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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE BR, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 36114/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Domenico Volante Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio Controparte_1
degli avv.ti Matteo Proja e Chiara Mastracci
OGGETTO: mansioni superiori e orario full time
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello ccnl
Terziario - Confcommercio sin dal 17 giugno 2022 al gennaio 2023; altresì di accertare e dichiarare che la ricorrente aveva sempre lavorato, dal giugno 2022 al 30 gennaio 2024 con un orario di fatto full time, svolgendo anche ore di lavoro straordinario;
di condannare per l'effetto la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.306,24 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, compenso lavoro straordinario e supplementare, ferie e tfr, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva di aver lavorato dal 17.06.2022 al 30.06.2024 alle dipendenze della società convenuta, sita in
Roma via Giacomo Pagliari n. 15; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato part time di 34 ore settimanali con inquadramento al IV livello ccnl Commercio;
che dal 30.01.2023 era stata inquadrata al III livello, con funzioni di responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette); di pagina 1 di 9 aver di fatto svolto mansioni di impiegato amministrativo, riconducibili al III livello, sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
di aver sempre lavorato con orario 9.30-17.30/18.00 dal lunedì al venerdì, sovente saltando la pausa pranzo;
di aver percepito una retribuzione insufficiente ex art. 36 Cost. perché non proporzionata alle mansioni e all'orario di lavoro svolto;
di essere rimasta creditrice della somma di €
18.306,24 a titolo di differenze retributive, così come indicato nei conteggi allegati al ricorso. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda. Deduceva che a partire dalla data di assunzione del 17.06.2022 e sino al 31.01.2023, la ricorrente aveva disimpegnato esclusivamente compiti amministrativi di carattere meramente operativo di IV livello ccnl applicato;
che dal 31.01.2023 e fino al 30.01.2024, data di cessazione del rapporto de quo, alla Sig.ra concluso il relativo corso formativo, era stata altresì affidata la Pt_1 funzione di Responsabile S.O.S. (“Segnalazioni Operazioni Sospette”); che conseguentemente la ricorrente era stata inquadrata nel superiore III livello del CCNL di riferimento;
che la ricorrente aveva sempre lavorato dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 17.30, con un'ora di pausa pranzo, ed il venerdì dalle 9.30 alle 16.30, con pausa pranzo di ugual durata, per un totale di 34 ore settimanali complessive, come previsto dal contratto di assunzione;
che i conteggi allegati al ricorso erano erronei;
che la resistente aveva provveduto al pagamento di tutte le spettanze retributive maturate. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Indi, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Sulle mansioni superiori.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente pagina 2 di 9 previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
Peraltro, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (cfr. Cass. 21 giugno 2013, n. 15736; 18 marzo 2011, n. 6303; 22 dicembre 2009, n. 26978).
Nel caso in esame la ricorrente, inquadrata dal giugno 2022 al IV livello quale addetta amministrativa, rivendica di aver svolto sin dall'assunzione mansioni riconducibili al III livello ccnl Terziario
Confcommercio.
Premesso che dal gennaio 2023 la ricorrente è stata effettivamente inquadrata al III livello, deve osservarsi che la declaratoria del III livello ccnl citato prevede che vi “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita e cioè: …..contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi…”
La declaratoria del IV ccnl citato prevede che vi appartengano “i lavoratori che eseguono compiti
pagina 3 di 9 operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite e cioè: contabile d'ordine; addetto all'amministrazione; addetto all'amministrazione del personale…”
Dal confronto delle due declaratorie contrattuali emerge che il III livello è caratterizzato dallo svolgimento di mansioni di concetto che richiedono una maggiore professionalità rispetto alla professionalità richiesta per lo svolgimento delle mansioni operative, che caratterizza il IV livello.
Siffatta differenza di professionalità si manifesta peraltro nell'iniziativa/autonomia operativa tipica del
III livello.
Dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi di prova dell'esercizio da parte della ricorrente dell'esercizio di mansioni di concetto, né del possesso di una specifica professionalità.
In particolare il teste , citato da parte ricorrente, ha riferito: “sono dottore Testimone_1
commercialista sono collaboratore esterno della resistente che conosco, adr. Conosco anche la ricorrente. Ricordo che la ricorrente ha lavorato presso la resistente dal 2022 a inizio 2024 circa.
