Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2026REG.PROV.COLL.
N. 08501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8501 del 2024, proposto da
AG Società Cooperativa Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1820/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. VA ON e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Romano e Rosaria Saturno in sostituzione dell'avvocato Maria Imparato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La AG società cooperativa agricola a r.l. (in seguito anche solo per brevità “AG”), operante nel settore dell’allevamento zootecnico bufalino, ha ottenuto dalla NC di TA la concessione di un finanziamento di € 509.258,44 per l’ammodernamento dell’azienda agricola nell’ambito del P.O.R. Campania 2000/2006, Sottomisura 4.8 e l’erogazione di un’anticipazione sulla medesima per € 203.703,38.
Il progetto presentato ed approvato prevedeva un investimento complessivo di € 1.273.146,09 per il 60% a carico della AG e per il residuo importo finanziato con fondi pubblici (per un ammontare, appunto, di € 509.258,44).
In ossequio alla disciplina regolamentare, AG ha aperto un rapporto di conto corrente dedicato presso il Monte Paschi Siena – Filiale di Marcianise, dove sono versati dai soci circa € 715.200,00.
Il progetto è stato avviato nel 2005 effettuando gli interventi previsti ed acquistando i macchinari necessari all’ammodernamento aziendale, il tutto per una spesa totale di € 917.989,83.
È stata, quindi, erogata da parte della provincia di TA una prima tranche di finanziamento pari a € 203.703,38.
1.2 A seguito di emissione da parte della Prefettura di TA nei confronti deal predetta società, in data 13 marzo 2006, di un’informazione interdittiva antimafia (prot. n. 7749), la NC di TA ha disposto, il 22 giugno 2006, la revoca del finanziamento con restituzione della parziale somma erogata, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
1.3 Con sentenza n. 3034 del 2012 il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, in accoglimento del ricorso di AG, ha annullato la suddetta interdittiva e la connessa revoca.
Avverso tale pronuncia la regione Campania ha proposto appello; gravame respinto da questo Consiglio con sentenza n. 2784/2017.
A tale annullamento giudiziale non ha fatto seguito la ripresa del finanziamento per l’importo residuo dovuto di € 305.555,06.
1.4 In data 12 gennaio 2010 la Prefettura di TA ha adottato una nuova interdittiva antimafia (prot. 1660/12.b16/ANT/AREA1^) nei confronti di AG.
Anche tale atto è stato oggetto di impugnativa e, ad esito del doppio grado di giudizio, questo Consiglio, con sentenza del 18 gennaio 2013, n. 280, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso ed ha annullato tale seconda interdittiva.
1.5 AG ha, quindi, proposto ricorso n. R.G. 4697/2019 per ottenere ex art. 112 e ss. c.p.a. l’ottemperanza della suddetta sentenza n. 2784/2017 e questo Consiglio, con sentenza n. 871 del 2020 lo ha accolto e, per l’effetto, ha ordinato alla Regione Campania di adottare le più opportune ed efficaci misure necessarie a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2784/2017 e, quindi, “di assumere i necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie necessari a far conseguire alla società ricorrente gli importi di cui ai contributi POR Campania 2000/2006, misura 4.8, periodo di operatività 12.07 – 31.08 dell’anno 2004”.
1.6 AG ha, inoltre, proposto, sempre dinanzi a questo Consiglio, un ulteriore ricorso (R.G. n. 2513/2021) per ottenere ex art. 112 e ss. c.p.a. l’ottemperanza sempre della suddetta sentenza n. 2784/2017.
In particolare, ha chiesto di “ordinare alla Regione Campania i provvedimenti necessari per la loro esecuzione, con condanna dell’amministrazione regionale al pagamento di 305.555,06 euro, «maggiorato degli interessi e della rivalutazione maturati dal febbraio 2006 al soddisfo», oltre che al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo e al risarcimento dei danni patiti «connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato ovvero alla sua violazione o elusione»”.
Questo Consiglio con sentenza n. 2935 del 28 marzo 2024 ha:
- dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione all’ottemperanza della sentenza di questa sezione n. 2784 del 2017;
- rigettato le altre domande spiegate anche con motivi aggiunti.
2. Con ricorso notificato il 3 marzo 2021 e depositato l’1 aprile 2021 AG ha domandato, dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, la condanna ex art. 2-bis della l. n. 241 del 1990 della Regione Campania al pagamento dei danni sofferti in conseguenza della “ingiustificata inerzia della Regione Campania al rinvenimento dei fondi necessari alla conclusione del procedimento mediante liquidazione delle somme ancora dovute”.
