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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9294 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
La dott.ssa in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di PO ha pronunciato in data 16 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 26363/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in PO alla Via Piedigrotta n. 30 presso lo studio degli avvocati Giuliana
TT e BI AL PO che lo rappresentano e difendono;
ricorrente
E
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Controparte_1 rappresentante p.t., dott. nato il [...] - c.f. Controparte_2 con sede legale in PO alla Piazza Cavour n.42, P. Iva/CF C.F._2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, P.IVA_1 dall'Avv. Annantonia Romano presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), al
Corso Italia n.5.
Resistente
Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di PO in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che aveva lavorato dal 25.9.2008 (dapprima con contratto di inserimento, poi trasformato, a far data dal 30.03.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato) alle dipendenze di società operante nel settore dell'assistenza Controparte_3 socio-sanitaria di anziani e disabili e dei servizi pubblici di competenza e/o interesse del
Comune di PO e di altri enti territoriali e istituti pubblici;
. che è una società in house providing (vale a dire società soggetta Controparte_3
a coordinamento e direzione) del Comune di PO, cioè con capitale interamente sottoscritto da tale ente, con il quale aveva in corso fin dal 2008 un appalto di servizi per la fornitura di "attività di assistenza scolastica in favore degli alunni disabili delle scuole elementari, medie e degli istituti comprensivi della città di PO"; che le mansioni espletate nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto di appalto di servizi erano state quelle proprie della qualifica di operatore socio-assistenziale (OSA) di primo livello;
che l'orario di lavoro presso era sempre stato previsto dalle ore CP_3
8 alle ore 15,12 per 5 giorni alla settimana, per complessive 36 ore alla settimana e cioè un part-time con percentuale del 90%; che diversamente, di fatto, aveva sempre lavorato fino alle h. 15,40 con una pausa di 20 minuti, lavoro supplementare che non le era stato mai pagato che in virtù delle succitate mansioni svolte fin dall'assunzione e della qualifica posseduta, la ricorrente era stata inquadrata nel 4° livello CCNL
IO ( da sempre applicato in via diretta tra e i suoi dipendenti) CP_3 ed espressamente richiamato anche nella sua lettera di assunzione oltre ad essere comunque applicabile ex art. 2070 c.c. e/o, quanto meno, in via c.d. parametrica ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; che nell'agosto 2016 il ricorrente - così come tutti gli altri suoi colleghi di lavoro – riceveva da parte di una lettera che preannunciava il CP_3 suo passaggio, a far data dal 1°.9.16, da tale società, messa in liquidazione volontaria,
a altra società in house providing del Comune di PO, di sua Controparte_1 esclusiva proprietà, operante nel medesimo settore dell'assistenza socio-sanitaria e subentrata nel contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il Comune di PO e la suddetta PO;
CP_3
. che tra e vi era stato un vero e proprio trasferimento CP_3 CP_1
d'azienda regolato dall'art. 2112 c.c., visto che le maestranze di avevano CP_3 ininterrottamente proseguito alle dipendenze di la propria attività di CP_1 lavoro, con le stesse mansioni di prima, nelle stesse scuole, nei confronti dei medesimi assistiti, con le stesse modalità e con l'utilizzo delle medesime attrezzature aziendali di
; CP_3
Deduceva che con sentenza n. 2517/2022 la Corte d'appello di PO aveva accertato che tra e era intercorso un trasferimento d'azienda ex art. CP_3 CP_1
2112 c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria e la stessa sentenza aveva altresì CP_1 dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre 2016 con cui parte ricorrente era stata costretta a rinunciare, fra l'altro, a far valere la responsabilità di CP_1 anche per il periodo anteriore al trasferimento d'azienda;
. che del tutto analoghe erano state tutte le sentenze della Corte d'appello di PO
(allegate in atti) che avevano accolto la domanda (o confermato la pronuncia di primo grado) riguardo ad altri colleghi del coinvolti nella medesima vicenda;
Pt_1
. che anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla stessa vicenda relativa ad altri colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente, con ordinanze nn. 27760/2022,
9555/2024, 9617/2024, aveva definitivamente confermato l'invalidità del predetto verbale di conciliazione;
. che tutte queste sentenze avendo invalidato i verbali di conciliazione che i lavoratori erano stati costretti a sottoscrivere con e avevano altresì CP_3 CP_1 statuito expressis verbis l'integrale applicazione dell'art. 2112 c.c. nella vicenda traslativa d'azienda perfezionatasi e operativa a decorrere dal 1°.9.16;
. che la società subentrante ,applicando un diverso CCNL, aveva ridotto la retribuzione al lavoratore mentre, diversamente, in base all'art. 2112 co. 1° c.c. ed all'interpretazione della direttiva fornita dalla sentenza ella CGUE e alla Per_1 conforme giurisprudenza della Suprema Corte, era indiscutibile che, ove pure la legislazione nazionale avesse consentito la immediata applicazione d'un contratto collettivo diverso da quello applicato presso il cedente, comunque in nessun caso sarebbe stato consentito il complessivo peggioramento retributivo sofferto dalla parte ricorrente;
. che il lavoratore trasferito aveva, dunque, diritto a conservare lo stesso quantum di retribuzione che riceveva dal cedente, cioè € 1.624,54 mensili.