Ricordo che ogni tanto mi sentivo telefonicamente con la ricorrente se avevo bisogno di qualche documento;
rammento che per qualsiasi documentazione avessi bisogno mi rivolgevo alla ricorrente.
Adr. Preciso che per le funzioni di controllo che io svolgo per la resistente mi sono interfacciato un po' con tutte le funzioni della stessa. Adr. Fondamentalmente mi sono sentito con il responsabile della sede di Roma, ossia il sig poi con l'Amministratore delegato p.t. che all'epoca era il sig. Pt_2 [...]
che poi è stato sostituito dall'attuale rappresentante legale presente in aula. Poi soprattutto Per_1
mi sono relazionato con la responsabile antiriciclaggio d.ssa . Adr. Fondamentalmente Per_2 chiedevo alla ricorrente documentazione all'oggetto dell'audit di cui mi occupavo in quel momento..
Sul cap. 1 del ricorso, posso dire che so che la ricorrente si occupava di supportare la verbalizzazione delle riunioni dei CdA, poi si occupava della traduzione degli stessi (italiano/inglese e viceversa), poi so che inviava le convocazioni. Preciso che io non ne so più di tanto perché non lavoravo insieme a lei
e non mi dovevo occupare più di tanto delle sue attività. Questo perché la mia attività attiene principalmente alla verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e del corretto rispetto degli adempimenti di compliance nei confronti della Banca d'Italia. Adr. Mi sentivo all'occorrenza con la ricorrente sia telefonicamente che per posta elettronica. Voglio aggiungere che so che la ricorrente si occupava dell'archivio documentale, nel senso che metteva in ordine la documentazione e la
pagina 4 di 9 Cont classificava sulla base dei criteri che le dicevamo io , la e l' Adr. Nulla so sull'orario di Per_2
lavoro della ricorrente. Ricordo che la ricorrente ad un certo punto, forse nel 2023 è stata nominata dalla resistente;
ricordo che io a quel punto ho espresso il mio giudizio non Parte_3
favorevole a tale nomina perché ritenevo che non avesse le competenze. Ricordo che ho espresso questo giudizio in un report scritto e ho suggerito di organizzare un corso di formazione specifico della ricorrente in questo senso. Ricordo che poi questo corso di formazione non è stato fatto. Adr. La
Part ricorrente è stata nominata comunque responsabile Adr. Ricordo che la resistente in conseguenza di questa nomina ebbe a promuovere di livello la ricorrente;
ricordo che io chiesi al legale rappresentante se avevano provveduto al corretto inquadramento contrattuale della ricorrente e rammento che egli mi rispose che il consulente del lavoro gli aveva confermato che quello era il giusto inquadramento contrattuale per quella tipologia di attività e di incarico.”
Il teste citato dalla resistente, ha riferito: “sono dipendente della Testimone_2
resistente e sono responsabile della sede di Roma, dove lavoro dal 2016. Conosco la ricorrente che rammento ha lavorato lì per due anni, fino a circa sei mesi fa. Adr. Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare come segretaria e poi dopo circa un anno e sei mesi è diventata responsabile SOS e ricordo che le è stato aumentato il livello contrattuale. Adr. Il diretto superiore della ricorrente ricordo che era l'Ad., adr. Ricordo che la ricorrente lavorava dalle 9.30 alle 17.00-17.30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; Adr. Ricordo che l'ad. era anch'egli presente in sede per tutto l'orario di apertura della filiale e anche oltre . Adr. Il mio orario di lavoro era dalle 9.00 alle 19.00 ed ero sempre presente. Adr. Ricordo che la ricorrente come segretaria rispondeva al telefono e scriveva le mail da parte dell'ad; ricordo che poi provvedeva a trasmettere agli organi esterni i report che le dava
l'Ad. Ricordo che quando arrivavano le mail la ricorrente provvedeva a scaricare i file allegati, poi li faceva vedere tutti all'Ad e poi era lui che le diceva quali di questi file trasmettere e a chi trasmetterli .
Confermo il cap. 8) e preciso che a volte il verbale delle CDA era già predisposto dal legale della resistente. Sul cap. 10 ricordo che la ricorrente si è occupata dei permessi di soggiorno dell'A.D. nel senso che lo ha accompagnato all'ufficio postale per inviare il kit già compilato che veniva trasmesso dal caf. Adr. I moduli del Kit arrivavano da noi già compilati dagli addetti del caf. Ribadisco che la ricorrente si occupava solo di accompagnare fisicamente l'Ad, il cui permesso doveva essere rinnovato, all'ufficio postale.”
