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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIOIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA G DE PETRA 1 71122 FOGGIA ITALIA presso il difensore avv. LIOIA FRANCESCO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_1 P.IVA_1 MARGHERITA, elettivamente domiciliato in C.SO EUROPA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante : Parte_2 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.4.2025;
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta, condannare la
pagina 1 di 8 medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 500,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito addebito pari ad € 147,44 e relativo alle fatture e/o servizio/i di cui in premessa;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria:
− si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
− si ripropone l'istanza ex art. 210 c.p.c. dei tabulati di sistema per il periodo marzo 2021/giugno 2022”.
Conclusioni per parte appellata : CP_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025.
“In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c per i motivi in atti.
- Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito, confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Nel merito
- Rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutti i motivi in atti. In via istruttoria
- Rigettare gli avversi mezzi istruttori in quanto inammissibili. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex 316 c.p.c avanti al Giudice di Pace di Padova, ha Parte_2 chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patiti a causa CP_1 dell'inadempimento di quest'ultima, consistito nella sospensione/cessazione ingiustificata e senza preavviso dei servizi oggetto del contratto stipulato tra le parti, nonché l'accertamento pagina 2 di 8 dell'insussistenza del credito di € 147,44 oggetto delle fatture emesse dalla compagnia telefonica. Si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art 3 allegato A della delibera n. 353/19/CONS e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Assegnato un termine al ricorrente per l'espletamento della procedura di conciliazione, questa veniva instaurata dal ricorrente avanti ad organismo denominato Media.com ADR con sede in provincia di Trapani. Con sentenza n. 1876/2024, il Giudice di Pace di Padova ha dichiarato improcedibile la domanda per aver adito un organismo di mediazione territorialmente incompetente e non aver, quindi, soddisfatto la condizione obbligatoria di procedibilità prevista per le controversie in materia, compensando tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_2 chiedendo la riforma integrale del provvedimento di primo grado. Sostiene l'appellante che la normativa di riferimento in materia di telecomunicazioni prevede, per il tentativo di conciliazione obbligatorio, un vincolo territoriale di tipo regionale solo per i Co.re.com e non invece per gli altri organismi ADR davanti ai quali è alternativamente possibile esperire la conciliazione. La procedura avviata dal signor dinanzi al cui Pt_2 Controparte_2 non ha partecipato senza giustificazione, ha quindi soddisfatto la condizione CP_1 di procedibilità imposta dalla normativa di riferimento. Nel merito, l'appellante ha riproposto le censure sollevate in primo grado, evidenziando che l'onere della prova dell'adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione grava in capo alla compagnia telefonica e che la fattura emessa da non è CP_1 idonea a provare alcun credito. Resistendo all'appello, ne ha evidenziato preliminarmente l'inammissibilità CP_1 ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone il rigetto per infondatezza. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice. A seguito della prima udienza, svolta a mezzo di note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
2. L'ammissibilità del giudizio Va anzitutto evidenziato che non sussiste la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte appellata, in quanto l'impugnazione non soggiace all'utilizzo di forme sacramentali, essendo indispensabile soltanto una “chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze” (così Cass. SSUU n. 36481/2022): avendo l'appellante specificato avverso la sentenza impugnata i tre motivi di gravame proposti - il primo relativo alla competenza territoriale dell'organismo ADR adito in concreto dal signor , il secondo e il terzo relativi all'onere della prova della Pt_2 responsabilità contrattuale di e dell'insussistenza del credito portato dalle CP_1
pagina 3 di 8 fatture emesse da quest'ultima – argomentandone le ragioni di censura, lo stesso ha evidentemente rispettato i criteri di ammissibilità dell'appello dettati dalla norma in parola come interpretata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite sopra citata.