Tutto ciò premesso, discendendo la continuità giuridica del rapporto in capo a CP_1 fin dall'assunzione della ricorrente presso e la responsabilità
[...] CP_3 solidale di entrambe le società (cedente e cessionaria per CP_3 CP_1
i crediti retributivi maturati dall'odierna parte ricorrente fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino al 1°.
9.16 assumendo il diritto della ricorrente, sotto ogni profilo, di non vedersi peggiorare il trattamento economico dopo il trasferimento, chiedeva a) condannare la società resistente a pagare alla ricorrente per le causali di cui in narrativa la complessiva somma di € 11.570, 22, tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co. c.p.c.; b) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari. La si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione e nel Controparte_1 merito con argomentazioni varie concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All' udienza odierna, svoltasi con modalità cartolari, lette le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, era decisa come da sentenza telematica.
Preliminarmente va osservato quanto segue con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione.
La stessa deve essere valutata alla luce delle modifiche normative introdotte dal
Legislatore e che hanno modificato l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Richiamato il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.63/1966 (pronunciata sul regime precedente all'art.18 L.300/1970), anche nel vigore del successivo regime di tutela reale ex art.18 cit. la giurisprudenza di legittimità ha continuato a ritenere decisivo il concreto atteggiarsi del rapporto, dal punto di vista della percezione soggettiva del lavoratore.
In tale prospettiva, è decisivo considerare che le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali - a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora - la tutela assicurata al lavoratore è ormai solo di natura indennitaria. Emerge di conseguenza l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Il lavoratore torna insomma a trovarsi in una situazione di “metus”, come prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale dopo il 18 luglio del 2012
(data di entrata in vigore della L. 92/2012) deve riemergere la regola di diritto fissata in origine dalla Corte Costituzionale nel 1966 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, argomentando che pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso “vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento.”.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass.4520/2000, e conformi fra le molte Cass. 23277/2004,
Cass.1717/2009, Cass.12553/2014, Cass.22172/2017).
L'art.18 L.300/1970 modificato dalla L.92/2012, diversamente da quello originario, prevede la reintegra solo in alcune, limitate e più gravi, ipotesi di invalidità del recesso datoriale (commi 1, 4 e 7), mentre per la generalità dei casi è prevista solo una tutela di tipo indennitario (commi 5 e 6).
Quindi, nel corso del rapporto il lavoratore è tornato a trovarsi in una condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe spettare in caso di licenziamento illegittimo condizione che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento. Si tratta insomma di quella condizione già posta dalla Corte Costituzionale a fondamento della regola fissata con la sentenza nr.63/1966
(decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Facendo applicazione dei suindicati principi alla fattispecie de qua, premesso che nessuna delle pretese azionate è anteriore al 1° giugno 2014 (v. conteggi facenti parte integrante del ricorso) e sono tutte, invece, successive alla legge n. 92/2012.
L'eccezione di prescrizione, dunque, risulta manifestamente infondata e, osserva il giudicante, quand'anche si volesse (erroneamente) ignorare tale giurisprudenza, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta dalla lettera di messa in mora (allegata in atti ) e dalla notifica del ricorso introduttivo di lite.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Osserva il giudicante che il verbale di conciliazione del novembre 2016 sottoscritto dalla parte ricorrente è stato annullato per violenza con sentenza n. 2517/2022 della Corte di Appello di PO (all.ta al n. 12 produzione attorea), che ha altresì ribadito l'avvenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro della odierna parte ricorrente con la società cessionaria, pronuncia poi confermata indirettamente, quanto ai principi di diritto, anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9555/2024 del 09/04/2024 in una vicenda sovrapponibile alla presente.
Nella suddetta pronuncia la Corte territoriale ha giudicato l'appello della CP_1 infondato, intendendo dare continuità all'orientamento già espresso dalla Corte di
Appello, confermate in Cassazione, in numerose decisioni sul tema trattato (v. ex plurimis C. App Na n. 196172020; n. 1807/2021; n. 1759/2022 e n. 2760/2022; n.
4705/2021; n. 1759/2021; n. 2826/2022). Orbene atteso il giudicato sulla continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria appaiono infondate le argomentazioni della società resistente che non tengono conto della circostanza oramai incontrovertibile della decorrenza dei rapporti di lavoro dal 2008 e non dal 2016. Infatti nel caso in esame, osserva il giudicante, si denuncia proprio una illegittima decurtazione della retribuzione all'atto del passaggio alle dipendenze della convenuta.
Dal confronto, infatti, delle due buste paga del novembre 2016 (data del passaggio ex art 2112c.c.), l'ultima di e la prima di emerge che le CP_3 CP_1 differenze retributive non si limitano alla sola mensilità di novembre.
Appare in tutta evidenza che la sola retribuzione mensile ordinaria percepita dal ricorrente presso PO Sociale al momento del trasferimento ovvero nel novembre
2016 era di € 1.624,54, quella presso è scesa ad € 1.589,62 pur compresa CP_1 la voce I.A.F.A. alias indennità futuro assorbimento.
Dunque, da tale confronto emerge che, contrariamente a quanto assunto dalla
[...]
e nonostante la voce I.A.F.A. alias indennità futuro assorbimento erogata CP_1 da in aggiunta al trattamento di 3° livello CCNL Multiservizi, in realtà la CP_1 parte ricorrente ha patito un secco globale peggioramento retributivo che si riverbera ovviamente su tutti gli ulteriori istituti indiretti.
Il , anche se attualmente ha un orario di lavoro contrattuale mensile di 173 ore (al Pt_1
90%) a fronte delle 168 ore mensili (sempre al 90%) che doveva, invece, osservare presso ( cfr. buste paga in atti) percepisce un importo inferiore al CP_3 precedente.
Come da giurisprudenza costante ( cfr. Corte d'appello di PO n. 133/2025 del
06/03/2025) in identica fattispecie, nel fare applicazione dei principi di cui alla direttiva
2001/23 ripresi dall'ordinanza della S.C n. 35423 del 01/12/2022 ha avuto modo di affermare quanto segue: “In una parola, come ben evidenziato al punto 76, la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario, non può essere giammai utilizzata, né allo scopo, né comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento.
Insomma, i lavoratori trasferiti non possono essere collocati in una posizione deteriore per il sol fatto del trasferimento.
Non ostano a tale soluzione alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (si veda Cass. n. 37291/2021 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare Cass. n. 19303/2015, Cass. n. 10614/2011, Cass.
n. 5882/2010); in realtà, alla stregua d'una doverosa interpretazione della normativa interna che sia conforme al diritto eurounitario, come interpretato nella citata sentenza
Scattolon della CGUE, anche l'applicazione d'un diverso e meno favorevole contratto collettivo non significa che il lavoratore trasferito non conservi, quanto meno in via di assegno ad personam, il pregresso più favorevole quantum retributivo.
Si ritiene, quindi, che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, quindi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all'anzianità di servizio.
Alla luce di quanto si è innanzi esposto, del comma 3 dell'art. 10 della l. n. 248 del 2005 va data una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato dalla
CGUE nella sentenza e deriva l'impossibilità di applicare - in epoca del tutto Per_1 coeva al trasferimento - condizioni economico retributive peggiorative per i lavoratori, in quanto ciò contrasterebbe con lo stesso scopo e la ratio della normativa unionale…”.
Quanto ai conteggi parte resistente assume la erroneità di quest'ultimi applicando un diverso CCNL e cioè non il CCNL IO bensì il CCNL Multiservizi.