La teste , citata da entrambe le parti, ha dichiarato: “Sono …funzionario pubblico;
ho Testimone_3
pagina 5 di 9 lavorato in passato come consulente per la resistente nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023; adr.
Mi occupavo di antiriciclaggio, compliance e risk management;
adr. Conosco la ricorrente con la quale mi interfacciavo all'epoca. Adr. Ricordo che la ricorrente si occupava di tutta la parte amministrativa e dei rapporti con noi consulenti esterni. Preciso che la resistente aveva diversi consulenti esterni, non essendo una società di grandi dimensioni;
la ricorrente teneva pertanto i rapporti con noi consulenti esterni. Noi consulenti esterni per poter espletare il nostro lavoro avevamo bisogno di tutta una serie di informazioni che ci dava la ricorrente. Adr. La ricorrente ci dava queste informazioni su specifica nostra richiesta;
ci dava informazioni e dati. Adr. Le informazioni che ci dava la ricorrente erano di tutti i tipi. Ad esempio se io avevo bisogno del bilancio della resistente, lo chiedevo alla ricorrente e lei me lo inviava. Oppure, io avevo l'obbligo cadenzato di inviare le SARA
(Segnalazioni Aggregata Antiriciclaggio) e quindi, siccome la ricorrente utilizzava un sistema software di nome MIT, quindi lei era in grado di estrapolare le informazioni e inviarmele. Adr. Per far questo la ricorrente doveva conoscere il software MIT;
adr. La ricorrente scaricava il dato e me lo inviava;
poi se succedeva che io trasmettevo questo dato a Banca d'Italia UIF, e il sistema di Banca d'Italia Pt_4
rigettava il dato, a quel punto io chiedevo alla ricorrente di mettersi in contatto con i consulenti del sistema MIT per risolvere la problematica. Adr. Ricordo che la ricorrente ha così curato l'invio delle informazioni sin dall'inizio del suo rapporto lavorativo. Aggiungo che per svolgere questa Pt_4
Part attività con i dati non serviva una nomina a responsabile come per le Adr. Ricordo che la Pt_4
ricorrente è stata investita della responsabilità delle segnalazioni delle operazioni sospette. Preciso che io mi occupavo dell'antiriciclaggio. Adr. Preciso che questa funzione è stata svolta dalla ricorrente solo per un periodo. Preciso che la ricorrente è stata assunta nel 2022 e successivamente è Part stata nominata responsabile Adr. L'attività di responsabile SOS doveva essere fatta formalmente dalla persona che la ricorrente sostituiva. Adr. Questa persona era la sig.ra Ricordo Parte_5
che era assente per gravidanza a rischio;
adr. era assente sin da prima che venisse Pt_5 Pt_5
assunta la ricorrente;
ricordo che quando si è assentata sono state assunte altre due persone, Pt_5 una dopo l'altra, per sostituirla ma poi ritenute non idonee. Quindi è stata selezionata e assunta la ricorrente. Preciso che la segnalazione di operazioni sospette è obbligatoria per un istituto di pagamento come la resistente e pertanto bisognava necessariamente nominare un'altra persona in sostituzione di . La scelta è quindi ricaduta sulla ricorrente;
rammento che la ricorrente è stata Pt_5
Part nominata responsabile sos poco dopo la sua assunzione. Adr. Preciso che le non sono un
pagina 6 di 9 adempimento periodico e cadenzato, trattandosi di un adempimento che scaturisce solo a seguito di una operazione di rimessa ritenuta sospetta ai fini del riciclaggio. Di fatto il primo a rilevare è il cassiere, il quale se ritiene fondato il sospetto comunica formalmente al responsabile sos, che a sua volta effettua delle analisi ed eventualmente si confronta con il responsabile antiriciclaggio;
se poi
l'operazione è ritenuta effettivamente sospetta viene inoltrata attraverso un sistema telematico alla
Banca d'Italia, l'inoltro lo fa il responsabile sos. Nel concreto tra che la ricorrente è stata assunta ed è stata nominata poi responsabile sos non si sono verificate operazioni da segnalare, almeno da mia Part memoria. Adr. La nomina della ricorrente come responsabile è stata fatta ad un certo punto perché la società resistente ha ritenuto che quella funzione non potesse essere svolta da un soggetto
Part assente (la ); anche perché da norma di Banca d'Italia il responsabile doveva esserci Pt_5
effettivamente. Adr. Presumo che la ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì; lo so perché la trovavo quando la chiamavo telefonicamente o quando mi recavo fisicamente presso la resistente. Adr. Ricordo che quando mi sono recata presso la resistente ho fatto la pausa pranzo insieme alla ricorrente. Adr. Ricordo che in pausa pranzo non guardavamo l'orologio, il tempo di mangiare e poi risalivamo;
comunque non facevamo oltre l'ora di pausa. Adr. Non so come era organizzata la ricorrente per la pausa pranzo quando io non c'ero.”