3.La procedibilità della domanda dell'appellante Come sopra ricostruito, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento di e l'insussistenza del debito portato da alcune fatture CP_1 emesse dall'appellata compagnia telefonica, cosicchè la causa riguarda pacificamente una controversia tra utente e gestore del servizio di telecomunicazioni che la normativa di riferimento in materia (art. 1 comma 11 legge n. 249/1997 e successive delibere emanate dall'Autorità Garante delle Telecomunicazioni) assoggetta all'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi, alternativamente, dinanzi al Co.re.com competente, a organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/Cons, agli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla predetta delibera, alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e CP_3
Così prevede, infatti, l'art. 3 comma 2 dell'allegato A alla delibera AGCOM n. 203/18/Cons., denominato “Regolamento di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori in materia di comunicazioni elettroniche”. La necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione è peraltro riportata anche nelle condizioni generali del contratto concluso tra l'appellante e l'appellata (cfr. art. 18.2 del doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata). Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la sentenza di primo grado abbia erroneamente ritenuto il giudizio improcedibile a fronte dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione in concreto adito da , in quanto l'organismo adito dall'utente - organismo Pt_2 di ADR alternativo, ossia il - non risulta soggetto ad alcun vincolo di Controparte_2 competenza territoriale. La sentenza impugnata ha infatti erroneamente ricondotto l'organismo adito dall'appellante all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs n. 28/2010 e conseguentemente utilizzato il criterio di competenza territoriale dettato da tale disciplina, facente riferimento agli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile. La disciplina speciale regolante la materia in oggetto (il regolamento di cui all'allegato A della delibera n. 203/2018 sopra richiamato), invece, non ha dettato alcun vincolo territoriale per gli organismi di mediazione ad espressa esclusione dei soli Co.re.com., per i quali è stata espressamente prevista una competenza territoriale legata a specifici criteri, relativi al luogo di ubicazione dell'utenza telefonica fissa, ovvero al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto (l'art. 3 comma 3 dell'allegato A espressamente prevede che “Per determinare il CORECOM territorialmente competente per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa a uso dell'utente; per le altre tipologie di utenza o in caso di controversie
pagina 4 di 8 relative a utenze ubicate in regioni diverse si ha riguardo al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla residenza o sede legale dell'utente”). Emerge, dunque, l'impossibilità di trarre dalla stessa previsione normativa, ovvero dall'art. 3 comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 203/18, la conseguenza di un'analoga competenza territoriale, espressamente prevista solo per i Co.re.com e non invece per gli altri organismi di conciliazione diversi, trovando applicazione il principio secondo cui il legislatore ubi dixit voluit ubi tacuit noluit. In questi termini si è recentemente espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. con le numerose pronunce citate dall'appellante a sostegno della propria ricostruzione: da pag. 101 fascicolo di primo grado di parte appellante, nonché da ultimo con la sentenza del Tribunale di Cuneo del 18.3.2025), a cui si ritiene di aderire. Il primo motivo di censura dell'appellante è quindi fondato e va accolto: la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata con conseguente necessità di esaminare il merito della controversia.
4.Nel merito.
4.1 L'appellante ha rinunciato al capo/parte della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato (cfr. note di precisazione delle conclusioni dell'11.04.2025). La questione controversa riguarda allora soltanto l'importo richiesto dall'appellante a titolo risarcitorio/indennitario e la contestazione del credito vantato da oggetto CP_1 delle fatture emesse nei confronti del signor . Pt_2
4.2 Quanto alla domanda risarcitoria dell'appellante, qualificata da quest'ultimo alternativamente come risarcimento del danno, indennizzo sulla base della carta dei servizi e come importo spettante a titolo di penale contrattuale, va precisato che, anche a prescindere dall'ammissibilità di tali indennizzi in sede giurisdizionale – ammissibilità contestata dalla parte appellata - l'appellante non era in ogni caso esonerato dalla prova del pregiudizio effettivamente patito al fine di veder accolta la propria domanda (cfr. Cass. n. 27609/2019 secondo cui è altresì “priva di fondamento logico e giuridico, oltre che intrinsecamente contraddittoria .. la tesi della ricorrente secondo cui, pur in mancanza di prova del danno (nella specie acclarata e incontestata, anche con riferimento all'an), la semplice dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio dovrebbe di per sé dar diritto ad un indennizzo ragionevole e proporzionato al pregiudizio arrecato”). Nel caso di specie l'appellante ha avanzato una domanda del tutto generica rispetto al pregiudizio patito, che non è stato minimamente dimostrato né, invero, allegato. Questo, infatti, si duole soltanto della “Sospensione o cessazione del servizio in assenza di presupposti o del previsto preavviso” iniziata ad agosto 2022 (pag. 1 ricorso di primo pagina 5 di 8 grado), producendo a dimostrazione della circostanza la chat tra l'utente e l'operatore telefonico, contenente la presa in carico delle richieste di assistenza. Ora, anche a voler prescindere dal fatto che la genericità della censura discende già dalla formulazione alternativa della stessa (“Sospensione o cessazione del servizio”), va comunque evidenziato che in concreto non è stato dedotto alcun specifico pregiudizio collegato al disservizio lamentato. Inoltre, ha contestato la circostanza dedotta dall'appellante, sostenendo che CP_1 non vi è mai stata sospensione né cessazione del servizio, ma soltanto disservizi ordinari risolti nelle tempistiche contrattuali (cfr pagg. 8 e 9 comparsa di costituzione in primo grado). Infine, e in via dirimente, la Carta servizi prevede indennizzi diversi a seconda CP_1 dell'ipotesi concreta di disservizio verificatasi (cfr. pag. 22 fascicolo di primo grado dell'appellante): ad esempio, per la sospensione o cessazione del servizio in assenza di presupposti o del previsto preavviso, l'indennizzo è di € 7,50 per ogni giorno di sospensione (“in caso di servizi forniti su banda ultra - larga (UBB), ossia , CP_4 [...]