2.1 Nel dettaglio, a sostegno della suddetta domanda risarcitoria AG ha dedotto:
- che, sin dal 2012, vi era una pronuncia del T.A.R. per la Campania – sede di Napoli immediatamente esecutiva che avrebbe ripristinato lo status quo ante, annullando il provvedimento reso dalla NC di TA – Settore agricoltura, foreste, caccia e pesca, di revoca del decreto di concessione di contributi P.O.R. Campania 2000 – 2006 – misura 4.8, nonché la nota interdittiva a questa presupposta;
- di aver dato, in ossequio al bando regionale, tempestivo avvio al progetto concordato, conferendo sul conto corrente dedicato le somme di propria spettanza e commissionando le lavorazioni previste, e di aver sostenuto tutti i costi relativi senza tuttavia ottenere quanto previsto all’esito del procedimento amministrativo (bloccato nl suo corso per indisponibilità dei fondi necessari).
Quanto al danno sofferto in conseguenza di tale ritardo, AG ha lamentato:
- di aver richiesto, in data 2 ottobre 2006, una sovvenzione di credito speciale all’M.P.S. per l’importo di € 150.000,00 e, l’anno seguente, un’integrazione contrattuale all’apertura del credito su conto corrente n. 2663 per € 45.000,00 e di aver sofferto protesti negli anni 2007-2009, proprio in relazione ai pagamenti dovuti per i lavori appaltati;
- che, negli anni successivi, gli interessi passivi accumulati hanno comportato la necessità di un ulteriore finanziamento alla Unicredit S.p.A. (concesso in data 9 febbraio 2011) per € 150.000,00 e di un altro affidamento garantito dall’M.P.S. per l’importo di € 250.000,00 (erogato in data 21 febbraio 2011), tutte linee di credito necessarie a fronteggiare la carenza di liquidità conseguente al completamento del progetto aziendale con risorse proprie, causa l’inerzia della Regione Campania nella liquidazione tempestiva di quelle di propria competenza; il tutto con maggiori esborsi per circa € 13.000,00 annui;
- che in data 25 settembre 2012 il finanziamento n. 94810/31 ha presentato una rata scaduta (30 giugno 2012), oltre ad uno scoperto di € 75.000, su un fido accordato di € 50.000;
- che in data 12 dicembre 2012 vi sarebbe stata la mancata fruizione del contributo di € 65.333,00 accordatogli dall’I.N.A.I.L., per carenza dei fondi necessari ad affrontare le spese iniziali e per i protesti sofferti;
- che in data 23 settembre 2013 sarebbe stato negato, per carenza di fondi e per i protesti sofferti, il finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad opera di GL solar Energy;
- che in data 20 agosto 2013, vi sarebbe stata un’ulteriore apertura di credito al Banco di Napoli;
- che è stato necessario riformulare tre volte il mutuo agrario in essere con M.P.S. allungando le rate dal 2027 al 2031.
3. Nel corso del giudizio di primo grado AG ha rappresentato che in data 28 maggio 2021 la Regione Campania, dando esecuzione al dictum della sentenza n. 871 del 2020, ha proceduto a riconoscere quale debito fuori bilancio l’importo complessivo di € 520.292,72, avviando poi in data 15 giugno 2022 l’istruttoria della pratica, con il riconoscimento dell’importo di € 414.153,08, e liquidando in suo favore, in data 17 febbraio 2023, l’importo di € 410.199,09.
4. Ad esito del giudizio di primo grado (nell’ambito del quale non si è costituita la Regione Campania), con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha:
- dichiarato in parte cessata la materia del contendere;
- in parte accolto il ricorso condannando, per l’effetto, la Regione Campania al pagamento in favore di AG società cooperativa agricola a r.l. della somma, equitativamente determinata ex art. 1226 e 2056 c.c., di € 50.000,00 a titolo di risarcimento, maggiorata degli interessi nella misura legale che matureranno sulla stessa dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che “per ciò che concerne il riconoscimento delle somme dovute per il programma di finanziamento oggetto del lungo contenzioso davanti agli organi di giustizia amministrativa, sia cessata la materia del contendere in quanto la pretesa della parte è stata soddisfatta e quindi è stato conseguito il bene della vita richiesto (consistente nel materiale riconoscimento del debito da parte della Regione Campania, non essendo stato sufficiente l’annullamento degli atti amministrativi che a ciò ostavano, nonché nella successiva liquidazione)”.
