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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Martina Ponzin - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 79 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, proposto da:
(c.f. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Monfalcone, alla via Rosselli n. 31, presso lo studio dell'avv. Paola Ginaldi, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), elett.te dom.ta Controparte_1 C.F._2
in Monfalcone, alla VIA IX GIUGNO n. 51, presso lo studio dell'avv. PANECK
SANDRA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate il 19.12.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto:
1) accertare e dichiarare che ha conseguito la capacità Persona_1
reddituale;
2) conseguentemente accertare e dichiarare che non è Parte_1
più obbligato a corrispondere a il contributo al mantenimento per Controparte_1
1 la figlia a far data dal mese di agosto 2023, allorchè ha Persona_1 Per_1
percepito la retribuzione per il lavoro svolto nel mese di luglio 2023;
3) spese rifuse.
Nelle note scritte depositate il 20.12.2024, il difensore della resistente ha chiesto, in via principale:
1) Accertato e dichiarato che è stata assunta con contratto Persona_1
di apprendistato a far data dal 16.3.2024 e non ha ancora conseguito una capacità professionale e reddituale tale da renderla economicamente autosufficiente, disporre che il padre sia obbligato a corrispondere alla figlia ex Parte_1
art. 337 septies c.p.c. il contributo al mantenimento pari a € 406,34 per i mesi da settembre 2023 a dicembre 2023, per complessivi € 1.625,36;
2) Di conseguenza, avendo il signor già corrisposto il contributo al Per_1
mantenimento per i mesi da gennaio a marzo 2024, stabilire che, a fronte dei redditi percepiti dalla figlia, dal mese di aprile 2024 il contributo al mantenimento venga ridotto all'importo di euro 200,00 mensili, o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da versarsi a ex art. 337 septies c.p.c. finché la stessa avrà Per_1
conseguito una competenza professionale e tecnica tale da renderla economicamente indipendente;
3) Spese di lite rifuse.
In via subordinata, nella denegata ipotesi che venga Parte_1 sollevato dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia poiché assunta con contratto di apprendistato a far data dal 16.3.2024, la resistente ha chiesto di disporre che il padre provveda almeno al versamento dell'importo di € 1.625,36 dovuto a titolo di contributo al mantenimento di per i mesi da settembre Per_1
2023 a dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 30/01/2024, ha Parte_1
agito in giudizio al fine di ottenere, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 344/2017 del Tribunale di Gorizia, la revoca del contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne, a far data dal Per_1
mese di agosto del 2023 o, in subordine, dalla domanda, che era stato quantificato, in sede di divorzio, su accordo delle parti, in € 310,00 mensili sino al mese di giugno del 2017 ed aumentato ad € 350,00 mensili dal mese di luglio del 2017,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Gorizia.
Il ricorrente ha posto a fondamento della domanda il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, la quale, conseguito il diploma di maturità presso l'I.S.I.S. “Sandro Pertini” di Monfalcone – Istituto tecnico turistico, ha svolto attività lavorativa, nel settore alberghiero, a Grado, prima presso l'Hotel
“Laguna Palace”, dal mese di maggio al mese di ottobre del 2022, nonché dal
18.07.2023 al 31.10.2023 e successivamente presso l'Hotel Astoria dal 23/12/2023 al 6/1/2024.
In subordine, il ricorrente ha chiesto ridursi il contributo al mantenimento della figlia nella misura ritenuta di giustizia, da versare direttamente alla stessa.
Si è costituita nel presente procedimento la quale ha contestato Controparte_1
il raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia, deducendo che, da ultimo, è stata assunta, con contratto di apprendistato a tempo Per_1
determinato, stipulato il 16.3.2024, della durata di sette mesi e diciassette giorni, per 40 ore settimanali, con una retribuzione mensile di € 1.163,43 lordi.
La resistente ha, dunque, chiesto il rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e la sua riduzione ad € 200,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a far data dal mese di aprile del 2024, da versare direttamente alla stessa, nonché la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di € 1.625,36, corrispondente all'assegno di mantenimento non versato dal mese di settembre del 2023 al mese di dicembre del 2023.
Ciò posto, è noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Con riferimento al contratto di apprendistato, stipulato dal figlio maggiorenne, è stato, in particolare, chiarito che “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a
3 carico dell'imprenditore, L. 19 gennaio 1955, n. 25, ex art. 11, lettera "a", nonchè dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, della menzionata L. n. 25 del 1955, ex art. 10) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8847; Cass. Sezioni Unite 21 luglio
1999, n. 486), onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dalla già citata L. n. 25 del 1955, art. 11, lettera "c") percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 16 maggio
1990, n. 4212), ad assicurare in concreto all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto (determinata secondo quanto previsto dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21, comma 2),
l'autosufficienza sopraindicata” (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/01/2007 n.407).
In punto di onere probatorio, incombe sul ricorrente l'onere di comprovare siffatta autosufficienza economica attraverso la dimostrazione specifica dei profili
(retributivi e di durata) caratterizzanti il rapporto di apprendistato in esame.
Nel caso di specie, non è contestato, tra le parti, l'iniziale svolgimento di attività lavorativa, da parte di nel settore alberghiero, con contratti a tempo Persona_1
determinato, stipulati per la stagione estiva o invernale, in coincidenza con le festività natalizie, a partire dal 2022.
Sulla base della documentazione reddituale in atti, la stessa risulta aver percepito una retribuzione annua netta di circa € 4.500,00 nel 2022, aumentata a circa €
7.500,00 nel 2023 (v. doc. 4 della resistente e il modello 730/2024 depositato da il 25.7.2024). Persona_1
Da ultimo, risulta essere stata assunta, con contratto di apprendistato Per_1
professionalizzante stipulato il 16.3.2024, della durata di 7 mesi e 17 giorni, con una retribuzione mensile lorda di € 1.163,43 per 14 mensilità, corrispondente a una retribuzione media mensile netta compresa tra circa € 1.000,00 ed € 1.100,00, risultante dalle buste paga in atti (v. doc. 8 e 16 della resistente).
Orbene, tenuto conto, per un verso, della durata limitata dei contratti di lavoro stipulati dalla figlia maggiorenne, ivi compreso, da ultimo, il contratto di apprendistato professionalizzante, giunto ormai a scadenza, e, per altro verso, della
4 retribuzione effettivamente dalla stessa percepita, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per ridurre l'assegno di mantenimento ad € 150,00 mensili, a far data dalla domanda, che verserà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese. Nella specie, si ritiene, infatti, che la figlia, dell'età di vent'anni, non abbia ancora completato il percorso di inserimento nel mondo del lavoro e non possa, dunque, considerarsi del tutto economicamente indipendente.
Per altro verso, si rileva che il ricorrente, il quale risulta aver percepito, in base al modello 730/2023, un reddito annuo netto di circa € 24.000,00 - in mancanza di documentazione per gli anni successivi - non ha allegato né tantomeno provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche né l'impossibilità di continuare a provvedere al mantenimento della figlia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, proposta dal ricorrente in via principale, deve essere rigettata.
Va, infine, dichiarata inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio, la domanda della resistente volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra il mese di settembre del 2023 e il mese di dicembre 2023.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 344/2017, così provvede:
a) riduce ad € 150,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario della figlia a far data dalla domanda, che Persona_1 [...]
verserà direttamente alla stessa, entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
b) rigetta la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
c) dichiara inammissibile la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati non pagati dall'assegno di mantenimento;
d) compensa le spese di giudizio.
5 Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 30.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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