Tutti i testi sono convergenti nel descrivere le mansioni svolte dalla ricorrente, che appaiono essere prettamente operative;
invero le deposizioni evidenziano come la sig.ra operasse su specifica Pt_1
richiesta del suo diretto superiore, il sig. - che era sempre presente in ufficio - dei consulenti Tes_2 esterni, quali il commercialista dott. e l'esperta di antiriciclaggio d.ssa . Tes_1 Per_2
L'attività così svolta dalla ricorrente consisteva nell'invio di dati e documenti richiesti, nella redazione dei verbali di riunioni ecc, tutte attività prettamente operative di tipo segretariale, per l'esecuzione delle quali non traspare la necessità di una specifica capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita (il cui possesso peraltro non è stato dedotto dall'istante); parimenti non emergono evidenze di una condizione di autonomia operativa in cui lavorava la ricorrente, la quale invece operava sempre dietro specifica richiesta del dottore commercialista, dell'esperta di antiriciclaggio o del suo diretto superiore.
E' pur vero che la ricorrente è stata poi nominata responsabile delle SOS, funzione per la quale è richiesta una specifica formazione, ma è pacifico che a fronte di tale nomina, la sig.ra è stata Pt_1
contestualmente inquadrata nel III livello.
pagina 7 di 9 Dunque, complessivamente le mansioni operative svolte dalla ricorrente da giugno 2022 a gennaio
2023, come accertate dall'espletata istruttoria, appaiono perfettamente riconducibili alla declaratoria del IV livello ccnl Terziario Confcommercio, correttamente attribuitole.
Pertanto deve escludersi il diritto della ricorrente alle pretese mansioni superiori di III livello e alle relative differenze retributive.
Sull'orario di lavoro
La ricorrente, assunta con contratto a termine part time di 34 ore settimanali, lamenta di aver sempre di fatto lavorato con orario full time, svolgendo altresì ore di lavoro straordinario e ore di lavoro supplementare non retribuite.
Dall'espletata istruttoria orale non sono emerse prove del rispetto da parte della ricorrente di un orario di lavoro diverso da quello indicato nel contratto di assunzione;
infatti i testi e nulla Tes_1 Per_2
hanno saputo precisare sul punto;
quanto al teste , lo stesso ha dichiarato che la ricorrente Tes_2 lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00/17.30 con un'ora di pausa pranzo.
Sicchè l'unico teste che ha potuto riferire sul punto ha indicato un orario di lavoro settimanale compreso tra le 32,5 ore (9.30/17.00) e le 35 ore (9.30/17.30).
Non emergono pertanto elementi di prova che dimostrano l'asserito svolgimento di fatto di un orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, né di ore di lavoro straordinario (diverse e ulteriori rispetto a quelle riportate in busta paga).
Conseguentemente devono essere respinte le pretese creditorie calcolate sulla base di un orario diverso da quello contrattualmente definito stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (cfr ex multis Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi). Stesse considerazioni valgono per le somme pretese a titolo di ferie e permessi, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, il cui onere probatorio incombe sulla ricorrente (cfr. Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav.,
16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935). Nulla è stato provato sul punto dalla ricorrente.
pagina 8 di 9 Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la ricorrente va condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO.
CONDANNA A RIFONDERE ALLA RESISTENTE Parte_1 [...]
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.600,00 PER Controparte_1
COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E
CPA.
