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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3199/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229003918238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 22.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 6.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1, C.F: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Scicli, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di reclamo, nei confronti del suddetto ente, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229003918238/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Ragusa il
6.6.2023, portante una richiesta di pagamento di € 231,93 a titolo di bollo auto, anno 2014 e relativi accessori.
Il ricorrente sosteneva il vizio dell'atto impugnato per prescrizione triennale e per difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di ritenere nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni depositate il 2.1.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_1, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_3, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione “dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale “.
Rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo in quanto regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente.
Sosteneva la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine al merito della pretesa creditoria ed alla sua decadenza.
Evidenziava l'interruzione della prescrizione con la notifica, in data 19.7.2018, della cartella n°
29720180002413740000, nonché la successiva sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in applicazione della normativa emergenziale emanata per contrastare la diffusione del virus COVID 19.
Formulava richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore.
Riteneva la cartella adeguatamente motivata.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 546/92; in via principale di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in relazione ai motivi di ricorso riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 9.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità.
Prevede l'art. 18, 2° comma, del D.Lgs. n° 546/1992 che “il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.”
Dispone il quarto comma dello stesso articolo che “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.”
L'ufficio nei cui confronti il ricorso è stato proposto risulta indicato, anche se in modo non esplicito e non completamente corretto nella forma, nell'”Agenzia delle Entrate e di Riscossione di Ragusa” (rectius: Agenzia delle Entrate Riscossione), sia a pag. 1, rigo 12, quale notificatore dell'intimazione impugnata, che a pag.
3 rigo 11, nell'ambito della richiesta di mediazione. In ogni caso non vi è alcun dubbio sull'individuazione del soggetto nei confronti del quale è stato proposto il ricorso.
Pur non essendo inammissibile, il ricorso è infondato e va rigettato.
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, infatti, dimostrato di aver notificato direttamente a mezzo posta con consegna a mani di persona di famiglia del destinatario sia la cartella n° 29720180002413740000, in data 19.7.2018, sia una prima intimazione di pagamento n° 29720199001028825, in data 30.12.2019.
È da tale ultima data, maggiorata di sessanta giorni, che va computato l'ulteriore termine di prescrizione triennale, determinandolo in prima istanza in data 28.2.2023.
In adesione all'ultimo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, infatti, ai fini del computo della prescrizione in materia di tassa auto, va applicato il principio secondo il quale: "Allorquando sia stato notificato un avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, ai fini della verifica della tempestività della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva non può trovare applicazione la previsione dell' art. 5, comma 51, del D.L. 953-1982 del D.L. 953-1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
53-1983 e modificato dall'art. 3 del D.L. 2-1986, convertito, con modificazioni, nella legge 60-1986, disposizione che non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, dovendosi applicare, la disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 cod. civ., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione il nuovo termine, nel caso di specie triennale, inizia a decorrere dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso". (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 18006 dell'1/7/2024).
Senonché l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto
“Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto
“Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del
14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L.
n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il
D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021. In applicazione delle suddette disposizioni dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Considerato che alla data della iniziale della sospensione (8.3.2020) mancavano quasi due anni per maturare il periodo prescrizionale triennale gli stessi vanno conteggiati a partire dalla data finale della sospensione (31.8.2021) per giungere ad individuare il termine di maturazione nell'anno 2024.
L'intimazione impugnata, notificata l'8.6.2023 (e non il 6.6.2023 come indicato il ricorso) è, pertanto ampiamente tempestiva.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 10692 del 19/4/2024)
L'intimazione impugnata è adeguatamente motivata perché fa espresso riferimento alla cartella sopra menzionata in precedenza notificata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali che comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa lì 9/9/2025
IL GIUDICE
EP TA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3199/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229003918238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 22.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 6.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1, C.F: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Scicli, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di reclamo, nei confronti del suddetto ente, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229003918238/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Ragusa il
6.6.2023, portante una richiesta di pagamento di € 231,93 a titolo di bollo auto, anno 2014 e relativi accessori.
Il ricorrente sosteneva il vizio dell'atto impugnato per prescrizione triennale e per difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di ritenere nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni depositate il 2.1.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_1, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_3, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione “dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale “.
Rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo in quanto regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente.
Sosteneva la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine al merito della pretesa creditoria ed alla sua decadenza.
Evidenziava l'interruzione della prescrizione con la notifica, in data 19.7.2018, della cartella n°
29720180002413740000, nonché la successiva sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in applicazione della normativa emergenziale emanata per contrastare la diffusione del virus COVID 19.
Formulava richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore.
Riteneva la cartella adeguatamente motivata.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 546/92; in via principale di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in relazione ai motivi di ricorso riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 9.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità.
Prevede l'art. 18, 2° comma, del D.Lgs. n° 546/1992 che “il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.”
Dispone il quarto comma dello stesso articolo che “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.”
L'ufficio nei cui confronti il ricorso è stato proposto risulta indicato, anche se in modo non esplicito e non completamente corretto nella forma, nell'”Agenzia delle Entrate e di Riscossione di Ragusa” (rectius: Agenzia delle Entrate Riscossione), sia a pag. 1, rigo 12, quale notificatore dell'intimazione impugnata, che a pag.
3 rigo 11, nell'ambito della richiesta di mediazione. In ogni caso non vi è alcun dubbio sull'individuazione del soggetto nei confronti del quale è stato proposto il ricorso.
Pur non essendo inammissibile, il ricorso è infondato e va rigettato.
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, infatti, dimostrato di aver notificato direttamente a mezzo posta con consegna a mani di persona di famiglia del destinatario sia la cartella n° 29720180002413740000, in data 19.7.2018, sia una prima intimazione di pagamento n° 29720199001028825, in data 30.12.2019.
È da tale ultima data, maggiorata di sessanta giorni, che va computato l'ulteriore termine di prescrizione triennale, determinandolo in prima istanza in data 28.2.2023.
In adesione all'ultimo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, infatti, ai fini del computo della prescrizione in materia di tassa auto, va applicato il principio secondo il quale: "Allorquando sia stato notificato un avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, ai fini della verifica della tempestività della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva non può trovare applicazione la previsione dell' art. 5, comma 51, del D.L. 953-1982 del D.L. 953-1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
53-1983 e modificato dall'art. 3 del D.L. 2-1986, convertito, con modificazioni, nella legge 60-1986, disposizione che non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, dovendosi applicare, la disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 cod. civ., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione il nuovo termine, nel caso di specie triennale, inizia a decorrere dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso". (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 18006 dell'1/7/2024).
Senonché l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto
“Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto
“Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del
14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L.
n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il
D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021. In applicazione delle suddette disposizioni dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Considerato che alla data della iniziale della sospensione (8.3.2020) mancavano quasi due anni per maturare il periodo prescrizionale triennale gli stessi vanno conteggiati a partire dalla data finale della sospensione (31.8.2021) per giungere ad individuare il termine di maturazione nell'anno 2024.
L'intimazione impugnata, notificata l'8.6.2023 (e non il 6.6.2023 come indicato il ricorso) è, pertanto ampiamente tempestiva.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 10692 del 19/4/2024)
L'intimazione impugnata è adeguatamente motivata perché fa espresso riferimento alla cartella sopra menzionata in precedenza notificata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali che comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa lì 9/9/2025
IL GIUDICE
EP TA