
posteriore, anche il , seduto sul sedile anteriore passeggero, e lo stes- Persona_1
so alla guida. Sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Stradale, CP_3
che redigeva rapporto di incidente, contestando al la violazione dell'art. CP_3
149, commi 1 e 5, C.d.S., per mancata osservanza della distanza di sicurezza.
A seguito dell'urto, la riportava plurime lesioni, venendo imme- Pt_1
diatamente trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale
“Villa Malta” di Sarno. Le veniva diagnosticata, tra l'altro, una frattura pluri-
frammentaria della testa omerale destra, per la quale veniva sottoposta il 22 di-
cembre 2015 ad intervento chirurgico di riduzione cruenta con osteosintesi me-
diante placca e viti. Successivamente, il 25 ottobre 2017, si rendeva necessario un secondo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, eseguito presso l Dalla documentazione sanitaria emer- Controparte_6
gono, inoltre, ulteriori esiti traumatici a carico della colonna vertebrale, nonché
conseguenze di natura psichica.
La consulenza medico-legale di parte attrice quantificava i postumi per-
manenti nella misura del 16%, con periodi di inabilità temporanea assoluta e par-
ziale dettagliatamente indicati.
L'attrice riferiva di avere trasmesso formale messa in mora alla compa-
gnia assicurativa già in data 27 ottobre 2016, seguita da successivi solleciti e dall'invito alla negoziazione assistita del 2 febbraio 2023. Sottopostasi, su richie-
sta della compagnia, a visita medico-legale in data 14 dicembre 2022, riceveva dalla Reale Mutua, in data 7 febbraio 2023, un assegno di euro 30.000,00, che el-
la dichiarava di accettare a titolo di acconto, non ritenendo congruo l'importo ri-
spetto al danno effettivamente patito.
5
L'attrice deduceva di avere riportato significative limitazioni funzionali dell'arto superiore destro — essendo destrorsa — con compromissione delle più
comuni attività quotidiane (cura della persona, guida, movimenti sopraelevati),
nonché un deterioramento delle condizioni psicofisiche, documentato da certifi-
cazione specialistica.
Alla luce del persistente dissenso sulla quantificazione del danno, l'attrice introduceva il presente giudizio chiedendo il ristoro integrale dei pregiudizi pa-
trimoniali e non patrimoniali subiti.
Con ordinanza del 28.11.2023 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti, confermava la data indicata in citazione e concedeva i termini di cui all'art. 171- ter c.p.c.
Il 10.01.2024, si costituiva nel presente giudizio la Controparte_7
che eccepiva preliminarmente l' improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148
d.lgs. 209/2005, per asserita incompletezza della richiesta stragiudiziale, in quan-
to non conteneva tutti gli elementi obbligatori (circostanze del sinistro, dati ana-
grafici e fiscali, dati reddituali, attestazioni mediche, indicazioni sull'ispezione del veicolo). La convenuta richiamava la giurisprudenza secondo cui l'assenza di tali requisiti impedisce il decorso dello spatium deliberandi e comporta impropo-
nibilità della domanda giudiziale.
Eccepiva, altresì l' improcedibilità ex art. 135, comma 3-bis, Cod. Ass.,
come modificato dalla L. 124/2017, per mancata tempestiva indicazione dei te-
stimoni già nella richiesta risarcitoria o nell'invito alla negoziazione assistita, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale, nonchè la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., per difetto di sufficiente esposizione della dinamica del sinistro, delle conseguenze e dell'oggetto sostanziale della doman-
6
da, con lesione del diritto di difesa, il difetto di legittimazione delle parti, conte-
stando la sufficienza della documentazione prodotta (libretto di circolazione, vi-
sure PRA) a comprovare la titolarità del veicolo.
Nel merito, la convenuta contestava la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice, negando la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni.
Contestava altresì la natura e l'entità dei postumi, deducendo la mancanza di ido-
nei accertamenti clinico–strumentali per il riconoscimento di postumi permanenti da micropermanenti ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass. Chiedeva, quindi,
l'ammissione di CTU medico-legale, formulando articolati quesiti relativi alla natura delle lesioni, al nesso causale, alla documentazione medica prodotta e all'uso dei dispositivi di sicurezza.
La compagnia convenuta contestava altresì la quantificazione del danno,
impugnando la perizia medico-legale di parte e la documentazione allegata dall'attrice.
In via subordinata, eccepiva la cessata materia del contendere, ritenendo che la somma di € 30.000,00 già corrisposta doveva considerarsi satisfattiva del danno.
All'udienza del 2.02.2024 il Giudice si riservava;
a scioglimento della ri-
serva, con ordinanza del 08.02.2024, veniva disposta CTU medico legale, rin-
viando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.24, successi-
vamente indicata, a correzione dell'errore materiale, al 10.12.2024, con disposi-
zione alla trattazione scritta. Alla predetta udienza, per esigenze di ruolo, la cau-
sa veniva rinviata ai soli fini della rimessione in decisione all'udienza del
04.04.25.
Con ordinanza del 01.04.2024, il Giudice, rinviava ad altra udienza con
7
termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. al 07.11.25, con disposizione alla tratta-
zione scritta.
In sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, del-
le comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 281-
quinquies, comma 2, c.p.c.:
– Parte attrice richiamava integralmente le difese già svolte, contestando in toto le deduzioni avversarie. La comparsa conclusionale della convenuta con-
teneva eccezioni generiche e reiterative, già confutate, ed era comunque preclusa per tardiva costituzione. La convenuta non contestava né il fatto storico né il nes-
so causale, già riconosciuti anche in sede precontenziosa con la corresponsione di un risarcimento parziale. La controversia verteva esclusivamente sul quantum. La
CTU confermava il nesso causale e quantificava il danno biologico nel 13-14%,
in modo conforme alle linee guida;
l'istanza di rinnovo o di chiarimenti risultava infondata e dilatoria. La parte attrice insisteva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
– Parte convenuta reiterava l'eccezione di improcedibilità, improponibilità,
inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
Deduceva di aver già corrisposto il risarcimento dovuto e insisteva per la declara-
toria di cessata materia del contendere. Contestava la legittimazione passiva,
l'adempimento degli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni e la prova del fatto, del nesso causale e del quantum, impugnando la CTU e chiedendone il rinnovo o chiarimenti. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell'istante alle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 07.11.2025, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
8
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della
[...]
