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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. RI DI, all'esito dell'udienza del 03/11/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 179 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data
03/11/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
nata il [...], Parte_1 Persona_1
nato il [...], nato il
[...] Parte_2
10.01.2003, nata il [...], Parte_3 [...] nata il [...], nato Parte_4 Parte_5 il 27.06.2000, tutti rappresentati e difesi, giusta la procura, rilasciata in calce al ricorso, dall'Avvocato Valentina Di Bartolomeo del foro di Roma
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente agisce innanzi l'intestato
Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1 lo status di cittadini italiani.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega e (prova) la discendenza in linea retta da , n. in Mosciano Sant'Angelo di Teramo, il 3-3-1896. Dall'unione Persona_2 dell'avo con , nasceva, in data 18-4-1930, la Controparte_2 Persona_3 quale, a sua volta, addiveniva a nozze, in data 26-12-1959, con . Gli Parte_6 odierni ricorrenti sono tutti figli e nipoti di . Persona_3
Così ricostruita la discendenza, nell'atto introduttivo al giudizio si evidenzia che i ricorrenti sono tutti discendenti di madre italiana (nella specie , n. il Persona_3
18.04.1930), sicché devono trovare applicazione, al caso in esame, i principi sanciti da
Corte Cost. sentenze nn. 30/1983 e 87/1975 e Cass. Civ. SS. UU. 25-2-2009 n. 4466.
2. Ritiene questo Giudice di non condividere tale prospettazione. A ben vedere, il matrimonio tra , prima nata dell'avo italiano, e , Persona_3 Parte_6 avviene in data 11-11-1961, successivamente dunque all'entrata in vigore della
Costituzione. , pertanto, non ha perso la propria cittadinanza in virtù Persona_3 delle nozze. Nel ricostruire la linea genealogica deve considerarsi quale avo, non già
bensì . La linea di discendenza dunque è maschile e non già Per_3 Persona_2 femminile. Tali conclusioni sono avvalorate proprio dalle pronunce giurisprudenziali
2 richiamate dalla difesa. Ed infatti, a fronte delle sentenze della Corte Costituzionale, la
Cass. civ., Sez. Unite, 25/02/2009, n. 4466, anche questa richiamata dagli stessi ricorrenti, evidenzia la necessità di un riconoscimento in sede giudiziaria in favore di donna che ha perduto la cittadinanza per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio – aggiunge la menzionata Cass. civ.,
Sez. Unite, 25/02/2009, n. 4466 – riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi (e va quindi riconosciuto) alla figlia ricorrente.
3. Nel caso di specie, dunque, la trasmissione della cittadinanza avviene non già per linea femminile, come indicato dalla difesa, bensì per linea maschile, atteso che
[...]
si sposa e dà alla luce la sua prole dopo l'entrata in vigore della costituzione. Per_3
Tale distinzione è significativa in punto di disciplina. Ed infatti, laddove si tratti di discendenza da linea femminile, l'acquisto della cittadinanza avviene esclusivamente sulla base della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme in materia. Nel caso di linea maschile, che ricorre nel presente procedimento, lo status può e deve prioritariamente essere riconosciuto in via amministrativa. A ben vedere, nessuno degli odierni ricorrenti ha adito preventivamente il , né ha allegato inerzie da parte Parte_7 dell'Autorità amministrativa (inerzie che a ben vedere non possono concettualmente neanche ipotizzarsi in mancanza di una domanda). Per tale motivo, non si ravvisa l'interesse ad agire, sicché la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Nulla deve disporsi in punto di spese, in quanto non può invocarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 92 cpc, laddove l'amministrazione convenuta sia rimasta contumace.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 179/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 03/11/2025
Il Giudice
RI DI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. RI DI, all'esito dell'udienza del 03/11/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 179 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data
03/11/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
nata il [...], Parte_1 Persona_1
nato il [...], nato il
[...] Parte_2
10.01.2003, nata il [...], Parte_3 [...] nata il [...], nato Parte_4 Parte_5 il 27.06.2000, tutti rappresentati e difesi, giusta la procura, rilasciata in calce al ricorso, dall'Avvocato Valentina Di Bartolomeo del foro di Roma
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente agisce innanzi l'intestato
Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1 lo status di cittadini italiani.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega e (prova) la discendenza in linea retta da , n. in Mosciano Sant'Angelo di Teramo, il 3-3-1896. Dall'unione Persona_2 dell'avo con , nasceva, in data 18-4-1930, la Controparte_2 Persona_3 quale, a sua volta, addiveniva a nozze, in data 26-12-1959, con . Gli Parte_6 odierni ricorrenti sono tutti figli e nipoti di . Persona_3
Così ricostruita la discendenza, nell'atto introduttivo al giudizio si evidenzia che i ricorrenti sono tutti discendenti di madre italiana (nella specie , n. il Persona_3
18.04.1930), sicché devono trovare applicazione, al caso in esame, i principi sanciti da
Corte Cost. sentenze nn. 30/1983 e 87/1975 e Cass. Civ. SS. UU. 25-2-2009 n. 4466.
2. Ritiene questo Giudice di non condividere tale prospettazione. A ben vedere, il matrimonio tra , prima nata dell'avo italiano, e , Persona_3 Parte_6 avviene in data 11-11-1961, successivamente dunque all'entrata in vigore della
Costituzione. , pertanto, non ha perso la propria cittadinanza in virtù Persona_3 delle nozze. Nel ricostruire la linea genealogica deve considerarsi quale avo, non già
bensì . La linea di discendenza dunque è maschile e non già Per_3 Persona_2 femminile. Tali conclusioni sono avvalorate proprio dalle pronunce giurisprudenziali
2 richiamate dalla difesa. Ed infatti, a fronte delle sentenze della Corte Costituzionale, la
Cass. civ., Sez. Unite, 25/02/2009, n. 4466, anche questa richiamata dagli stessi ricorrenti, evidenzia la necessità di un riconoscimento in sede giudiziaria in favore di donna che ha perduto la cittadinanza per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio – aggiunge la menzionata Cass. civ.,
Sez. Unite, 25/02/2009, n. 4466 – riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi (e va quindi riconosciuto) alla figlia ricorrente.
3. Nel caso di specie, dunque, la trasmissione della cittadinanza avviene non già per linea femminile, come indicato dalla difesa, bensì per linea maschile, atteso che
[...]
si sposa e dà alla luce la sua prole dopo l'entrata in vigore della costituzione. Per_3
Tale distinzione è significativa in punto di disciplina. Ed infatti, laddove si tratti di discendenza da linea femminile, l'acquisto della cittadinanza avviene esclusivamente sulla base della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme in materia. Nel caso di linea maschile, che ricorre nel presente procedimento, lo status può e deve prioritariamente essere riconosciuto in via amministrativa. A ben vedere, nessuno degli odierni ricorrenti ha adito preventivamente il , né ha allegato inerzie da parte Parte_7 dell'Autorità amministrativa (inerzie che a ben vedere non possono concettualmente neanche ipotizzarsi in mancanza di una domanda). Per tale motivo, non si ravvisa l'interesse ad agire, sicché la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Nulla deve disporsi in punto di spese, in quanto non può invocarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 92 cpc, laddove l'amministrazione convenuta sia rimasta contumace.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 179/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 03/11/2025
Il Giudice
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