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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6558 anno 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa VI BO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN NE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. attore contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(CF: ) E (CF: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Borzillo ed elettivamente domiciliati in Indirizzo
Telematico. convenuti
(CF. ) Controparte_4 C.F._5 convenuta contumace OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale i convenuti in epigrafe indicati esponendo:
- di essere proprietario dell'appartamento sito in S. Felice a Cancello (CE), al Corso
Abatemarco n.90, riportato nel NCEU al foglio 22, part. 5324 sub 16 (ex foglio 22, part.5324, sub 11 ed ex foglio 22, part. 245, sub 11, scaturita dalla particella 245, sub 3), con accesso dal
cortile del fabbricato, giusto decreto del Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Fallimentare,
G.D. dr. , del 28/11/98, Rep. n.2724, con il quale veniva trasferito Persona_1 all'attore detto immobile, nell'ambito della procedura fallimentare n.5562 contro
[...]
con sede in S. Felice a Cancello, Via Circumvallazione Controparte_5
n.8, nonché , , Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 CP_8
e , soci illimitatamente responsabili, tutti dichiarati falliti con
[...] Controparte_9 sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.1642 del 15-22/6/88;
- che i predetti fratelli , in comunione e in parti uguali avevano acquistato CP_4
l'appartamento in questione dalla sorella con il medesimo atto di Persona_2 divisione alle altre due sorelle, e erano stati attribuiti i Controparte_10 Controparte_4 restanti due appartamenti che costituiscono l'intero fabbricato in cui trovasi l'appartamento dell'attore, e, specificatamente, a l'appartamento al piano terra (riportato Controparte_10 nel NCEU foglio 22, part.5324, sub 8, ex foglio 22, part. 245, sub 8), e a Controparte_4 quello al piano primo (riportato nel NCEU foglio 22, part. 5324, sub 13 ex foglio 22, part.245, sub 13);
- che tutti gli appartamenti sopra descritti (quello attualmente di ma già di Pt_1 [...]
e poi dei fratelli e quelli di e Persona_2 CP_4 Controparte_10 CP_4
) hanno accesso dal portone che si affaccia su Corso Abatemarco e hanno in comune il
[...] cortile antistante le loro rispettive proprietà;
- che Sig.ri , e , sono comproprietari CP_2 CP_3 Controparte_1
dell'appartamento, sito in San Felice a Cancello (CE), al Corso Abatemarco n.90, come riportato nel NCEU al foglio 22, particella 5324 sub 8, piano terra pervenuto agli odierni convenuti in seguito alla successione della sig.ra ; Controparte_10
- che PEC dell'8/2/19 (all.3), l'istante aveva invitato il sig. (nonché il Controparte_2
figlio ) a rimuovere tutto quanto dagli stessi illegittimamente realizzato e/o posto da CP_1 circa due anni, nel cortile comune (stendibiancheria, il cancelletto metallico apposto innanzi l'appartamento dei il ripostiglio/deposito a servizio del medesimo appartamento CP_1 ecc.);
- che all'atto della comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione promossa dall'attore, conclusasi con esito negativo, i convenuti hanno provveduto CP_1 all'eliminazione del solo cancelletto mentre continuano ad utilizzare il detto cortile comune in
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modo esclusivo (da proprietari), impendendone l'uso all'attore (secondo il proprio diritto), ponendo in modo stabile fioriere, stenditoi, tavolini e simili.
L'attore ha chiesto, pertanto, il ripristino dello status quo ante nonché l'eliminazione di quanto posto illegittimamente dai convenuti nel cortile, con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i Sigg. , e Controparte_1 CP_3 CP_2 con comparsa del 20.01.2021, i quali hanno preliminarmente chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei Sigg. e in quanto residenti altrove, Controparte_2 CP_3 benché siano comproprietari;
nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto (e comunque esercitando in via esclusiva il possesso da oltre venti anni indisturbati, attraverso l'installazione sia del cancelletto che dello stendi biancheria amovibile, avrebbero in ogni caso maturato le condizioni al fine di farsi sentire dichiarare l'intervenuta usucapione), nonché la condanna dell''attore al risarcimento, in favore del sig.