e ” con l'aumento di un terzo); per il disservizio da completa CP_5 CP_6 interruzione è previsto invece un indennizzo di € 5 al giorno per un massimo di 10 giorni e, infine, per il malfunzionamento da irregolarità o discontinuità l'indennizzo varia da € 1,5 al giorno per un massimo di 10 giorni. In sostanza, dall'allegazione dell'appellante non emerge alcuna chiara indicazione relativa al tipo di disservizio lamentato né alla sua effettiva durata. Dai documenti prodotti, infatti, emerge soltanto che vi sono state alcune richieste di assistenza e che queste sono state prese in carico da (tanto risulta dalle pagg. CP_1
9-15 fascicolo di primo grado appellante), ma non emerge alcun altro elemento utile al fine di riconoscere la durata del problema né di ricondurre il caso di specie all'ipotesi concreta della sospensione o cessazione del servizio, piuttosto che ad un'altra ipotesi tra quelle contemplate dalla Carta dei servizi, ovvero ad alcuna delle ipotesi indennizzabili, dal momento che (giova ribadirlo) ha evidenziato trattarsi di ordinari CP_1 malfunzionamenti risolti nelle tempistiche contrattualmente convenute. In conclusione, anche in presenza della facilitazione probatoria sulla quantificazione del danno tipica del meccanismo indennitario, risultava comunque necessario per il richiedente allegare e dimostrare il pregiudizio concretamente patito: tanto l'appellante ha omesso di fare, con la conseguenza che la relativa domanda va rigettata. Va per completezza evidenziato che l'ordine di esibizione dei file log con i tabulati telefonici (pur tempestivamente richiesto dall'appellante) non vale a superare il difetto di allegazione: tale ordine di esibizione sarebbe infatti del tutto esplorativo, dal momento che l'appellante intende a mezzo dello stesso dimostrare la sussistenza del disservizio imputabile a che, tuttavia, ha omesso di allegare specificamente nei suoi elementi CP_1 minimi. Il secondo motivo di appello va, quindi, respinto.
pagina 6 di 8 4.3 Quanto alla domanda di accertamento negativo del debito del signor relativo alle Pt_2 fatture emesse da è evidente che, non provando la fattura il credito vantato, è CP_1 la compagnia telefonica a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa. Va quindi osservato che ha evidenziato sin dal primo grado che le fatture in CP_1 discussione portano i costi di dismissione del servizio e relativi alla mancata restituzione del modem (cfr. pagg.
