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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3923 2024 RG
FRA
Avv. ZANNINI Parte_1
FERRUCCIO
E
Avv. LAMBERTI Controparte_1
ALFONSO
Avv. Maria Pia TETI CP_2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio e al fine di sentir Controparte_1 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Giudice del Lavoro adito previo espletamento delle incombenze del rito in via preliminare sospendere la esecutorietà dei titoli impugnati nel merito in accoglimento del ricorso dichiarare la non debenza delle somme per la mancanza del presupposto impositivo e in ogni caso l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti portati dalle cartelle oggetto della presente opposizione e/o la nullità per la mancata notifica delle stesse. Infine, disporre l'ordine di cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo tg FB294RC
Con vittoria di spese e onorari.”.
Dopo aver indicato le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito (in tutto 19) ha esposto i motivi di opposizione di seguito riportati.
In primo luogo, era carente il presupposto della fattispecie impositiva (aveva cessato l'attività di agente immobiliare, lavoratore autonomo, in data 2004 e già dal 6/12/2005 lavorava come assistente di volo presso Ryanair\Crewlink in Germania Francoforte, poi trasferito 11/06/2006 a Stoccolma presso l'aeroporto svedese fino al 01/07/2006 per poi essere trasferito presso l'aeroporto di Roma Ciampino dove ancora oggi prestava servizio (l'adempimento contributivo succedutosi negli anni era sempre spettato al datore di lavoro, come lavoratore subordinato);
L'ente della riscossione, di poi, aveva notificato l'atto impugnato ed i precedenti ivi contenuti ad indirizzo errato;
egli non risiedeva (più) in Via dei Romagnoli Roma, ma a
Treviso, in Via Giorgione, n. 32 come evincibile dal certificato di residenza e dalla dichiarazione che si allega nonché dall'atto di acquisto della vettura Targata FB294RC dove risultava la residenza a Treviso.
Del resto, le cartelle e gli atti non avrebbero potuto essere notificati direttamente dall'Agente tramite il servizio postale con avviso di ricezione poiché necessario l'intervento dei soggetti previsti ed abilitati dall'art. 26, primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sulla notifica della cartella di pagamento (cioè, i soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge oppure da una convenzione conclusa tra il e il concessionario dai messi comunali o dagli agenti di polizia CP_3
municipale), con conseguente inesistenza della stessa.
Ha quindi eccepito la prescrizione quinquennale relativamente a tutti i contributi, il difetto e mancanza di notifica di gran parte delle cartelle ed AAddAA (per come risultante dalla copia del preavviso di fermo ricevuto solo con modello RDI del
15.12.2023).
2. L si è costituita in via preliminare evidenziando, in relazione tutti i crediti di CP_1
cui alle cartelle in ricorso ed agli avvisi di addebito, ad eccezione di quello con nr.
39720160005694783000, come gli stessi fossero già stati tutti oggetto di autonomo sgravio integrale da parte dell' ai sensi della L.197/22 (finanziaria 2023) art. 1 CP_4 commi da 222 a 230 dal 2000 al 2015, per come risultante dai relativi allegati Estratti di
Ruolo.
Ha negato recisamente che le cartelle non fossero state notificate e che la residenza dell'epoca fosse diversa (come da verifiche anagrafiche del 16.06.2010, del 04.05.2011
e del 13.10.2011 presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma, in allegato, le quali comprovavano la residenza all'indirizzo delle avvenute notifiche) mentre gli AAddAA CP_ erano stati come di competenza, notificati dall'
L'Agente della Riscossione risultava essere, con riferimento a tutti i motivi di impugnazione relativi all'an ed al quantum della pretesa creditoria sollevati dalla ricorrente, assolutamente privo sia della legittimazione che della titolarità passiva, essendo, invece, individuabile quali unici legittimati e/o titolari passivi dell'azione posta in essere dall' come in atti, quale Ente impositore/creditore. CP_2
Sempre in via preliminare ha eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc da parte del ricorrente in relazione ai crediti portati dalle cartelle opposte ed a quelli relativi agli avvisi di addebito, ad eccezione dell'avviso di addebito nr. 397 2016 00056947 83
000, atteso che gli stessi sono già stati tutti oggetto di autonomo e precedente sgravio integrale da parte dell' ai sensi della L.197/22 (finanziaria 2023) art. 1 commi da CP_4
222 a 230 dal 2000 al 2015 e la infondatezza del rilievo relativo alla violazione dell'art. 26 DPR 602/73 in relazione alla notifica delle cartelle direttamente da parte del anche a mezzo servizio postale. CP_5
Relativamente all'unico AdA residuo (nr. 397 2016 00056947 83 000) la prescrizione risultava interrotta con l'intimazione di pagamento nr. 09720229046652381000, in atti, notificata a mani dello stesso ricorrente ex art. 138 cpc in data 10.01.2023 conseguendo che, anche la richiesta di cancellazione del fermo amministrativo, doveva ritenersi
Cont infondata in quanto tale atto conteneva anche il cit. .
