Art. 13.
La facolta' di riscatto prevista dal primo comma dell'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 241 luglio 1931, n. 1098, puo' essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e con le modalita' di cui al secondo comma dello stesso art. 5, modificato dall'art. 12 della presente legge.
La facolta' di riscatto prevista dal primo comma dell'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 241 luglio 1931, n. 1098, puo' essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e con le modalita' di cui al secondo comma dello stesso art. 5, modificato dall'art. 12 della presente legge.