8-10 della comparsa di costituzione e punti 5-7 della costituzione in appello). Nell'offerta è previsto che “nel caso di recesso anticipato da contratti associati ad offerte promozionali, ti potranno essere addebitati altresì gli sconti di cui hai usufruito o, in alternativa, lo specifico importo forfettario indicato nell'Offerta Commerciale” (cfr. con quanto riportato a pagina 3 del doc. 2 di parte appellata), inoltre le condizioni generali di contratto regolano i costi per la restituzione del modem all'art. 21.3 (doc. 3 prodotto da in primo grado). CP_1
Gli oneri fatturati trovano uno specifico riferimento nelle previsioni contrattuali;
pertanto, l'appellante avrebbe dovuto evidenziare se e in che termini non vi fosse corrispondenza tra i costi fatturati e quelli previsti in contratto. Peraltro, i costi contrattuali che ha precisato di aver fatturato risultano CP_1 applicabili al caso di specie quanto ai presupposti in fatto, poiché pacificamente vi è stato il recesso anticipato del cliente dal servizio di cui alla precedente offerta promozionale e la mancata restituzione del modem non è stata contestata. In sostanza l'appellante, limitandosi ad evidenziare l'inidoneità probatoria della fattura prodotta, ma omettendo in toto di confrontarsi con le precise deduzioni della compagnia telefonica, non ha formulato una contestazione specifica né in relazione alla mancata corrispondenza dei costi fatturati con le previsioni contrattuali né in relazione all'insussistenza dei presupposti delle previsioni stesse, con la conseguenza che il credito di di cui alle fatture emesse risulta dimostrato. CP_1
Il terzo motivo di appello è, quindi, infondato.
5. In conclusione: l'appello del signor risulta fondato quanto al primo motivo, ma Pt_2 infondato in relazione ai motivi secondo e terzo. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello va disposta la compensazione parziale delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio nella misura di 1/3 (anche considerata la mancata partecipazione di al procedimento di CP_1 mediazione instaurato dall'appellante, non configurando quale giustificato motivo il fatto dedotto dall'appellata che la conciliazione dinanzi al non prevedeva alcun costo, Parte_3 diversamente da quella dinanzi all'organismo prescelto dall'appellante, vista la cifra del tutto irrisoria di € 36,90). La restante quota viene posta a carico di parte appellante, quale parte prevalentemente soccombente.
pagina 7 di 8 Per entrambi i gradi di giudizio, queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale stante la non complessità delle questioni trattate. Nulla per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: ACCOGLIE il primo motivo di appello e riforma la sentenza impugnata in punto di procedibilità della domanda;
RIGETTA i motivi di appello secondo e terzo, con conseguente rigetto della domanda avanzata da parte appellante;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/3, e condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della restante quota di 2/3, spese che liquida per intero in € 194,60 per compensi per il giudizio di primo grado, ed in € 323,40 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIOIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA G DE PETRA 1 71122 FOGGIA ITALIA presso il difensore avv. LIOIA FRANCESCO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_1 P.IVA_1 MARGHERITA, elettivamente domiciliato in C.SO EUROPA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante : Parte_2 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.4.2025;
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta, condannare la
pagina 1 di 8 medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 500,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito addebito pari ad € 147,44 e relativo alle fatture e/o servizio/i di cui in premessa;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria:
− si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
− si ripropone l'istanza ex art. 210 c.p.c. dei tabulati di sistema per il periodo marzo 2021/giugno 2022”.
Conclusioni per parte appellata : CP_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025.
“In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c per i motivi in atti.
- Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito, confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Nel merito
- Rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutti i motivi in atti. In via istruttoria
- Rigettare gli avversi mezzi istruttori in quanto inammissibili. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex 316 c.p.c avanti al Giudice di Pace di Padova, ha Parte_2 chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patiti a causa CP_1 dell'inadempimento di quest'ultima, consistito nella sospensione/cessazione ingiustificata e senza preavviso dei servizi oggetto del contratto stipulato tra le parti, nonché l'accertamento pagina 2 di 8 dell'insussistenza del credito di € 147,44 oggetto delle fatture emesse dalla compagnia telefonica. Si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art 3 allegato A della delibera n. 353/19/CONS e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Assegnato un termine al ricorrente per l'espletamento della procedura di conciliazione, questa veniva instaurata dal ricorrente avanti ad organismo denominato Media.com ADR con sede in provincia di Trapani. Con sentenza n. 1876/2024, il Giudice di Pace di Padova ha dichiarato improcedibile la domanda per aver adito un organismo di mediazione territorialmente incompetente e non aver, quindi, soddisfatto la condizione obbligatoria di procedibilità prevista per le controversie in materia, compensando tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_2 chiedendo la riforma integrale del provvedimento di primo grado. Sostiene l'appellante che la normativa di riferimento in materia di telecomunicazioni prevede, per il tentativo di conciliazione obbligatorio, un vincolo territoriale di tipo regionale solo per i Co.re.com e non invece per gli altri organismi ADR davanti ai quali è alternativamente possibile esperire la conciliazione. La procedura avviata dal signor dinanzi al cui Pt_2 Controparte_2 non ha partecipato senza giustificazione, ha quindi soddisfatto la condizione CP_1 di procedibilità imposta dalla normativa di riferimento. Nel merito, l'appellante ha riproposto le censure sollevate in primo grado, evidenziando che l'onere della prova dell'adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione grava in capo alla compagnia telefonica e che la fattura emessa da non è CP_1 idonea a provare alcun credito. Resistendo all'appello, ne ha evidenziato preliminarmente l'inammissibilità CP_1 ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone il rigetto per infondatezza. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice. A seguito della prima udienza, svolta a mezzo di note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
2. L'ammissibilità del giudizio Va anzitutto evidenziato che non sussiste la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte appellata, in quanto l'impugnazione non soggiace all'utilizzo di forme sacramentali, essendo indispensabile soltanto una “chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze” (così Cass. SSUU n. 36481/2022): avendo l'appellante specificato avverso la sentenza impugnata i tre motivi di gravame proposti - il primo relativo alla competenza territoriale dell'organismo ADR adito in concreto dal signor , il secondo e il terzo relativi all'onere della prova della Pt_2 responsabilità contrattuale di e dell'insussistenza del credito portato dalle CP_1
pagina 3 di 8 fatture emesse da quest'ultima – argomentandone le ragioni di censura, lo stesso ha evidentemente rispettato i criteri di ammissibilità dell'appello dettati dalla norma in parola come interpretata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite sopra citata.
3.La procedibilità della domanda dell'appellante Come sopra ricostruito, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento di e l'insussistenza del debito portato da alcune fatture CP_1 emesse dall'appellata compagnia telefonica, cosicchè la causa riguarda pacificamente una controversia tra utente e gestore del servizio di telecomunicazioni che la normativa di riferimento in materia (art. 1 comma 11 legge n. 249/1997 e successive delibere emanate dall'Autorità Garante delle Telecomunicazioni) assoggetta all'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi, alternativamente, dinanzi al Co.re.com competente, a organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/Cons, agli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla predetta delibera, alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e CP_3
Così prevede, infatti, l'art. 3 comma 2 dell'allegato A alla delibera AGCOM n. 203/18/Cons., denominato “Regolamento di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori in materia di comunicazioni elettroniche”. La necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione è peraltro riportata anche nelle condizioni generali del contratto concluso tra l'appellante e l'appellata (cfr. art. 18.2 del doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata). Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la sentenza di primo grado abbia erroneamente ritenuto il giudizio improcedibile a fronte dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione in concreto adito da , in quanto l'organismo adito dall'utente - organismo Pt_2 di ADR alternativo, ossia il - non risulta soggetto ad alcun vincolo di Controparte_2 competenza territoriale. La sentenza impugnata ha infatti erroneamente ricondotto l'organismo adito dall'appellante all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs n. 28/2010 e conseguentemente utilizzato il criterio di competenza territoriale dettato da tale disciplina, facente riferimento agli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile. La disciplina speciale regolante la materia in oggetto (il regolamento di cui all'allegato A della delibera n. 203/2018 sopra richiamato), invece, non ha dettato alcun vincolo territoriale per gli organismi di mediazione ad espressa esclusione dei soli Co.re.com., per i quali è stata espressamente prevista una competenza territoriale legata a specifici criteri, relativi al luogo di ubicazione dell'utenza telefonica fissa, ovvero al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto (l'art. 3 comma 3 dell'allegato A espressamente prevede che “Per determinare il CORECOM territorialmente competente per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa a uso dell'utente; per le altre tipologie di utenza o in caso di controversie
pagina 4 di 8 relative a utenze ubicate in regioni diverse si ha riguardo al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla residenza o sede legale dell'utente”). Emerge, dunque, l'impossibilità di trarre dalla stessa previsione normativa, ovvero dall'art. 3 comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 203/18, la conseguenza di un'analoga competenza territoriale, espressamente prevista solo per i Co.re.com e non invece per gli altri organismi di conciliazione diversi, trovando applicazione il principio secondo cui il legislatore ubi dixit voluit ubi tacuit noluit. In questi termini si è recentemente espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. con le numerose pronunce citate dall'appellante a sostegno della propria ricostruzione: da pag. 101 fascicolo di primo grado di parte appellante, nonché da ultimo con la sentenza del Tribunale di Cuneo del 18.3.2025), a cui si ritiene di aderire. Il primo motivo di censura dell'appellante è quindi fondato e va accolto: la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata con conseguente necessità di esaminare il merito della controversia.