è stata correttamente proposta ai sensi dell'art. 141 Codice Controparte_8
Ass.ni (D.lgs. 209/2005), fattispecie normativa applicabile in ipotesi in cui il soggetto legittimato attivo sia il danneggiato principale e solo allorquando vi sia stato il coinvolgimento di almeno due veicoli nella causazione del sinistro, come nel caso in esame.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “L'a-
zione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è ag-
giuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assi-
curatore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'ac-
certamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito“. La tutela rafforzata così ricono-
sciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'im-
presa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (v.
Cass. civ., Sezioni Unite n. 35318/2022).
Fatta questa dovuta premessa, passando preliminarmente alla valutazione delle eccezioni sollevete da parte convenuta, in primis va rigettata l'eccezione di
9
improponibilità della domanda di parte attrice.
L' 141, comma 2 del CdA stabilisce che per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato deve promuovere la procedura risarcitoria prevista dall'articolo 148 CdA nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo.
Il predetto articolo va letto in combinato disposto con l'art. 145 CdA, ove è
stabilito che nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148 CdA, l'azione di risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero
90 nel caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato ab-
bia chiesto all'impresa assicuratrice il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità di cui all'articolo 148 CdA. Nel caso di specie parte attrice ha adempiuto alle condizio-
ni di cui testè indicate, mediante l'invio di lettera raccomandata contenente la ri-
chiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava più di novanta giorni prima dell'introduzione della lite, tanto da porta-
re ad una proposta di visita medico-legale da parte dell'assicurazione convenuta a cui terza trasportata regolarmente si sottoponeva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'improponibilità della domanda risarcitoria ex artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 è configurabile esclusivamente in caso di totale omissione della richiesta stragiudiziale, mentre la sua incompletez-
za non preclude l'azione giudiziale, incidendo al più sulla decorrenza del termine dilatorio (Cass. civ., sez. III, n. 20568/2014; n. 23955/2017; n. 1671/2018).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla compa-
gnia assicurativa convenuta, di nullità dell'atto di citazione per genericità. Ed in-
vero, come precisato dalla giurisprudenza, per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 10
164 c.p.c è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la cau-
sa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto. In particolare, per aversi nul-
lità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fon-
da la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa, quindi, ap-
prestare una compiuta difesa.
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass.
n. 3911 del 2001). Nel caso di specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
§ 2. Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre osservare come la semplificazione probatoria sottesa all'azione ex art. 141 CdA involge so-
lo la non necessità del compiuto accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro (salva l'ipotesi del caso fortuito); tuttavia, il terzo trasportato attore avrà sempre l'onere di fornire la compiuta prova circa l'ef-
fettivo accadimento del sinistro, di essersi trovato in qualità di trasportato su uno dei veicoli coinvolti nello scontro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'inci-
dente e i danni di cui richiede il risarcimento.
11
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce degli elementi probatori prodotti in atti e acquisiti al processo in corso di causa, deve ritenersi che parte attrice ab-
bia compiutamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo forni-
to prova dell'accadimento della qualità di trasportato, dell'avvenuto sinistro e del nesso causale tra l'evento e i danni subiti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione ex art. 141 d.lgs. 209/2005.
In particolare, l'intervento della Polizia Stradale, con redazione di apposi-
to verbale, costituisce prova documentale dell'esistenza del sinistro, del coinvol-
gimento dei veicoli e della presenza della danneggiata a bordo del mezzo assicu-
rato, della compagnia contraente l'assicurazione rc convenuta, prescindendo dall'accertamento delle responsabilità.
Parimenti, l'intervento del servizio di emergenza sanitaria 118, con tra-
sporto della danneggiata presso struttura ospedaliera e contestuale refertazione sanitaria, documenta in modo oggettivo l'immediatezza e la diretta riconducibili-
tà delle lesioni all'evento sinistroso, integrando piena prova del nesso causale tra il fatto e il danno lamentato.
La convenuta invece, nel costituirsi in giudizio, non ha svolto una conte-
stazione puntuale, specifica e circostanziata dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, limitandosi a generiche negazioni o a mere affermazioni difensive di stile, del tutto inidonee a contrastare efficacemente l'allegazione di parte attrice.
Secondo il disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., i fatti non specificamen-
te contestati dalla parte costituita devono ritenersi pacifici e, dunque, provati, con conseguente esonero della parte attrice dall'onere di fornire ulteriore dimostra-
zione degli stessi.
12
Nel caso di specie, la convenuta ha omesso di contestare in modo chiaro ed analitico i fatti costitutivi di diritto specificatamente indicati dall'attore a fon-
damento della propria domanda, vale a dire l'esistenza del sinistro, la presenza dell'attore a bordo del veicolo assicurato e la riconducibilità causale delle lesioni al sinistro.
Tale comportamento processuale integra una contestazione solo apparente,
che la giurisprudenza di legittimità equipara, quanto agli effetti, a una vera e pro-
pria mancata contestazione. Ne consegue che i fatti storici allegati dall'attrice de-
vono ritenersi definitivamente acquisiti al processo come fatti pacifici, non con-
troversi e non bisognosi di prova (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 31837/2021 Cass.
civ., Sez. III, sentenza n. 3680/2019).
Risulta, pertanto, pienamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice atteso che i fatti storici, specificatamente indicati dalla stessa, posti a base della domanda, risultano ampiamente provati anche per effetto della manca-
ta specifica contestazione della convenuta.
La domanda proposta merita accoglimento, non residuando alcuna effetti-
va controversia in ordine ai presupposti fattuali della pretesa azionata.
§ 4. Ciò posto, considerato il fatto storico provato, occorre individuare l'a-
rea del danno risarcibile nei confronti della e procedere alla Parte_1
sua determinazione e liquidazione.