Ma, sul punto osserva il giudicante che, diversamente da quanto assunto dalla società resistente, nella elaborazione dei conteggi parte ricorrente, peraltro, non ha utilizzato il CCNL IO, bensì il CCNL Multiservizi applicato dalla convenuta.
I conteggi partono, poi, dal novembre 2016, data del passaggio alla non CP_1 vi è nessuna domanda di inquadramento nel livello superiore e non vi è domanda di lavoro supplementare o straordinario.
Dalla semplice lettura dell'ultima busta paga rilasciata dalla cedente Controparte_3
(novembre 2016) risultano evidenziate le ore residue a titolo di permessi, i giorni di ferie non godute e le ore residue per le ex festività, che non sono state retribuite alla parte ricorrente sono dovute dalla cessionaria nella misura indicata Controparte_1 nel conteggio allegato, in virtù del giudicato sulla sussistenza dell'art.2112 c.c. Ora, osserva il giudicante, a fronte dei precisi e analitici prospetti di calcolo facenti parte integrante del ricorso, la società convenuta non ha elaborato propri calcoli alternativi validi, limitandosi a mere generiche contestazioni con formula di stile.
Orbene, per costante giurisprudenza, nel rito del lavoro la mancata specifica contestazione dei conteggi da parte del convenuto nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. li consolidano nell'importo formulato dall'attore, vincolando in tal senso il giudice e ciò anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (ad esempio negando l'esistenza stessa del rapporto di lavoro): infatti, la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass. n.
29236/17; Cass. n. 20053/16; Cass. n. 10116/15; Cass. n. 4051/11; Cass. n. 945/06;
Cass. n. 9285/03). Sulle residue somme dovute a novembre 2016 la sentenza della corte di appello tra l'altro ha affermato che: “ … ne discende ulteriormente la correttezza della decisione di primo grado laddove ha affermato la responsabilità solidale di entrambe le società (cedente e cessionaria per CP_3 CP_1
i crediti retributivi maturati da parte appellata fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino a tutto il novembre 2016”.
Per tutte le considerazioni di cui sopra la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Clara
Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 11.570,22, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
PO, 16.12.2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
La dott.ssa in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di PO ha pronunciato in data 16 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 26363/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in PO alla Via Piedigrotta n. 30 presso lo studio degli avvocati Giuliana
TT e BI AL PO che lo rappresentano e difendono;
ricorrente
E
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Controparte_1 rappresentante p.t., dott. nato il [...] - c.f. Controparte_2 con sede legale in PO alla Piazza Cavour n.42, P. Iva/CF C.F._2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, P.IVA_1 dall'Avv. Annantonia Romano presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), al
Corso Italia n.5.
Resistente
Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di PO in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che aveva lavorato dal 25.9.2008 (dapprima con contratto di inserimento, poi trasformato, a far data dal 30.03.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato) alle dipendenze di società operante nel settore dell'assistenza Controparte_3 socio-sanitaria di anziani e disabili e dei servizi pubblici di competenza e/o interesse del
Comune di PO e di altri enti territoriali e istituti pubblici;
. che è una società in house providing (vale a dire società soggetta Controparte_3
a coordinamento e direzione) del Comune di PO, cioè con capitale interamente sottoscritto da tale ente, con il quale aveva in corso fin dal 2008 un appalto di servizi per la fornitura di "attività di assistenza scolastica in favore degli alunni disabili delle scuole elementari, medie e degli istituti comprensivi della città di PO"; che le mansioni espletate nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto di appalto di servizi erano state quelle proprie della qualifica di operatore socio-assistenziale (OSA) di primo livello;
che l'orario di lavoro presso era sempre stato previsto dalle ore CP_3
8 alle ore 15,12 per 5 giorni alla settimana, per complessive 36 ore alla settimana e cioè un part-time con percentuale del 90%; che diversamente, di fatto, aveva sempre lavorato fino alle h. 15,40 con una pausa di 20 minuti, lavoro supplementare che non le era stato mai pagato che in virtù delle succitate mansioni svolte fin dall'assunzione e della qualifica posseduta, la ricorrente era stata inquadrata nel 4° livello CCNL