Roma, 30 giugno 2025
La Giudice
IE BR
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE BR, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 36114/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Domenico Volante Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio Controparte_1
degli avv.ti Matteo Proja e Chiara Mastracci
OGGETTO: mansioni superiori e orario full time
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello ccnl
Terziario - Confcommercio sin dal 17 giugno 2022 al gennaio 2023; altresì di accertare e dichiarare che la ricorrente aveva sempre lavorato, dal giugno 2022 al 30 gennaio 2024 con un orario di fatto full time, svolgendo anche ore di lavoro straordinario;
di condannare per l'effetto la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.306,24 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, compenso lavoro straordinario e supplementare, ferie e tfr, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva di aver lavorato dal 17.06.2022 al 30.06.2024 alle dipendenze della società convenuta, sita in
Roma via Giacomo Pagliari n. 15; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato part time di 34 ore settimanali con inquadramento al IV livello ccnl Commercio;
che dal 30.01.2023 era stata inquadrata al III livello, con funzioni di responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette); di pagina 1 di 9 aver di fatto svolto mansioni di impiegato amministrativo, riconducibili al III livello, sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
di aver sempre lavorato con orario 9.30-17.30/18.00 dal lunedì al venerdì, sovente saltando la pausa pranzo;
di aver percepito una retribuzione insufficiente ex art. 36 Cost. perché non proporzionata alle mansioni e all'orario di lavoro svolto;
di essere rimasta creditrice della somma di €
18.306,24 a titolo di differenze retributive, così come indicato nei conteggi allegati al ricorso. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda. Deduceva che a partire dalla data di assunzione del 17.06.2022 e sino al 31.01.2023, la ricorrente aveva disimpegnato esclusivamente compiti amministrativi di carattere meramente operativo di IV livello ccnl applicato;
che dal 31.01.2023 e fino al 30.01.2024, data di cessazione del rapporto de quo, alla Sig.ra concluso il relativo corso formativo, era stata altresì affidata la Pt_1 funzione di Responsabile S.O.S. (“Segnalazioni Operazioni Sospette”); che conseguentemente la ricorrente era stata inquadrata nel superiore III livello del CCNL di riferimento;
che la ricorrente aveva sempre lavorato dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 17.30, con un'ora di pausa pranzo, ed il venerdì dalle 9.30 alle 16.30, con pausa pranzo di ugual durata, per un totale di 34 ore settimanali complessive, come previsto dal contratto di assunzione;
che i conteggi allegati al ricorso erano erronei;
che la resistente aveva provveduto al pagamento di tutte le spettanze retributive maturate. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Indi, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Sulle mansioni superiori.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente pagina 2 di 9 previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
Peraltro, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (cfr. Cass. 21 giugno 2013, n. 15736; 18 marzo 2011, n. 6303; 22 dicembre 2009, n. 26978).
Nel caso in esame la ricorrente, inquadrata dal giugno 2022 al IV livello quale addetta amministrativa, rivendica di aver svolto sin dall'assunzione mansioni riconducibili al III livello ccnl Terziario
Confcommercio.
Premesso che dal gennaio 2023 la ricorrente è stata effettivamente inquadrata al III livello, deve osservarsi che la declaratoria del III livello ccnl citato prevede che vi “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita e cioè: …..contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi…”
La declaratoria del IV ccnl citato prevede che vi appartengano “i lavoratori che eseguono compiti
pagina 3 di 9 operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite e cioè: contabile d'ordine; addetto all'amministrazione; addetto all'amministrazione del personale…”
Dal confronto delle due declaratorie contrattuali emerge che il III livello è caratterizzato dallo svolgimento di mansioni di concetto che richiedono una maggiore professionalità rispetto alla professionalità richiesta per lo svolgimento delle mansioni operative, che caratterizza il IV livello.
Siffatta differenza di professionalità si manifesta peraltro nell'iniziativa/autonomia operativa tipica del
III livello.
Dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi di prova dell'esercizio da parte della ricorrente dell'esercizio di mansioni di concetto, né del possesso di una specifica professionalità.
In particolare il teste , citato da parte ricorrente, ha riferito: “sono dottore Testimone_1
commercialista sono collaboratore esterno della resistente che conosco, adr. Conosco anche la ricorrente. Ricordo che la ricorrente ha lavorato presso la resistente dal 2022 a inizio 2024 circa.
Ricordo che ogni tanto mi sentivo telefonicamente con la ricorrente se avevo bisogno di qualche documento;
rammento che per qualsiasi documentazione avessi bisogno mi rivolgevo alla ricorrente.
Adr. Preciso che per le funzioni di controllo che io svolgo per la resistente mi sono interfacciato un po' con tutte le funzioni della stessa. Adr. Fondamentalmente mi sono sentito con il responsabile della sede di Roma, ossia il sig poi con l'Amministratore delegato p.t. che all'epoca era il sig. Pt_2 [...]
che poi è stato sostituito dall'attuale rappresentante legale presente in aula. Poi soprattutto Per_1
mi sono relazionato con la responsabile antiriciclaggio d.ssa . Adr. Fondamentalmente Per_2 chiedevo alla ricorrente documentazione all'oggetto dell'audit di cui mi occupavo in quel momento..
Sul cap. 1 del ricorso, posso dire che so che la ricorrente si occupava di supportare la verbalizzazione delle riunioni dei CdA, poi si occupava della traduzione degli stessi (italiano/inglese e viceversa), poi so che inviava le convocazioni. Preciso che io non ne so più di tanto perché non lavoravo insieme a lei
e non mi dovevo occupare più di tanto delle sue attività. Questo perché la mia attività attiene principalmente alla verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e del corretto rispetto degli adempimenti di compliance nei confronti della Banca d'Italia. Adr. Mi sentivo all'occorrenza con la ricorrente sia telefonicamente che per posta elettronica. Voglio aggiungere che so che la ricorrente si occupava dell'archivio documentale, nel senso che metteva in ordine la documentazione e la
pagina 4 di 9 Cont classificava sulla base dei criteri che le dicevamo io , la e l' Adr. Nulla so sull'orario di Per_2
lavoro della ricorrente. Ricordo che la ricorrente ad un certo punto, forse nel 2023 è stata nominata dalla resistente;
ricordo che io a quel punto ho espresso il mio giudizio non Parte_3
favorevole a tale nomina perché ritenevo che non avesse le competenze. Ricordo che ho espresso questo giudizio in un report scritto e ho suggerito di organizzare un corso di formazione specifico della ricorrente in questo senso. Ricordo che poi questo corso di formazione non è stato fatto. Adr. La
Part ricorrente è stata nominata comunque responsabile Adr. Ricordo che la resistente in conseguenza di questa nomina ebbe a promuovere di livello la ricorrente;
ricordo che io chiesi al legale rappresentante se avevano provveduto al corretto inquadramento contrattuale della ricorrente e rammento che egli mi rispose che il consulente del lavoro gli aveva confermato che quello era il giusto inquadramento contrattuale per quella tipologia di attività e di incarico.”
Il teste citato dalla resistente, ha riferito: “sono dipendente della Testimone_2
resistente e sono responsabile della sede di Roma, dove lavoro dal 2016. Conosco la ricorrente che rammento ha lavorato lì per due anni, fino a circa sei mesi fa. Adr. Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare come segretaria e poi dopo circa un anno e sei mesi è diventata responsabile SOS e ricordo che le è stato aumentato il livello contrattuale. Adr. Il diretto superiore della ricorrente ricordo che era l'Ad., adr. Ricordo che la ricorrente lavorava dalle 9.30 alle 17.00-17.30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; Adr. Ricordo che l'ad. era anch'egli presente in sede per tutto l'orario di apertura della filiale e anche oltre . Adr. Il mio orario di lavoro era dalle 9.00 alle 19.00 ed ero sempre presente. Adr. Ricordo che la ricorrente come segretaria rispondeva al telefono e scriveva le mail da parte dell'ad; ricordo che poi provvedeva a trasmettere agli organi esterni i report che le dava
l'Ad. Ricordo che quando arrivavano le mail la ricorrente provvedeva a scaricare i file allegati, poi li faceva vedere tutti all'Ad e poi era lui che le diceva quali di questi file trasmettere e a chi trasmetterli .
Confermo il cap. 8) e preciso che a volte il verbale delle CDA era già predisposto dal legale della resistente. Sul cap. 10 ricordo che la ricorrente si è occupata dei permessi di soggiorno dell'A.D. nel senso che lo ha accompagnato all'ufficio postale per inviare il kit già compilato che veniva trasmesso dal caf. Adr. I moduli del Kit arrivavano da noi già compilati dagli addetti del caf. Ribadisco che la ricorrente si occupava solo di accompagnare fisicamente l'Ad, il cui permesso doveva essere rinnovato, all'ufficio postale.”
La teste , citata da entrambe le parti, ha dichiarato: “Sono …funzionario pubblico;
ho Testimone_3
pagina 5 di 9 lavorato in passato come consulente per la resistente nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023; adr.
Mi occupavo di antiriciclaggio, compliance e risk management;
adr. Conosco la ricorrente con la quale mi interfacciavo all'epoca. Adr. Ricordo che la ricorrente si occupava di tutta la parte amministrativa e dei rapporti con noi consulenti esterni. Preciso che la resistente aveva diversi consulenti esterni, non essendo una società di grandi dimensioni;
la ricorrente teneva pertanto i rapporti con noi consulenti esterni. Noi consulenti esterni per poter espletare il nostro lavoro avevamo bisogno di tutta una serie di informazioni che ci dava la ricorrente. Adr. La ricorrente ci dava queste informazioni su specifica nostra richiesta;
ci dava informazioni e dati. Adr. Le informazioni che ci dava la ricorrente erano di tutti i tipi. Ad esempio se io avevo bisogno del bilancio della resistente, lo chiedevo alla ricorrente e lei me lo inviava. Oppure, io avevo l'obbligo cadenzato di inviare le SARA
(Segnalazioni Aggregata Antiriciclaggio) e quindi, siccome la ricorrente utilizzava un sistema software di nome MIT, quindi lei era in grado di estrapolare le informazioni e inviarmele. Adr. Per far questo la ricorrente doveva conoscere il software MIT;
adr. La ricorrente scaricava il dato e me lo inviava;
poi se succedeva che io trasmettevo questo dato a Banca d'Italia UIF, e il sistema di Banca d'Italia Pt_4
rigettava il dato, a quel punto io chiedevo alla ricorrente di mettersi in contatto con i consulenti del sistema MIT per risolvere la problematica. Adr. Ricordo che la ricorrente ha così curato l'invio delle informazioni sin dall'inizio del suo rapporto lavorativo. Aggiungo che per svolgere questa Pt_4
Part attività con i dati non serviva una nomina a responsabile come per le Adr. Ricordo che la Pt_4
ricorrente è stata investita della responsabilità delle segnalazioni delle operazioni sospette. Preciso che io mi occupavo dell'antiriciclaggio. Adr. Preciso che questa funzione è stata svolta dalla ricorrente solo per un periodo. Preciso che la ricorrente è stata assunta nel 2022 e successivamente è Part stata nominata responsabile Adr. L'attività di responsabile SOS doveva essere fatta formalmente dalla persona che la ricorrente sostituiva. Adr. Questa persona era la sig.ra Ricordo Parte_5
che era assente per gravidanza a rischio;
adr. era assente sin da prima che venisse Pt_5 Pt_5
assunta la ricorrente;
ricordo che quando si è assentata sono state assunte altre due persone, Pt_5 una dopo l'altra, per sostituirla ma poi ritenute non idonee. Quindi è stata selezionata e assunta la ricorrente. Preciso che la segnalazione di operazioni sospette è obbligatoria per un istituto di pagamento come la resistente e pertanto bisognava necessariamente nominare un'altra persona in sostituzione di . La scelta è quindi ricaduta sulla ricorrente;
rammento che la ricorrente è stata Pt_5
Part nominata responsabile sos poco dopo la sua assunzione. Adr. Preciso che le non sono un
pagina 6 di 9 adempimento periodico e cadenzato, trattandosi di un adempimento che scaturisce solo a seguito di una operazione di rimessa ritenuta sospetta ai fini del riciclaggio. Di fatto il primo a rilevare è il cassiere, il quale se ritiene fondato il sospetto comunica formalmente al responsabile sos, che a sua volta effettua delle analisi ed eventualmente si confronta con il responsabile antiriciclaggio;
se poi
l'operazione è ritenuta effettivamente sospetta viene inoltrata attraverso un sistema telematico alla
Banca d'Italia, l'inoltro lo fa il responsabile sos. Nel concreto tra che la ricorrente è stata assunta ed è stata nominata poi responsabile sos non si sono verificate operazioni da segnalare, almeno da mia Part memoria. Adr. La nomina della ricorrente come responsabile è stata fatta ad un certo punto perché la società resistente ha ritenuto che quella funzione non potesse essere svolta da un soggetto
Part assente (la ); anche perché da norma di Banca d'Italia il responsabile doveva esserci Pt_5
effettivamente. Adr. Presumo che la ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì; lo so perché la trovavo quando la chiamavo telefonicamente o quando mi recavo fisicamente presso la resistente. Adr. Ricordo che quando mi sono recata presso la resistente ho fatto la pausa pranzo insieme alla ricorrente. Adr. Ricordo che in pausa pranzo non guardavamo l'orologio, il tempo di mangiare e poi risalivamo;
comunque non facevamo oltre l'ora di pausa. Adr. Non so come era organizzata la ricorrente per la pausa pranzo quando io non c'ero.”