Il danno alla persona è stato accertato dal nominato CTU medico-legale,
che ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni ri-
portate dall'attrice, precisando altresì che in sede di discussione medico legale non venivano considerati nè il preteso danno psichico, nè il preteso danno con-
causale con la frattura di D9 del 07.02.2017, crollo somatico vertebrale da evi-
13
dente osteoporosi, rilevando la sussistenza di:
1) riconoscimento del danno biologico al 13-14% in considerazione del danno anatomico, del danno funzionale e del danno estetico relativo all'esito ci-
catriziale chirurgico alla spalla destra, tenuto conto del trattamento chirurgico di osteosintesi con placca e viti con innesto osseo equino e tenodesi del C.L.B. ed un lungo periodo di riabilitazione, nonchè del II intervento chirurgico, relativo alla rimozione dei mezzi di sintesi;
2) una ITT di giorni 10; 3) una ITP al 75 % di giorni 40; 4) una ITP al
50% di giorni 30; 5) una ITP al 25% di giorni 30; 6)non incidenti sulla capacità
lavorativa; 7)congrue le spese mediche documentate per € 377,56.
Orbene, tali esiti peritali sono corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente deci-
sione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderi-
sce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della deci-
sione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013,
10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate, oltre che dalla documenta-
zione sanitaria messa a disposizione da parte attorea, da esaustiva valutazione dei dati anamnestici e accertamenti specifici sul periziato, pertanto esse sono condi-
vise e fatte proprie dal Giudicante, che le pone alla base della valutazione del danno non patrimoniale in capo alla Parte_1
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata nel ri-
spetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sen-
tenza n. 26972 dell'11 novembre 2008.
14
In tale arresto, la Suprema Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omnicomprensiva, all'interno della quale il riferimento a singole tipologie di pregiudizio, variamente denominate (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno alla vita di re-
lazione), risponde a mere esigenze descrittive, senza comportare il riconoscimen-
to di autonome e distinte categorie risarcitorie (Cass., SS.UU., n. 26972/2008;
Cass., 15 gennaio 2014, n. 687).
Ne consegue che il giudice è tenuto a procedere a una liquidazione unita-
ria del danno non patrimoniale, non suscettibile di frammentazione in sottocate-
gorie, accertando in concreto l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provato e garantendo un'integrale riparazione del danno subito. In tale valutazio-
ne devono essere considerate, in modo complessivo e unitario, tutte le sofferenze soggettive patite dalla vittima, nonché i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psico-fisica ha prodotto sulle condizioni personali e sugli aspetti di-
namico-relazionali della vita quotidiana, talora indicati come pregiudizi esisten-
ziali.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, nell'ambito del danno non patrimoniale da lesione della salute, è inammissibile ogni duplicazione risarcito-
ria, derivante dall'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In particola-
re, non è consentita la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva, quando quest'ultimo risulti già ricom-
preso nella valutazione complessiva del pregiudizio alla salute;
parimenti, non è
ammissibile la liquidazione separata del danno biologico rispetto al danno esteti-
co, al danno alla vita di relazione o al c.d. danno esistenziale (Cass., SS.UU., n.
26972/2008; Cass., 9 dicembre 2010, n. 24864; Cass., 16 maggio 2013, n. 11950;
15
Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire attra-
verso una valutazione complessiva e unitaria del pregiudizio subito, eventual-
mente suscettibile di personalizzazione in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato e alle concrete ripercussioni della lesione, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento e del divieto di duplicazione.
Ai fini della quantificazione, appare corretto fare applicazione delle tabel-
le elaborate dal Tribunale di Milano, in applicazione dell'arresto della Corte di
Cassazione, ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009, costituenti criterio equi-
tativo di riferimento privilegiato nella giurisprudenza di legittimità, in quanto idonee a garantire uniformità di trattamento e adeguata personalizzazione del ri-
sarcimento.
Nel caso di specie, non sussistono elementi che giustificano una persona-
lizzazione in aumento del danno non patrimoniale rispetto ai valori tabellari me-
di, infatti, nulla in tal senso è stato articolato e provato dalla parte, in ordine al particolare e specifico aggravamento della propria condizione come conseguenza del sinistro.
Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione del CTU, si liquida a favore del-
la sessantaduenne al momento del sinistro, la somma com- Parte_1
plessiva di euro 37.644,06 (di euro 30.079,00 per l'invalidità permanente, euro
7.817,50 per la temporanea, come graduata e per la durata indicata dal CTU ed euro 377,56 per le spese mediche).
Dal complessivo importo, così determinato, deve essere scomputata la somma di euro 30.000,00, già corrisposta dalla compagnia assicurativa accettata a titolo di acconto sul maggior dovuto, somma che costituisce riconoscimento
16
dell'obbligo risarcitorio e che va imputata in diminuzione del credito risarcitorio complessivo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del resi-
duo importo pari ad euro 7.644,06, comprensivo delle spese mediche, oltre inte-
ressi, come di seguito specificati, e rivalutazione nei termini di legge.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e del consolidato orientamento giurisprudenziale, non si ritiene di dover liquidare, in questa sede, il danno mora-
le soggettivo, né con riferimento al periodo di inabilità temporanea, né alla fase successiva alla stabilizzazione dei postumi.
Il danno morale va inteso quale sofferenza soggettiva interiore, patema d'animo e turbamento emotivo conseguente alla lesione, che, in caso di danno al-
la salute, risulta normalmente connaturato alla stessa lesione, ma che può assu-
mere particolare intensità in relazione alle modalità dell'evento, alla durata delle cure, ai trattamenti chirurgici subiti e alle concrete ripercussioni sulla sfera per-
sonale del danneggiato.