4.Nel merito.
4.1 L'appellante ha rinunciato al capo/parte della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato (cfr. note di precisazione delle conclusioni dell'11.04.2025). La questione controversa riguarda allora soltanto l'importo richiesto dall'appellante a titolo risarcitorio/indennitario e la contestazione del credito vantato da oggetto CP_1 delle fatture emesse nei confronti del signor . Pt_2
4.2 Quanto alla domanda risarcitoria dell'appellante, qualificata da quest'ultimo alternativamente come risarcimento del danno, indennizzo sulla base della carta dei servizi e come importo spettante a titolo di penale contrattuale, va precisato che, anche a prescindere dall'ammissibilità di tali indennizzi in sede giurisdizionale – ammissibilità contestata dalla parte appellata - l'appellante non era in ogni caso esonerato dalla prova del pregiudizio effettivamente patito al fine di veder accolta la propria domanda (cfr. Cass. n. 27609/2019 secondo cui è altresì “priva di fondamento logico e giuridico, oltre che intrinsecamente contraddittoria .. la tesi della ricorrente secondo cui, pur in mancanza di prova del danno (nella specie acclarata e incontestata, anche con riferimento all'an), la semplice dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio dovrebbe di per sé dar diritto ad un indennizzo ragionevole e proporzionato al pregiudizio arrecato”). Nel caso di specie l'appellante ha avanzato una domanda del tutto generica rispetto al pregiudizio patito, che non è stato minimamente dimostrato né, invero, allegato. Questo, infatti, si duole soltanto della “Sospensione o cessazione del servizio in assenza di presupposti o del previsto preavviso” iniziata ad agosto 2022 (pag. 1 ricorso di primo pagina 5 di 8 grado), producendo a dimostrazione della circostanza la chat tra l'utente e l'operatore telefonico, contenente la presa in carico delle richieste di assistenza. Ora, anche a voler prescindere dal fatto che la genericità della censura discende già dalla formulazione alternativa della stessa (“Sospensione o cessazione del servizio”), va comunque evidenziato che in concreto non è stato dedotto alcun specifico pregiudizio collegato al disservizio lamentato. Inoltre, ha contestato la circostanza dedotta dall'appellante, sostenendo che CP_1 non vi è mai stata sospensione né cessazione del servizio, ma soltanto disservizi ordinari risolti nelle tempistiche contrattuali (cfr pagg. 8 e 9 comparsa di costituzione in primo grado). Infine, e in via dirimente, la Carta servizi prevede indennizzi diversi a seconda CP_1 dell'ipotesi concreta di disservizio verificatasi (cfr. pag. 22 fascicolo di primo grado dell'appellante): ad esempio, per la sospensione o cessazione del servizio in assenza di presupposti o del previsto preavviso, l'indennizzo è di € 7,50 per ogni giorno di sospensione (“in caso di servizi forniti su banda ultra - larga (UBB), ossia , CP_4 [...]
e ” con l'aumento di un terzo); per il disservizio da completa CP_5 CP_6 interruzione è previsto invece un indennizzo di € 5 al giorno per un massimo di 10 giorni e, infine, per il malfunzionamento da irregolarità o discontinuità l'indennizzo varia da € 1,5 al giorno per un massimo di 10 giorni. In sostanza, dall'allegazione dell'appellante non emerge alcuna chiara indicazione relativa al tipo di disservizio lamentato né alla sua effettiva durata. Dai documenti prodotti, infatti, emerge soltanto che vi sono state alcune richieste di assistenza e che queste sono state prese in carico da (tanto risulta dalle pagg. CP_1
9-15 fascicolo di primo grado appellante), ma non emerge alcun altro elemento utile al fine di riconoscere la durata del problema né di ricondurre il caso di specie all'ipotesi concreta della sospensione o cessazione del servizio, piuttosto che ad un'altra ipotesi tra quelle contemplate dalla Carta dei servizi, ovvero ad alcuna delle ipotesi indennizzabili, dal momento che (giova ribadirlo) ha evidenziato trattarsi di ordinari CP_1 malfunzionamenti risolti nelle tempistiche contrattualmente convenute. In conclusione, anche in presenza della facilitazione probatoria sulla quantificazione del danno tipica del meccanismo indennitario, risultava comunque necessario per il richiedente allegare e dimostrare il pregiudizio concretamente patito: tanto l'appellante ha omesso di fare, con la conseguenza che la relativa domanda va rigettata. Va per completezza evidenziato che l'ordine di esibizione dei file log con i tabulati telefonici (pur tempestivamente richiesto dall'appellante) non vale a superare il difetto di allegazione: tale ordine di esibizione sarebbe infatti del tutto esplorativo, dal momento che l'appellante intende a mezzo dello stesso dimostrare la sussistenza del disservizio imputabile a che, tuttavia, ha omesso di allegare specificamente nei suoi elementi CP_1 minimi. Il secondo motivo di appello va, quindi, respinto.
pagina 6 di 8 4.3 Quanto alla domanda di accertamento negativo del debito del signor relativo alle Pt_2 fatture emesse da è evidente che, non provando la fattura il credito vantato, è CP_1 la compagnia telefonica a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa. Va quindi osservato che ha evidenziato sin dal primo grado che le fatture in CP_1 discussione portano i costi di dismissione del servizio e relativi alla mancata restituzione del modem (cfr. pagg.
8-10 della comparsa di costituzione e punti 5-7 della costituzione in appello). Nell'offerta è previsto che “nel caso di recesso anticipato da contratti associati ad offerte promozionali, ti potranno essere addebitati altresì gli sconti di cui hai usufruito o, in alternativa, lo specifico importo forfettario indicato nell'Offerta Commerciale” (cfr. con quanto riportato a pagina 3 del doc. 2 di parte appellata), inoltre le condizioni generali di contratto regolano i costi per la restituzione del modem all'art. 21.3 (doc. 3 prodotto da in primo grado). CP_1
Gli oneri fatturati trovano uno specifico riferimento nelle previsioni contrattuali;
pertanto, l'appellante avrebbe dovuto evidenziare se e in che termini non vi fosse corrispondenza tra i costi fatturati e quelli previsti in contratto. Peraltro, i costi contrattuali che ha precisato di aver fatturato risultano CP_1 applicabili al caso di specie quanto ai presupposti in fatto, poiché pacificamente vi è stato il recesso anticipato del cliente dal servizio di cui alla precedente offerta promozionale e la mancata restituzione del modem non è stata contestata. In sostanza l'appellante, limitandosi ad evidenziare l'inidoneità probatoria della fattura prodotta, ma omettendo in toto di confrontarsi con le precise deduzioni della compagnia telefonica, non ha formulato una contestazione specifica né in relazione alla mancata corrispondenza dei costi fatturati con le previsioni contrattuali né in relazione all'insussistenza dei presupposti delle previsioni stesse, con la conseguenza che il credito di di cui alle fatture emesse risulta dimostrato. CP_1
Il terzo motivo di appello è, quindi, infondato.
5. In conclusione: l'appello del signor risulta fondato quanto al primo motivo, ma Pt_2 infondato in relazione ai motivi secondo e terzo. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello va disposta la compensazione parziale delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio nella misura di 1/3 (anche considerata la mancata partecipazione di al procedimento di CP_1 mediazione instaurato dall'appellante, non configurando quale giustificato motivo il fatto dedotto dall'appellata che la conciliazione dinanzi al non prevedeva alcun costo, Parte_3 diversamente da quella dinanzi all'organismo prescelto dall'appellante, vista la cifra del tutto irrisoria di € 36,90). La restante quota viene posta a carico di parte appellante, quale parte prevalentemente soccombente.
pagina 7 di 8 Per entrambi i gradi di giudizio, queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale stante la non complessità delle questioni trattate. Nulla per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: ACCOGLIE il primo motivo di appello e riforma la sentenza impugnata in punto di procedibilità della domanda;
RIGETTA i motivi di appello secondo e terzo, con conseguente rigetto della domanda avanzata da parte appellante;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/3, e condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della restante quota di 2/3, spese che liquida per intero in € 194,60 per compensi per il giudizio di primo grado, ed in € 323,40 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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