IO ( da sempre applicato in via diretta tra e i suoi dipendenti) CP_3 ed espressamente richiamato anche nella sua lettera di assunzione oltre ad essere comunque applicabile ex art. 2070 c.c. e/o, quanto meno, in via c.d. parametrica ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; che nell'agosto 2016 il ricorrente - così come tutti gli altri suoi colleghi di lavoro – riceveva da parte di una lettera che preannunciava il CP_3 suo passaggio, a far data dal 1°.9.16, da tale società, messa in liquidazione volontaria,
a altra società in house providing del Comune di PO, di sua Controparte_1 esclusiva proprietà, operante nel medesimo settore dell'assistenza socio-sanitaria e subentrata nel contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il Comune di PO e la suddetta PO;
CP_3
. che tra e vi era stato un vero e proprio trasferimento CP_3 CP_1
d'azienda regolato dall'art. 2112 c.c., visto che le maestranze di avevano CP_3 ininterrottamente proseguito alle dipendenze di la propria attività di CP_1 lavoro, con le stesse mansioni di prima, nelle stesse scuole, nei confronti dei medesimi assistiti, con le stesse modalità e con l'utilizzo delle medesime attrezzature aziendali di
; CP_3
Deduceva che con sentenza n. 2517/2022 la Corte d'appello di PO aveva accertato che tra e era intercorso un trasferimento d'azienda ex art. CP_3 CP_1
2112 c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria e la stessa sentenza aveva altresì CP_1 dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre 2016 con cui parte ricorrente era stata costretta a rinunciare, fra l'altro, a far valere la responsabilità di CP_1 anche per il periodo anteriore al trasferimento d'azienda;
. che del tutto analoghe erano state tutte le sentenze della Corte d'appello di PO
(allegate in atti) che avevano accolto la domanda (o confermato la pronuncia di primo grado) riguardo ad altri colleghi del coinvolti nella medesima vicenda;
Pt_1
. che anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla stessa vicenda relativa ad altri colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente, con ordinanze nn. 27760/2022,
9555/2024, 9617/2024, aveva definitivamente confermato l'invalidità del predetto verbale di conciliazione;
. che tutte queste sentenze avendo invalidato i verbali di conciliazione che i lavoratori erano stati costretti a sottoscrivere con e avevano altresì CP_3 CP_1 statuito expressis verbis l'integrale applicazione dell'art. 2112 c.c. nella vicenda traslativa d'azienda perfezionatasi e operativa a decorrere dal 1°.9.16;
. che la società subentrante ,applicando un diverso CCNL, aveva ridotto la retribuzione al lavoratore mentre, diversamente, in base all'art. 2112 co. 1° c.c. ed all'interpretazione della direttiva fornita dalla sentenza ella CGUE e alla Per_1 conforme giurisprudenza della Suprema Corte, era indiscutibile che, ove pure la legislazione nazionale avesse consentito la immediata applicazione d'un contratto collettivo diverso da quello applicato presso il cedente, comunque in nessun caso sarebbe stato consentito il complessivo peggioramento retributivo sofferto dalla parte ricorrente;
. che il lavoratore trasferito aveva, dunque, diritto a conservare lo stesso quantum di retribuzione che riceveva dal cedente, cioè € 1.624,54 mensili.
Tutto ciò premesso, discendendo la continuità giuridica del rapporto in capo a CP_1 fin dall'assunzione della ricorrente presso e la responsabilità
[...] CP_3 solidale di entrambe le società (cedente e cessionaria per CP_3 CP_1
i crediti retributivi maturati dall'odierna parte ricorrente fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino al 1°.
9.16 assumendo il diritto della ricorrente, sotto ogni profilo, di non vedersi peggiorare il trattamento economico dopo il trasferimento, chiedeva a) condannare la società resistente a pagare alla ricorrente per le causali di cui in narrativa la complessiva somma di € 11.570, 22, tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co. c.p.c.; b) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari. La si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione e nel Controparte_1 merito con argomentazioni varie concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All' udienza odierna, svoltasi con modalità cartolari, lette le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, era decisa come da sentenza telematica.
Preliminarmente va osservato quanto segue con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione.
La stessa deve essere valutata alla luce delle modifiche normative introdotte dal
Legislatore e che hanno modificato l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Richiamato il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.63/1966 (pronunciata sul regime precedente all'art.18 L.300/1970), anche nel vigore del successivo regime di tutela reale ex art.18 cit. la giurisprudenza di legittimità ha continuato a ritenere decisivo il concreto atteggiarsi del rapporto, dal punto di vista della percezione soggettiva del lavoratore.
