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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Visci
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato il Parte_1 Parte_2
14/3/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio in data 17/6/2007 a Pomarance (PI), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune dell'anno 2007, parte I, n. 2 (doc. 2, fascicolo ricorrenti);
- dalla loro unione sono nate le figlie minori (8/10/2007) e (25/8/2009); Per_1 Per_2
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto del 5/4/2019 (doc. 3);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare il proprio domicilio
e la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Casa coniugale
La casa coniugale, con i relativi annessi ed i mobili che l'arredano, posta in Pomarance (PI), Fraz.
Montecerboli Via Ginori Conti n. 64, dislocata su due piani con accesso indipendente da scala e passerella esterna ad uso esclusivo, composto da disimpegno, cucina e sala al piano secondo e da due camere e bagno a piano primo distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al figlio 139, mappale 173 sub 7 cat A/2, cl 1 vani 4,5 RC € 464,81 di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa a ciascuno di essi spettante in ragione del regime di comunione legale, verrà trasferita interamente al sig. che si accollerà con liberazione della sig.ra l'intero Parte_2 Pt_1 finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria prima casa contratto dai sig.ri e il Pt_2 Pt_1
16 luglio 2008 Repertorio n. 45-126 e Raccolta 20.410.
Sarà compreso nel trasferimento anche il piccolo appezzamento di terreno distinto al catasto dei terreni di detto comune al foglio 139 mappale 175 di ettari 00.02.80.
L'accollo del mutuo determinerà altresì l'estinzione della fideiussione prestata dal sig. CP_1
ed oggi, a seguito del suo decesso in data 12.05.2018 dei sig.ri , mamma
[...] Persona_3 della ricorrente, nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...] Parte_3
e nato ad [...] S. Salvatore il 10.12.1983 per il pieno e puntuale Controparte_2 adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuaria in forza del citato contratto.
I coniugi, pertanto, si obbligano a effettuare il trasferimento immobiliare, che deve intendersi, per volontà espressa dei comparenti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro insorta entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui è comunicata la sentenza di divorzio.
Le spese per il trasferimento immobiliare saranno a carico del sig. si precisa che tutti gli atti Pt_2 di trasferimento, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 sono esenti da imposte e tasse.
2 4) Affidamento condiviso dei figli minore
Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) Per_1 Per_2 che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Le figlie continueranno ad abitazione con la madre nell'abitazione posta in Pomarance Fraz,
Larderello Via Fascetti n. 3 di proprietà della sig.ra madre della ricorrente. Persona_3
Trascorreranno con il padre a settimana alterne 2 pomeriggi infrasettimanali compreso il pernotto
e il fine settimana o tre pomeriggi la settimana, compreso il pernotto, quando il fine settimana sono con la madre.
5) Mantenimento delle figlie minori
Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio minore ed in particolare alle spese ordinarie di vitto, alloggio, abbigliamento e svago, nei periodi in cui terrà con sé le medesime.
Le spese straordinarie di natura medica (sia quelle coperte che quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastica (tasse di iscrizione, libri, eventuali gite scolastiche ecc), sportiva e ludica, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione ove superiori ad € 150,00 saranno ripartite in parti uguali tra i genitori.
6) Accettazione delle condizioni
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 comma 2 comma cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
2. L'udienza di comparizione del 19/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e è Parte_1 Parte_2 fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (14/3/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 5/4/2019; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la 3 separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, e il Tribunale ritiene di poterle porre a Per_1 Per_2 base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 17/6/2007 a Pomarance (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pomarance dell'anno 2007, parte I, n. 2;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, sita in Pomarance, frazione Larderello, via Fascetti n. 3;
- dispone che:
▪ i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
▪ le figlie minori continueranno ad abitare con la madre e trascorreranno con Parte_1 il padre a settimane alterne due pomeriggi infrasettimanali compreso il pernotto Parte_2
e il fine settimana o tre pomeriggi la settimana, compreso il pernotto, quando il fine settimana sono con la madre;
Parte_1
- dispone che ognuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli minori ed in particolare alle spese ordinarie di vitto, alloggio, abbigliamento e svago, nei periodi in cui terranno con sé le medesime;
- pone le spese straordinarie mediche (sia quelle coperte che quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, libri, eventuali gite scolastiche), sportive e ludiche a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, se previamente concordate e sulla base di idonea documentazione ove superiori a € 150,00;
- prende atto che:
4 ▪ la casa coniugale, con i relativi annessi ed i mobili che l'arredano, posta in Pomarance (PI), Fraz.
