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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1553/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tommasino e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Frosinone (FR) alla via dei Volsci, 109
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2019, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della società presso la sede Controparte_1
locale di Santa Maria Capua Vetere in data 24.07.2016, con inquadramento come operario in base al livello 8 ed, in particolare, come banconista.
Assumeva, tuttavia, di essere stata impiegata non rispettando le condizioni contrattuali, essendo stata, invece, adibita ad ogni mansione che veniva a rendersi necessaria, “compreso fare pulizie, imbustare merce, spostare merce, lavare i locali sia commerciali che laboratorio, relazioni con i clienti, tutto questo eccedente l'orario di lavoro ( inizio ore 4.30 a.m. fino all'orario di chiusura)”
(cfr. ricorso).
Deduceva, inoltre, che, agli inizi del mese di agosto 2018, essendo impossibilitata a sostenere l'orario continuato fino a tarda sera e tenuto conto anche di motivi organizzativi di carattere personale, avrebbe chiesto al datore una riduzione delle ore lavorative, il quale, tuttavia, non avrebbe acconsentito;
precisava, poi, di essere sempre stata assoggettata, al potere direttivo del sig. – rispetto al quale assumeva che “non è chiara la Controparte_2
posizione” – riferendo, inoltre, che lo stesso, in data 01.09.2018, avrebbe licenziato la ricorrente (“non è chiara la posizione del sig il quale senza mezzi termini dava Controparte_2 comandi di ogni genere ai dipendenti, preoccupandosi di cacciare via dal posto di lavoro a secondo del caso i dipendenti, nel caso di specie la ricorrente in data 1 settembre 2018”, cfr. ricorso). Al riguardo, ancora, riferiva che il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, avrebbe obbligato la ricorrente a firmare “lettera di licenziamento e corredati avvisi funzionali all'anno
2018” (cfr. ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente affermava di essere creditrice, nei confronti della società, della complessiva somma pari ad euro 42.597,32, di cui euro 38.274,96 a titolo di differenze retributive ed euro 3.600,92 a titolo di differenze sul TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali e concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la e che, per l'effetto, la Controparte_1
resistente venisse condannato al pagamento della somma pari ad euro 42.597,32, come da conteggi allegati, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria di spese e con attribuzione.
La società resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata la prova orale ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Ebbene, nonostante la scelta della parte resistente di non costituirsi nel presente giudizio, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia puntuale indicazione del titolo in virtù del quale viene richiesto il pagamento, senza alcuna specifica deduzione che consenta di individuare, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda: l'istante si limita, invero, a dichiarare di aver prestato servizio per la resistente e di essere stata licenziata, deducendo lo svolgimento in concreto delle mansioni dedotte in ricorso e la loro riconducibilità a specifiche declaratorie, precisando il periodo di lavoro, senza, tuttavia, specificare alcunché circa la scansione temporale del rapporto di lavoro osservato e le differenze retributive in virtù delle quali agisce.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Ebbene, nonostante le carenze espositive ed allegative presenti in ricorso – non avendo la parte ricorrente indicato in alcun modo a che titolo rivendica le spettanze azionate, essendosi limitata, del tutto genericamente, ad affermare il proprio diritto alle differenze retributive – specificando in ricorso solamente di non aver percepito somme asseritamente dovute a titolo di differenza sul TFR – nonché ad allegare conteggi (i quali, tuttavia, in quanto tali, non sono di per sé idonei a colmare le gravi mancanze in punto di allegazione e di descrizione dei fatti in cui la parte ricorrente è incorsa) – è stata svolta attività istruttoria, con un unico teste escusso il quale, tuttavia, si è genericamente limitato a riferire una serie di circostanze che, seppur dedotte nell'atto introduttivo, non appaiono di per sé sufficienti a consentire l'accoglimento della domanda spiegata.
Ed, invero, a fronte della generica deduzione, contenuta in ricorso, secondo cui l'esercizio dei poteri tipicamente datoriali sarebbe stato ascrivibile al sig. , del Controparte_2 quale, in maniera del tutto contraddittoria e lacunosa, si riferisce che “non è chiara la posizione” – altrettanto genericamente il teste – unico teste di parte Testimone_1 ricorrente, escusso all'udienza del 23.01.2024 – si limita a riferire che le direttive venivano impartite dal sig. , senza puntualmente individuarlo e/o qualificarlo Controparte_2
come datore di lavoro.
Con riferimento agli orari di lavoro ed ai turni riferiti dal teste, va, poi, osservato che, al riguardo, nulla è stato specificamente dedotto in ricorso, sul rilievo che la ricorrente si limita ad affermare di aver prestato la propria attività secondo un tempo “eccedente l'orario di lavoro” (cfr. pagina 1 del ricorso), precisando solamente che l'inizio era alle ore 4,30 del mattino e che la stessa lavorava fino all'orario di chiusura, il quale, tuttavia, non veniva indicato;
ancora, si ometteva di indicare l'articolazione oraria da cui desumere le relative differenze.
Di conseguenza, le dichiarazioni rese dal teste escusso, anche volendo prescindere dalle carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente – non appaiono sufficienti.
Al riguardo, va, ancora, evidenziato la parte ricorrente rivendica una serie di spettanze non meglio identificate, delle quali, all'esito della prova testimoniale, non vi è prova.
Così, anche con riferimento alla richiesta avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze sul TFR, deve rilevarsi l'assoluta genericità della stessa.
Le brevi considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda, rimasta priva di adeguati riscontri probatori.