In tale prospettiva, è decisivo considerare che le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali - a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora - la tutela assicurata al lavoratore è ormai solo di natura indennitaria. Emerge di conseguenza l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Il lavoratore torna insomma a trovarsi in una situazione di “metus”, come prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale dopo il 18 luglio del 2012
(data di entrata in vigore della L. 92/2012) deve riemergere la regola di diritto fissata in origine dalla Corte Costituzionale nel 1966 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, argomentando che pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso “vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento.”.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass.4520/2000, e conformi fra le molte Cass. 23277/2004,
Cass.1717/2009, Cass.12553/2014, Cass.22172/2017).
L'art.18 L.300/1970 modificato dalla L.92/2012, diversamente da quello originario, prevede la reintegra solo in alcune, limitate e più gravi, ipotesi di invalidità del recesso datoriale (commi 1, 4 e 7), mentre per la generalità dei casi è prevista solo una tutela di tipo indennitario (commi 5 e 6).
Quindi, nel corso del rapporto il lavoratore è tornato a trovarsi in una condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe spettare in caso di licenziamento illegittimo condizione che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento. Si tratta insomma di quella condizione già posta dalla Corte Costituzionale a fondamento della regola fissata con la sentenza nr.63/1966
(decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Facendo applicazione dei suindicati principi alla fattispecie de qua, premesso che nessuna delle pretese azionate è anteriore al 1° giugno 2014 (v. conteggi facenti parte integrante del ricorso) e sono tutte, invece, successive alla legge n. 92/2012.
L'eccezione di prescrizione, dunque, risulta manifestamente infondata e, osserva il giudicante, quand'anche si volesse (erroneamente) ignorare tale giurisprudenza, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta dalla lettera di messa in mora (allegata in atti ) e dalla notifica del ricorso introduttivo di lite.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Osserva il giudicante che il verbale di conciliazione del novembre 2016 sottoscritto dalla parte ricorrente è stato annullato per violenza con sentenza n. 2517/2022 della Corte di Appello di PO (all.ta al n. 12 produzione attorea), che ha altresì ribadito l'avvenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro della odierna parte ricorrente con la società cessionaria, pronuncia poi confermata indirettamente, quanto ai principi di diritto, anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9555/2024 del 09/04/2024 in una vicenda sovrapponibile alla presente.
Nella suddetta pronuncia la Corte territoriale ha giudicato l'appello della CP_1 infondato, intendendo dare continuità all'orientamento già espresso dalla Corte di
Appello, confermate in Cassazione, in numerose decisioni sul tema trattato (v. ex plurimis C. App Na n. 196172020; n. 1807/2021; n. 1759/2022 e n. 2760/2022; n.
4705/2021; n. 1759/2021; n. 2826/2022). Orbene atteso il giudicato sulla continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria appaiono infondate le argomentazioni della società resistente che non tengono conto della circostanza oramai incontrovertibile della decorrenza dei rapporti di lavoro dal 2008 e non dal 2016. Infatti nel caso in esame, osserva il giudicante, si denuncia proprio una illegittima decurtazione della retribuzione all'atto del passaggio alle dipendenze della convenuta.
Dal confronto, infatti, delle due buste paga del novembre 2016 (data del passaggio ex art 2112c.c.), l'ultima di e la prima di emerge che le CP_3 CP_1 differenze retributive non si limitano alla sola mensilità di novembre.
Appare in tutta evidenza che la sola retribuzione mensile ordinaria percepita dal ricorrente presso PO Sociale al momento del trasferimento ovvero nel novembre
2016 era di € 1.624,54, quella presso è scesa ad € 1.589,62 pur compresa CP_1 la voce I.A.F.A. alias indennità futuro assorbimento.
Dunque, da tale confronto emerge che, contrariamente a quanto assunto dalla
[...]
e nonostante la voce I.A.F.A. alias indennità futuro assorbimento erogata CP_1 da in aggiunta al trattamento di 3° livello CCNL Multiservizi, in realtà la CP_1 parte ricorrente ha patito un secco globale peggioramento retributivo che si riverbera ovviamente su tutti gli ulteriori istituti indiretti.
