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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 199 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Dettori e Carlo Demurtas, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. , CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(c.f. ), (c.f. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
, (c.f. ), (c.f. C.F._11 Parte_5 C.F._12 Parte_6
), (c.f. , (c.f. C.F._13 CP_8 C.F._14 CP_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_10 C.F._16 CP_11
), C.F._17 convenuti - contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
pagina 1 di 4 1) Accertare quanto esposto in premessa e dichiarare e proprietari Parte_1 Parte_2 per intervenuta usucapione dell'immobile sito in territorio del Comune di Bari Sardo, nella Via Mare, distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 2135 sub 5, categoria A/2, classe 6, suddiviso tra piano seminterrato, piano terra, piano primo e area cortilizia di pertinenza, il tutto confinante con la via Mare, la via Giardini, proprietà eredi e proprietà Persona_1 eredi , salvo altri. CP_7
2) Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione del fabbricato e dell'aera cortilizia di pertinenza, sito in Bari Sardo, nella via Mare, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 15, particella 2135, subalterno 5.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato l'immobile in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, di aver costruito prima il piano seminterrato e il piano terra del fabbricato per risiedervi e successivamente il piano primo;
di aver provveduto a recintare l'intera proprietà con muri e rete metallica, nonché di aver provveduto alla cura e alla manutenzione dell'immobile, in particolare degli infissi e degli impianti e di aver attivato e sostenuto le spese delle utenze.
Inoltre, hanno specificato che una parte dell'immobile era stato adibito a studio fotografico, dove l'attore aveva esercitato fino alla pensione, l'attività di fotografo.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. pagina 2 di 4 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e dell'area cortilizia di pertinenza in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie e nell'aerofotogrammetria esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 21 maggio Tes_1 Testimone_2
2025).
e hanno specificato che dagli anni Ottanta gli attori hanno utilizzato il Tes_1 Testimone_2 fabbricato e l'area cortilizia di pertinenza oggetto di causa come abitazione ed inoltre che nel piano terra negli anni Ottanta, Novanta e Duemila vi era lo studio fotografico.
I testi hanno riferito che gli attori hanno utilizzato e utilizzano il fabbricato articolato su due livelli fuori terra, composto da un piano seminterrato, dal piano terra e dal piano primo. Hanno specificato che al piano terra vi era lo studio fotografico e l'appartamento dove gli attori abitavano;
dopo aver costruito il primo piano, gli attori hanno trasferito la loro abitazione al piano superiore e hanno adibito il piano terra a deposito.
pagina 3 di 4 I testi hanno anche riferito che gli attori nell'aera cortilizia di pertinenza coltivano l'orto stagionale e Test sono presenti degli alberi da frutto (melo, arancio, pesco per il teste , limone per Tes_3 Tes_4 il teste . Tes_2
Entrambi i testi hanno confermato la presenza della recinzione in parte con rete metallica e in parte con muro a blocchetti e di un cancello carrabile nella via Mare.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si è sempre comportati come proprietari del fabbricato e dell'area cortilizia di pertinenza che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attoria in quanto parenti e affini, nonché in ragione del rapporto di frequentazione (il teste
[...]
è zio dell'attrice, quest'ultima è nipote del marito del teste . Tes_1 Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...]
hanno acquistato la proprietà del fabbricato e dell'area cortilizia di pertinenza oggetto di causa Pt_2 per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
e (c.f. ), proprietari dell'immobile sito C.F._1 Parte_2 C.F._2 in Bari Sardo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 2135, subalterno 5;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 199 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Dettori e Carlo Demurtas, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. , CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(c.f. ), (c.f. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
, (c.f. ), (c.f. C.F._11 Parte_5 C.F._12 Parte_6
), (c.f. , (c.f. C.F._13 CP_8 C.F._14 CP_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_10 C.F._16 CP_11
), C.F._17 convenuti - contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
pagina 1 di 4 1) Accertare quanto esposto in premessa e dichiarare e proprietari Parte_1 Parte_2 per intervenuta usucapione dell'immobile sito in territorio del Comune di Bari Sardo, nella Via Mare, distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 2135 sub 5, categoria A/2, classe 6, suddiviso tra piano seminterrato, piano terra, piano primo e area cortilizia di pertinenza, il tutto confinante con la via Mare, la via Giardini, proprietà eredi e proprietà Persona_1 eredi , salvo altri. CP_7
2) Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione del fabbricato e dell'aera cortilizia di pertinenza, sito in Bari Sardo, nella via Mare, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 15, particella 2135, subalterno 5.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato l'immobile in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, di aver costruito prima il piano seminterrato e il piano terra del fabbricato per risiedervi e successivamente il piano primo;
di aver provveduto a recintare l'intera proprietà con muri e rete metallica, nonché di aver provveduto alla cura e alla manutenzione dell'immobile, in particolare degli infissi e degli impianti e di aver attivato e sostenuto le spese delle utenze.
Inoltre, hanno specificato che una parte dell'immobile era stato adibito a studio fotografico, dove l'attore aveva esercitato fino alla pensione, l'attività di fotografo.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. pagina 2 di 4 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e dell'area cortilizia di pertinenza in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie e nell'aerofotogrammetria esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 21 maggio Tes_1 Testimone_2
2025).
e hanno specificato che dagli anni Ottanta gli attori hanno utilizzato il Tes_1 Testimone_2 fabbricato e l'area cortilizia di pertinenza oggetto di causa come abitazione ed inoltre che nel piano terra negli anni Ottanta, Novanta e Duemila vi era lo studio fotografico.
I testi hanno riferito che gli attori hanno utilizzato e utilizzano il fabbricato articolato su due livelli fuori terra, composto da un piano seminterrato, dal piano terra e dal piano primo. Hanno specificato che al piano terra vi era lo studio fotografico e l'appartamento dove gli attori abitavano;
dopo aver costruito il primo piano, gli attori hanno trasferito la loro abitazione al piano superiore e hanno adibito il piano terra a deposito.
pagina 3 di 4 I testi hanno anche riferito che gli attori nell'aera cortilizia di pertinenza coltivano l'orto stagionale e Test sono presenti degli alberi da frutto (melo, arancio, pesco per il teste , limone per Tes_3 Tes_4 il teste . Tes_2
Entrambi i testi hanno confermato la presenza della recinzione in parte con rete metallica e in parte con muro a blocchetti e di un cancello carrabile nella via Mare.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si è sempre comportati come proprietari del fabbricato e dell'area cortilizia di pertinenza che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attoria in quanto parenti e affini, nonché in ragione del rapporto di frequentazione (il teste
[...]
è zio dell'attrice, quest'ultima è nipote del marito del teste . Tes_1 Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...]
hanno acquistato la proprietà del fabbricato e dell'area cortilizia di pertinenza oggetto di causa Pt_2 per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
e (c.f. ), proprietari dell'immobile sito C.F._1 Parte_2 C.F._2 in Bari Sardo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 2135, subalterno 5;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 4 di 4