Il T.A.R. ha, poi, previa riqualificazione della domanda proposta:
- respinto la richiesta di risarcimento del danno da “mero ritardo dell’azione amministrativa” rilevando che non vi sarebbe stata lesione di un bene della vita atteso che questa sarebbe stata “scongiurata con riguardo a quello che potrebbe definirsi il «danno principale», consistente nella mancata erogazione della somma richiesta, posto che la liquidazione della somma dovuta è avvenuta”;
- accolto la richiesta di risarcimento di una “serie di danni collaterali collegati alla mancata erogazione della somma richiesta”.
Nel dettaglio ha ritenuto risarcibili, ritenendole provate, le seguenti voci di danno consistenti:
- “nelle commissioni per il reperimento di nuovi fondi necessari ad evitare danni maggiori, pari a 24.433,98 euro (cfr. All. 5 deposito 26/01)”;
- “negli interessi passivi per 112.187,01 euro (cfr. All. 6 deposito 26/01), a decorrere dalla pronuncia di questo T.A.R. del 2012”;
- “negli oneri conseguenti a protesti di assegni per oltre 12.000,00 euro (cfr. All. 7 deposito 26/01)”.
Ha, invece, escluso la risarcibilità delle voci di danno consistenti “negli interessi di mora e rivalutazione monetaria sulla somma percepita, da calcolare dalla data della sentenza del Tar fino all’accredito del 17.2.2023” e “nei danni seguiti alle segnalazioni alla centrale rischi e per la perdita della possibilità di partecipare ad altri finanziamenti che avrebbero determinato un incremento della produzione e del fatturato aziendale” in quanto “le ultime non sono provate in alcun modo, mentre gli interessi non sono maturati, posto che se la somma richiesta fosse stata versata a suo tempo, essa sarebbe stata impiegata per realizzare il progetto”. All’uopo il T.A.R ha osservato che “In sostanza, l’oggetto del progresso contenzioso non era un debito pecuniario ma l’illegittimo agere amministrativo che ha provocato l’impossibilità di un corrispondente agere della parte privata (realizzabile mediante sì il versamento di una somma di denaro, che tuttavia era strumentale ad un impiego meramente operativo)”.
5. Con ricorso notificato il 17 ottobre 2024 e depositato il 13 novembre 2024 AG ha proposto appello principale avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice:
- non ha riconosciuto la risarcibilità della rivalutazione monetaria sulle somme percepite;
- in sede di liquidazione del danno risarcibile, anziché disporre la necessaria verificazione sui documenti in atti, ha ritenuto equo adottare una decisione in applicazione dei principi di cui all’art. 1226 c.c..
6. Con memoria di costituzione notificata alle altre parti in data 13 novembre 2024 e depositata lo stesso giorno la Regione Campania ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui ha ritenuto, in parte, fondata la domanda di risarcimento del danno promossa da AG.
In particolare ha eccepito in limine la violazione da parte del primo giudice del divieto di bis in idem e, in ogni caso, il contrasto esistente tra la sentenza qui impugnata e la sentenza di questo Consiglio n. 2935 del 2024.
6.1 A sostegno di tale gravame ha, quindi, dedotto i motivi così rubricati:
1) nullità e/o annullabilità’ della sentenza n. 1820/2024 per violazione del divieto del ne bis in idem ;
2) error in judicando et in procedendo – travisamento dei fatti – perplessità – omissione fatti e precedenti decisivi della controversia ;
3) error in judicando et in procedendo – contrasto tra giudicati sulla stessa domanda (sentenza tar NA 1820/2024 e sentenza CdS 2935/24) ;
4) error in judicando et in procedendo – incompetenza del giudice adito a trattare il giudizio sul risarcimento alla luce della sentenza del CdS n. 871/2020 che si dichiara giudice competente ;
5) error in iudicando et in procedendo – travisamento dei fatti- omessa valutazione di tutti i precedenti giudizi promossi dalla società .
7. Il 12 dicembre 2025 AG ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
7.1 In data 22 dicembre 2025 la Regione Campania ha depositato memorie in replica.
8. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre muovere, per ragioni di priorità logico-giuridica, dallo scrutinio dell’appello incidentale proposto dalla Regione Campania avendo quest’ultima sollevato eccezioni in rito che, ove fondate, sarebbero, in tutto o in parte, risolutive della controversia nonché assorbenti anche l’appello principale.
2. Con il primo motivo dell’appello incidentale si deduce la nullità e/o annullabilità’ della sentenza impugnata per violazione del divieto del ne bis in idem .