Nel caso di specie, la sofferenza morale patita dalla parte attrice risulta de-
sumibile in re ipsa dalla natura e dalla gravità delle lesioni accertate dal CTU,
che hanno comportato un intervento chirurgico invasivo, un secondo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi, un lungo periodo di riabilitazione e la per-
manenza di esiti cicatriziali visibili, con conseguente compromissione, seppur non lavorativa, della sfera personale e relazionale. Tale sofferenza non può tutta-
via formare oggetto di una liquidazione autonoma e separata, dovendo essere ri-
compresa nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, mediante un'adeguata personalizzazione del risarcimento rispetto ai valori tabellari medi,
nei limiti consentiti e in coerenza con le circostanze del caso concreto. Pertanto,
il danno morale patito dalla parte attrice è stato valutato unitamente al danno bio-
17
logico permanente e temporaneo, concorrendo alla determinazione del comples-
sivo danno non patrimoniale risarcibile, senza dar luogo a indebite duplicazioni risarcitorie.
Con riguardo alla rivalutazione monetaria e agli interessi, sulla somma li-
quidata a titolo risarcitorio competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso fino al saldo. Gli interessi decorrono dalla data del sinistro al saldo e devono essere calcolati sul credito risarcitorio devalu-
tato alla data del sinistro e progressivamente rivalutato annualmente fino all'at-
tualità, trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta al mo-
mento del deposito della sentenza con produzione di interessi legali fino al pa-
gamento effettivo (cfr. Tra le tante Cass. S.U. n. 1712 del 1995). Sull'importo complessivo, devono poi essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi morato-
ri al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla sentenza al saldo.
Sulla somma per spese mediche invece spetteranno gli interessi legali.
Parte attrice ha inoltre chiesto l'applicazione dell'art. 1284 c.c. comma quarto, ovvero degli interessi di cui alla legislazione sulle transazioni commercia-
li, decorrenti dalla data della notificazione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Il tribunale ritiene che tale norma non possa applicarsi alla fattispecie in esame atteso che, il rimedio volto a compensare la perdita di valore del quantum risarcito, di cui all'arresto delle S.U. n. 1712 del 1995, ovvero la somma degli interessi legali e della rivalutazione, sia ampiamente satisfattivo nei confronti del danneggiato, tenuto conto anche della circostanza che la norma presuppone, al di là del titolo giuridico della pretesa, che la somma sia determinata nel suo am-
montare sin da prima della domanda.
18
§ 2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispo-
sitivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, ( scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00), sulla base dei parametri medi per la complessità delle que-
stioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del Giudice monocrati-
co dott. Diego Ragozini, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice, e per l'effetto condanna i con-
venuti, e la , in solido tra loro, al pa- Controparte_3 Controparte_7
gamento della somma residua di euro 7.266,46, con interessi legali e rivalutazio-
ne dalla data del 19.12.2015 sino alla data della sentenza, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla sentenza al soddisfo in favore di
[...]
Pt_1
2) condanna i convenuti, e la Controparte_3 Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 377,56 oltre interessi
[...]
legali ex art. 1284 c.c. comma 1, dagli esborsi alla notificazione della citazione e con interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla notificazione del-
la citazione al soddisfo in favore di Parte_1
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presen-
te giudizio che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre al rimborso delle spese documentate, spese generali al 15%, oneri ed accessori come per legge, con di-
strazione in favore dell'Avv. Stefano Maione, antistatario oltre spese di ctu;
19
Così deciso, Napoli, 18.12.2025
Il Giudi-
ce
Dr. Diego Ragozini
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dr. Diego Ragozini ha emesso la se-
guente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18441 del R.G.A.C.C.
dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/11/2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Maione, presso il cui studio in Napoli alla Via Stazio n.3, elet-
tivamente domicilia, giusta procura alle liti in atti.
-ATTORE-
E
(Partita Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. , rappresentatata e difesa dall'Avv. Controparte_2
ZI De IN presso il cui studio in Napoli, alla Via Salvator Rosa n.
256, elettivamente domicilia, giusta procura generali alle liti in atti.
-CONVENUTO-
1
NONCHE'
(C.F.: ), residente in Controparte_3 C.F._2
Napoli, alla Via Tasso n. 91/P.
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI:
per parte attrice: nel merito accertare e dichiarare la corresponsabilità del nella produzione del sinistro del 19.12.2015 e per l'effetto Controparte_3
condannare i convenuti, e la compagnia assicurativa Reale Controparte_3
Mutua Ass.ni, in solido tra loro, a risarcire integralmente ogni danno patrimonia-
le e non patrimoniale subito dall'attrice, mediante il pagamento integrale dell'importo di euro 23,044,75, a titolo di differenza dovuta per il risarcimento del danno biologico (in virtù del pagamento parziale di euro 30.000,00), oltre all'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale, nonché
della somma di euro 420,00 per spese mediche documentate ed euro 726,60 per le ulteriori spese sostenute, nonché interessi legali (ex art. 1284 c.c. comma 1
dalla data dell'evento sino alla proposizione della domanda giudiziale e ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di notifica dell'atto di citazione del 08.09.2023 alla data odierna) oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sull'effettivo danno subi-
to a far data dall'evento e sino al saldo, o a quella maggiore o minore somma ri-
tenuta provata o comunque di giustizia.
In via subordinata condannare i convenuti, e la com- Controparte_3
pagnia assicurativa Reale Mutua Ass.ni, a risarcire integralmente ogni danno pa-
trimoniale e non patrimoniale subito all'attrice, in conseguenza del sinistro oc-
corso in data 19.12.2015, mediante il pagamento integrale, cosi come accertato dalla CTU, del restante importo differenziale di euro 21,854,06, a titolo di saldo
2
dovuto per il risarcimento del danno biologico del 14% (stante il parziale paga-
mento di euro 30.000,00), oltre all'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale, nonché della somma di euro 377,56 per spese mediche documentate ed euro 726,60 per le ulteriori spese sostenute, nonché interessi le-
gali (ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data dell'evento sino alla proposizione della domanda giudiziale e ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di notifica dell'atto di citazione del 08.09.2023 alla data odierna) oltre rivalutazione monetaria da calco-
larsi sull'effettivo danno subito a far data dall'evento e sino al saldo, o a quella maggiore o minore somma ritenuta provata o comunque di giustizia.