, del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Controparte_1
Vinte le spese con attribuzione.
Benché ritualmente citata non si è costituita della quale è stata, Controparte_4 pertanto, dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, successivamente, all'esito dell'assunzione della disposta prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
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La domanda è infondata e come tale non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ebbene, la norma da assumere a riferimento al fine di appurare la legittimità, o meno, dell'utilizzo del cortile comune da parte dei convenuti è quella posta dall'art. 1102 c.c., a tenore del quale: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Nell'ambito normativo così delineato, sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità, secondo indirizzo consolidato, ha evidenziato che la nozione di 'pari uso' 'non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione,
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a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione' (Cass. civ., sez. II, 05.10.2009, n. 21256) e che
'l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare' (Cass. civ., sez.
II, 27.02.2007, n. 4617). Sotto il secondo profilo, poi, la norma in argomento, nell'accordare a
'ciascun proprietario' il 'diritto di trarre dal bene comune un'utilità più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari', pone il limite dell'insussistenza di
'contrasto' tra 'l'utilità, che il condomino intenda ricavare dall'uso della parte comune' e 'la specifica destinazione della medesima' (Cass. civ., sez. II, 07.06.2011, n. 12310).
Alla luce dei principi enunciati e sulla base delle risultanze istruttorie, nel caso di specie, i manufatti (sostanzialmente stendibiancheria e fioriere) posti all'interno del cortile comune integrano manifestazioni di facoltà consentite al comunista ex art. 1102 c.c., nell'impiego d'uso del bene comune compatibile con l'altrui diritto, non comportando modifica alla sua natura e funzione, né un'alterazione del decoro architettonico del fabbricato;
ciò anche alla luce della rimozione, ad opera della stessa parte convenuta, del cancelletto di cui in premessa precedentemente dalla stessa installato all'esterno del proprio appartamento posto al piano terra, per la qual questione risulta, pacificamente, dunque, cessata la materia del contendere.
Ad ogni modo, nessuna prova corroborante è stata fornita dall'attore circa la asserita limitazione del proprio diritto di godimento del cortile. Invero, gli stessi testi escussi di parte attrice (di cui è verbale agli atti) riferiscono di fioriere in cemento poste in orizzontale o in verticale (sul lato del muro) e, dunque, non sempre nella stessa posizione;
ugualmente per gli stendibiancheria, di cui i testi riferiscono di averli visti collocati di volta in volta in posizioni diverse, a riprova della amovibilità degli stessi. Non è, comunque, provata la circostanza che il abbia subito e subisca una ostruzione e/o limitazione giuridicamente e fattualmente Pt_1 rilevante dell'uso allo stesso consentito del cortile comune, non avendone parte convenuta precluso il passaggio.
Passando ora all'eccezione di usucapione avanzata dai , la stessa deve considerarsi CP_1 tardiva, giacché “la eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta qualora assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la
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formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (Cass. n. 18108/2024). Nel caso de quo, i convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 20.01.2021, per l'udienza fissata in data 21.01.2021, e, dunque, in ogni caso tardiva rispetto alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Né può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri e CP_2 CP_3
, essendo stata, correttamente, la domanda proposta nei confronti di tutti i
[...] comproprietari, essendo irrilevante, a tal fine, la residenza degli stessi.
In definitiva, nessuna violazione dell'art. 1102 c.c. appare essere stata commessa dalla parte convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda attorea appare sfornita di fondamento e va per l'effetto rigettata.
In ragione della parziale cessazione della materia del contendere alla luce della spontanea rimozione, ad opera della parte convenuta, del manufatto (il cancelletto), che avrebbe senz'altro costituito un limite all'utilizzo del cortile comune, si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisando i caratteri del dolo e della colpa grave nella condotta processuale dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 24/10/2025.
Il giudice
VI BO
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