In particolare si deduce che, nell’ambito del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza impugnata, AG ha omesso di rappresentare al collegio giudicante la pendenza in quel momento tra le parti, innanzi al Consiglio di Stato, di un giudizio di ottemperanza avente analogo oggetto, iscritto al n. R.G. 2513/2021.
Espone la Regione che in detto ricorso di ottemperanza l’odierna appellante in via principale aveva altresì chiesto la condanna della Regione Campania anche “al risarcimento di quelli connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato ovvero alla sua violazione o elusione”; domanda respinta da questo Consiglio con sentenza n. 2935/2024.
La difesa regionale evidenza che con tale ricorso R.G. n. 2513/2021 AG ha formulato le seguenti richieste: “È necessario, pertanto, che codesto ecc.mo Consiglio di Stato dia compiuta esecuzione a detta Sentenza n°2784/2017 e provveda all’adozione di tutte le misure consequenziali, affinché la Regione Campania proceda ad assumere i necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie necessari a far conseguire alla società ricorrente gli importi di cui ai contributi POR Campania 2000/2006, misura 4.8, periodo di operatività 12.07 – 31.08 dell’anno 2004, come dovuti a saldo per l’importo di 305.555,06 euro, maggiorato degli interessi e della rivalutazione maturati dal febbraio 2006 al soddisfo. In considerazione del tempo già trascorso, è necessario, altresì, che codesto ecc.mo Consiglio di Stato condanni parte resistente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., al pagamento in favore del ricorrente di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo accumulato nella esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n° 2784/17, nella misura di €. 500,00 giornalieri. In considerazione dei notevoli danni sofferti dal ricorrente, infine, come documentato in atti, si chiede la condanna di parte resistente al risarcimento di quelli connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato ovvero alla sua violazione o elusione”.
Si aggiunge che la violazione del divieto del ne bis in idem si sarebbe, invero, già determinata in precedenza con la pronuncia delle sentenze n. 158/2018 del T.A.R. per la Campania – sede di Napoli e n. 4401/2019 di questo Consiglio rese ad esito dei giudizi promossi sempre da AG contro la NC di TA (originario Ente gestore del detto bando) e a mezzo delle quali è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla medesima società.
In proposito si deduce che con il ricorso RG. n. 1871/2015 (poi respinto con la citata sentenza n. 158/2018, confermata dalla decisione n. 4401/2019 di questo Consiglio), AG ha chiesto “il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento del provvedimento di revoca del decreto di concessione di contributi P.O.R. Campania 2000- 2006 (misura 4.8; periodo di operatività 12 luglio - 31 agosto 2004), emesso dal Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, nonché della nota interdittiva antimafia della Prefettura di TA prot. n. 1660/12B.16/ant/area 1 del 12/1/2010”.
2.1 Con il secondo motivo dell’appello incidentale si censura la sentenza impugnata deducendo che l’omesso richiamo a tali precedenti giudizi già promossi dalla società avrebbe comportato il travisamento dei fatti da parte del giudice di prime cure.
2.2 Con il terzo motivo dell’appello incidentale si censura la sentenza impugnata deducendo un contrasto tra giudicati formatisi sulla medesima domanda.
In particolare, si evidenzia che:
- con i due ricorsi promossi uno dinanzi al T.A.R. (R.G. n. 1381/2021), l’altro dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 2513/2021) AG avrebbe richiesto il risarcimento dei medesimi danni derivanti dal ritardo nella esecuzione della sentenza;
- la sentenza impugnata sarebbe, quindi, in contrasto con la suddetta sentenza di questo Consiglio n. 2935/2024 e che quest’ultima sarebbe destinata a prevalere; ciò in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.
3. Le suddette doglianze sono fondate nei termini appresso precisati.
Merita, in particolare, accoglimento l’eccezione di giudicato sollevata dalla difesa regionale (eccezione, peraltro, anche rilevabile ex officio da questo giudice di appello – sul punto ex multis Cons. Stato, sez. III, 13/04/2023, n. 3754).
Osta, infatti, in radice all’accoglimento della domanda risarcitoria spiccata in prime cure la sentenza definitiva di questo Consiglio n. 2935 del 2024, resa su ricorso per ottemperanza della stessa AG società cooperativa agricola a r.l., che ha espressamente respinto nel merito (vedi punto 7 della motivazione e dispositivo) “la, per vero generica, domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla «impossibilità o comunque» dalla «mancata esecuzione» della sentenza ottemperanda”.