In ogni caso condannare la Compagnia assicurativa al pagamento delle spese diritti ed onorari delpresente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge,
con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte convenuta: In via preliminare, accertare se parte attrice abbia ot-
temperato alla prescrizione di cui all'art. 143, 145 e 148 D.Lgs. 209/05; ovvero in caso contrario dichiarare la domanda improcedibile;
sempre in via preliminare,
dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile nonché nulla per violazione dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla ra nei confronti della soc. con vittoria di Parte_1 Controparte_4
spese e compensi;
in via del tutto subordinata, qualora questo on.le Giudicante,
dovesse ritenere fondata la domanda proposta dalla ra nei con- Parte_1
fronti della convenuta comparente, nuovamente evidenzia che la soc. Reale Mu-
tua di Assicurazioni, a seguito degli accertamenti medico legali espletati sulla persona dell'istante, provvedeva ad inoltrare alla stessa la somma di € 30.000,00;
tale somma dovrà essere chiaramente detratta da quanto eventualmente ancora
3
dovuto alla parte istante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la sig. ra conveniva in giudizio in- Parte_1
nanzi al Tribunale di Napoli la Reale Mutua Ass.ni, nonché il Controparte_3
all'udienza del 02.02.2024.
L'attrice esponeva che, il 19.12.2015, alle ore 17:30 circa, viaggiava quale trasportata a bordo della Volkswagen Touareg targa ES493WA, assicurata con la
Reale Mutua Ass.ni, condotta dal proprietario , lungo il tratto Controparte_3
autostradale Caserta–Nola–Salerno, all'altezza del km 43+500, nel territorio del
Comune di Castel San Giorgio (SA) e rimaneva coinvolta in un sinistro stradale dal quale riportava gravi lesioni personali.
Il veicolo condotto dal procedeva nella corsia di sinistra, impe- CP_3
gnato nel sorpasso di un autocarro Iveco 35 targato DC284LH. Durante tale ma-
novra, il conducente si avvedeva della presenza, sulla carreggiata, di un motovei-
colo Piaggio Beverly targato CY71585, ribaltato al suolo, nonché di un soggetto che si muoveva trasversalmente rispetto al senso di marcia, presumibilmente nel tentativo di rialzare o spostare lo scooter, effettuava una manovra d'emergenza spostandosi repentinamente verso destra per evitare l'impatto con il pedone e con lo scooter.
La manovra di emergenza consentiva di evitare l'urto con il motoveicolo e con il soggetto presente in carreggiata, ma non impediva la collisione – verifica-
tasi in corsia centrale – tra la parte anteriore destra (frontale e spigolo) della e la parte posteriore dell'autocarro Iveco, anch'esso in fase di bru- CP_5
sca frenata.
4
A bordo dell'autovettura si trovavano, oltre alla , posta sul sedile Pt_1
posteriore, anche il , seduto sul sedile anteriore passeggero, e lo stes- Persona_1
so alla guida. Sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Stradale, CP_3
che redigeva rapporto di incidente, contestando al la violazione dell'art. CP_3
149, commi 1 e 5, C.d.S., per mancata osservanza della distanza di sicurezza.
A seguito dell'urto, la riportava plurime lesioni, venendo imme- Pt_1
diatamente trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale
“Villa Malta” di Sarno. Le veniva diagnosticata, tra l'altro, una frattura pluri-
frammentaria della testa omerale destra, per la quale veniva sottoposta il 22 di-
cembre 2015 ad intervento chirurgico di riduzione cruenta con osteosintesi me-
diante placca e viti. Successivamente, il 25 ottobre 2017, si rendeva necessario un secondo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, eseguito presso l Dalla documentazione sanitaria emer- Controparte_6
gono, inoltre, ulteriori esiti traumatici a carico della colonna vertebrale, nonché
conseguenze di natura psichica.
La consulenza medico-legale di parte attrice quantificava i postumi per-
manenti nella misura del 16%, con periodi di inabilità temporanea assoluta e par-
ziale dettagliatamente indicati.
L'attrice riferiva di avere trasmesso formale messa in mora alla compa-
gnia assicurativa già in data 27 ottobre 2016, seguita da successivi solleciti e dall'invito alla negoziazione assistita del 2 febbraio 2023. Sottopostasi, su richie-
sta della compagnia, a visita medico-legale in data 14 dicembre 2022, riceveva dalla Reale Mutua, in data 7 febbraio 2023, un assegno di euro 30.000,00, che el-
la dichiarava di accettare a titolo di acconto, non ritenendo congruo l'importo ri-
spetto al danno effettivamente patito.
5
L'attrice deduceva di avere riportato significative limitazioni funzionali dell'arto superiore destro — essendo destrorsa — con compromissione delle più
comuni attività quotidiane (cura della persona, guida, movimenti sopraelevati),
nonché un deterioramento delle condizioni psicofisiche, documentato da certifi-
cazione specialistica.
Alla luce del persistente dissenso sulla quantificazione del danno, l'attrice introduceva il presente giudizio chiedendo il ristoro integrale dei pregiudizi pa-
trimoniali e non patrimoniali subiti.
Con ordinanza del 28.11.2023 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti, confermava la data indicata in citazione e concedeva i termini di cui all'art. 171- ter c.p.c.
Il 10.01.2024, si costituiva nel presente giudizio la Controparte_7
che eccepiva preliminarmente l' improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148
d.lgs. 209/2005, per asserita incompletezza della richiesta stragiudiziale, in quan-
to non conteneva tutti gli elementi obbligatori (circostanze del sinistro, dati ana-
grafici e fiscali, dati reddituali, attestazioni mediche, indicazioni sull'ispezione del veicolo). La convenuta richiamava la giurisprudenza secondo cui l'assenza di tali requisiti impedisce il decorso dello spatium deliberandi e comporta impropo-
nibilità della domanda giudiziale.