Montecerboli Via Ginori Conti n. 64, dislocata su due piani con accesso indipendente da scala e passerella esterna ad uso esclusivo, composto da disimpegno, cucina e sala al piano secondo e da due camere e bagno a piano primo identificata al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
139, mappale 173, sub 7, cat. A/2, cl 1 vani 4,5 RC € 464,81, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa a ciascuno di essi spettante in ragione del regime di comunione legale, verrà trasferita interamente a. he si accollerà, con liberazione di , Parte_2 Parte_1
l'intero finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria prima casa, contratto da Parte_1
e il 16 luglio 2008 Repertorio n. 45-126 e Raccolta 20.410;
[...] Parte_2
▪ sarà compreso nel trasferimento anche il piccolo appezzamento di terreno distinto al catasto dei terreni di detto comune al foglio 139 mappale 175 di ettari 00.02.80;
▪ l'accollo del mutuo determinerà altresì l'estinzione della fideiussione prestata da CP_1
e oggi, a seguito del suo decesso in data 12/5/2018, di , madre
[...] Persona_3 della ricorrente (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Parte_3
29/5/1974) e (nato a [...] S. Salvatore il 10/12/1983) per il Controparte_2 pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuaria in forza del citato contratto;
▪ i coniugi si obbligano a effettuare il trasferimento immobiliare, che deve intendersi, per volontà espressa dei comparenti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro insorta entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui è comunicata la sentenza di divorzio;
▪ le spese per il trasferimento immobiliare saranno a carico di Parte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomarance di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Visci
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato il Parte_1 Parte_2
14/3/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio in data 17/6/2007 a Pomarance (PI), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune dell'anno 2007, parte I, n. 2 (doc. 2, fascicolo ricorrenti);
- dalla loro unione sono nate le figlie minori (8/10/2007) e (25/8/2009); Per_1 Per_2
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto del 5/4/2019 (doc. 3);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare il proprio domicilio
e la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Casa coniugale
La casa coniugale, con i relativi annessi ed i mobili che l'arredano, posta in Pomarance (PI), Fraz.
Montecerboli Via Ginori Conti n. 64, dislocata su due piani con accesso indipendente da scala e passerella esterna ad uso esclusivo, composto da disimpegno, cucina e sala al piano secondo e da due camere e bagno a piano primo distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al figlio 139, mappale 173 sub 7 cat A/2, cl 1 vani 4,5 RC € 464,81 di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa a ciascuno di essi spettante in ragione del regime di comunione legale, verrà trasferita interamente al sig. che si accollerà con liberazione della sig.ra l'intero Parte_2 Pt_1 finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria prima casa contratto dai sig.ri e il Pt_2 Pt_1
16 luglio 2008 Repertorio n. 45-126 e Raccolta 20.410.
Sarà compreso nel trasferimento anche il piccolo appezzamento di terreno distinto al catasto dei terreni di detto comune al foglio 139 mappale 175 di ettari 00.02.80.
L'accollo del mutuo determinerà altresì l'estinzione della fideiussione prestata dal sig. CP_1
ed oggi, a seguito del suo decesso in data 12.05.2018 dei sig.ri , mamma
[...] Persona_3 della ricorrente, nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...] Parte_3
e nato ad [...] S. Salvatore il 10.12.1983 per il pieno e puntuale Controparte_2 adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuaria in forza del citato contratto.
I coniugi, pertanto, si obbligano a effettuare il trasferimento immobiliare, che deve intendersi, per volontà espressa dei comparenti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro insorta entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui è comunicata la sentenza di divorzio.