CP_
3. L si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva quanto alla impugnazione del preavviso di comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in quanto concernente una procedura esecutiva di competenza esclusiva del concessionario della riscossione.
Ha rilevato come tutte le cartelle indicate risultavano stralciate (così come dimostrerà
L ) ad eccezione della n. 097/2009 00780041 44000 Controparte_7
e dell'avviso di addebito n. 397 2016 00056947 83000, quest'ultimo notificato regolarmente. Ha rilevato la inammissibilità del ricorso a fronte della rituale notifica di tali atti, per tardività, e mancata opposizione nel termine di legge, nonché che in ogni caso, il credito Cont di cui all' non stralciato, non era prescritto.
Alla odierna udienza, a seguito di controdeduzione di parte opponente, la quale Cont contestava l'avvenuta notificazione della cartella e dall' non sgravati, in quanto notificati ad indirizzo errato, concesso termine per scambio di note, il processo è stato deciso.
Il ricorso è infondato.
4.Osserva il Giudice che con l'odierna azione si chiede la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo indicato, nonché la declaratoria di non debenza delle somme sottese a tale iscrizione;
il ricorso è stato depositato in data 30.1.2024.
4.1. Il preavviso di fermo, datato 16.9.2023, per come si evince dalla (invero non molto chiara) esposizione del ricorso, sarebbe stato conosciuto solo con il modello RDI del
15.12.2023. Tuttavia, per come si evince dalla delega in atti (all. ric), il ricorrente chiede già in data 8.11.2023 all'Avv. Zannini, di acquisire informazioni quanto al predetto preavviso, comprovando quindi di averne avuto conoscenza già a tale data
(vieppiù esiste notifica via PEC, sempre indirizzata all'Avv. Zannini, del 21.12.2023, con la quale l' inoltra il cit. preavviso di fermo, facendo presente, quanto alla CP_1 notifica del 22.10.2016, di averla effettuata ai sensi dell'art. 26 comma 2, DPR
602/1973, presso gli uffici della CCIAA).
4.2. Orbene, ciò precisato va dato atto che residua esclusivamente l'esame delle poste Cont contenute nell' non sgravato, n. n. 397 2016 00056947 83000 (mentre la cartella n.
097/2009 00780041 44000 non risulta inserita nell'avviso, impugnato) che è stato emesso per poste contributive previdenziali dell'annualità 2005, e che risulta notificato CP_ in data 23/06/2016 per c.g. in via Francesca Bettini 5, sc. B, Roma (v. all. ; risulta poi la notifica della intimazione di pagamento n. 097 2022 904665381 000 in data
10.1.2023, alla via Giorgione 32 Treviso (v. relata in atti), ricevuta a mani dal CP_4
destinatario (odierno opponente).
4.3. Né può aderirsi alla eccezione relativa all'erroneità dell'indirizzo utilizzato per la notifica (non solo in quanto non è dato sapere da quanto il ricorrente non risiedeva – più- in via dei Romagnoli, in Roma per come dedotto (v. relativa allegazione del ricorso
“l'odierno ricorrente non riede più dal in Via dei Romagnoli Roma, ma a Treviso, in
Via Giorgione, n. 32…”) senza alcuna indicazione temporale, ma anche in quanto Cont l' risulta notificato alla via Francesca Bettini 5 dove, anche secondo la dichiarazione in atti il ricorrente risiedeva a tutto il maggio 2016 (dovendo tenersi conto dell'efficacia differita prevista per la variazione anagrafica).
4.4. Non può quindi revocarsi in dubbio, per la materia che residua, quindi, che eventuali vizi della notifiche dell'iscrizione a ruolo e degli atti impugnati lamentati da parte opponente si siano comunque sanati per l'eccepita decadenza ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999.
Conclusivamente, quindi, la presente opposizione va respinta mentre le spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al decisum, seguono come di norma il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.320,00 in favore di ognuna delle parti convenute, con distrazione quanto alla difesa dell'Agenzia.
Roma lì, 6.2.2025 Il Giudice