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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3421/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. USELLI PIER Parte_1 C.F._1
CO,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. USELLI PIER Controparte_1 C.F._2
CO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 1681/2023 del
11/10/2023, pubblicata in data 17/10/2023, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 4604/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 4 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Viene previsto l'affido condiviso del figlio minore salvaguardando il diritto del medesimo a mantenere un rapporto equilibrato e continuo con ciascun genitore, di ricevere cure ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli scendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori provvederanno ad educarlo ed allevarlo nel rispetto reciproco concordando le linee guida relative alla loro educazione.
Essi si impegneranno a favorire la centralità dell'interesse del minore ed eserciteranno in forma congiunta, e supportandosi a vicenda, la responsabilità su di esso per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
In mancanza di accordo tra i genitori relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, questi si impegneranno a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attenersi alla decisione del giudice all'uopo adito.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, eserciterà separatamente, ed in via esclusiva, la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà il minore presso di sé dovrà, preventivamente, informare l'altro genitore su eventuali visite mediche e/o esami cui il figlio dovrà sopporsi.
Viene previsto per il genitore non collocatario un diritto di vista senza particolari limitazioni ovvero quando sia possibile e/o desiderato dal figlio, ma previo accordo con il genitore collocatario tenuto conto delle esigenze del minore e degli impegni del predetto genitore collocatario.
Viene previsto in ogni caso il seguente diritto di visita: durante le festività natalizie e pasquali e durante le vacanze estive verranno previsti periodi continuativi da trascorrere con il figlio da concordare tra le parti, a Pasqua verranno concordati i periodi in considerazione delle vacanze scolastiche;
pagina 2 di 4 nel periodo estivo vengono previsti almeno 15 giorni anche non continuativi per ciascun genitore e da incrementare con la crescita del minore periodo nei quali viene sospeso l'ordinario diritto di vista;
2) La casa familiare sita a San Cesario sul Panaro (MO), in Via Giovanni XXII n. 11/b veniva assegnata al Sig. già proprietario della stessa, che vi risiede con la prole;
Parte_1
3) la Sig.ra verserà al Sig. a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli la somma di €250;
4) la Sig.ra terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Controparte_1 secondo il Protocollo sulle Spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 25/09/2019 pubblicato dal Tribunale di Modena e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro IO giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 4 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 22/08/2010; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN CESARIO S/P il 23/05/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...] contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2010 -
Atto n.
3 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3421/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. USELLI PIER Parte_1 C.F._1
CO,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. USELLI PIER Controparte_1 C.F._2
CO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 1681/2023 del
11/10/2023, pubblicata in data 17/10/2023, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 4604/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 4 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Viene previsto l'affido condiviso del figlio minore salvaguardando il diritto del medesimo a mantenere un rapporto equilibrato e continuo con ciascun genitore, di ricevere cure ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli scendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori provvederanno ad educarlo ed allevarlo nel rispetto reciproco concordando le linee guida relative alla loro educazione.
Essi si impegneranno a favorire la centralità dell'interesse del minore ed eserciteranno in forma congiunta, e supportandosi a vicenda, la responsabilità su di esso per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
In mancanza di accordo tra i genitori relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, questi si impegneranno a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attenersi alla decisione del giudice all'uopo adito.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, eserciterà separatamente, ed in via esclusiva, la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà il minore presso di sé dovrà, preventivamente, informare l'altro genitore su eventuali visite mediche e/o esami cui il figlio dovrà sopporsi.
Viene previsto per il genitore non collocatario un diritto di vista senza particolari limitazioni ovvero quando sia possibile e/o desiderato dal figlio, ma previo accordo con il genitore collocatario tenuto conto delle esigenze del minore e degli impegni del predetto genitore collocatario.
Viene previsto in ogni caso il seguente diritto di visita: durante le festività natalizie e pasquali e durante le vacanze estive verranno previsti periodi continuativi da trascorrere con il figlio da concordare tra le parti, a Pasqua verranno concordati i periodi in considerazione delle vacanze scolastiche;
pagina 2 di 4 nel periodo estivo vengono previsti almeno 15 giorni anche non continuativi per ciascun genitore e da incrementare con la crescita del minore periodo nei quali viene sospeso l'ordinario diritto di vista;
2) La casa familiare sita a San Cesario sul Panaro (MO), in Via Giovanni XXII n. 11/b veniva assegnata al Sig. già proprietario della stessa, che vi risiede con la prole;
Parte_1
3) la Sig.ra verserà al Sig. a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli la somma di €250;
4) la Sig.ra terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Controparte_1 secondo il Protocollo sulle Spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 25/09/2019 pubblicato dal Tribunale di Modena e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro IO giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 4 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 22/08/2010; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN CESARIO S/P il 23/05/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...] contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2010 -
Atto n.
3 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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