Le spese per il trasferimento immobiliare saranno a carico del sig. si precisa che tutti gli atti Pt_2 di trasferimento, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 sono esenti da imposte e tasse.
2 4) Affidamento condiviso dei figli minore
Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) Per_1 Per_2 che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Le figlie continueranno ad abitazione con la madre nell'abitazione posta in Pomarance Fraz,
Larderello Via Fascetti n. 3 di proprietà della sig.ra madre della ricorrente. Persona_3
Trascorreranno con il padre a settimana alterne 2 pomeriggi infrasettimanali compreso il pernotto
e il fine settimana o tre pomeriggi la settimana, compreso il pernotto, quando il fine settimana sono con la madre.
5) Mantenimento delle figlie minori
Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio minore ed in particolare alle spese ordinarie di vitto, alloggio, abbigliamento e svago, nei periodi in cui terrà con sé le medesime.
Le spese straordinarie di natura medica (sia quelle coperte che quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastica (tasse di iscrizione, libri, eventuali gite scolastiche ecc), sportiva e ludica, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione ove superiori ad € 150,00 saranno ripartite in parti uguali tra i genitori.
6) Accettazione delle condizioni
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 comma 2 comma cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
2. L'udienza di comparizione del 19/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e è Parte_1 Parte_2 fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (14/3/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 5/4/2019; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la 3 separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, e il Tribunale ritiene di poterle porre a Per_1 Per_2 base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 17/6/2007 a Pomarance (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pomarance dell'anno 2007, parte I, n. 2;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, sita in Pomarance, frazione Larderello, via Fascetti n. 3;
- dispone che:
▪ i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
▪ le figlie minori continueranno ad abitare con la madre e trascorreranno con Parte_1 il padre a settimane alterne due pomeriggi infrasettimanali compreso il pernotto Parte_2
e il fine settimana o tre pomeriggi la settimana, compreso il pernotto, quando il fine settimana sono con la madre;
Parte_1
- dispone che ognuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli minori ed in particolare alle spese ordinarie di vitto, alloggio, abbigliamento e svago, nei periodi in cui terranno con sé le medesime;
- pone le spese straordinarie mediche (sia quelle coperte che quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, libri, eventuali gite scolastiche), sportive e ludiche a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, se previamente concordate e sulla base di idonea documentazione ove superiori a € 150,00;
- prende atto che:
4 ▪ la casa coniugale, con i relativi annessi ed i mobili che l'arredano, posta in Pomarance (PI), Fraz.
Montecerboli Via Ginori Conti n. 64, dislocata su due piani con accesso indipendente da scala e passerella esterna ad uso esclusivo, composto da disimpegno, cucina e sala al piano secondo e da due camere e bagno a piano primo identificata al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
139, mappale 173, sub 7, cat. A/2, cl 1 vani 4,5 RC € 464,81, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa a ciascuno di essi spettante in ragione del regime di comunione legale, verrà trasferita interamente a. he si accollerà, con liberazione di , Parte_2 Parte_1
l'intero finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria prima casa, contratto da Parte_1
e il 16 luglio 2008 Repertorio n. 45-126 e Raccolta 20.410;
[...] Parte_2
▪ sarà compreso nel trasferimento anche il piccolo appezzamento di terreno distinto al catasto dei terreni di detto comune al foglio 139 mappale 175 di ettari 00.02.80;
▪ l'accollo del mutuo determinerà altresì l'estinzione della fideiussione prestata da CP_1
e oggi, a seguito del suo decesso in data 12/5/2018, di , madre
[...] Persona_3 della ricorrente (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Parte_3
29/5/1974) e (nato a [...] S. Salvatore il 10/12/1983) per il Controparte_2 pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuaria in forza del citato contratto;
▪ i coniugi si obbligano a effettuare il trasferimento immobiliare, che deve intendersi, per volontà espressa dei comparenti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro insorta entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui è comunicata la sentenza di divorzio;
▪ le spese per il trasferimento immobiliare saranno a carico di Parte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomarance di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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