Ciò perché la domanda qui proposta, a prescindere dal nomen iuris impiegato da parte ricorrente in primo grado e dalla circostanza che questa abbia invocato il disposto dell’art. 2-bis della l. n. 241 del 1990, va più correttamente ricondotta, alla stregua dei suoi elementi sostanziali, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., sotto il dettato dell’art. 112, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. ( id est una “azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato” discendente dalla sentenza n. 3034 del 2012 del T.A.R. per la Campania – sede di Napoli).
In particolare, è sufficiente rilevare la causa petendi posta a base della domanda risarcitoria spiccata in prime cure è chiaramente desumibile dal testo del ricorso di primo grado atteso che:
- a pag. 3 si dice che “nel caso che ci occupa, è evidente che vi sia una ingiustificata inerzia della Regione Campania al rinvenimento dei fondi necessari alla conclusione del procedimento mediante liquidazione delle somme ancora dovute alla ricorrente, specie se si considera che, sin dal 2012, vi era una pronuncia di Codesto T.A.R. che di fatto ripristinava lo status quo ante, annullando il provvedimento reso dalla NC di TA – Settore agricoltura, foreste, caccia e pesca, di revoca del decreto di concessione di contributi P.O.R. Campania 2000 – 2006 – misura 4.8, nonché la nota interdittiva a questa presupposta”;
- i danni lamentati risultano essenzialmente connessi alla mancata conclusione, in sede di riedizione del potere a seguito di pronuncia di annullamento, del procedimento per la riattribuzione dei fondi regionali già erogati ed illegittimamente revocati.
Più segnatamente, con riguardo al profilo dei danni lamentati, preme evidenziare che la quasi totalità di questi si sarebbe prodotta solo in un frangente temporale successivo alla sentenza n. 3034 del 2012 del T.A.R. per la Campania – sede di Napoli e appare riconducibile, pertanto, alla mancata tempestiva attuazione del dictum di quest’ultima (così, in particolare, quelli connessi alla mancata fruizione del contributo di € 65.333,00 accordato dall’I.N.A.I.L., alla mancata concessione del finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad opera di GL solar Energy nonché alla necessità di ricorrere ad un’ulteriore apertura di credito al Banco di Napoli ovvero alla rimodulazione del mutuo agrario in essere con M.P.S.).
Si osserva, per completezza, che le altre voci di danno lamentate (in particolare quelli derivanti dalla necessità di accendere nel 2011 un ulteriore finanziamento alla Unicredit S.p.A. ed un altro affidamento garantito dall’M.P.S.), pur non direttamente collegate alla mancata esecuzione del giudicato, sono tuttavia parimenti estranee alla fattispecie del danno da ritardo ex art. 2-bis della l. n. 241 del 1990 essendo, al più, riconducibili al novero dei danni conseguenti ex art. 30, comma 3, c.p.a. all’illegittima adozione del provvedimento di revoca (domanda, questa, come eccepito dalla difesa regionale, invero pure proposta dall’appellante in via incidentale nei confronti della sola NC di TA e respinta con sentenza del T.A.R. n. 158/2018, confermata con sentenza n. 4401/2019 di questo Consiglio).
4. L’accertata fondatezza dei primi tre motivi dell’appello incidentale, conducendo alla integrale reiezione nel merito – e nell’an - del ricorso di primo grado, esonera questo giudice dallo scrutinio del quarto e del quinto motivo del medesimo gravame atteso che parte appellante in via incidentale non è in condizione di trarre alcuna ulteriore utilità da loro accoglimento.
4.1 La fondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata da parte appellante in via incidentale porta inoltre alla reiezione nel merito dell’appello principale, preordinata a contestare il quantum liquidato dal T.A.R..
E, infatti, come già rilevato, in virtù della preclusione scaturente dalla sentenza n. 2935/2024 di questo Consiglio, la domanda risarcitoria spiccata in prime cure va tout court disattesa sicché prive di pregio risultano, di riflesso, le censure svolte dalla AG società cooperativa agricola a r.l. avverso la parziale reiezione della medesima operata dal primo giudice.
5. Per le ragioni esposte:
- va accolto nei sensi di cui in motivazione l’appello incidentale;
- va respinto l’appello principale.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va integralmente respinto il ricorso di primo grado.
6. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico della AG società cooperativa agricola a r.l.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- accoglie l’appello incidentale della Regione Campania;
- respinge l’appello principale proposto da AG Società Cooperativa Agricola a r.l.;
- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna AG Società Cooperativa Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a titolo di spese processuali per il doppio grado di giudizio, in favore della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA ON, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ON | HA ON |
IL SEGRETARIO