Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio per prescrizione triennale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, considerando l'interruzione della stessa con la notifica di precedente cartella e la successiva sospensione dei termini a causa della normativa emergenziale COVID-19, che ha posticipato la maturazione del termine prescrizionale all'anno 2024. L'intimazione, notificata nel 2023, è pertanto tempestiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato, poiché l'avviso di intimazione fa espresso riferimento alla precedente cartella di pagamento, la cui motivazione è sufficiente in quanto l'atto di intimazione ha contenuto vincolato e deve essere redatto in conformità al modello ministeriale.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'ufficio impositore

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'indicazione dell'ufficio fosse non esplicita e non completamente corretta nella forma, non vi fosse alcun dubbio sull'individuazione del soggetto nei confronti del quale era stato proposto il ricorso, rendendo l'eccezione di inammissibilità infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 42
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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