Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 687
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione nei confronti del socio accomandatario

    La Corte ritiene del tutto legittima l'intimazione nei confronti della società e del socio accomandatario Ricorrente_1, in quanto il prodromico accertamento non risulta annullato.

  • Accolto
    Responsabilità del socio accomandante

    La Corte ritiene illegittima l'intimazione nei confronti della socia accomandante Ricorrente_2, in quanto non è responsabile per i debiti della società, salvo deroghe non applicabili al caso di specie.

  • Accolto
    Definizione agevolata degli accertamenti

    La Corte ritiene illegittima l'intimazione nei confronti della socia accomandante Ricorrente_2, in quanto non è responsabile per i debiti della società, salvo deroghe non applicabili al caso di specie.

  • Accolto
    Inefficacia dell'atto impositivo per estraneità alla sentenza

    La Corte ritiene illegittima l'intimazione nei confronti della socia accomandante Ricorrente_3, in quanto non è responsabile per i debiti della società, salvo deroghe non applicabili al caso di specie. Inoltre, l'intimazione è stata emessa sulla base di un accertamento nei confronti della società e non dei soci.

  • Accolto
    Responsabilità del socio accomandante

    La Corte ritiene illegittima l'intimazione nei confronti della socia accomandante Ricorrente_3, in quanto non è responsabile per i debiti della società, salvo deroghe non applicabili al caso di specie.

  • Accolto
    Definizione agevolata degli accertamenti

    La Corte ritiene illegittima l'intimazione nei confronti della socia accomandante Ricorrente_3, in quanto non è responsabile per i debiti della società, salvo deroghe non applicabili al caso di specie.

  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione nei confronti della società

    La Corte ritiene del tutto legittima l'intimazione nei confronti della società e del socio accomandatario Ricorrente_1, in quanto il prodromico accertamento non risulta annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 687
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 687
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo