Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto da
ON MA PA, RE PA, PA BO, OL NO, OM PA, GI EL ZZ, MA PA, CO AN, EA AN, IO OI, BE AR, ON DR AR, CT EO PA e NI PA, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Ballero e Gianluca Pasquale Pierre Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto LV Murroni e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Sorso, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, ovvero per la declaratoria di nullità, previa adozione di misure cautelari:
- del provvedimento prot. uscita n. 19197 del 9 aprile 2025 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica della Regione autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “ Richiesta di rettifica delle tavole grafiche per errori materiali allegate al parere paesaggistico protocollo n. 6342 del 21/05/1997 rilasciato dall’Ufficio della Tutela del Paesaggio dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione nell’ambito del condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 relativo alla effettuazione senza titoli di una veranda tettoia in un fabbricato residenziale sito nel Comune di Sorso, in Località Porchile (NCEU F 16 – M 60 – Sub. 1-2 / Zona F 2.1). Inammissibilità dell’istanza. Richiedente: PAIS ON MA. Posizione RAS: 203/74 ”;
- di ogni altro atto connesso presupposto conseguente a quello di cui sopra.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LV Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT
1. Il 30 ottobre 2024 i ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Sorso, identificato catastalmente al foglio 16, mappale 60, subalterno 1, presentavano al competente ufficio comunale ed alla Regione autonoma della Sardegna una richiesta di rettifica di plurimi errori materiali dell’elaborato grafico da loro stessi prodotto e allegato al parere paesaggistico protocollo n. 6342 del 2 maggio 1997, rilasciato dall’amministrazione regionale nell’ambito di un procedimento di condono edilizio di una veranda, positivamente conclusosi con il rilascio della concessione n. 1160 del 27 gennaio 2020.
2. Nonostante il favorevole nulla-osta dell’Ente locale, la Regione, con l’impugnato provvedimento n. 19197 del 9 aprile 2025, non accoglieva l’stanza con riferimento alla rettifica della lunghezza del prospetto Est, maggiore rispetto a quella raffigurata nel citato elaborato grafico. Le motivazioni sottese al diniego consistono nella non agevole individuabilità e chiara riconoscibilità dell’errore sulla base della documentazione, in quanto nell’elaborato grafico in sostituzione presentato con la domanda di rettifica la misura complessiva del prospetto Est è di metri 16,10 e tale misura sarebbe difforme da quanto indicato:
a) nell’elaborato grafico di cui alla concessione edilizia del 27 marzo 1974, ove la misura è di metri 14,50;
b) nell’elaborato grafico di cui al parere paesaggistico prot. n. 6342 del 21 maggio 1997 (di cui i ricorrenti chiedono la rettifica), ove la misura è di metri 14,95;
c) nell’elaborato grafico di cui alla planimetria catastale del 20 settembre 1976, ove la misura è di metri 15,96.
Sotto altro profilo, secondo l’amministrazione regionale, un eventuale accoglimento dell’istanza comporterebbe un “ mutamento sostanziale dell’oggetto dell’istanza di condono a suo tempo presentata, che contrasta con l’eccezionalità del condono edilizio, della finestra temporale entro cui proporre la relativa istanza, della certezza delle opere dedotte in sanatoria ” (pagina 2 del documento n. 7 depositato dai ricorrenti).
3. Con ricorso notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 16 giugno 2025, i comproprietari dell’immobile impugnavano gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento (ovvero la declaratoria di nullità) con vittoria delle spese di lite e previa adozione di misure cautelari, per i seguenti motivi:
1) incompetenza - violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 33, l. 47/1985 e degli artt. 26, 27 e 28, l.r. 23/1985 - violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 42/2004 - difetto assoluto di attribuzione - eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione - violazione dell’art. 3, l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 33, l. 47/1985 e degli artt. 26, 27 e 28, l.r. 23/1985 - violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis l.r., 45/1989.
4. Si costituiva in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, che chiedeva, con vittoria delle spese di lite, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 l’istanza cautelare, con l’accordo delle parti, veniva rinviata al merito.
6. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
7. Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
RI
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Con il primo e assorbente motivo i ricorrenti affermano, in estrema sintesi, che l’amministrazione regionale avrebbe dovuto limitarsi alla constatazione dell’errore materiale, chiaramente riconoscibile sulla base della documentazione prodotta, senza esprimere giudizi sulla sussistenza o meno dei presupposti urbanistico-edili, attribuiti dalla Legge al Comune e non alla Regione.
In particolare, a sostegno della tesi secondo cui l’errore dell’elaborato grafico sarebbe evidente, i ricorrenti evidenziano che dalla planimetria catastale del 1976 emergerebbe, a seguito di calcoli matematici, che la lunghezza del prospetto di cui si tratta sarebbe di metri 16,10 (e non 15,96, come sostenuto dalla regione), circostanza, quest’ultima, riscontrata anche dalla documentazione fotografica nella disponibilità dell’amministrazione stessa e versata in atti (documento n. 13 depositato dai ricorrenti), relativa al fabbricato nell’anno 1987 (anno di presentazione della domanda di condono) e all’ottobre 2024 (anno di presentazione dell’istanza di rettifica).
3. Il motivo va positivamente apprezzato.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dall’amministrazione regionale nel provvedimento impugnato e nelle proprie memorie, peraltro in termini generali condiviso dal Collegio, deve considerarsi errore materiale soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi , sulla base della documentazione disponibile e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, chiaramente riconoscibile da chiunque ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 1474/2024).
Può tuttavia ritenersi che, alla luce dei principi collaborazione e buona fede che reggono i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l’istanza di correzione del privato debba essere accolta anche nelle ipotesi in cui - per correzioni di minima entità - sia comunque supportata da sufficiente attendibilità in un contesto tale da escludere la mala fede.
Nel caso in esame l’istanza di correzione dell’elaborato grafico riguarda, invero, la lunghezza del prospetto Est dell’edificio, ad oggi di metri 16,10, circostanza non contestata dall’amministrazione e quindi da ritenersi pacifica in atti.
Tale misura diverge da quella ricavabile dall’elaborato grafico del 1974 (metri 14,50), dall’elaborato grafico di cui alla planimetria catastale del 1976 (metri 15,96 secondo l’amministrazione resistente e metri 16,10 secondo parte ricorrente) e dall’elaborato grafico di cui alla richiesta di condono del 1987 (metri 14,95), oggetto quest’ultimo, dell’istanza di rettifica di cui si tratta.
Osserva il Collegio, in primo luogo, che la variazione della lunghezza reale del prospetto rispetto a quelle indicate nelle menzionate planimetrie è minimale (da un massimo di 1,6 metri per l’elaborato del 1974 a un minimo di soli 14 centimetri per la planimetria del 1976) e che tali erronee misurazioni sono con tutta probabilità dovute a imperizia dei tecnici incaricati, atteso che dalla documentazione fotografica versata in atti si può desumere che il prospetto Est non abbia subito modifiche dal 1987 al 2024, pur non essendo possibile determinarne la lunghezza sulla base delle sole fotografie, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente con l’impugnato provvedimento.
Pertanto, avendo il proprietario pro tempore allegato all’istanza di condono del 1987 un elaborato grafico (di cui i ricorrenti chiedono la correzione) in cui la lunghezza del prospetto Est è indicata in metri 14,95, deve ritenersi che tale rappresentazione, non corrispondente alla realtà (ossia 16,10 metri) - non avendo il prospetto subito modifiche dal 1987 al 2024 – e che sia, appunto, frutto di un errore materiale.
Al riguardo osserva il Collegio che il proprietario del fabbricato (dante causa degli odierni ricorrenti) non avrebbe avuto alcun interesse ad indicare una lunghezza del prospetto non solo inferiore al dato reale (16,10 metri) ma addirittura inferiore, di circa 1 metro, rispetto a quanto risultante dalla planimetria catastale del 1976, non palesandosi pertanto nel dato planimetrico un plausibile intento malevolo.
Al contrario, il proprietario pro tempore dell’immobile avrebbe avuto tutto l’interesse ad allegare alla richiesta di condono del 1987 un elaborato grafico contenete la reale misurazione del prospetto (16,10 metri) e ciò non è probabilmente avvenuto per imperizia del tecnico incaricato della pratica di condono: tale circostanza è idonea ad escludere la mala fede dei ricorrenti e del loro dante causa.
4. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze in cui si articola il primo motivo e assorbito il secondo motivo di impugnazione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, salvi e impregiudicati i poteri dell’amministrazione regionale e di quella comunale nell’ambito delle rispettive competenze, permanendo comunque una discrepanza tra quanto autorizzato nel 1974 (14,50 metri) e quanto realizzato (16,10 metri, in epoca evidentemente antecedente al 1987), anche alla luce del fatto che il condono ottenuto non riguardava la lunghezza del prospetto, come si evince anche dalla lettura del provvedimento impugnato.
5. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento regionale del 9 aprile 2025 in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2026 e 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
ON Plaisant, Consigliere
LV Esposito, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LV Esposito | TO RU |
IL SEGRETARIO