Eccepiva, altresì l' improcedibilità ex art. 135, comma 3-bis, Cod. Ass.,
come modificato dalla L. 124/2017, per mancata tempestiva indicazione dei te-
stimoni già nella richiesta risarcitoria o nell'invito alla negoziazione assistita, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale, nonchè la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., per difetto di sufficiente esposizione della dinamica del sinistro, delle conseguenze e dell'oggetto sostanziale della doman-
6
da, con lesione del diritto di difesa, il difetto di legittimazione delle parti, conte-
stando la sufficienza della documentazione prodotta (libretto di circolazione, vi-
sure PRA) a comprovare la titolarità del veicolo.
Nel merito, la convenuta contestava la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice, negando la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni.
Contestava altresì la natura e l'entità dei postumi, deducendo la mancanza di ido-
nei accertamenti clinico–strumentali per il riconoscimento di postumi permanenti da micropermanenti ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass. Chiedeva, quindi,
l'ammissione di CTU medico-legale, formulando articolati quesiti relativi alla natura delle lesioni, al nesso causale, alla documentazione medica prodotta e all'uso dei dispositivi di sicurezza.
La compagnia convenuta contestava altresì la quantificazione del danno,
impugnando la perizia medico-legale di parte e la documentazione allegata dall'attrice.
In via subordinata, eccepiva la cessata materia del contendere, ritenendo che la somma di € 30.000,00 già corrisposta doveva considerarsi satisfattiva del danno.
All'udienza del 2.02.2024 il Giudice si riservava;
a scioglimento della ri-
serva, con ordinanza del 08.02.2024, veniva disposta CTU medico legale, rin-
viando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.24, successi-
vamente indicata, a correzione dell'errore materiale, al 10.12.2024, con disposi-
zione alla trattazione scritta. Alla predetta udienza, per esigenze di ruolo, la cau-
sa veniva rinviata ai soli fini della rimessione in decisione all'udienza del
04.04.25.
Con ordinanza del 01.04.2024, il Giudice, rinviava ad altra udienza con
7
termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. al 07.11.25, con disposizione alla tratta-
zione scritta.
In sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, del-
le comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 281-
quinquies, comma 2, c.p.c.:
– Parte attrice richiamava integralmente le difese già svolte, contestando in toto le deduzioni avversarie. La comparsa conclusionale della convenuta con-
teneva eccezioni generiche e reiterative, già confutate, ed era comunque preclusa per tardiva costituzione. La convenuta non contestava né il fatto storico né il nes-
so causale, già riconosciuti anche in sede precontenziosa con la corresponsione di un risarcimento parziale. La controversia verteva esclusivamente sul quantum. La
CTU confermava il nesso causale e quantificava il danno biologico nel 13-14%,
in modo conforme alle linee guida;
l'istanza di rinnovo o di chiarimenti risultava infondata e dilatoria. La parte attrice insisteva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
– Parte convenuta reiterava l'eccezione di improcedibilità, improponibilità,
inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
Deduceva di aver già corrisposto il risarcimento dovuto e insisteva per la declara-
toria di cessata materia del contendere. Contestava la legittimazione passiva,
l'adempimento degli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni e la prova del fatto, del nesso causale e del quantum, impugnando la CTU e chiedendone il rinnovo o chiarimenti. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell'istante alle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 07.11.2025, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
8
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della
[...]
è stata correttamente proposta ai sensi dell'art. 141 Codice Controparte_8
Ass.ni (D.lgs. 209/2005), fattispecie normativa applicabile in ipotesi in cui il soggetto legittimato attivo sia il danneggiato principale e solo allorquando vi sia stato il coinvolgimento di almeno due veicoli nella causazione del sinistro, come nel caso in esame.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “L'a-
zione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è ag-
giuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assi-
curatore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'ac-
certamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito“. La tutela rafforzata così ricono-
sciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'im-
presa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (v.
Cass. civ., Sezioni Unite n. 35318/2022).
Fatta questa dovuta premessa, passando preliminarmente alla valutazione delle eccezioni sollevete da parte convenuta, in primis va rigettata l'eccezione di
9
improponibilità della domanda di parte attrice.
L' 141, comma 2 del CdA stabilisce che per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato deve promuovere la procedura risarcitoria prevista dall'articolo 148 CdA nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo.
Il predetto articolo va letto in combinato disposto con l'art. 145 CdA, ove è
stabilito che nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148 CdA, l'azione di risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero
90 nel caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato ab-
bia chiesto all'impresa assicuratrice il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità di cui all'articolo 148 CdA. Nel caso di specie parte attrice ha adempiuto alle condizio-
ni di cui testè indicate, mediante l'invio di lettera raccomandata contenente la ri-
chiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava più di novanta giorni prima dell'introduzione della lite, tanto da porta-
re ad una proposta di visita medico-legale da parte dell'assicurazione convenuta a cui terza trasportata regolarmente si sottoponeva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'improponibilità della domanda risarcitoria ex artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 è configurabile esclusivamente in caso di totale omissione della richiesta stragiudiziale, mentre la sua incompletez-
za non preclude l'azione giudiziale, incidendo al più sulla decorrenza del termine dilatorio (Cass. civ., sez. III, n. 20568/2014; n. 23955/2017; n. 1671/2018).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla compa-
gnia assicurativa convenuta, di nullità dell'atto di citazione per genericità. Ed in-
vero, come precisato dalla giurisprudenza, per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 10
164 c.p.c è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la cau-
sa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto. In particolare, per aversi nul-
lità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fon-
da la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa, quindi, ap-
prestare una compiuta difesa.
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass.
n. 3911 del 2001). Nel caso di specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
§ 2. Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre osservare come la semplificazione probatoria sottesa all'azione ex art. 141 CdA involge so-
lo la non necessità del compiuto accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro (salva l'ipotesi del caso fortuito); tuttavia, il terzo trasportato attore avrà sempre l'onere di fornire la compiuta prova circa l'ef-
fettivo accadimento del sinistro, di essersi trovato in qualità di trasportato su uno dei veicoli coinvolti nello scontro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'inci-
dente e i danni di cui richiede il risarcimento.