La natura della decisione induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 19.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1553/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tommasino e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Frosinone (FR) alla via dei Volsci, 109
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2019, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della società presso la sede Controparte_1
locale di Santa Maria Capua Vetere in data 24.07.2016, con inquadramento come operario in base al livello 8 ed, in particolare, come banconista.
Assumeva, tuttavia, di essere stata impiegata non rispettando le condizioni contrattuali, essendo stata, invece, adibita ad ogni mansione che veniva a rendersi necessaria, “compreso fare pulizie, imbustare merce, spostare merce, lavare i locali sia commerciali che laboratorio, relazioni con i clienti, tutto questo eccedente l'orario di lavoro ( inizio ore 4.30 a.m. fino all'orario di chiusura)”
(cfr. ricorso).
Deduceva, inoltre, che, agli inizi del mese di agosto 2018, essendo impossibilitata a sostenere l'orario continuato fino a tarda sera e tenuto conto anche di motivi organizzativi di carattere personale, avrebbe chiesto al datore una riduzione delle ore lavorative, il quale, tuttavia, non avrebbe acconsentito;
precisava, poi, di essere sempre stata assoggettata, al potere direttivo del sig. – rispetto al quale assumeva che “non è chiara la Controparte_2
posizione” – riferendo, inoltre, che lo stesso, in data 01.09.2018, avrebbe licenziato la ricorrente (“non è chiara la posizione del sig il quale senza mezzi termini dava Controparte_2 comandi di ogni genere ai dipendenti, preoccupandosi di cacciare via dal posto di lavoro a secondo del caso i dipendenti, nel caso di specie la ricorrente in data 1 settembre 2018”, cfr. ricorso). Al riguardo, ancora, riferiva che il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, avrebbe obbligato la ricorrente a firmare “lettera di licenziamento e corredati avvisi funzionali all'anno
2018” (cfr. ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente affermava di essere creditrice, nei confronti della società, della complessiva somma pari ad euro 42.597,32, di cui euro 38.274,96 a titolo di differenze retributive ed euro 3.600,92 a titolo di differenze sul TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali e concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la e che, per l'effetto, la Controparte_1
resistente venisse condannato al pagamento della somma pari ad euro 42.597,32, come da conteggi allegati, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria di spese e con attribuzione.
La società resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata la prova orale ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Ebbene, nonostante la scelta della parte resistente di non costituirsi nel presente giudizio, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia puntuale indicazione del titolo in virtù del quale viene richiesto il pagamento, senza alcuna specifica deduzione che consenta di individuare, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda: l'istante si limita, invero, a dichiarare di aver prestato servizio per la resistente e di essere stata licenziata, deducendo lo svolgimento in concreto delle mansioni dedotte in ricorso e la loro riconducibilità a specifiche declaratorie, precisando il periodo di lavoro, senza, tuttavia, specificare alcunché circa la scansione temporale del rapporto di lavoro osservato e le differenze retributive in virtù delle quali agisce.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Ebbene, nonostante le carenze espositive ed allegative presenti in ricorso – non avendo la parte ricorrente indicato in alcun modo a che titolo rivendica le spettanze azionate, essendosi limitata, del tutto genericamente, ad affermare il proprio diritto alle differenze retributive – specificando in ricorso solamente di non aver percepito somme asseritamente dovute a titolo di differenza sul TFR – nonché ad allegare conteggi (i quali, tuttavia, in quanto tali, non sono di per sé idonei a colmare le gravi mancanze in punto di allegazione e di descrizione dei fatti in cui la parte ricorrente è incorsa) – è stata svolta attività istruttoria, con un unico teste escusso il quale, tuttavia, si è genericamente limitato a riferire una serie di circostanze che, seppur dedotte nell'atto introduttivo, non appaiono di per sé sufficienti a consentire l'accoglimento della domanda spiegata.
Ed, invero, a fronte della generica deduzione, contenuta in ricorso, secondo cui l'esercizio dei poteri tipicamente datoriali sarebbe stato ascrivibile al sig. , del Controparte_2 quale, in maniera del tutto contraddittoria e lacunosa, si riferisce che “non è chiara la posizione” – altrettanto genericamente il teste – unico teste di parte Testimone_1 ricorrente, escusso all'udienza del 23.01.2024 – si limita a riferire che le direttive venivano impartite dal sig. , senza puntualmente individuarlo e/o qualificarlo Controparte_2
come datore di lavoro.
Con riferimento agli orari di lavoro ed ai turni riferiti dal teste, va, poi, osservato che, al riguardo, nulla è stato specificamente dedotto in ricorso, sul rilievo che la ricorrente si limita ad affermare di aver prestato la propria attività secondo un tempo “eccedente l'orario di lavoro” (cfr. pagina 1 del ricorso), precisando solamente che l'inizio era alle ore 4,30 del mattino e che la stessa lavorava fino all'orario di chiusura, il quale, tuttavia, non veniva indicato;
ancora, si ometteva di indicare l'articolazione oraria da cui desumere le relative differenze.
Di conseguenza, le dichiarazioni rese dal teste escusso, anche volendo prescindere dalle carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente – non appaiono sufficienti.
Al riguardo, va, ancora, evidenziato la parte ricorrente rivendica una serie di spettanze non meglio identificate, delle quali, all'esito della prova testimoniale, non vi è prova.
Così, anche con riferimento alla richiesta avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze sul TFR, deve rilevarsi l'assoluta genericità della stessa.
Le brevi considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda, rimasta priva di adeguati riscontri probatori.
La natura della decisione induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 19.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico