Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.