11
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce degli elementi probatori prodotti in atti e acquisiti al processo in corso di causa, deve ritenersi che parte attrice ab-
bia compiutamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo forni-
to prova dell'accadimento della qualità di trasportato, dell'avvenuto sinistro e del nesso causale tra l'evento e i danni subiti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione ex art. 141 d.lgs. 209/2005.
In particolare, l'intervento della Polizia Stradale, con redazione di apposi-
to verbale, costituisce prova documentale dell'esistenza del sinistro, del coinvol-
gimento dei veicoli e della presenza della danneggiata a bordo del mezzo assicu-
rato, della compagnia contraente l'assicurazione rc convenuta, prescindendo dall'accertamento delle responsabilità.
Parimenti, l'intervento del servizio di emergenza sanitaria 118, con tra-
sporto della danneggiata presso struttura ospedaliera e contestuale refertazione sanitaria, documenta in modo oggettivo l'immediatezza e la diretta riconducibili-
tà delle lesioni all'evento sinistroso, integrando piena prova del nesso causale tra il fatto e il danno lamentato.
La convenuta invece, nel costituirsi in giudizio, non ha svolto una conte-
stazione puntuale, specifica e circostanziata dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, limitandosi a generiche negazioni o a mere affermazioni difensive di stile, del tutto inidonee a contrastare efficacemente l'allegazione di parte attrice.
Secondo il disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., i fatti non specificamen-
te contestati dalla parte costituita devono ritenersi pacifici e, dunque, provati, con conseguente esonero della parte attrice dall'onere di fornire ulteriore dimostra-
zione degli stessi.
12
Nel caso di specie, la convenuta ha omesso di contestare in modo chiaro ed analitico i fatti costitutivi di diritto specificatamente indicati dall'attore a fon-
damento della propria domanda, vale a dire l'esistenza del sinistro, la presenza dell'attore a bordo del veicolo assicurato e la riconducibilità causale delle lesioni al sinistro.
Tale comportamento processuale integra una contestazione solo apparente,
che la giurisprudenza di legittimità equipara, quanto agli effetti, a una vera e pro-
pria mancata contestazione. Ne consegue che i fatti storici allegati dall'attrice de-
vono ritenersi definitivamente acquisiti al processo come fatti pacifici, non con-
troversi e non bisognosi di prova (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 31837/2021 Cass.
civ., Sez. III, sentenza n. 3680/2019).
Risulta, pertanto, pienamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice atteso che i fatti storici, specificatamente indicati dalla stessa, posti a base della domanda, risultano ampiamente provati anche per effetto della manca-
ta specifica contestazione della convenuta.
La domanda proposta merita accoglimento, non residuando alcuna effetti-
va controversia in ordine ai presupposti fattuali della pretesa azionata.
§ 4. Ciò posto, considerato il fatto storico provato, occorre individuare l'a-
rea del danno risarcibile nei confronti della e procedere alla Parte_1
sua determinazione e liquidazione.
Il danno alla persona è stato accertato dal nominato CTU medico-legale,
che ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni ri-
portate dall'attrice, precisando altresì che in sede di discussione medico legale non venivano considerati nè il preteso danno psichico, nè il preteso danno con-
causale con la frattura di D9 del 07.02.2017, crollo somatico vertebrale da evi-
13
dente osteoporosi, rilevando la sussistenza di:
1) riconoscimento del danno biologico al 13-14% in considerazione del danno anatomico, del danno funzionale e del danno estetico relativo all'esito ci-
catriziale chirurgico alla spalla destra, tenuto conto del trattamento chirurgico di osteosintesi con placca e viti con innesto osseo equino e tenodesi del C.L.B. ed un lungo periodo di riabilitazione, nonchè del II intervento chirurgico, relativo alla rimozione dei mezzi di sintesi;
2) una ITT di giorni 10; 3) una ITP al 75 % di giorni 40; 4) una ITP al
50% di giorni 30; 5) una ITP al 25% di giorni 30; 6)non incidenti sulla capacità
lavorativa; 7)congrue le spese mediche documentate per € 377,56.
Orbene, tali esiti peritali sono corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente deci-
sione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderi-
sce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della deci-
sione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013,
10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate, oltre che dalla documenta-
zione sanitaria messa a disposizione da parte attorea, da esaustiva valutazione dei dati anamnestici e accertamenti specifici sul periziato, pertanto esse sono condi-
vise e fatte proprie dal Giudicante, che le pone alla base della valutazione del danno non patrimoniale in capo alla Parte_1
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata nel ri-
spetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sen-
tenza n. 26972 dell'11 novembre 2008.
14
In tale arresto, la Suprema Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omnicomprensiva, all'interno della quale il riferimento a singole tipologie di pregiudizio, variamente denominate (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno alla vita di re-
lazione), risponde a mere esigenze descrittive, senza comportare il riconoscimen-
to di autonome e distinte categorie risarcitorie (Cass., SS.UU., n. 26972/2008;
Cass., 15 gennaio 2014, n. 687).
Ne consegue che il giudice è tenuto a procedere a una liquidazione unita-
ria del danno non patrimoniale, non suscettibile di frammentazione in sottocate-
gorie, accertando in concreto l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provato e garantendo un'integrale riparazione del danno subito. In tale valutazio-
ne devono essere considerate, in modo complessivo e unitario, tutte le sofferenze soggettive patite dalla vittima, nonché i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psico-fisica ha prodotto sulle condizioni personali e sugli aspetti di-
namico-relazionali della vita quotidiana, talora indicati come pregiudizi esisten-
ziali.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, nell'ambito del danno non patrimoniale da lesione della salute, è inammissibile ogni duplicazione risarcito-
ria, derivante dall'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In particola-
re, non è consentita la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva, quando quest'ultimo risulti già ricom-
preso nella valutazione complessiva del pregiudizio alla salute;
parimenti, non è
ammissibile la liquidazione separata del danno biologico rispetto al danno esteti-
co, al danno alla vita di relazione o al c.d. danno esistenziale (Cass., SS.UU., n.
26972/2008; Cass., 9 dicembre 2010, n. 24864; Cass., 16 maggio 2013, n. 11950;
15
Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire attra-
verso una valutazione complessiva e unitaria del pregiudizio subito, eventual-
mente suscettibile di personalizzazione in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato e alle concrete ripercussioni della lesione, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento e del divieto di duplicazione.
Ai fini della quantificazione, appare corretto fare applicazione delle tabel-
le elaborate dal Tribunale di Milano, in applicazione dell'arresto della Corte di
Cassazione, ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009, costituenti criterio equi-
tativo di riferimento privilegiato nella giurisprudenza di legittimità, in quanto idonee a garantire uniformità di trattamento e adeguata personalizzazione del ri-
sarcimento.
Nel caso di specie, non sussistono elementi che giustificano una persona-
lizzazione in aumento del danno non patrimoniale rispetto ai valori tabellari me-
di, infatti, nulla in tal senso è stato articolato e provato dalla parte, in ordine al particolare e specifico aggravamento della propria condizione come conseguenza del sinistro.
Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione del CTU, si liquida a favore del-
la sessantaduenne al momento del sinistro, la somma com- Parte_1
plessiva di euro 37.644,06 (di euro 30.079,00 per l'invalidità permanente, euro
7.817,50 per la temporanea, come graduata e per la durata indicata dal CTU ed euro 377,56 per le spese mediche).
Dal complessivo importo, così determinato, deve essere scomputata la somma di euro 30.000,00, già corrisposta dalla compagnia assicurativa accettata a titolo di acconto sul maggior dovuto, somma che costituisce riconoscimento
16
dell'obbligo risarcitorio e che va imputata in diminuzione del credito risarcitorio complessivo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del resi-
duo importo pari ad euro 7.644,06, comprensivo delle spese mediche, oltre inte-
ressi, come di seguito specificati, e rivalutazione nei termini di legge.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e del consolidato orientamento giurisprudenziale, non si ritiene di dover liquidare, in questa sede, il danno mora-
le soggettivo, né con riferimento al periodo di inabilità temporanea, né alla fase successiva alla stabilizzazione dei postumi.
Il danno morale va inteso quale sofferenza soggettiva interiore, patema d'animo e turbamento emotivo conseguente alla lesione, che, in caso di danno al-
la salute, risulta normalmente connaturato alla stessa lesione, ma che può assu-
mere particolare intensità in relazione alle modalità dell'evento, alla durata delle cure, ai trattamenti chirurgici subiti e alle concrete ripercussioni sulla sfera per-
sonale del danneggiato.
Nel caso di specie, la sofferenza morale patita dalla parte attrice risulta de-
sumibile in re ipsa dalla natura e dalla gravità delle lesioni accertate dal CTU,
che hanno comportato un intervento chirurgico invasivo, un secondo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi, un lungo periodo di riabilitazione e la per-
manenza di esiti cicatriziali visibili, con conseguente compromissione, seppur non lavorativa, della sfera personale e relazionale. Tale sofferenza non può tutta-
via formare oggetto di una liquidazione autonoma e separata, dovendo essere ri-
compresa nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, mediante un'adeguata personalizzazione del risarcimento rispetto ai valori tabellari medi,
nei limiti consentiti e in coerenza con le circostanze del caso concreto. Pertanto,
il danno morale patito dalla parte attrice è stato valutato unitamente al danno bio-
17
logico permanente e temporaneo, concorrendo alla determinazione del comples-
sivo danno non patrimoniale risarcibile, senza dar luogo a indebite duplicazioni risarcitorie.
Con riguardo alla rivalutazione monetaria e agli interessi, sulla somma li-
quidata a titolo risarcitorio competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso fino al saldo. Gli interessi decorrono dalla data del sinistro al saldo e devono essere calcolati sul credito risarcitorio devalu-
tato alla data del sinistro e progressivamente rivalutato annualmente fino all'at-
tualità, trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta al mo-
mento del deposito della sentenza con produzione di interessi legali fino al pa-
gamento effettivo (cfr. Tra le tante Cass. S.U. n. 1712 del 1995). Sull'importo complessivo, devono poi essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi morato-
ri al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla sentenza al saldo.
Sulla somma per spese mediche invece spetteranno gli interessi legali.
Parte attrice ha inoltre chiesto l'applicazione dell'art. 1284 c.c. comma quarto, ovvero degli interessi di cui alla legislazione sulle transazioni commercia-
li, decorrenti dalla data della notificazione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Il tribunale ritiene che tale norma non possa applicarsi alla fattispecie in esame atteso che, il rimedio volto a compensare la perdita di valore del quantum risarcito, di cui all'arresto delle S.U. n. 1712 del 1995, ovvero la somma degli interessi legali e della rivalutazione, sia ampiamente satisfattivo nei confronti del danneggiato, tenuto conto anche della circostanza che la norma presuppone, al di là del titolo giuridico della pretesa, che la somma sia determinata nel suo am-
montare sin da prima della domanda.
18
§ 2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispo-
sitivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, ( scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00), sulla base dei parametri medi per la complessità delle que-
stioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del Giudice monocrati-
co dott. Diego Ragozini, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice, e per l'effetto condanna i con-
venuti, e la , in solido tra loro, al pa- Controparte_3 Controparte_7
gamento della somma residua di euro 7.266,46, con interessi legali e rivalutazio-
ne dalla data del 19.12.2015 sino alla data della sentenza, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla sentenza al soddisfo in favore di
[...]
Pt_1
2) condanna i convenuti, e la Controparte_3 Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 377,56 oltre interessi
[...]
legali ex art. 1284 c.c. comma 1, dagli esborsi alla notificazione della citazione e con interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla notificazione del-
la citazione al soddisfo in favore di Parte_1
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presen-
te giudizio che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre al rimborso delle spese documentate, spese generali al 15%, oneri ed accessori come per legge, con di-
strazione in favore dell'Avv. Stefano Maione, antistatario oltre spese di ctu;
19
Così deciso, Napoli, 18.12.2025
Il Giudi-
ce
Dr. Diego Ragozini
20