Il , anche se attualmente ha un orario di lavoro contrattuale mensile di 173 ore (al Pt_1
90%) a fronte delle 168 ore mensili (sempre al 90%) che doveva, invece, osservare presso ( cfr. buste paga in atti) percepisce un importo inferiore al CP_3 precedente.
Come da giurisprudenza costante ( cfr. Corte d'appello di PO n. 133/2025 del
06/03/2025) in identica fattispecie, nel fare applicazione dei principi di cui alla direttiva
2001/23 ripresi dall'ordinanza della S.C n. 35423 del 01/12/2022 ha avuto modo di affermare quanto segue: “In una parola, come ben evidenziato al punto 76, la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario, non può essere giammai utilizzata, né allo scopo, né comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento.
Insomma, i lavoratori trasferiti non possono essere collocati in una posizione deteriore per il sol fatto del trasferimento.
Non ostano a tale soluzione alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (si veda Cass. n. 37291/2021 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare Cass. n. 19303/2015, Cass. n. 10614/2011, Cass.
n. 5882/2010); in realtà, alla stregua d'una doverosa interpretazione della normativa interna che sia conforme al diritto eurounitario, come interpretato nella citata sentenza
Scattolon della CGUE, anche l'applicazione d'un diverso e meno favorevole contratto collettivo non significa che il lavoratore trasferito non conservi, quanto meno in via di assegno ad personam, il pregresso più favorevole quantum retributivo.
Si ritiene, quindi, che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, quindi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all'anzianità di servizio.
Alla luce di quanto si è innanzi esposto, del comma 3 dell'art. 10 della l. n. 248 del 2005 va data una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato dalla
CGUE nella sentenza e deriva l'impossibilità di applicare - in epoca del tutto Per_1 coeva al trasferimento - condizioni economico retributive peggiorative per i lavoratori, in quanto ciò contrasterebbe con lo stesso scopo e la ratio della normativa unionale…”.
Quanto ai conteggi parte resistente assume la erroneità di quest'ultimi applicando un diverso CCNL e cioè non il CCNL IO bensì il CCNL Multiservizi.
Ma, sul punto osserva il giudicante che, diversamente da quanto assunto dalla società resistente, nella elaborazione dei conteggi parte ricorrente, peraltro, non ha utilizzato il CCNL IO, bensì il CCNL Multiservizi applicato dalla convenuta.
I conteggi partono, poi, dal novembre 2016, data del passaggio alla non CP_1 vi è nessuna domanda di inquadramento nel livello superiore e non vi è domanda di lavoro supplementare o straordinario.
Dalla semplice lettura dell'ultima busta paga rilasciata dalla cedente Controparte_3
(novembre 2016) risultano evidenziate le ore residue a titolo di permessi, i giorni di ferie non godute e le ore residue per le ex festività, che non sono state retribuite alla parte ricorrente sono dovute dalla cessionaria nella misura indicata Controparte_1 nel conteggio allegato, in virtù del giudicato sulla sussistenza dell'art.2112 c.c. Ora, osserva il giudicante, a fronte dei precisi e analitici prospetti di calcolo facenti parte integrante del ricorso, la società convenuta non ha elaborato propri calcoli alternativi validi, limitandosi a mere generiche contestazioni con formula di stile.
Orbene, per costante giurisprudenza, nel rito del lavoro la mancata specifica contestazione dei conteggi da parte del convenuto nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. li consolidano nell'importo formulato dall'attore, vincolando in tal senso il giudice e ciò anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (ad esempio negando l'esistenza stessa del rapporto di lavoro): infatti, la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass. n.
29236/17; Cass. n. 20053/16; Cass. n. 10116/15; Cass. n. 4051/11; Cass. n. 945/06;
Cass. n. 9285/03). Sulle residue somme dovute a novembre 2016 la sentenza della corte di appello tra l'altro ha affermato che: “ … ne discende ulteriormente la correttezza della decisione di primo grado laddove ha affermato la responsabilità solidale di entrambe le società (cedente e cessionaria per CP_3 CP_1
i crediti retributivi maturati da parte appellata fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino a tutto il novembre 2016”.
Per tutte le considerazioni di cui sopra la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Clara
Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 11.570,22, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
PO, 16.12.2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero