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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore
COZZOLINO EP RA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 837/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Sas Di Ricorrente_1 & C. - 02770470785
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPN00034 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPN00034 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
COME DA RISPETTIVI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e la società Ricorrente_4 s.a.s. di Ricorrente_1 & C. s.a.s., si sono opposti all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa a IRAP 2015.
I ricorrenti premettevano che la società, in data 25/02/2018, risultava destinataria di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) emesso dell'Agenzia delle Entrate, all'esito del quale veniva contestata dalla
Direzione Provinciale, per l'anno d'imposta 2015, la mancata contabilizzazione di corrispettivi e la deduzione di costi non di competenza. Da questo accertamento scaturirono distinti avvisi di accertamento, il principale a carico della società (relativo ad Iva ed Irap), ed i collegati emessi a nome di ognuno dei soci (relativi ad
Irpef ed Addizionali). Ne scaturivano, quindi, quattro distinti ricorsi, che dovevano riunirsi in un unico giudicato, ovvero: quello della società Ricorrente_4 SAS di Ricorrente_1 & C, inerente l'avviso di accertamento n. TD3020301138, assunto in Corte Tributaria con RG 2402/21, oggetto della sentenza citata;
quello del sig. Ricorrente_1 , inerente l'avviso di accertamento n. TD3010301386, assunto in Corte Tributaria con RG 2401/21, oggetto della sentenza citata;
quello della sig.ra Ricorrente_2, inerente l'avviso di accertamento n. TD3010301383, assunto in Corte Tributaria con RG 2400/21, oggetto della sentenza citata;
quello la sig.ra Ricorrente_3, inerente l'avviso di accertamento n. TD3010301384, assunto in Corte Tributaria con RG 2398/21, NON oggetto della sentenza citata.
La Corte Tributaria di Cosenza, sezione n.7, all'esito della discussione decideva di riunire i ricorsi, con eccezione di quello della sig.ra Ricorrente_3, pronunciando pertanto un'unica sentenza, che sarebbe stata appellata, con cui si dichiarava la inammissibilità dei ricorsi riuniti per tardività.
Ciò premesso i ricorrenti deducevano l'illegittimità dell'impugnata intimazione, emessa a seguito della suddetta sentenza, per i seguenti motivi: a) le ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_3 avevano definito gli accertamenti emessi nella loro qualità di socie con definizione agevolata;
b) esse non potevano rispondere per intero dei debiti della società, essendo socie accomandanti;
c) inefficacia dell'atto impositivo perché
Ricorrente_3 risultava estranea alla sentenza sulla base della quale era stata emessa l'intimazione; d) nullità dell'intimazione perché notificata soli nei confronti della società.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto si ritiene che il ricorso debba essere accolto relativamente alle posizioni di Ricorrente_3 e Ricorrente_2.
Va premesso che l'intimazione fa espressamente riferimento all'accertamento TD3020301138, emesso nei confronti della società, cosicchè sono del tutto inconferenti rispetto al presente giudizio le vicende che hanno riguardato gli accertamenti emessi per reddito da partecipazione nei confronti dei singoli soci;
l'intimazione
è peraltro notificata solo nei confronti della società.
Ciò posto, è evidente l'illegittimità della rivolta intimazione anche alle socie accomandanti Ricorrente_2 e Ricorrente_3, che, proprio in virtù della loro qualità, non sono responsabili neppure in via sussidiaria per i debiti della società (in tal senso, da ultimo, Cass. Ord. 21554/2025: “In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale”).
Del tutto legittima è invece da ritenere l'intimazione nei confronti della società e del socio accomandatario responsabile in socio Ricorrente_1, in quanto il prodromico accertamento non risulta annullato.
Le spese devono essere compensate, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_3.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore
COZZOLINO EP RA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 837/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Sas Di Ricorrente_1 & C. - 02770470785
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPN00034 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPN00034 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
COME DA RISPETTIVI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e la società Ricorrente_4 s.a.s. di Ricorrente_1 & C. s.a.s., si sono opposti all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa a IRAP 2015.
I ricorrenti premettevano che la società, in data 25/02/2018, risultava destinataria di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) emesso dell'Agenzia delle Entrate, all'esito del quale veniva contestata dalla
Direzione Provinciale, per l'anno d'imposta 2015, la mancata contabilizzazione di corrispettivi e la deduzione di costi non di competenza. Da questo accertamento scaturirono distinti avvisi di accertamento, il principale a carico della società (relativo ad Iva ed Irap), ed i collegati emessi a nome di ognuno dei soci (relativi ad
Irpef ed Addizionali). Ne scaturivano, quindi, quattro distinti ricorsi, che dovevano riunirsi in un unico giudicato, ovvero: quello della società Ricorrente_4 SAS di Ricorrente_1 & C, inerente l'avviso di accertamento n. TD3020301138, assunto in Corte Tributaria con RG 2402/21, oggetto della sentenza citata;
quello del sig. Ricorrente_1 , inerente l'avviso di accertamento n. TD3010301386, assunto in Corte Tributaria con RG 2401/21, oggetto della sentenza citata;
quello della sig.ra Ricorrente_2, inerente l'avviso di accertamento n. TD3010301383, assunto in Corte Tributaria con RG 2400/21, oggetto della sentenza citata;
quello la sig.ra Ricorrente_3, inerente l'avviso di accertamento n. TD3010301384, assunto in Corte Tributaria con RG 2398/21, NON oggetto della sentenza citata.
La Corte Tributaria di Cosenza, sezione n.7, all'esito della discussione decideva di riunire i ricorsi, con eccezione di quello della sig.ra Ricorrente_3, pronunciando pertanto un'unica sentenza, che sarebbe stata appellata, con cui si dichiarava la inammissibilità dei ricorsi riuniti per tardività.
Ciò premesso i ricorrenti deducevano l'illegittimità dell'impugnata intimazione, emessa a seguito della suddetta sentenza, per i seguenti motivi: a) le ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_3 avevano definito gli accertamenti emessi nella loro qualità di socie con definizione agevolata;
b) esse non potevano rispondere per intero dei debiti della società, essendo socie accomandanti;
c) inefficacia dell'atto impositivo perché
Ricorrente_3 risultava estranea alla sentenza sulla base della quale era stata emessa l'intimazione; d) nullità dell'intimazione perché notificata soli nei confronti della società.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto si ritiene che il ricorso debba essere accolto relativamente alle posizioni di Ricorrente_3 e Ricorrente_2.
Va premesso che l'intimazione fa espressamente riferimento all'accertamento TD3020301138, emesso nei confronti della società, cosicchè sono del tutto inconferenti rispetto al presente giudizio le vicende che hanno riguardato gli accertamenti emessi per reddito da partecipazione nei confronti dei singoli soci;
l'intimazione
è peraltro notificata solo nei confronti della società.
Ciò posto, è evidente l'illegittimità della rivolta intimazione anche alle socie accomandanti Ricorrente_2 e Ricorrente_3, che, proprio in virtù della loro qualità, non sono responsabili neppure in via sussidiaria per i debiti della società (in tal senso, da ultimo, Cass. Ord. 21554/2025: “In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale”).
Del tutto legittima è invece da ritenere l'intimazione nei confronti della società e del socio accomandatario responsabile in socio Ricorrente_1, in quanto il prodromico accertamento non risulta annullato.
Le spese devono essere compensate, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_3.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.