Tutti i testi sono convergenti nel descrivere le mansioni svolte dalla ricorrente, che appaiono essere prettamente operative;
invero le deposizioni evidenziano come la sig.ra operasse su specifica Pt_1
richiesta del suo diretto superiore, il sig. - che era sempre presente in ufficio - dei consulenti Tes_2 esterni, quali il commercialista dott. e l'esperta di antiriciclaggio d.ssa . Tes_1 Per_2
L'attività così svolta dalla ricorrente consisteva nell'invio di dati e documenti richiesti, nella redazione dei verbali di riunioni ecc, tutte attività prettamente operative di tipo segretariale, per l'esecuzione delle quali non traspare la necessità di una specifica capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita (il cui possesso peraltro non è stato dedotto dall'istante); parimenti non emergono evidenze di una condizione di autonomia operativa in cui lavorava la ricorrente, la quale invece operava sempre dietro specifica richiesta del dottore commercialista, dell'esperta di antiriciclaggio o del suo diretto superiore.
E' pur vero che la ricorrente è stata poi nominata responsabile delle SOS, funzione per la quale è richiesta una specifica formazione, ma è pacifico che a fronte di tale nomina, la sig.ra è stata Pt_1
contestualmente inquadrata nel III livello.
pagina 7 di 9 Dunque, complessivamente le mansioni operative svolte dalla ricorrente da giugno 2022 a gennaio
2023, come accertate dall'espletata istruttoria, appaiono perfettamente riconducibili alla declaratoria del IV livello ccnl Terziario Confcommercio, correttamente attribuitole.
Pertanto deve escludersi il diritto della ricorrente alle pretese mansioni superiori di III livello e alle relative differenze retributive.
Sull'orario di lavoro
La ricorrente, assunta con contratto a termine part time di 34 ore settimanali, lamenta di aver sempre di fatto lavorato con orario full time, svolgendo altresì ore di lavoro straordinario e ore di lavoro supplementare non retribuite.
Dall'espletata istruttoria orale non sono emerse prove del rispetto da parte della ricorrente di un orario di lavoro diverso da quello indicato nel contratto di assunzione;
infatti i testi e nulla Tes_1 Per_2
hanno saputo precisare sul punto;
quanto al teste , lo stesso ha dichiarato che la ricorrente Tes_2 lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00/17.30 con un'ora di pausa pranzo.
Sicchè l'unico teste che ha potuto riferire sul punto ha indicato un orario di lavoro settimanale compreso tra le 32,5 ore (9.30/17.00) e le 35 ore (9.30/17.30).
Non emergono pertanto elementi di prova che dimostrano l'asserito svolgimento di fatto di un orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, né di ore di lavoro straordinario (diverse e ulteriori rispetto a quelle riportate in busta paga).
Conseguentemente devono essere respinte le pretese creditorie calcolate sulla base di un orario diverso da quello contrattualmente definito stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (cfr ex multis Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi). Stesse considerazioni valgono per le somme pretese a titolo di ferie e permessi, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, il cui onere probatorio incombe sulla ricorrente (cfr. Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav.,
16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935). Nulla è stato provato sul punto dalla ricorrente.
pagina 8 di 9 Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la ricorrente va condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO.
CONDANNA A RIFONDERE ALLA RESISTENTE Parte_1 [...]
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.600,00 PER Controparte_1
COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E
CPA.
Roma, 30 giugno 2025
La Giudice
IE BR
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